Ennesima sentenza del
Consiglio di Stato che ribadisce come la richiesta di autorizzazione di un
impianto di rifiuti non possa aggirare la mancanza di conformità di
urbanistica. Il nuovo nel caso riguarda un impianto assoggettato ad
Autorizzazione Unica Ambientale con comunicazione di inizio attività recupero
non pericolosi in procedura semplifica articolo 216 DLgs 1152/2006 al fine
della iscrizione nell’apposito registro delle imprese che svolgono attività
digestione rifiuti con la suddetta procedura.
In particolare nel
passaggio più significativo la nuova sentenza (sentenza n° 5191 pubblicata ieri
25 agosto 2020 – testo QUI) afferma: “Neppure
il ricordato provvedimento comunale del 31 gennaio 2012 di classificazione
dell’attività come insalubre può infatti ritenersi sufficiente come atto
propedeutico al rilascio delle autorizzazioni necessarie nella procedura di cui
all’art. 216 del d.lgs. n. 152 del 2006. Tale disposizione richiede che le
operazioni di recupero dei rifiuti siano svolte nel rispetto delle norme
tecniche e delle prescrizioni specifiche di cui all'art. 214, commi 1, 2 e 3
del testo unico e dunque, alla luce del richiamo posto dal successivo comma 7,
nel rispetto delle disposizioni che regolano la costruzione di impianti industriali.
In assenza di una condizione di regolarità urbanistica ed edilizia
dell’opificio industriale l’AUA non può essere rilasciata.”
Insomma ormai sono
numerose le sentenze che affermano la necessità, a determinate condizioni, di rispettare la
conformità alla pianificazione urbanistica di livello comunale per ottenere la
autorizzazione agli impianti rifiuti sia nuovi che alle modifiche sostanziali
di quelli esistenti
Riporto di seguito i titoli, con incorporati i link di accesso, dei miei post all’interno dei quali troverete il testo
integrale delle sentenze ivi commentate:
lunedì 10 agosto 2020
martedì 5 maggio 2020
martedì 17 dicembre 2019
sabato 19 maggio 2018
venerdì 8 dicembre 2017
mercoledì 24 maggio 2017
mercoledì 20 aprile 2016
lunedì 4 aprile 2016
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