La normativa a cui si fa
riferimento riguarda il DLgs 387/2003 (Attuazione
della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica
prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità)
e la relativa autorizzazione unica per impianti da fonti rinnovabili e assimilate.
Per
questa normativa per energia elettrica da fonti rinnovabili si intende: energia
proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica,
solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa,
gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.Dove per biomasse si
intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti
dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla
silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei
rifiuti industriali e urbani.
Secondo il comma 7
articolo 12 DLgs 387/2003: “7. Gli
impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo
2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone
classificate agricole dai vigenti piani urbanistici.”
Questa norma parrebbe produrre, se interpretata alla
lettera, una sorta di automatismo tra autorizzazione unica e deroga alla
pianificazione urbanistica comunale e non.
In realtà già il Consiglio di Stato, sezione IV, con sentenza n. 1298 del 22 marzo 2017
ha precisato la ratio del suddetto comma 7 articolo 12 DLgs 387/2003: “Appare evidente come il legislatore, nel
rendere possibile l’ubicazione di impianti di produzione di energia anche in
zone classificate agricole, non intende consentire, in via generalizzata, la
possibilità di ubicare impianti, per così dire “a discrezione del privato”,
derogando alle destinazioni impresse al territorio dagli strumenti urbanistici.
La disposizione in esame, infatti, contiene una “possibilità”, offerta alla
Regione in sede di rilascio di autorizzazione unica regionale (di cui al
precedente co. 3), di consentire l’ubicazione anche in zone classificate
agricole dagli strumenti urbanistici regionali, ed a tal fine indica alla
medesima Regione una serie di elementi dei quali la stessa deve tener conto,
laddove intenda determinarsi a tale scelta. In definitiva, l’art. 12, co. 7 non
prevede affatto una immediata possibilità di deroga alla zonizzazione comunale,
ma si limita a non impedire che ciò possa avvenire qualora – nel bilanciamento
degli interessi pubblici presenti e tenuto conto degli elementi indicati dal
legislatore – si ritenga che la ubicazione in zona agricola risulti ragionevole
ed opportuna."
Ora interviene una nuova
sentenza del Tar Puglia (LE) Sez. III n.1651 del 24 ottobre 2017
che conferma l’indirizzo del Consiglio di Stato sopra riportato, richiamandolo
esplicitamente.
Il contenzioso riguarda la
impugnazione di provvedimenti
1.
di sospensione della Denuncia di Inizio Attività per la realizzazione di un
impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili costituito da
una torre eolica da 1 MW e dalle opere ed infrastrutture connesse
2.
di revoca” del titolo edilizio formatosi a seguito del consolidamento della
D.I.A. per il decorso del termine dei trenta giorni, relativo alla
realizzazione dello stesso impianto eolico.
Secondo la sentenza del
TAR i provvedimenti comunali impugnati, sono stati adottati dall’Ente intimato
sulla base dell’art. 12 comma settimo del Decreto Legislativo n. 387 del 2003,
che così recita: “Gli impianti di
produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e
c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti
piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in
materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione
delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversita', così
come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo
2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
228, articolo 14”.
…
Tale disposizione viene interpretata dalla più recente e condivisibile giurisprudenza, anche del Consiglio di Stato, nel senso di ritenere che la possibilità ivi prevista di derogare alla zonizzazione comunale con la realizzazione di impianti eolici in zona agricola, deve necessariamente essere esercita dalla Regione nell’ambito dell’Autorizzazione Unica (di cui all’art. 12 terzo comma del Decreto Legislativo n° 387/2003) e non può, quindi, essere affidata alla decisione del privato in sede di D.I.A., presupponendo tale deroga l’effettuazione di un giudizio discrezionale che, nel bilanciamento degli interessi pubblici presenti e tenuto conto degli elementi indicati dal legislatore, concluda per la ragionevolezza ed opportunità dell’ubicazione dell’impianto (in deroga alla zonizzazione comunale prevista) in zona agricola (Consiglio di Stato, IV Sezione, sentenza n. 1298 del 22.03.2017).
…
Tale disposizione viene interpretata dalla più recente e condivisibile giurisprudenza, anche del Consiglio di Stato, nel senso di ritenere che la possibilità ivi prevista di derogare alla zonizzazione comunale con la realizzazione di impianti eolici in zona agricola, deve necessariamente essere esercita dalla Regione nell’ambito dell’Autorizzazione Unica (di cui all’art. 12 terzo comma del Decreto Legislativo n° 387/2003) e non può, quindi, essere affidata alla decisione del privato in sede di D.I.A., presupponendo tale deroga l’effettuazione di un giudizio discrezionale che, nel bilanciamento degli interessi pubblici presenti e tenuto conto degli elementi indicati dal legislatore, concluda per la ragionevolezza ed opportunità dell’ubicazione dell’impianto (in deroga alla zonizzazione comunale prevista) in zona agricola (Consiglio di Stato, IV Sezione, sentenza n. 1298 del 22.03.2017).
Questi principi sono
applicabili anche per quegli impianti da fonti rinnovabili o assimilate (vedi
biomasse) di minori dimensioni ai quali invece della disciplina di
autorizzazione unica (ex articolo 12 DLgs 387/2003, si applica la Procedura
abilitativa semplificata ex articolo 6 DLgs 28/2011. Infatti sempre la già citata sentenza del Consiglio di Stato
proprio con riferimento al principio dl non automatismo tra autorizzazione
unica e variante alla pianificazione urbanistica per gli impianti soggetti a
comunicazione come quelli ex articolo 6 DLgs 28/2011 afferma: “Ma se, come si evince dalla espressa disciplina di un procedimento
valutativo, ciò risulta possibile nel caso di autorizzazione unica (dove,
appunto, la valutazione è demandata alla Regione), non altrettanto può dirsi
nelle ipotesi in cui l’ubicazione dell’impianto da realizzare avvenga in base a
dichiarazione di inizio di attività ovvero in base a mera comunicazione del
privato. In queste ipotesi, proprio perché l’art. 12, co. 7, cit. non prevede
alcuna deroga “automatica”, occorre ritenere che il privato che intende
realizzare l’impianto non possa che presentare una d.i.a. compatibile con le
destinazioni urbanistiche di zona”
Queste sentenze rilevano
in particolare per i contenziosi esistenti sul territorio non solo e non tanto
per gli impianti da fonti rinnovabili classiche (eolico e fotovoltaico) ma soprattutto
per impianti da biomasse ma anche di
biodigestori classificati non come
impianti di gestione rifiuti e quindi sottoposte alle procedure semplificate
della normativa sopra riportata: sia ex articolo 12 DLgs 387/2003 che articolo
6 DLgs 28/2011.
I Comuni, se sapranno
esercitarli, hanno quindi poteri per governare questi conflitti nell’interesse
del territorio.
Nessun commento:
Posta un commento