venerdì 8 dicembre 2017

Fonti rinnovabili e biomasse,varianti automatiche ai piani urbanistici: la giurisprudenza dice no

La normativa a cui si fa riferimento riguarda il DLgs 387/2003  (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità)  e la relativa autorizzazione unica per impianti da fonti rinnovabili e assimilate.
Per questa normativa per energia elettrica da fonti rinnovabili si intende: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.Dove per biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.


Secondo il comma 7 articolo 12 DLgs 387/2003: “7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici.

Questa norma  parrebbe produrre, se interpretata alla lettera, una sorta di automatismo tra autorizzazione unica e deroga alla pianificazione urbanistica comunale e non.

In realtà già il Consiglio di Stato, sezione IV, con sentenza n. 1298 del 22 marzo 2017 ha precisato la ratio del suddetto comma 7 articolo 12 DLgs 387/2003: “Appare evidente come il legislatore, nel rendere possibile l’ubicazione di impianti di produzione di energia anche in zone classificate agricole, non intende consentire, in via generalizzata, la possibilità di ubicare impianti, per così dire “a discrezione del privato”, derogando alle destinazioni impresse al territorio dagli strumenti urbanistici. La disposizione in esame, infatti, contiene una “possibilità”, offerta alla Regione in sede di rilascio di autorizzazione unica regionale (di cui al precedente co. 3), di consentire l’ubicazione anche in zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici regionali, ed a tal fine indica alla medesima Regione una serie di elementi dei quali la stessa deve tener conto, laddove intenda determinarsi a tale scelta. In definitiva, l’art. 12, co. 7 non prevede affatto una immediata possibilità di deroga alla zonizzazione comunale, ma si limita a non impedire che ciò possa avvenire qualora – nel bilanciamento degli interessi pubblici presenti e tenuto conto degli elementi indicati dal legislatore – si ritenga che la ubicazione in zona agricola risulti ragionevole ed opportuna."

Ora interviene una nuova sentenza del Tar Puglia (LE) Sez. III n.1651 del 24 ottobre 2017 che conferma l’indirizzo del Consiglio di Stato sopra riportato, richiamandolo esplicitamente.
Il contenzioso riguarda la impugnazione di provvedimenti
1. di sospensione della Denuncia di Inizio Attività per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili costituito da una torre eolica da 1 MW e dalle opere ed infrastrutture connesse
2. di revoca” del titolo edilizio formatosi a seguito del consolidamento della D.I.A. per il decorso del termine dei trenta giorni, relativo alla realizzazione dello stesso impianto eolico.


Secondo la sentenza del TAR i provvedimenti comunali impugnati, sono stati adottati dall’Ente intimato sulla base dell’art. 12 comma settimo del Decreto Legislativo n. 387 del 2003, che così recita: “Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversita', così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14”.

Tale disposizione viene interpretata dalla più recente e condivisibile giurisprudenza, anche del Consiglio di Stato, nel senso di ritenere che la possibilità ivi prevista di derogare alla zonizzazione comunale con la realizzazione di impianti eolici in zona agricola, deve necessariamente essere esercita dalla Regione nell’ambito dell’Autorizzazione Unica (di cui all’art. 12 terzo comma del Decreto Legislativo n° 387/2003) e non può, quindi, essere affidata alla decisione del privato in sede di D.I.A., presupponendo tale deroga l’effettuazione di un giudizio discrezionale che, nel bilanciamento degli interessi pubblici presenti e tenuto conto degli elementi indicati dal legislatore, concluda per la ragionevolezza ed opportunità dell’ubicazione dell’impianto (in deroga alla zonizzazione comunale prevista) in zona agricola (Consiglio di Stato, IV Sezione, sentenza n. 1298 del 22.03.2017).

Questi principi sono applicabili anche per quegli impianti da fonti rinnovabili o assimilate (vedi biomasse) di minori dimensioni ai quali invece della disciplina di autorizzazione unica (ex articolo 12 DLgs 387/2003, si applica la Procedura abilitativa semplificata ex articolo 6 DLgs 28/2011. Infatti sempre la già citata sentenza del Consiglio di Stato proprio con riferimento al principio dl non automatismo tra autorizzazione unica e variante alla pianificazione urbanistica per gli impianti soggetti a comunicazione come quelli ex articolo 6 DLgs 28/2011 afferma: “Ma se, come si evince dalla espressa disciplina di un procedimento valutativo, ciò risulta possibile nel caso di autorizzazione unica (dove, appunto, la valutazione è demandata alla Regione), non altrettanto può dirsi nelle ipotesi in cui l’ubicazione dell’impianto da realizzare avvenga in base a dichiarazione di inizio di attività ovvero in base a mera comunicazione del privato. In queste ipotesi, proprio perché l’art. 12, co. 7, cit. non prevede alcuna deroga “automatica”, occorre ritenere che il privato che intende realizzare l’impianto non possa che presentare una d.i.a. compatibile con le destinazioni urbanistiche di zona”

Queste sentenze rilevano in particolare per i contenziosi esistenti sul territorio non solo e non tanto per gli impianti da fonti rinnovabili classiche (eolico e fotovoltaico) ma soprattutto per impianti da biomasse  ma anche di biodigestori classificati  non come impianti di gestione rifiuti e quindi sottoposte alle procedure semplificate della normativa sopra riportata: sia ex articolo 12 DLgs 387/2003 che articolo 6 DLgs 28/2011.

I Comuni, se sapranno esercitarli, hanno quindi poteri per governare questi conflitti nell’interesse del territorio.


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