La Giunta
Regionale ligure con la legge regional 29/2017 all'articolo 17 ha abrogato la legge
regionale 30 dicembre 1998, n. 38 che disciplinava fino ad ora la procedura di
Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti ed opere elencati negli allegati
di detta legge regionale.
L’articolo 17 delle legge regionale abrogativa definisce sommariamente le competenze in materia di VIA regionale rilasciate
alla Regione e per il resto rinvia sostanzialmente alle procedure e alle norme
della parte II al DLgs 152/2006 e relative allegati.
Secondo
l’articolo 17 della legge regionale 29/2017 , l’abrogazione della legge
regionale 38/1998 è in attuazione della nuova versione della disciplina della
VIA nazionale in recepimento della nuova Direttiva UE 2014/52/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva
2011/92/UE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati
progetti pubblici e privati.
Fino a qui
nulla da eccepire anche se una abrogazione totale della legge regionale appare
francamente ridondante visto che sempre la vigente versione del DLgs 152/2006
al comma 8 articolo 7-bis: “8. Le Regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi o
regolamenti l’organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni
amministrative ad esse attribuite in materia di VIA, nonché l’eventuale
conferimento di tali funzioni o di compiti specifici agli altri enti
territoriali sub-regionali. La potestà normativa di cui al presente comma è
esercitata in conformità alla legislazione europea”.
Il problema
vero nasce invece dal fatto che abrogando la legge regionale 38/1998 abroga anche gli allegati a
quest’ultima che elencavano le categorie di opere sottoposte a procedure
ordinaria (allegato 2) e a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA
(allegato 3). Quindi per capire quali
categorie di opere sono sottoposte a VIA ordinaria o a Verifica di
assoggettabilità una volta che l’abrogazione della legge regionale verrà
definitivamente approvata dal consiglio regionale, occorrerà guardare agli
allegati alla parte II del DLgs 152/2006 (allegati III e IV).
Quello che
però è mancato, nella predisposizione di questa abrogazione da parte della
giunta regionale ligure, è una analisi puntuale che mettesse a confronto le
categorie di opere elencate negli attuali allegati della legge regionale ligure
sulla VIA e quelle elencate negli allegati al DLgs 152/2006.
Come vedremo
facendo questo confronto emerge che per molte categorie di opere le soglie
previste dalla normativa nazionale limitano la applicazione della VIA in altri
casi addirittura la norma nazionale prevede la esclusione della VIA per
l’intera categoria di opera a prescindere dalla VIA (ad es. i campi da
golf). In questo modo l’articolo del
disegno di legge regionale almeno per le suddette categorie di opere riforma in
peius la normativa ligure sulla VIA.
Di seguito
analizzo punto per punto le categorie di opere per le quali, se venisse
approvato l’articolo abrogativo sopra descritto, si realizzerebbe una riforma
peggiorativa (dal punto di vista della applicabilità della VIA e quindi per la
tutela ambientale) della attuale
legislazione regionale.
RELATIVAMENTE ALL’ALLEGATO 2 DELLA
VIGENTE LEGGE REGIONALE 38/1998
Si tratta
dell’allegato che attualmente elenca le categorie di opere che in Liguria sono sottoponibili a VIA
ordinaria. Vediamo quelle per le quali la abrogazione dell’allegato della
attuale legge regionale comporterebbe un peggioramento rispetto alla normativa
nazionale che verrebbe applicata alla norma regionale abrogata:
d) Trattamento
di prodotti intermedi e fabbricazione e recupero di prodotti chimici,
produzione di pesticidi, di antiparassitari, di prodotti farmaceutici, di
elastomeri e perossidi, di mastici, di pitture e vernici, di inchiostri da
stampa, per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.
Questa categoria di opera non esiste negli
allegati alla normativa nazionale.
f) Stoccaggio
di petrolio, prodotti petroliferi petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi
della legge 29 maggio 1974 n. 256 e successive modificazioni, con capacità
complessiva superiore a 40.000 mc.
Questa
categoria di opera non esiste negli allegati alla normativa nazionale.
h) Porti
turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ha o le aree
esterne interessate superano i 5 ha oppure i moli sono di lunghezza superiore
ai 500 metri.
Questa categoria di opera non esiste negli
allegati alla normativa nazionale.
o) Estrazione
a terra di petrolio e gas naturale a fini commerciali, per un quantitativo
estratto superiore a 500 tonnellate al giorno per il petrolio e a 500.000 mc al
giorno per il gas naturale. Questa categoria di opera non esiste negli
allegati alla normativa nazionale.
p) Dighe ed
altri impianti destinati a trattenere, regolare od accumulare le acque in modo
durevole, a fini non energetici, di altezza superiore a 5 m e/o di capacità
superiore a 10.000 mc.
La norma nazionale prevede soglie più alte di
applicabilità della VIA ordinaria: “t)
Dighe e altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque
in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di
capacitò superiore a 100.000 m3, con esclusione delle opere di confinamento
fisico finalizzate alla messa in sicurezza dei siti inquinati.”.
r)
Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione
nominale superiore a 100kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 Km.
Questa categoria di opera non esiste negli
allegati alla normativa nazionale.
x
septies) Impianti di produzione di energia mediante
lo sfruttamento del vento, sulla terraferma, in aree sottoposte a vincolo
paesaggistico-ambientale, con potenza superiore a 20 Kw.
La norma nazionale prevede soglie più alte di
applicabilità della VIA ordinaria :
“c-bis) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma
con potenza complessiva superiore a 1 MW, qualora disposto all’esito della
verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 19;”.
x sexies) Attività minerarie per la ricerca, la
coltivazione ed il trattamento minerallurgico delle sostanze minerali di
miniera ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n.
1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la
coltivazione delle miniere del Regno) e successive modificazioni ed integrazioni,
ivi comprese le pertinenziali discariche di residui derivanti dalle medesime
attività e dalle relative lavorazioni i cui lavori interessino direttamente
aree di superficie complessiva superiore a 20 ettari.
Questa categoria di opera non esiste negli allegati
alla normativa nazionale.
RELATIVAMENTE ALL’ALLEGATO 3 DELLE
LEGGE REGIONALE 38/1998
Si tratta dell’allegato che attualmente elenca le
categorie di opere sottoposte a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA
regionale. Vediamo quelle per le quali la
abrogazione dell’allegato della attuale legge regionale comporterebbe un
peggioramento rispetto alla normativa nazionale che verrebbe applicata alla
norma regionale abrogata:
1c)
Progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura,
compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre.
La legge nazionale è più restrittiva nell’applicare la procedura di verifica in
quanto fissa una soglia che nella legge ligure non c’è: “d) i progetti di
gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di
irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300
ettari”
1f)
Pescicoltura intensiva.
la legge nazionale è più restrittiva
nell’applicare la procedura di verifica in quanto fissa una soglia che nella
legge ligure non c’è: “e) impianti di
piscicoltura intensiva per superficie complessiva oltre i 5 ettari”.
1d) Primi
rimboschimenti e disboscamento a scopo di conversione ad un altro tipo di
sfruttamento del suolo.
La legge nazionale è più restrittiva
nell’applicare la procedura di verifica in quanto fissa una soglia che nella
lege ligure non c’è: “deforestazione allo scopo di conversione di
altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari”.
3a) Impianti
industriali per la produzione di energia elettrica, vapore ed acqua calda.
Lla legge nazionale è più restrittiva
nell’applicare la procedura di verifica in quanto fissa una soglia che nella
legge ligure non c’è: “b) impianti industriali non termici per la
produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore
a 1 MW”.
3b) trasporto di
energia elettrica mediante linee aeree con tensione nominale d'esercizio
superiore a 100 KV e lunghezza superiore a 3 Km.
Questa categoria di opera non esiste negli
allegati alla normativa nazionale.
3h) Impianti
per la produzione di energia elettrica mediante lo sfruttamento del vento con
potenza nominale superiore a 1 MW, al di fuori delle aree sottoposte a vincolo
paesaggistico.
Questa categoria di opera non esiste negli
allegati alla normativa nazionale.
3i) Impianti
fotovoltaici a terra con potenza nominale superiore a 200 kW.
Questa categoria di opera non esiste negli
allegati alla normativa nazionale.
10a) Progetti
di: - sviluppo di nuove aree industriali o cambiamento d'uso di aree che, pur
non prevedendo l'installazione di impianti di cui ad altri punti del presente
allegato, abbiano estensione superiore a 5 ha.
La legge nazionale è più restrittiva
nell’applicare la procedura di verifica in quanto fissa una soglia più alta
rispetto alla legge ligure non c’è: “a) progetti di sviluppo di zone industriali
o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ettari”.
10a) -
interventi in aree di riconversione per superfici superiori a 2 ha.
la legge nazionale è più restrittiva
nell’applicare la procedura di verifica in quanto fissa una soglia più alta rispetto alla legge ligure: “b)
progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici
superiori ai 40 ettari.
10b) Progetti di
riassetto urbano concernenti: - interventi di edilizia residenziale comportanti
edificazioni superiori a 70.000 mc in nuovo volume edificato o superficie
territoriale trasformata, escluse le sistemazioni, superiore a 5 ha.
Questa categoria di opera non esiste negli
allegati alla normativa nazionale.
10d) Costruzione
di aerodromi.
Questa categoria di opera non esiste negli
allegati alla normativa nazionale.
10e) Costruzione
o ampliamento di: - porti, impianti portuali, porti di pesca, porti turistici e
porti rifugio; - strade
Questa categoria di opera non esiste negli
allegati alla normativa nazionale.
10i) Tramvie,
metropolitane sopraelevate e sotterranee, funivie o linee simili di tipo
particolare esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di persone.
Questa categoria di opera non esiste negli
allegati alla normativa nazionale.
10k)
Installazione di oleodotti e gasdotti superiori a 5 km, escluse le reti
all'interno dei centri abitati.
Questa categoria di opera non esiste negli
allegati alla normativa nazionale.
10l)
Installazione di acquedotti a lunga distanza superiori ai 20 Km.
Questa categoria di opera non esiste negli
allegati alla normativa nazionale.
10m) Progetti di
estrazione e di ricarica delle acque freatiche non ricompresi negli altri
allegati.
Questa categoria di opera non esiste negli
allegati alla normativa nazionale.
10n) Opere di
trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi non ricompresi negli
altri allegati.
Questa categoria di opera non esiste negli
allegati alla normativa nazionale.
3.discariche
di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000
mc (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5 del decreto legislativo
n. 152/2006), comprese le discariche per inerti con capacità complessiva fino a
100.000 mc.
Nelle legge nazionale non c’è il riferimento
alle discariche di inerti
11e) Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro,
autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ettaro.
Questa categoria di opera non esiste negli
allegati alla normativa nazionale.
11i) Piste da
sci, impianti di risalita, funivie e strutture connesse.
La legge nazionale è più restrittiva nell’applicare la procedura di verifica in
quanto fissa una soglia che nella legge ligure non c’è: “c) piste da sci di lunghezza superiore a 1,5
km o che impegnano una superficie superiore a 5 ettari nonché impianti
meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento
permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata
oraria massima superiore a 1800 persone;”
11j) Villaggi di
vacanza e complessi alberghieri situati fuori dalle zone urbane e strutture
connesse: - campeggi o villaggi turistici di superficie superiore a 3 ha;
Nella legge nazionale la soglia di
applicabilità della procedura di verifica è di 5 ettari
11k) Campi da
golf;
Questa categoria di opera non esiste negli
allegati alla normativa nazionale.
11l) Terreni da
campeggio e caravaning a carattere permanente superiori a 3 ha.
Nella legge nazionale la soglia
di applicabilità della procedura di verifica è di 5 ettari
11m) Parchi
tematici
Nella legge nazionale c’è la soglia di
applicabilità di 5 ettari
MA QUALI SONO I POTERI DELLE
REGIONI NEL QUADRO COSTITUZIONALE RELATIVAMENTE ALLA DEFINIZIONE DELLECATEGORIE
DI OPERE SOTTOPONIBILI A VIA ORDINARIA O A VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ
Alla luce
della disanima svolta sopra sulle singole categorie di opere, sorge una
domanda. Le Regioni possono e se si fino
a che punto modificare le categorie di opere elencate nella normativa
nazionale che recepisce la Direttiva sulla VIA?
Sul punto ci
soccorre la giurisprudenza della Corte Costituzionale.
La Corte Costituzionale con sentenza 186/2010 ha stabilito che
le Regioni (il caso peraltro è ligure) possono introdurre categorie di opere
integrative pur se non in contrasto con la definizione di categoria di opera di
interesse nazionale . In particolare secondo la sentenza : ““ L'art. 7 del d.lgs. 152 del 2006, nel
definire le competenze in materia di VIA e richiamando l'allegato
IV, dispone che i
progetti relativi ad opere riguardanti
le linee ferroviarie
a carattere regionale o locale
siano assoggettati a VIA secondo le disposizioni delle leggi regionali, in
contrapposizione alle opere attinenti
ai tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza, di
competenza statale. In questo
caso la predisposizione di
un procedimento di VIA
regionale, anche in sede di conferenza di
servizi, non eccede
la competenza della regione, tenuto conto del fatto che la
definizione di ferrovia regionale contenuta nella legge impugnata
non differisce da quella di cui
all'allegato IV in questione, in
quanto entrambe escludono la rete a
lunga percorrenza e,
dunque, le opere
di interesse nazionale.”
Ancora la Corte Costituzionale n. 93 del 23 maggio 2013 sui poteri
delle Regioni ad incrementare le soglie per l’applicabilità della VIA. Le Regioni
possono definire per determinate tipologie progettuali o aree predeterminate, sulla base degli elementi nell’allegato
V ( parametri per la procedure di verifica), un incremento nella misura massima
del 30% o decremento delle soglie di cui all’allegato IV.
Sempre la Corte Costituzionale con sentenza n.93/2013 ha affermato
che : “La norma regionale
impugnata estendendo la previsione della
procedura di VIA anche agli elettrodotti interrati, finisce con il determinare,
sia pure in via indiretta, attraverso la disciplina di settori di competenza
regionale, eventualmente forme più elevate di tutela
ambientale, consentite alla legislazione regionale quali effetti indiretti,
come più volte riconosciuto da questa Corte (cfr., in specie, sentenza n. 225 del 2009).”
Occorre
inoltre precisare che, almeno per la
procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, con l’entrata in vigore del Decreto 30 marzo 2015 (linee guida sulle procedure di
verifica per le Regioni) affermando il principio (peraltro già definito da anni
dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia) ha reso meno rilevante il
parametro delle soglie rispetto a quello
degli alti criteri per la verifica di assoggettabilità ma anche qui tale nuova
normativa (peraltro spesso non applicata correttamente in Liguria) non inficia
quanto affermato dalle suddette sentenze della Corte Costituzionale sui poteri
regionali in materia di categorie di opere assegnate alla competenza delle
regioni in materia di VIA.
Infatti più
recentemente, con sentenza del 20 ottobre 2017, la Corte Costituzionale ha
confermato il sopra riportato indirizzo in relazione ad un caso della legge
regionale del Veneto dichiarando incostituzionale la norma che applicava la procedura di assoggettamento alla verifica di valutazione di
impatto ambientale solo per le strade extraurbane secondarie di lunghezza
superiore a 5 chilometri in contrasto con il DLgs 152/2006 che non fissava
soglie per questa categoria di opera. Secondo la sentenza della Corte
Costituzionale allo Stato: “rimane
riservato «il potere della materia implica, di per sé stessa, l’esistenza di
«competenze diverse che ben possono essere regionali», con la conseguenza che
allo di fissare standards di tutela uniformi sull’intero territorio nazionale,
senza peraltro escludere in questo settore la competenza regionale alla cura di
interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali» (così
sentenza n. 407 del 2002). Alle Regioni non è, tuttavia, consentito, in
nessun caso, di apportare deroghe in peius rispetto ai parametri di tutela dell’ambiente
fissati dalla normativa statale.”
D'altronde anche la Corte di Giustizia ha avuto modo di chiarire:
Sentenza 25/7/2008 causa C142-07: "la Corte ha più volte rilevato che l'ambito di applicazione
della direttiva 85/337 e quello della direttiva modificata sono molto ampi (v.,
in tal senso, sentenze 24 ottobre 1996, causa C-72/95, Kraaijeveld e a., Racc.
pag. I-5403, punto 31; 16 settembre 1999, causa C-435/97, WWF e a., Racc. pag.
I-5613, punto 40, nonché 28 febbraio 2008, causa C-2/07, Abraham e a., non
ancora pubblicata nella Raccolta, punto 32). Sarebbe pertanto contrario allo
stesso obiettivo della direttiva modificata sottrarre al suo campo di
applicazione tutti i progetti relativi a una strada urbana per il solo motivo
che tale direttiva non menziona espressamente tra i progetti elencati agli
allegati I e II quelli che riguardano tale tipo di strada."
Sentenza del 11/2/2015 causa C531-13) ha avuto modo di chiarire: "Per quanto concerne la fissazione di tali soglie o criteri, occorre rammentare che l’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 85/337 conferisce certamente agli Stati membri un margine di discrezionalità al riguardo. Tuttavia detto margine di discrezionalità trova i suoi limiti nell’obbligo, dettato dall’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva, di sottoporre a uno studio dell’impatto ambientale i progetti per i quali si prevede un notevole impatto, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione (sentenza Salzburger Flughafen, C‑244/12, EU:C:2013:203, punto 29)".
Ovviamente quando la sentenza della Corte di Giustizia fa riferimento agli stati membri non entra nel merito delle articolazioni istituzionali dei singoli Stati, quindi per capire il margine di discrezionalità sulle soglie citato dalla sentenza europea in Italia si fari riferimento sotto il profilo istituzionale (stato, regioni)
alla disciplina nazionale e alle sentenze della Corte Costituzionale sopra riportate.
D'altronde anche la Corte di Giustizia ha avuto modo di chiarire:
Sentenza 25/7/2008 causa C142-07: "
Sentenza del 11/2/2015 causa C531-13) ha avuto modo di chiarire: "Per quanto concerne la fissazione di tali soglie o criteri, occorre rammentare che l’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 85/337 conferisce certamente agli Stati membri un margine di discrezionalità al riguardo. Tuttavia detto margine di discrezionalità trova i suoi limiti nell’obbligo, dettato dall’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva, di sottoporre a uno studio dell’impatto ambientale i progetti per i quali si prevede un notevole impatto, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione (sentenza Salzburger Flughafen, C‑244/12, EU:C:2013:203, punto 29)".
Ovviamente quando la sentenza della Corte di Giustizia fa riferimento agli stati membri non entra nel merito delle articolazioni istituzionali dei singoli Stati, quindi per capire il margine di discrezionalità sulle soglie citato dalla sentenza europea in Italia si fari riferimento sotto il profilo istituzionale (stato, regioni)
alla disciplina nazionale e alle sentenze della Corte Costituzionale sopra riportate.
CONCLUSIONI SULLE CATEGORIE DI OPERE SOTTOPONIBILI A VIA REGIONALE IN LIGURIA
Come si
evince dalla rassegna di giurisprudenza costituzionale alle Regioni non è
inibito in assoluto di introdurre nuove categorie di opere o modificare quelle
esistenti rispetto agli elenchi allegati alla normativa nazionale purchè questo
non sia in contrasto con categorie di opere di interesse nazionale e
soprattutto non costituisca un peggioramento nella applicabilità della VIA
rispetto alla norma nazionale.
Dal
confronto svolto sopra tra categorie di opere degli allegati della vigente
legge regionale ligure con quelle degli allegati della normativa nazionale si
dimostra che nei casi elencati le categorie di opere previste dalla norma
regionale riformano (integrano) in meglio la norma nazionale in quanto
estendono la applicabilità della VIA invece che restringerla senza toccare
opere di interesse nazionale e quindi
rientrano pienamente nei poteri regionali riconosciuti dalla stessa Corte
Costituzionale.
Quindi
considerato quanto sopra prima della approvazione definitiva dell’articolo 14
del disegno di legge regionale che abroga la attuale legge regionale sulla VIA
ritengo sia il caso che la Giunta Regionale insieme con gli uffici competenti
ma anche la competente commissione consiliare regionale, effettuino una attenta
disamina sulle categorie di opere sottoponibili a VIA dopo la abrogazione della
legge regionale 38/1998.
Con l'abrogazione della legge regionale sulla VIA risultano abrogate (come affermato da apposito atto di indirizzo approvato con DGR 107/2018) anche le norme tecniche sulla VIA attuative della legge abrogata. Afferma in particolare la DGR 107/2018:
Non dovrebbero essere abrogate invece le norme tecniche relative:
1. alla disciplina della Inchiesta Pubblica nella VIA (DGR 811/2016) in quanto attuative non solo della legge regionale ora abrogata ma anche del TU ambientale (DLGS 152/2006)
2. alla disciplina della procedura di Valutazione Integrata di Impatto Ambientale e Sanitario nelle procedure di VIA-VAS e AIA di competenza regionale (DGR 1295/2016) in quanto attuativa della DGR 730/2015, modificata con DGR. 10/2016 ad
oggetto “Piano Regionale Prevenzione 2014-2018. Sviluppo
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