All’interno
della nuova legge regionale ligure di stabilità per il 2018 l’articolo 2
introduce una norma semplificatrice delle procedure decisionali che è
potenzialmente (se applicata come prevista dalla lettera della nuova norma
regionale) molto rilevante per definire i contenuti di progetti in aree
strategiche per il territorio ligure compresi il Waterfront dei porti di Spezia
e Genova e l’isola Palmaria ma anche il Polo di Cornigliano.
GLI AMBITI TERRITORIALI STRATEGICI
INDIVIDUATI DALLA NUOVA LEGGE REGIONALE
Secondo la
nuova norma regionale costituiscono ambiti territoriali strategici di rilievo
regionale le seguenti aree:
a) Waterfront
di levante di Genova;
b) Ambito
urbano del porto antico di Genova costituito dal ponte Parodi e calata Santa
Limbania con l’edificio Hennebique e le aree e gli edifici retrostanti;
c) Aree di
intervento del Distretto 4 – Sestri Ponente del P.T.C. dell’Area Centrale
Ligure: AI 4 Litorale di Multedo, AI 6
Cantieri navali, AI 7 Stazione di Sestri Ponente, AI 8 Polo Industriale
di Sestri Ponente, AI10 Aeroporto, AI11 Parco scientifico tecnologico di
Erzelli, AI11 bis Monte Gazzo, AI 12 Polo siderurgico non a ciclo integrale di
Cornigliano;
d) Isola
Palmaria a Portovenere;
e) Waterfront
di La Spezia;
f) Ex parco
ferroviario del Roja a Ventimiglia;
g) Parco
Costiero del Ponente del vigente P.T.C.P. (ex tracciato ferroviario).
LE MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DEGLI
INTERVENTI NEGLI AMBITI TERRITORIALI STRATEGICI
In questi ambiti
strategici individuati dalla nuova legge regionale si prevedono interventi che saranno finanziati dal Fondo
strategico regionale previsto dalla
Leggi regionali del 27 dicembre
2016, n. 34 (LEGGE DI STABILITÀ
DELLA REGIONE LIGURIA PER L’ANNO FINANZIARIO 2017) e del
16 febbraio
2016, n. 1 (LEGGE SULLA CRESCITA)
In
particolare Il Fondo strategico è destinato a coprire interventi di
supporto finanziario a favore di imprese e di investimenti infrastrutturali,
anche di logistica e mobilità per una
serie di obiettivi tra i quali vi sono:
1. sviluppo e agli accessi al
sistema portuale ligure quale terminale di origine e destinazione dei traffici
lungo i corridoi europei Reno-Alpi e Scandinavia-Mediterraneo
2. favorire la modernizzazione anche in chiave internazionale del turismo
in Liguria valorizzando gli aspetti ambientali e paesaggistici del territorio;
La
gestione del Fondo è assegnata alla FI.L.S.E. o a sua controllata. Il Fondo può essere costituito ed
implementato da risorse regionali, da fondi provenienti da programmi nazionali
e comunitari, da fondi rotativi esistenti, da proventi di dismissioni mobiliari
e immobiliari della Regione e/o di sue partecipate.
LA PROCEDURA PER L’ATTUAZIONE DEGLI
INTERVENTI NEGLI AMBITI TERRITORIALI STRATEGICI : ARTICOLO 2 NUOVA LEGGE REGIONALE
Per gli
ambiti come elencati sopra, la Regione promuove la formazione degli atti di intesa con i Comuni interessati, le Autorità Portuali e con la
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio in presenza di beni paesaggistici vincolati
ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, stabilendone le
modalità di attuazione e programmando le risorse economiche necessarie per la
loro realizzazione.
Con l’atto
di intesa può essere nominato un Commissario Straordinario regionale
cui è demandato il compito di agevolare l’attuazione dell’intesa
e la realizzazione degli interventi previsti, attraverso azioni di indirizzo,
supporto e coordinamento.
Contenuti
della Intesa
All’atto di
intesa relativo all’ambito territoriale strategico di rilevo regionale è
allegato lo schema di assetto con l’indicazione delle condizioni vincolanti e
dei contenuti variabili in sede di attuazione degli interventi che non
comportano la modifica dell’intesa e dei termini massimi di attuazione; all’atto
di intesa relativo ai progetti di rinnovo edilizio sono allegate le
prescrizioni relative alle modalità tecniche di esecuzione degli interventi,
l’individuazione degli edifici oggetto di intervento ed i termini per
l’esecuzione dei lavori.
Efficacia
giuridico amministrativa degli atti di intesa
L’atto di intesa,
ove necessario, produce gli effetti di variante dei vigenti piani urbanistici e
territoriali, generali e di settore, di livello comunale e regionale ai sensi
della vigente legislazione regionale ed in tal caso è sottoposto alle procedure
di valutazione ambientale di cui alla vigente normativa in materia e di
pubblicità e partecipazione nei modi e con i tempi stabiliti con lo stesso atto
GLI OBIETTIVI NASCOSTI DELL’INTESA
Quindi
risulta chiaro, e sfido chiunque a dimostrare il contrario, che con questa norma come descritta dalla
lettera della nuova legge regionale si vogliono ottenere i seguenti risultati:
1. far decidere i contenuti sugli interventi in
aree strategiche come i waterfront dei porti di Genova e Spezia o di aree di
pregio naturalistico come l’Isola Palmaria, ad un ristretto numero di
rappresentanti istituzionali (Giunte della Regione e dei Comuni e Autorità
Portuale).
2. far diventare varianti automatiche i
contenuti delle Intese agli strumenti di pianificazione di ogni livello,
trasformando i consigli comunali in organi di mera ratifica burocratica di
scelte strategiche per i diversi territori. Non a caso la nuova norma regionale
prevede che se l’intesa comporti variante ai piani urbanistici e territoriali,
è adottata con deliberazione del consiglio comunale e approvata con
deliberazione della giunta regionale. Quindi derogando anche alle stesse norme
urbanistiche regionali che prevedono dopo l’adozione la approvazione del
Consiglio Comunale e solo dopo questo secondo passaggio istituzionale la
approvazione della Giunta Regionale (si veda articolo 38 legge regionale
36/1997)
3. derogare alle norme di valutazione ambientale
degli strumenti di pianificazione all’interno dei quali dovrebbero essere
inseriti gli interventi degli ambiti territoriali strategici anche in termini
di partecipazione del pubblico. Infatti la nuova legge regionale prevede, nel
caso gli interventi siano in modifica di piani urbanistici territoriali e
ambientali dei diversi livelli istituzionali, questa diventi automaticamente (dopo l’intesa
ristretta tra Regione Comune e Autorità Portuale) variante ai suddetti piani.
Ora questa ipotesi è disciplinata anche dal comma 1 articolo 6 del DLgs
152/2006 che prevede in questi casi la esclusione della Procedura di VAS. Il
tutto con buona pace della affermazione, bugiarda, della nuova
legge regionale che fa salve le procedura di VAS . Ma c’è un limite
formale alla applicazione di questa norma nazionale sancito dall’articolo 5 della legge 106/2011
secondo il quale uno strumento urbanistico che va in variante ad un piano che
non ha avuto a sua volta la VAS deve quanto meno essere sottoposto a verifica
di assoggettabilità per la VAS. Ricordo per fare un esempio che il Piano
Regolatore del Porto di Spezia (visto che la nuova legge regionale definisce
tra gli ambiti territoriali strategici anche il waterfront del porto di
Spezia) non ha avuto a suo tempo la VAS.
4. lasciare l’attuazione della Intesa in mano ad
una persona singola (il Commissario) decisa di fatto dalla Regione o meglio dalla Giunta Regionale
(quindi controllabile direttamente da questa e dal suo Presidente) stravolgendo
ogni procedura ex lege di attuazione degli strumenti di
pianificazione/programmazione ma soprattutto, come vedremo subito, la stessa filosofia
di fondo della procedura di valutazione ambientale strategica dei piani
territoriali che, a parole, la nuova legge regionale dichiara di voler
rispettare.
Insomma
la nuova legge regionale dice se volete i finanziamenti del Fondo Strategico
Regionale dovete passare dalle “forche caudine” della Intesa con la Regione e
della gestione del Commissario nominato dalla Regione.
LO STRAVOLGIMENTO DELLA FILOSOFIA
DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE
Prevedere
coma fa la legge regionale che l’intesa tra enti definisca preventivamente il
contenuto (quindi gli interventi specifici) di strumenti di pianificazione
significa trasformare la valutazione ambientale strategica da strumento
preventivo di valutazione degli impatti di detti strumenti in strumento di
compatibilizzazione a posteriore di quanto espresso nei piani. In questo modo invece di costruire il piano
attraverso la valutazione di scenari alternativi come previsto dalla normativa,
si valuterà lo scenario definito dalla Intesa con buona pace della definizione
di Valutazione dei Piani e Programmi prevista dal DLgs 152/2006 comprensiva
della consultazione del pubblico.
Non a caso
la Valutazione Ambientale dei Piani/programmi si chiama strategica (VAS) perché
questa
valutazione degli effetti deve essere svolta parallelamente alla elaborazione
degli scenari di impatto economico e sociale dello strumento di pianificazione
in discussione.
La fase di
elaborazione degli scenari deve essere
parallela alla costruzione del Piano da valutare e deve vedere un
coinvolgimento del pubblico.
Secondo Consiglio di Stato n. 4926 del 2012:
“ Nel rimarcare che la VAS di cui alla
DIR 2001/42/Ce, è volta garantire che
gli effetti sull'ambiente di determinati piani e
programmi siano considerati durante
l'elaborazione e prima dell'adozione degli stessi, così
da anticipare nella fase di pianificazione e programmazione quella valutazione
di
compatibilità ambientale che, se effettuata (come
avviene per la VIA) sulle singole
realizzazioni progettuali, non consentirebbe di
compiere un'effettiva valutazione
comparativa, mancando in concreto la possibilità di
disporre di soluzioni alternative per
la localizzazione degli insediamenti e, in
generale, per stabilire, nella prospettiva dello
sviluppo sostenibile, gli usi del territorio”.
Quindi
la nuova legge regionale viola il carattere di fondo della procedura di VAS che consiste in un processo decisionale
completo e amministrativamente distinto, ricomprendendo al suo interno tutte le
fasi di costruzione della politica/piano/programma:
• dalla
elaborazione delle proposte,
• alla
elaborazione e valutazione degli scenari alternativi,
• all’adozione
delle decisioni,
• coinvolgendo il pubblico fin dalle prime fasi.
CONCLUSIONI
Questa
norma è quindi potenzialmente pericolosa per tutte le ragioni sopra esposte e
rischia di ridicolizzare
anche i dichiarati intenti partecipativi ad esempio del c.d. progetto Palmaria
(l’isola è stata definita ambito territoriale strategico dalla nuova legge
regionale).
Come
abbiamo visto ci possono essere strumenti formali per bloccare l’applicazione
scorretta di questa nuova norma, ma prima di tutto dovrebbero essere i
territori a vigilare a cominciare dai Comuni che, se non altro per la propria
dignità istituzionale, dovrebbero rifiutarsi di aderire a questa Intesa normata
dalla nuova legge regionale.
E parliamoci
chiaro per accedere ai finanziamenti del Fondo Strategico Regionale (come
prevede la legge regionale 1/2006 che lo ha istituto) non c’è bisogno di
mettere parti rilevanti del territorio
comunale nelle mani di un Commissario teleguidato dalla Giunta Regionale!
P.S.
Su come
affrontare la valutazione/approvazione del progetto di waterfront ho scritto QUI.
Su come
affrontare la valutazione/approvazione del progetto Palmaria ho scritto QUI.
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