È stata pubblicata sull’Albo Pretorio della
Provincia una deroga (vedi QUI) alla autorizzazione per l’esercizio dell’impianto di
trattamento rifiuti. La deroga integra l’autorizzazione vigente permettendo ulteriori
attività legate ai rifiuti ingombranti prodotti dalla recente esondazione del
fiume Magra in data 11 dicembre 2017
Ora francamente mi pare di
poter scrivere:
Non sono sufficienti le violazioni sistematiche delle prescrizioni
Violazione delle
prescrizioni che avrebbero dovuto comportare da tempo la revoca delle
autorizzazioni vigenti altro che la ulteriori integrazione con deroga
https://notedimarcogrondacci.blogspot.it/2017/12/con-interdittiva-antimafia-niente.html#more
Non è sufficiente la
scadenza dei termini di legge per adeguare l’impianto alla autorizzazione
integrata ambientale
http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/2015/09/impianti-rifiuti-pericolosi-follo-senza.html
Non è sufficiente la interdittiva antimafia al titolare della
azienda che comporta l’impossibilità di rilasciare la autorizzazione integrata
ambientale e quindi la continuazione della attività della azienda
No tutto questo non basta
per chiudere definitivamente questo impianto almeno fino a quando non si sarà
adeguato alla disciplina dell’AIA come
prevede la legge. Invece si autorizzano,
sia pure per emergenza, il trattamento di ulteriori rifiuti.
Ma il problema non è
questa nuova deroga dettata da una emergenza reale. I problemi sono quelli
sopra elencatI e ad integrazione altri 2:
IL PRIMO. L’impianto continua a
violare l’autorizzazione quella stessa autorizzazione (2003/2016 vedi QUI)che ora viene
derogata e ovviamente anche quelle precedenti. Autorizzazione del 2016 che
imponeva di stoccare rifiuti in ingresso in aree ben delimitate e provvisoriamente
(cioè solo in entrata) ma dalle foto di
questi giorni si può vedere il caos del piazzale dell’impianto vedi a fianco
IL SECONDO. l’impianto non può
continuare la sua attività complessiva ( quindi non mi riferisco tanto alla
gestione della emergenza da alluvione) perché non è adeguato alla legge e perché
l’interdittiva non permette che venda permesso questo adeguamento. Non solo ma
l’interdittiva così intesa vale anche nel caso in cui la rappresentanza legale della
azienda sia trasferita ad altri tanto più se parenti con il titolare
interdetto. Riporto sul punto quanto
affermato, non dal sottoscritto, ma dalla sentenza del Consiglio di Stato sul
rapporto tra interdittiva antimafia e rilascio autorizzazioni ambientali: “Né il rapporto di coniugio – al di là della
circostanza, irrilevante, che i coniugi, residenti in Comuni diversi, avrebbero
avviato le pratiche per separarsi (p. 24 dell’appello incidentale) – né
l’esistenza di tali rapporti tra -OMISSIS- (e la sua famiglia) e la criminalità
‘ndranghetista, quali peraltro emergono, e in modo molto consistente, dal già
menzionato provvedimento di diniego di iscrizione nella white list, sono
stati efficacemente smentiti, nella loro indubbia oggettiva e pregnante
rilevanza sintomatica, dall’odierna appellante incidentale, che si è limitata a
censure generiche e, comunque, ininfluenti ai fini del decidere.”
La domanda sul secondo
punto: l’inchiesta che ha portato alla emissione della interdittiva antimafia
nel caso del titolare dell’impianto rifiuti di Cerri di Follo ha verificato l'esistenza di tali legami come nel caso della sentenza sopra riportata? La Provincia è stata informata o si è informata di tutto questo prima di rilasciare questa nuova deroga?
CONCLUDENDO
Il fatto interessante è
che questa sentenza del Consiglio riguarda un altro caso spezzino simile ed è
stata ottenuta grazie alla ottima difesa legale della Provincia di Spezia:
ironia del destino!
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