lunedì 4 dicembre 2017

Lo stoccaggio illecito di rifiuti in località Rio Ciuvin a Sanremo: una vicenda inquietante

La vicenda della discarica abusiva in località Rio Ciuvin nel Comune di Sanremo è emblematica (vedi foto a fianco fonte La Stampa). Un area che doveva, in base alla istanza del 1981, essere livellata per usi agricoli, è stata in realtà utilizzata per anni (fino al 2000) per stoccare rifiuti senza alcun progetto di coltivazione come previsto dalla legge ma con ordinanze sindacale reiterate dal 1987. Il tutto in modo illegale visto che la giurisprudenza ed ormai da anni anche la legge (anche prima del 2000) impediva di stoccare per un periodo così lungo rifiuti senza un progetto di discarica regolarmente approvato dalla autorità competente.

Ora tutto questo è emerso grazie ad un esposto del Movimento 5stelle di Sanremo con la mia consulenza in diritto ambientale. Esposto che ha utilizzato gli atti istruttori degli uffici comunali competenti, quindi fondato su atti ufficiali e non su interpretazioni o documentazioni di parte.

Attualmente il Comune ha emesso una ordinanza di ripristino che verrà impugnata da chi ha gestito l’area in tutti questi anni. Ma questo non è sufficiente perchè in quell'area potrebbe essere presente un inquinamento ambientale e significativo in atto da oltre 30 anni e ampliato nel tempo fino all'epoca relativamente recente come vedremo... 
 


LE RISPOSTE DELL’ASSESSORE REGIONALE ALL’AMBIENTE AD UNA INTERROGAZIONE IN CONSIGLIO REGIONALE
L’Assessore regionale all’Ambiente rispondendo ad una interrogazione in consiglio regionale ha affermato:
1. è troppo tardi per capire le responsabilità anche della Regione di quanto accadde dagli anni 80 in poi in quell’area;
2. il sito non risulta “potenzialmente" contaminato.

In realtà con queste due affermazioni l’assessore ha confermato sia indirettamente che  direttamente la gravità della situazione sia per quanto accaduto che per quanto è potenzialmente in atto in questa area.

Indirettamente perché l’assessore affermando che dopo 30 anni non si può sapere delle scelte che fece la Regione nel 1987 (avvallare la operazione per cui si fece passare per livellamento a fini agricoli quello che per la stessa Provincia di Imperia era una vera e propria discarica non autorizzata),  significa in realtà che l’Assessore non ha utilizzato i suoi uffici per ritrovare la documentazione in questione, documentazione che invece guarda caso è in possesso del Comune e che abbiamo utilizzato per il nostro esposto altrimenti non avremmo potuto scriverlo nello stesso ovviamente.

Ma quelle che rilevano sono, da parte dell’Assessore regionale,  le conferme dirette di quanto contestato nell'esposto citato all'inizio del post.

Infatti l’Assessore Regionale, nella sua risposta, ammette che nell’area interessata  non sono mai stati autorizzati stoccaggi di rifiuti.  Ma con questa affermazione conferma il potenziale reato non solo di abbandono ma di vera e propria discarica abusiva. Come risulta dalla documentazione da noi prodotta allegata all’esposto, come pure dalla documentazione in possesso del Comune, in quell’area con svariati ordinanze sindacali sono stati stoccati rifiuti tipici delle discariche di seconda categoria 2a, quindi come minimo rifiuti inerti ma comunque rifiuti. Il tutto senza alcun progetto di coltivazione e quindi in totale violazione della vigente normativa in materia di autorizzazione alla gestione dei rifiuti.  

L’assessore regionale inoltre afferma una inesattezza grave sul punto in quanto dichiara che la attività di stoccaggio rifiuti  non è mai stata autorizzata dalla Provincia. In realtà come risulta agli atti prodotti nel nostro esposto la Provincia di Imperia nell’Aprile 1988 ha dichiarato che nell’area si stava gestendo una discarica non autorizzata. Non solo ma nel Dicembre del 1989 il Consiglio Comunale di Sanremo approva, in termini urbanistici, la realizzazione di una discarica per rifiuti speciali nella zona in questione che in realtà non verrà mai ne autorizzata ne realizzata. Però successivamente in modo totalmente illegale le ordinanze dei Sindaci per stoccare rifiuti nell’area vengono reiterate fino all’inizio degli anni 2000 anche per tipologie di rifiuti non previsti per legge neppure per le discariche di inerti, peraltro senza che una discarica esistesse ma solo un seppellimento senza regole di materiali e rifiuti.

L’assessore nella parte finale della sua risposta ci spiega quello che chiunque si occupa anche genericamente di rifiuti sa bene: se non ci sono superamenti di soglia degli inquinanti il sito non può essere classificato come sito da bonificare e quindi non è inseribile nella anagrafe regionale dei siti di bonifica. Però furbescamente usa il termine “potenzialmente” non inquinata per l’area in questione. Potenzialmente vuol dire tutto e niente. Per capire se è “realmente” inquinata bisogna andare a vedere cosa c’è sotto il tombamento realizzato , anche questo senza adeguata autorizzazione, su questo piazzale che prima era, in parte, un rio e una strada comunale.



COSA OCCORRE FARE E CHI DEVE AGIRE 
Ora è chiaro che nella vicenda in questione siamo di fronte quanto meno ad un fatto conclamato:  l’abbandono reiterato senza alcuna cautela di enormi quantità di materiali classificati in gran parte come rifiuti, abbandono che secondo legge e giurisprudenza può configurare il reato di discarica abusiva e se c’è una discarica abusiva gestita per anni è chiaro che ci potrebbe essere un inquinamento in atto. A questo punto se è vero che l'esistenza dei reati è competenza della Procura, la verifica della esistenza di un inquinamento in atto e quindi della eventuale necessaria bonifica è compito delle Autorità Amministrative.  

Allora cosa occorre fare?
Occorre verificare se questo inquinamento c’è dando mandato ad Arpal ed Asl per una campagna di monitoraggio. Anche perché l’Assessore Regionale dovrebbe sapere che nel caso l’inquinamento emergesse non saremmo solo di fronte ad un reato di discarica abusiva ma anche di omessa bonifica vista la nuova fattispecie introdotta recentemente nel nostro codice penale. Nuova fattispecie che va ad integrare il reato di mancato rispetto delle autorizzazioni al progetto di bonifica approvato che per ora non rientrano nel caso in esame ovviamente visto che nessuna procedura di bonifica è stata avviata. 
Ricordo che il reato di omessa bonifica è un reato proprio tipico di una situazione come quella di cui stiamo parlando: un potenziale inquinamento da verificare e mai verificato. Se questo non avvenisse per ordine della pubblica autorità competente (Regione Provincia Comune) e successivamente si dimostrasse l’esistenza dell’inquinamento magari per una inchiesta della magistratura allora ci sarebbe un concorso da parte dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni competenti.

Sotto il profilo delle competenze nel caso in esame le procedure di legge relativamente alle attività di bonifica si intrecciano con quelle dei reati di abbandono dei rifiuti e di esercizio abusivo di discarica. 
In questo caso la prima norma applicabile sarebbe l’articolo 11 della legge regionale 10/2009 che disciplina i siti con inquinamento pregresso. Secondo questo articolo :1. Nel caso di eventi inquinanti avvenuti anteriormente alla data di entrata in vigore del DLgs 152/2006 , ma che si manifestino successivamente a tale data, il soggetto interessato comunica alla Regione, alla Provincia, al Comune e all'ARPAL l'esistenza della potenziale contaminazione, unitamente al piano di caratterizzazione. 2. L'ente territoriale competente, ai sensi della presente legge, espleta le procedure relative al procedimento di bonifica, di messa in sicurezza permanente, di messa in sicurezza operativa”. Peccato che in questo caso il soggetto che avrebbe dovuto comunicare l’inquinamento pregresso, il gestore dell’area interessata dallo stoccaggio dei rifiuti, non possa e non voglia farlo visto che non riconosce ne lo stoccaggio abusivo ne l’inquinamento in atto considerando il tutto come una mera ricopertura con terre di scavo l’area interessata.
E allora cosa si può fare? Allora considerato che alla luce della documentazione prodotta dagli uffici competenti del Comune di Sanremo e allegata all’esposto sopra citato dimostra che siamo di fronte ad almeno due reati potenziali quali quello di abbandono di rifiuti se non, come il sottoscritto ritiene, di discarica abusiva, l’inquinamento in atto deve essere dimostrato dagli enti competenti. Quindi qui soccorre l’articolo 244 del  DL gs 152/2006 secondo il quale: 1. Le pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al comune competenti.”
In sostanza il Sindaco dovrebbe dare immediatamente mandato ad Arpal e Asl la verifica del livello di inquinamento presente nell’area e se dovessero essere superati i limiti di concentrazione degli inquinanti allora si potrebbe avviare la procedura di bonifica con un ruolo attivo della Provincia che con ordinanza può imporre al responsabile dell’inquinamento (in questo caso è chiaro che è il gestore dell’area) l’avvio delle procedure (articolo 5 legge regionale 10/2009) sia del Comune di Sanremo che ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10/2009 gestisce le procedura di bonifica nel senso che approva la caratterizzazione e poi il progetto di bonifica e/o messa in sicurezza.

Quindi  non è sufficiente continuare ad affrontare la questione sotto il profilo del mero abuso edilizio occorre prima di tutto scongiurare l’esistenza di un rischio ambientale e sanitario. Tutto questo è necessario a prescindere da come andrà il ricorso al TAR da parte della società che gestisce l’area contro i provvedimenti in materia edilizia emessi dal Comune di Sanremo.

I fatti sono chiari, gli atti sono chiari, il rischio ambientale potenziale è perfino riconosciuto nella risposta “furbina” dell’assessore regionale, le competenze sono chiare. È ora di muoversi!





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