L'autorizzazione ad un impianto di rifiuti può andare in variante automatica ma solo per piani urbanistici locali (comunali in particolare) non per piani sovraordinati, per questi ultimi la variante richiederà la Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Inoltre la variante al piano locale dovrà essere attentamente motivata in sede di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e non approvata in automatico senza adeguata valutazione ambientale anche degli aspetti pianificatori.
Il Consiglio
di Stato con sentenza n. 5658 del 11/12/2015 ha statuito in
relazione ad una problematica molto sentita nei conflitti ambientali che
caratterizzano soprattutto gli impianti di gestione rifiuti e quindi la loro
autorizzazione. Il tema è quello legato
al comma 6 dell’articolo 208 del DLgs 152/2006 (disciplina autorizzazione
unica impianti gestione rifiuti) che recita: “6. Entro 30 giorni dal ricevimento delle
conclusioni della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della stessa,
la Regione ,
in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la
gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti,
pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e
comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta
la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.”
La Sentenza in esame
interpreta in primo luogo il comma sopra riportato ricordando che questo fa
riferimento solo allo strumento urbanistico comunale e non ad altri piani sovraordinati
al livello locale (ad esempio piani territoriali di coordinamento provinciali,
piani regionali territoriali, piani paesaggistici etc.) Afferma il Consiglio di
Stato: “il comma 6 dell’art. 208 fa
esplicito richiamo allo <<strumento urbanistico>> declinato oltre
tutto al singolare, il che rafforza ulteriormente l’idea che la disposizione si
riferisce alla compromissione del solo potere urbanistico rilevante per il
singolo comune nel cui territorio si vuole installare l’infrastruttura;”.
In altri termini secondo
il Consiglio di Stato l’autorizzazione all’impianto di gestione rifiuti può
costituire variante urbanistica, ai sensi del citato comma 6 articolo 208 del
DLgs 152/2006, solo con riferimento ai piani di livello comunale e locale. Il che
significa che se il prospettato impianto andasse in variante ad altri strumenti
di pianificazione non solo non ci sarebbe variante automatica ma addirittura
per quei piani occorrerebbe la VAS.
Così deve essere interpretata l’altra norma che entra in gioco in questo tipo di procedure e cioè il comma 12 articolo 6 del DLgs 152/2006. Afferma il Consiglio di Stato: “il comma 12 dell’art. 6, invece, si limita ad esentare dalla valutazione ambientale strategica quelle opere singole la cui approvazione, secondo il micro ordinamento di settore, comporta la variazione di qualsivoglia livello e funzione di pianificazione territoriale e del suolo;”. Ora in questo caso come abbiamo visto il micro ordinamento di settore è appunto il comma 6 articolo 208 DLgs 152/2006 che fa riferimento solo ed unicamente agli strumenti urbanistici locali.
Così deve essere interpretata l’altra norma che entra in gioco in questo tipo di procedure e cioè il comma 12 articolo 6 del DLgs 152/2006. Afferma il Consiglio di Stato: “il comma 12 dell’art. 6, invece, si limita ad esentare dalla valutazione ambientale strategica quelle opere singole la cui approvazione, secondo il micro ordinamento di settore, comporta la variazione di qualsivoglia livello e funzione di pianificazione territoriale e del suolo;”. Ora in questo caso come abbiamo visto il micro ordinamento di settore è appunto il comma 6 articolo 208 DLgs 152/2006 che fa riferimento solo ed unicamente agli strumenti urbanistici locali.
Afferma infine sul punto il Consiglio di Stato: “la legge
statale ha individuato il punto di equilibrio fra i contrapposti interessi
coniugando il massimo della semplificazione burocratica facente capo ai tre
livelli di governo territoriale (regione, provincia e comune) relativamente
agli atti e provvedimenti individuali, con la compromissione dei poteri
pianificatori al minore livello possibile (che è quello urbanistico comunale);”
Ma il Consiglio di Stato
interviene anche sulla questione di quali condizioni permettano di considerare
sostenibile la variante automatica al piano urbanistico locale. Secondo il Consiglio di Stato qui devono
soccorrere i principi –
cristallizzati da una ormai consolidata giurisprudenza
costituzionale, in particolare:
“1. paesaggio quale valore
“primario”, di “morfologia del territorio” per i contenuti ambientali e
culturali che contiene, la cui tutela
trova espressione diretta nei piani territoriali a valenza ambientale o nei
piani paesaggistici redatti dalle regioni; ne risulta affievolita la competenza
in ordine al governo del territorio che non può mai legittimare la introduzione
di norme che alterino la primazia della tutela paesistica o ambientale;……..
2. l’art. 208 cit., introduce
una norma eccezionale che deroga, per superiori esigenze pubbliche, il normale
quadro degli assetti procedimentali e sostanziali in materia di costruzione e
gestione di impianti di smaltimento di rifiuti (anche pericolosi); da qui l’indefettibile
necessità, ex art. 14, disp. prel. c.c., di una esegesi rigorosa della norma
medesima che sia, ad un tempo, conforme agli obbiettivi (nazionali ed
europei) di razionale gestione del ciclo dei rifiuti a tutela della salute
pubblica ma al contempo rispettosa degli ulteriori valori (pure questi di rilievo
costituzionale ed europeo dianzi evidenziati) legati alla tutela del paesaggio,
dell’ecosistema e comunque espressione di interessi fondamentali che
necessitino, per la loro cura, di un livello dimensionale e funzionale
superiore rispetto a quello assicurato dalla pianificazione urbanistica
comunale; che è quanto verificatosi nel caso di specie, dove la l.r. Piemonte
n. 56 del 1977 attribuisce al PTR, oltre alla individuazione delle reti dei
servizi e delle attrezzature degli impianti di interesse sovra comunale, alla
difesa del suolo e dell’ambiente, anche la tutela dei beni storico – artistici
e ambientali, con particolare attenzione alla tutela del paesaggio.”
È chiaro quindi che anche
nel caso di sola variante al piano urbanistico locale la conseguenza della
interpretazione del Consiglio di Stato è che nella procedura di VIA occorrerà
che l’impianto venga valutato anche in rapporto agli strumenti di
pianificazione sovraordinati e avendo sempre chiari i paramenti ambientali e di
tutela del paesaggio che rientrano pienamente nella materia governo del
territorio.
In altri termini se il
progetto di impianto va in variante ai piani sovraordinati deve essere
sottoposto a VAS, se non va in variante a questi, la variante automatica al
piano urbanistico locale dovrà essere comunque oggetto di attenta valutazione
in sede di VIA.
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