lunedì 18 aprile 2016

Annullamento di VIA negativa non esclude di rilevare nuovi impatti

La sentenza del Consiglio di Stato  in esame rileva sotto due profili:
1. il primo riguarda la possibilità del TAR di valutare la illegittimità dei motivi sulla base dei quali l’Autorità Competente emana un giudizio negativo di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per un progetto a potenziale impatto ambientale rilevante, nel caso in esame un Polo energie rinnovabili (biomasse vegetali in particolare, cippato di legno e semi di girasole. per la riconversione di un ex zuccherificio).


2. il secondo riguarda le conseguenze di un annullamento, da parte del giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato) di un provvedimento di VIA negativo: se occorra un nuovo procedimento di VIA e soprattutto quali poteri istruttori e quindi margini di discrezionalità restino alla Autorità Competente a rilasciare il nuovo provvedimento di VIA.


  
LA RICOSTRUZIONE STORICA DELLA VICENDA OGGETTO DELLA SENTENZA
Il TAR Marche con sentenza 433 del 2014 (vedi QUI) aveva annullato un giudizio di VIA negativo su impianto di produzione energia da biomasse vegetali rilevando molteplici travisamenti dei fatti e dei parametri tecnici di univoca lettura, emergenti per tabulas (cioè sulla base degli atti prodotti in giudizio: rapporti istruttori, verbali conferenze servizi, pareri di enti e ovviament e lo stesso provvedimento di VIA finale).
Il TAR Marche aveva inoltre deciso che l’Autorità Competente alla VIA (nel caso specifico la Provincia) doveva “concludere, nel più breve tempo possibile, il procedimento di VIA con un parere che tenga conto dei seguenti indiscutibili presupposti:
- il procedimento si è protratto per circa tre anni,
- sono stati indagati tutti i possibili profili coinvolti,
- sono risultati non condivisibili gli unici rilievi ostativi “sopravvissuti” al riesame disposto dal Tribunale”.

Il Consiglio di Stato con sentenza 880 del 2015 (vedi QUI) aveva confermato l’annullamento del giudizio di VIA ma non in relazione alla richiesta del TAR, rivolta alla Provincia (Autorità Competente), non solo di concludere il giudizio di VIA positivo ma addirittura di definirne i contenuti vedi sopra. Questo perché Il TAR così statuendo si era sostituito agli organi preposti per legge allo svolgimento del procedimento di VIA. Quindi secondo il Consiglio di Stato la Provincia (quale Autorità Competente a rilasciare il giudizio di VIA nel caso in esame)  avrebbe dovuto riprendere il procedimento di VIA “secondo i tempi dettati dal legislatore, e non riattivarlo, ex tunc, con avvio di un nuovo procedimento”.



LA NUOVA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO
Infine il Consiglio di Stato con sentenza n. 1485 del 2016 (vedi QUI) si è pronunciato sul ricorso che la ditta, proponente l’impianto a biomasse, ha fatto per chiedere la ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 880 del 2015.

La nuova sentenza del Consiglio di Stato sulla questione delle conseguenze dell’annullamento del giudizio di VIA ha chiarito che:
Ciò, però, non elimina del tutto il potere valutativo dell’amministrazione, ed infatti la statuizione giurisdizionale prevede che l’organo competente non soffra una limitazione dell’indagine in relazione a “tutti i profili coinvolti”. Da ciò deriva che, ai fini della nuova valutazione imposta dal giudicato, potranno essere eseguite anche nuove indagini, tenendo conto dell’erroneità accertate, e nei solo limiti necessari ed indispensabili in relazione al progetto già presentato.”



CONCLUSIONI
Le sentenze sopra esaminate confermano quindi il principio che anche nel caso in cui gli organi di giustizia amministrativa (TAR e Consiglio di Stato) annullino un giudizio di VIA negativo questo non può comportare l'impossibilità che nel nuovo procedimento di VIA l’Autorità Competente individui ulteriori fattori di impatto e quindi predisponga ulteriori indagini e approfondimenti, arrivando quindi ad emanare un nuovo giudizio di VIA negativo sia pure diversamente motivato rispetto al precedente provvedimento annullato.



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