La sentenza del Consiglio
di Stato in esame rileva sotto due
profili:
1. il primo
riguarda la possibilità del TAR di valutare la illegittimità dei motivi sulla
base dei quali l’Autorità Competente emana un giudizio negativo di Valutazione
di Impatto Ambientale (VIA) per un progetto a potenziale impatto ambientale
rilevante, nel caso in esame un Polo energie
rinnovabili (biomasse vegetali in particolare, cippato di legno e semi di
girasole. per la riconversione di un ex zuccherificio).
2. il
secondo riguarda le conseguenze di un annullamento, da parte del giudice
amministrativo (TAR e Consiglio di Stato) di un provvedimento
di VIA negativo: se occorra un nuovo procedimento di VIA e soprattutto quali
poteri istruttori e quindi margini di discrezionalità restino alla Autorità
Competente a rilasciare il nuovo provvedimento di VIA.
LA RICOSTRUZIONE STORICA DELLA VICENDA
OGGETTO DELLA SENTENZA
Il TAR Marche con sentenza 433 del 2014 (vedi QUI) aveva annullato un giudizio di VIA negativo su
impianto di produzione energia da biomasse vegetali rilevando
molteplici travisamenti dei fatti e dei parametri tecnici di univoca lettura,
emergenti per tabulas (cioè sulla base degli atti prodotti in giudizio:
rapporti istruttori, verbali conferenze servizi, pareri di enti e ovviament e
lo stesso provvedimento di VIA finale).
Il TAR Marche aveva inoltre deciso che l’Autorità
Competente alla VIA (nel caso specifico la Provincia) doveva “concludere,
nel più breve tempo possibile, il procedimento di VIA con un parere che tenga
conto dei seguenti indiscutibili presupposti:
- il procedimento si è
protratto per circa tre anni,
- sono stati indagati
tutti i possibili profili coinvolti,
- sono risultati non
condivisibili gli unici rilievi ostativi “sopravvissuti” al riesame disposto
dal Tribunale”.
Il Consiglio di Stato con sentenza 880 del 2015 (vedi QUI) aveva confermato l’annullamento del giudizio
di VIA ma non in relazione alla richiesta del TAR, rivolta alla Provincia (Autorità Competente), non solo
di concludere il giudizio di VIA positivo ma addirittura di definirne i
contenuti vedi sopra. Questo perché Il TAR così statuendo si era sostituito
agli organi preposti per legge allo svolgimento del procedimento di VIA. Quindi
secondo il Consiglio di Stato la Provincia (quale Autorità Competente a rilasciare il giudizio di VIA nel caso
in esame) avrebbe dovuto riprendere il
procedimento di VIA “secondo i tempi
dettati dal legislatore, e non riattivarlo, ex tunc, con avvio di un nuovo
procedimento”.
LA NUOVA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO
Infine il Consiglio di
Stato con sentenza n. 1485 del 2016 (vedi QUI) si è pronunciato sul
ricorso che la ditta, proponente l’impianto a biomasse, ha fatto per
chiedere la ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 880 del 2015.
La nuova sentenza del
Consiglio di Stato sulla questione delle conseguenze dell’annullamento del
giudizio di VIA ha chiarito che:
“ Ciò, però, non elimina del tutto il potere
valutativo dell’amministrazione, ed infatti la statuizione giurisdizionale
prevede che l’organo competente non soffra una limitazione dell’indagine in
relazione a “tutti i profili coinvolti”. Da ciò deriva che, ai fini della nuova
valutazione imposta dal giudicato, potranno essere eseguite anche nuove
indagini, tenendo conto dell’erroneità accertate, e nei solo limiti necessari
ed indispensabili in relazione al progetto già presentato.”
CONCLUSIONI
Le sentenze sopra
esaminate confermano quindi il principio che anche nel caso in cui gli organi di giustizia
amministrativa (TAR e Consiglio di Stato) annullino un giudizio di VIA negativo
questo non può comportare l'impossibilità che nel nuovo procedimento di VIA l’Autorità
Competente individui ulteriori fattori di impatto e quindi
predisponga ulteriori indagini e approfondimenti, arrivando quindi ad emanare un nuovo giudizio di VIA negativo sia pure diversamente motivato rispetto al precedente provvedimento annullato.
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