mercoledì 6 aprile 2016

Procedura VIA:Silenzio assenso e risarcimento danno da ritardo della P.A.

Nel caso in cui ci sia un ritardo nel concludere il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) non è possibile applicare il silenzio assenso, inoltre il risarcimento danno per ritardo nella decisione non è sempre imputabile alla Pubblica Amministrazione. 

Il Consiglio di Stato con sentenza n.4712 del 13 ottobre 2015 (vedi QUI) ha statuito:
1. sulla applicabilità del silenzio assenso alla procedura di VIA
2. sul risarcimento danno da ritardo nel rilascio della autorizzazione ad un impianto eolico sottoposto anche a VIA

Sul primo aspetto il Consiglio di Stato ha confermato un indirizzo univoco della giurisprudenza (non solo nazionale ma anche comunitaria) secondo il quale: “Va osservato che il contrasto tra la previsione normativa del silenzio assenso ed i principi comunitari, che impongono l’esplicitazione delle ragioni della compatibilità ambientale del progetto, costituisce acquisizione ormai costante della giurisprudenza nazionale (cfr. Cons. Stato, V, 25-8-2008, n. 4058)” Aggiungo che ciò è particolarmente vero proprio per i procedimenti di VIA (come pure di VAS e AIA), tanto che anche la recente riforma del governo Renzi sul silenzio assenso ha dovuto escludere la applicazione di questo istituto ai procedimenti disciplinati da normativa di derivazione comunitaria (vedi QUI). 

Aggiunge poi il Consiglio di Stato nella sentenza qui esaminata che il mancato giudizio di VIA finale non può giustificare l’applicazione del silenzio assenso solo perché prima del procedimento ordinario di VIA si è svolto quello di verifica di assoggettabilità (c.d. screening) che avrebbe non solo deciso l’applicazione della VIA ma anche esaminato alcune criticità.  In realtà trattasti di procedimenti distinti e non consequenziali sotto il profilo istruttorio  ma anche della finalità nel senso che nel procedimento ordinario potrebbe emergere ulteriori criticità non rilevate in sede di screning e nel senso che mentre lo screening esamina solo il rilievo degli impatti ai fini della applicabilità o meno della procedura ordinaria di VIA, questa ultima valuta invece l’effettiva e definitiva compatibilità ambientale del progetto con il sito interessato. Non solo ma proprio perché Procedimenti distinti sono anche distintamente impugnabili. Invece come rileva la sentenza del Consiglio di Stato in relazione al provvedimento di screening: “Sul punto va, invero, rilevato che l’autorità regionale si è pronunziata espressamente con determina n. 199 del 28-10-2010, con la quale, all’esito del procedimento di screening, è stata disposta l’assoggettabilità del progetto alla valutazione di impatto ambientale. La suddetta determinazione non risulta essere stata impugnata dalla società appellante, la quale vi ha prestato acquiescenza anche attraverso l’ottemperanza al provvedimento mediante presentazione di espressa istanza di valutazione di impatto ambientale in data 30-7-2010. Anche per tale profilo, dunque, essa non può invocare l’avvenuta formazione di un silenzio assenso che avrebbe escluso il progetto dalla procedura di V.i.a.”.


Sul secondo aspetto la sentenza del Consiglio di Stato ha chiarito che da un lato il procedimento autorizzatorio finale (la c.d. autorizzazione unica ex DLgs 387/2003) non poteva essere concluso in quanto era in corso il procedimento di VIA, dall’altro che per intervenuta normativa l’amministrazione competente ha dovuto chiedere una integrazione documentale propedeutica alla svolgimento della procedura di autorizzazione unica.
Afferma quindi la sentenza in esame: “La circostanza, pertanto, che la richiesta istruttoria sia stata formulata solo nel 2011, tre anni dopo l’entrata in vigore della normativa in questione, non assume rilevanza ai fini del preteso risarcimento del danno da ritardo, considerandosi che, in ogni caso, anche ove fosse stata formulata nell’immediatezza della entrata in vigore della legge n. 31/2008 (legge regionale che chiedeva le integrazioni al procedimento in esame ndr.), essa non avrebbe potuto condurre, si ripete, alla definizione del procedimento, risultando ancora in corso gli adempimenti necessari alla verifica di compatibilità ambientale.”

Quindi l’arresto procedimentale per mancata presentazione della documentazione integrativa d parte del committente era pienamente legittimo, considerato che, come rileva il Consiglio di Stato: “Il ritardo, infatti, risulta ininfluente ai fini della proposta richiesta risarcitoria, considerandosi che la mancata positiva definizione del procedimento di autorizzazione unica rendeva inutile l’ottenimento della VIA e che in ogni caso tale diniego era stato determinato da un inadempimento del privato, il quale non aveva ottemperato alla produzione documentale richiesta dalla sopravvenuta normativa.”


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