Negli ultimi giorni, anche
con la interrogazione del Consigliere Pastorino di Rete a Sinistra, si è sviluppato
un dibattito sul Secolo XIX sui potenziali impatti del dragaggio/ripascimento
nella baia di Levanto.
Il dibattito è inficiato
prima di tutto da una scarsa
informazione pubblica sul progetto, sugli atti autorizzatori e sulle norme
generali di riferimento. Vediamo quindi
di chiarire, nel limite delle mie competenze, il quadro generale in cui questo
progetto si è mosso fino ad ora.
Ma prima di tutto pubblico
io i documenti a cominciare dalla relazione tecnica del Comune di Levanto vedi
QUI.
Secondo la relazione tecnica al progetto del
Comune di Levanto: “Gli habitat marini di
maggior pregio presenti nell’area di Levanto, sono la prateria di posidonia
distribuita irregolarmente a chiazze nei pressi del fondale in oggetto. Per la
distanza dei suddetti habitat dalla zona di intervento – superiore a 15 metri
prescritti – e per la stessa tipoligia di rinascimento stagionale si
ritiene che l’intervento a progetto non crei alcun impatto sugli habitat
marini di maggior pregio presenti nell’area né generalmente pregiudichi lo
stato di conservazione dell’ecosistema costiere del litorale in esame”
Vediamo di capirci dove
sarebbero le prescrizioni delle distanze dalle zone di prateria di posidonia
citate dalla relazione tecnica al progetto? Sarebbero nella DGR 1446/2009 Criteri generali da
osservarsi nella progettazione degli interventi di ripascimento
stagionali" (vedi QUI)
La relazione al progetto afferma sul punto: “sulla base della tabelle 1.1.7 di criteri approvati con DGR 1446/2009 l’intervento
ricade all’interno di un tratto di costa sensibile”. Ricordo che secondo
detta DGR per tratti di costa sensibile si intendono quelli: “che presentano habitat marini, individuati
quali SIC, entro l’isobata[1] dei
50 metri;” (punto 2.1. dell’allegato alla DGR 1446/2009)
Andiamo a leggere il Punto
1.1.7 della DGR 1446/2009 che effettivamente
conferma che l’intervento riguarda un tratto di costa sensibile ma non fa
riferimento ai 15 metri citati dalla relazione tecnica del progetto di
dragaggio/ripascimento. La Parte V dell’allegato alla DGR 1446/2009 relativa
alla valutazione della compatibilità degli interventi stagionali di ripascimento
, sotto il profilo della valutazione
dell'assenza di impatti significativi su acque e fondali sotto il profilo della
salvaguardia dei valori biologico-naturalistici afferma: “Nei casi in cui nella
spiaggia sommersa delle celle oggetto di intervento siano presenti habitat
caratterizzati da Posidonia oceanica
l’efficacia dell’intervento (valutata attraverso il Fattore di riempimento ed
il Fattore di ripascimento) assume rilevanza sostanziale anche per la
valutazione della compatibilità ambientale”.
Quindi
parliamo di presenza in generale delle praterie di posidonia a prescindere da
distanze minime o massime dall’area di intervento.
Quindi è confermata nell’area
della baia di Levanto la presenza di praterie di posidoni nonché più
precisamente anche di un SIC della rete Natura 2000 (vedi QUI). La scheda del SIC della Rete Natura 2000
afferma che: “La Posidonia è presente
prevalentemente con formazioni a mosaico ed è probabilmente ciò che rimane di
una prateria più vasta che un tempo era unita a quella di Punta Picetto. Le
misure di conservazione sono state adottate dalla Regione Liguria con DGR
1459/2014”.
Quindi
per capire la corretta procedura di valutazione dell’impatto del progetto in
esame, occorre anche tenere in considerazione la DGR 1459/2014.
A
questo punto qualcuno potrebbe sottolineare quanto segue: ma l’area interessata
dal progetto in esame non riguarda direttamente praterie di posidonia e
comunque SIC di tutela della biodiversità.
Intanto abbiamo visto che la distanza di 15 metri non esiste come
criterio di esclusione. Non a caso la relazione tecnica al progetto usare il
verbo “si ritiene”, siamo quindi nel campo delle interpretazioni. Ma fino a che
punto la discrezionalità è ammissibile nelle procedure di valutazione di
progetti su aree a pregio di biodiversità?
Vediamo
cosa dice la normativa in materia:
La
legge regionale ligure n. 28/2009 (Disposizioni in materia di tutela e
valorizzazione della biodiversità) all’articolo 9 afferma che la valutazione
dell’impatto di un progetto su siti di tutela della biodiversità (la c.d.
valutazione di incidenza): “ è effettuata dalla
Regione, secondo le modalità individuate dalla Giunta regionale, nei seguenti
casi:……f) progetti ed interventi che interessino SIC marini.” Quindi si fa riferimento all’interesse non ad
una automatica coincidenza di aree tra progetto e SIC.
La DGR 1459/2914 (vedi QUI) nella Scheda pressione 3
relativa ai dragaggi afferma che: “la
Regione ha assunto progressivamente tutte le competenze (delegate dallo Stato)
sulla approvazione ambientale degli interventi di movimentazione in mare dei
materiali dragati.”
La Scheda
relativamente agli impatti potenziali di un progetto fa riferimento alla: “Distruzione di habitat sensibili dovuta alle
operazioni di dragaggio, anche in seguito all’erosione indotta di fondali
limitrofi non direttamente interessati dall’intervento. Infangamento di habitat sensibili dovuto
alla dispersione involontaria di sedimenti fini al di fuori dell’area di
dragaggio.”
Aggiunge poi la Scheda relativa al SIC IT1344272 Fondali
Punta Levanto sullo stato del posidonieto in questa area: “Lo stato di conservazione deI posidonieto,
presente in forma relittuale, risulta soddisfacente. Lungo la costa rocciosa è
presente una piccole grotta sottomarina per la quale non sono a disposizione
sufficienti informazioni sullo stato di conservazione. La tutela dell’integrità
fisica delle grotta rispetto a possibili progetti di opere marittime è già oggi
garantita dai criteri di progettazione di cui alla delibera 1533 del 2005
e dalle misure di salvaguardia di cui alla DGR 1507 del 2005. Non esistono
importanti opere di difesa della costa né previsioni di sviluppo.”
In particolare secondo
la DGR n.1533 del 2 dicembre 2005 (L. R. n. 18/99 art. 2, c.1 lett. g) e L.R.
n. 38/98 art. 16 c.1 - Approvazione "Criteri diretti a salvaguardare
l'habitat naturale prioritario prateria di Posidonia Oceanica) tra le tipologie
di interventi potenzialmente lesivi della Prateria di Posidonia oceanica elenca anche “dragaggi e movimentazione di sedimenti dragati;”.
A conferma che non è
sufficiente che l’intervento non ricada direttamente sull’area interessata
dalla posidonia e da un SIC della rete Natura 2000 per applicare l'obbligo della Valutazione di Incidenza, si vedano le Linee Guida
della UE in materia di tutela della biodiversità per i progetti che possono
insistere anche indirettamente su siti habitat: “In linea con
il principio di precauzione non si può quindi accettare che la
valutazione non sia effettuata facendo valere che le incidenze significative
non sono certe. Anche in questo caso è utile fare riferimento alla
direttiva 85/337/CEE, Ne consegue che, se una proposta comporta la necessità di
una valutazione ai sensi della direttiva 85/337/CEE in base al fatto, inter alia, che essa possa incidere
in modo significativo su un sito Natura 2000, essa dovrà anche essere oggetto
di una valutazione di incidenza”.
Ad ulteriore conferma si veda Secondo Corte di Giustizia (Seconda
Sezione - 20 ottobre 2005 nella causa C-6/04: Commissione delle Comunità europee contro Regno Unito di Gran Bretagna
ed Irlanda del Nord): “ L’art. 6, n. 3, della
direttiva 92/43, relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, subordina il requisito di
un’opportuna valutazione delle incidenze di un piano o di un progetto, non
direttamente collegato o necessario alla gestione di un sito, in una zona
speciale di conservazione alla condizione che vi sia una probabilità o un
rischio che quest’ultimo pregiudichi significativamente il sito interessato.
Tenuto conto, in particolare, del principio di precauzione, un rischio siffatto
esiste poiché non può essere escluso, sulla base di elementi obiettivi, che il
detto piano o progetto pregiudichi significativamente il sito. v., in questo
senso, sentenza 7 settembre 2004, causa C-127/02”
Il rispetto della direttiva è quindi legato a
un processo di valutazione nel merito del progetto e dei suoi rapporti con il
sito e non ad una recezione formalistica, fondata addirittura su pochi metri di differenza di distanza tra il sito da tutelare e l'area del progetto da realizzare.
Non appare di certo
sufficiente per compensare la lacuna della mancata Valutazione di Incidenza lo
studio citato dalla Amministrazione Comunale di Levanto ( si veda QUI), peraltro una tesi di
un Master universitario del 2010-2011. Si riportano alcuni passaggi indicativi
di tale tesi: “L'unico documento
ritrovato, presso la Regione Liguria (Settore Ecosistema Costiero), è la
relazione tecnica ambientale per un ripascimento strutturale della spiaggia di
Levanto, non ancora eseguito…..
Il paraggio di Levanto presenta solo dei SIC, che
rinchiudono però delle aree ai margini del paraggio, quindi la parte
comprendente la spiaggia non è stata sottoposta a tutela ambientale o ricerche
di importanza rilevante…….
Purtroppo non si dispone di cartografie
sull'estensione delle praterie di Posidonia oceanica e Cymodocea nodosa[2]
precedentemente alla costruzione dei terrapieni, dei molti o dei porti, per
entrambi i paraggi, ma si hanno solo notizie frammentarie…..
Le immagini Multibeam e di Backscattering hanno
evidenziato alcune incertezza nella delimitazione di alcune aree delle
praterie; dove sarebbe necessario effettuare delle verità mare.
In particolare per entrambi i paraggi non sono stati
riscontrati prati a Cymodocea nodosa, probabilmente a causa di errori
strumentali”.
Ecco
perché non è sufficiente il parere Arpal (vedi
QUI) ma occorreva uno studio di incidenza specifico e una relativa valutazione di
incidenza di competenza regionale come precisa la lettera f) comma 1 articolo 9
della legge regionale 28/2009.
INFINE LA QUESTIONE DELLA VALUTAZIONE DI
IMPATTO AMBIENTALE (VIA)
La legge regionale sulla
VIA allegato 3 (categorie di progetti sottoponibili a verifica di
assoggettabilità a VIA, c.d. screening) prevede : “10j) Opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori
marittimi volti a modificare la costa mediante la costruzione, per esempio, di
dighe, moli, gettate e altri lavori di difesa dal mare, esclusa la manutenzione
e la ricostruzione di tali opere, recupero di terre dal mare;” Tali
interventi rientrano, infatti, nell’elenco delle tipologie progettuali dell’Allegato
II della Direttiva UE sulla VIA, in quanto interventi assimilabili a: “opere costiere destinate a combattere
l’erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa mediante la
costruzione, per esempio, di dighe, moli, gettate ed altri lavori di difesa del
mare, esclusa la manutenzione e la ricostruzione di tali opere” e alla
“estrazione di minerali mediante
dragaggio marino o fluviale” (pag 5 documento Icram vedi QUI)
A mio avviso quindi
interventi che peraltro si protraggono negli anni come quello di cui stiamo
trattando dovrebbero anche essere sottoposti alla suddetta procedura di
screening.
A conforto della necessità
di uno apposito Studio di Incidenza da presentare in sede Valutazione di Impatto Ambientale ad
integrazione dello Studio di Impatto Ambientale si vedano le linee guida UE secondo le quali: “Relativamente al campo di
applicazione geografico, le disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 3
della Direttiva 92/42/CEE non sono limitate a piani e progetti concernenti
esclusivamente un sito protetto e prendono anche in considerazione sviluppi al
di fuori del sito, ma che possono avere incidenze significative su esso.”
[1] In
una rappresentazione cartografica, linea che congiunge i punti che hanno la
medesima profondità
[2] specie pioniera, che con il
suo insediamento "prepara" il substrato ad altre piante più esigenti,
come la posidonia.
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