domenica 24 aprile 2016

Dragaggi baia di Levanto: quali procedure necessarie?

Negli ultimi giorni, anche con la interrogazione del Consigliere Pastorino di Rete a Sinistra, si è sviluppato un dibattito sul Secolo XIX sui potenziali impatti del dragaggio/ripascimento nella baia di Levanto.

Il dibattito è inficiato prima di tutto da una  scarsa informazione pubblica sul progetto, sugli atti autorizzatori e sulle norme generali di riferimento.  Vediamo quindi di chiarire, nel limite delle mie competenze, il quadro generale in cui questo progetto si è mosso fino ad ora.
Ma prima di tutto pubblico io i documenti a cominciare dalla relazione tecnica del Comune di Levanto vedi QUI.

Secondo la relazione tecnica al progetto del Comune di Levanto: “Gli habitat marini di maggior pregio presenti nell’area di Levanto, sono la prateria di posidonia distribuita irregolarmente a chiazze nei pressi del fondale in oggetto. Per la distanza dei suddetti habitat dalla zona di intervento – superiore a 15 metri prescritti – e per la stessa tipoligia di rinascimento stagionale si ritiene che l’intervento a progetto non crei alcun impatto sugli habitat marini di maggior pregio presenti nell’area né generalmente pregiudichi lo stato di conservazione dell’ecosistema costiere del litorale in esame

Vediamo di capirci dove sarebbero le prescrizioni delle distanze dalle zone di prateria di posidonia citate dalla relazione tecnica al progetto? Sarebbero nella DGR 1446/2009 Criteri generali da osservarsi nella progettazione degli interventi di ripascimento stagionali" (vedi QUI)

La relazione al progetto afferma sul punto: “sulla base della tabelle 1.1.7 di criteri approvati con DGR 1446/2009 l’intervento ricade all’interno di un tratto di costa sensibile”. Ricordo che secondo detta DGR per tratti di costa sensibile si intendono quelli: “che presentano habitat marini, individuati quali SIC, entro l’isobata[1] dei 50 metri;” (punto 2.1. dell’allegato alla DGR 1446/2009)

Andiamo a leggere il Punto 1.1.7 della DGR 1446/2009 che  effettivamente conferma che l’intervento riguarda un tratto di costa sensibile ma non fa riferimento ai 15 metri citati dalla relazione tecnica del progetto di dragaggio/ripascimento. La Parte V dell’allegato alla DGR 1446/2009 relativa alla valutazione della compatibilità degli interventi stagionali di ripascimento , sotto il profilo  della valutazione dell'assenza di impatti significativi su acque e fondali sotto il profilo della salvaguardia dei valori biologico-naturalistici afferma: “Nei casi in cui nella spiaggia sommersa delle celle oggetto di intervento siano presenti habitat caratterizzati da Posidonia oceanica l’efficacia dell’intervento (valutata attraverso il Fattore di riempimento ed il Fattore di ripascimento) assume rilevanza sostanziale anche per la valutazione della compatibilità ambientale”.

Quindi parliamo di presenza in generale delle praterie di posidonia a prescindere da distanze minime o massime dall’area di intervento.

Quindi è confermata nell’area della baia di Levanto la presenza di praterie di posidoni nonché più precisamente anche di un SIC della rete Natura 2000 (vedi QUI). La scheda del SIC della Rete Natura 2000 afferma che: “La Posidonia è presente prevalentemente con formazioni a mosaico ed è probabilmente ciò che rimane di una prateria più vasta che un tempo era unita a quella di Punta Picetto. Le misure di conservazione sono state adottate dalla Regione Liguria con DGR 1459/2014”.

Quindi per capire la corretta procedura di valutazione dell’impatto del progetto in esame, occorre anche tenere in considerazione la DGR 1459/2014. 
A questo punto qualcuno potrebbe sottolineare quanto segue: ma l’area interessata dal progetto in esame non riguarda direttamente praterie di posidonia e comunque SIC di tutela della biodiversità.  Intanto abbiamo visto che la distanza di 15 metri non esiste come criterio di esclusione. Non a caso la relazione tecnica al progetto usare il verbo “si ritiene”, siamo quindi nel campo delle interpretazioni. Ma fino a che punto la discrezionalità è ammissibile nelle procedure di valutazione di progetti su aree a pregio di biodiversità?

Vediamo cosa dice la normativa in materia:
La legge regionale ligure n. 28/2009 (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità) all’articolo 9 afferma che la valutazione dell’impatto di un progetto su siti di tutela della biodiversità (la c.d. valutazione di incidenza): “ è effettuata dalla Regione, secondo le modalità individuate dalla Giunta regionale, nei seguenti casi:……f) progetti ed interventi che interessino SIC marini.”  Quindi si fa riferimento all’interesse non ad una automatica coincidenza di aree tra progetto e SIC.

La DGR 1459/2914 (vedi QUInella Scheda pressione 3  relativa ai dragaggi afferma che: “la Regione ha assunto progressivamente tutte le competenze (delegate dallo Stato) sulla approvazione ambientale degli interventi di movimentazione in mare dei materiali dragati.”
La Scheda relativamente agli impatti potenziali di un progetto fa riferimento alla: “Distruzione di habitat sensibili dovuta alle operazioni di dragaggio, anche in seguito all’erosione indotta di fondali limitrofi non direttamente interessati dall’interventoInfangamento di habitat sensibili dovuto alla dispersione involontaria di sedimenti fini al di fuori dell’area di dragaggio.”

Aggiunge poi la Scheda relativa al SIC IT1344272 Fondali Punta Levanto sullo stato del posidonieto in questa area: “Lo stato di conservazione deI posidonieto, presente in forma relittuale, risulta soddisfacente. Lungo la costa rocciosa è presente una piccole grotta sottomarina per la quale non sono a disposizione sufficienti informazioni sullo stato di conservazione. La tutela dell’integrità fisica delle grotta rispetto a possibili progetti di opere marittime è già oggi garantita dai criteri di progettazione di cui alla delibera 1533 del 2005 e dalle misure di salvaguardia di cui alla DGR 1507 del 2005. Non esistono importanti opere di difesa della costa né previsioni di sviluppo.

In particolare secondo la  DGR  n.1533 del 2 dicembre 2005  (L. R. n. 18/99 art. 2, c.1 lett. g) e L.R. n. 38/98 art. 16 c.1 - Approvazione "Criteri diretti a salvaguardare l'habitat naturale prioritario prateria di Posidonia Oceanica) tra le tipologie di interventi  potenzialmente lesivi della Prateria di Posidonia oceanica elenca anche “dragaggi e movimentazione di sedimenti dragati;”.


A conferma che non è sufficiente che l’intervento non ricada direttamente sull’area interessata dalla posidonia e da un SIC della rete Natura 2000 per applicare l'obbligo della Valutazione di Incidenza,  si vedano le Linee Guida della UE in materia di tutela della biodiversità per i progetti che possono insistere anche indirettamente su siti habitat: “In linea con il principio di precauzione non si può quindi accettare che la valutazione non sia effettuata facendo valere che le incidenze significative non sono certe. Anche in questo caso è utile fare riferimento alla direttiva 85/337/CEE, Ne consegue che, se una proposta comporta la necessità di una valutazione ai sensi della direttiva 85/337/CEE in base al fatto, inter alia, che essa possa incidere in modo significativo su un sito Natura 2000, essa dovrà anche essere oggetto di una valutazione di incidenza”.
Ad ulteriore conferma si veda  Secondo Corte di Giustizia (Seconda Sezione - 20 ottobre 2005 nella causa C-6/04: Commissione delle Comunità europee contro Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord):  “ L’art. 6, n. 3, della direttiva 92/43, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, subordina il requisito di un’opportuna valutazione delle incidenze di un piano o di un progetto, non direttamente collegato o necessario alla gestione di un sito, in una zona speciale di conservazione alla condizione che vi sia una probabilità o un rischio che quest’ultimo pregiudichi significativamente il sito interessato. Tenuto conto, in particolare, del principio di precauzione, un rischio siffatto esiste poiché non può essere escluso, sulla base di elementi obiettivi, che il detto piano o progetto pregiudichi significativamente il sito. v., in questo senso, sentenza 7 settembre 2004, causa C-127/02”  
Il rispetto della direttiva è quindi legato a un processo di valutazione nel merito del progetto e dei suoi rapporti con il sito e non ad una recezione formalistica, fondata addirittura su pochi metri di differenza di distanza tra il sito da tutelare e l'area del progetto da realizzare. 


Non appare di certo sufficiente per compensare la lacuna della mancata Valutazione di Incidenza lo studio citato dalla Amministrazione Comunale di Levanto ( si veda QUI), peraltro una tesi di un Master universitario del 2010-2011. Si riportano alcuni passaggi indicativi di tale tesi: “L'unico documento ritrovato, presso la Regione Liguria (Settore Ecosistema Costiero), è la relazione tecnica ambientale per un ripascimento strutturale della spiaggia di Levanto, non ancora eseguito…..
Il paraggio di Levanto presenta solo dei SIC, che rinchiudono però delle aree ai margini del paraggio, quindi la parte comprendente la spiaggia non è stata sottoposta a tutela ambientale o ricerche di importanza rilevante…….
Purtroppo non si dispone di cartografie sull'estensione delle praterie di Posidonia oceanica e Cymodocea nodosa[2] precedentemente alla costruzione dei terrapieni, dei molti o dei porti, per entrambi i paraggi, ma si hanno solo notizie frammentarie…..
Le immagini Multibeam e di Backscattering hanno evidenziato alcune incertezza nella delimitazione di alcune aree delle praterie; dove sarebbe necessario effettuare delle verità mare.
In particolare per entrambi i paraggi non sono stati riscontrati prati a Cymodocea nodosa, probabilmente a causa di errori strumentali”.

Ecco perché non è sufficiente il parere Arpal (vedi QUI) ma occorreva uno studio di incidenza specifico e una relativa valutazione di incidenza di competenza regionale come precisa la lettera f) comma 1 articolo 9 della legge regionale 28/2009.



INFINE LA QUESTIONE DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA)
La legge regionale sulla VIA allegato 3 (categorie di progetti sottoponibili a verifica di assoggettabilità a VIA, c.d. screening) prevede : “10j) Opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa mediante la costruzione, per esempio, di dighe, moli, gettate e altri lavori di difesa dal mare, esclusa la manutenzione e la ricostruzione di tali opere, recupero di terre dal mare;” Tali interventi rientrano, infatti, nell’elenco delle tipologie progettuali dell’Allegato II della Direttiva UE sulla VIA, in quanto interventi assimilabili a: “opere costiere destinate a combattere l’erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa mediante la costruzione, per esempio, di dighe, moli, gettate ed altri lavori di difesa del mare, esclusa la manutenzione e la ricostruzione di tali opere” e alla “estrazione di minerali mediante dragaggio marino o fluviale” (pag 5 documento Icram vedi QUI)
A mio avviso quindi interventi che peraltro si protraggono negli anni come quello di cui stiamo trattando dovrebbero anche essere sottoposti alla suddetta procedura di screening.
A conforto della necessità di uno apposito Studio di Incidenza da presentare in sede   Valutazione di Impatto Ambientale ad integrazione dello Studio di Impatto Ambientale si vedano le linee guida UE  secondo le quali: “Relativamente al campo di applicazione geografico, le disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 3 della Direttiva 92/42/CEE non sono limitate a piani e progetti concernenti esclusivamente un sito protetto e prendono anche in considerazione sviluppi al di fuori del sito, ma che possono avere incidenze significative su esso.”








[1]  In una rappresentazione cartografica, linea che congiunge i punti che hanno la medesima profondità
[2] specie pioniera, che con il suo insediamento "prepara" il substrato ad altre piante più esigenti, come la posidonia. 

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