La Corte di Giustizia, con la sentenza esaminata in questo post, chiarisce che i piani urbanistici attuativi di piano urbanistici generali (da noi i Piani Regolatori Generali, PRG, ora chiamati PUC: piani urbanistici comunali) devono essere comunque sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) soprattutto se il Piano Generale da cui discendono non ha avuto la VAS. Questo anche se detti piani attuativi non fossero in variante del Piano Generale.
La Corte di Giustizia con sentenza 10 settembre 2015 (causa C-473/14), vedi QUI, ha affrontato in sede pregiudiziale (domanda di interpretazione da parte di un giudice nazionale) la seguente questione: Se un piano regolatore di un agglomerato urbano metropolitano (grande regione di Atene nel caso specifico), che fissa gli obiettivi generali, indirizzi e programmi generali per la pianificazione territoriale e urbanistica di un’area più vasta dell’agglomerato, e che non ha avuto precedentemente una VAS, debba comportare che in caso di specificazione di un piano attuativo di detto piano regolatore occorra invece la VAS.
La Corte di Giustizia con sentenza 10 settembre 2015 (causa C-473/14), vedi QUI, ha affrontato in sede pregiudiziale (domanda di interpretazione da parte di un giudice nazionale) la seguente questione: Se un piano regolatore di un agglomerato urbano metropolitano (grande regione di Atene nel caso specifico), che fissa gli obiettivi generali, indirizzi e programmi generali per la pianificazione territoriale e urbanistica di un’area più vasta dell’agglomerato, e che non ha avuto precedentemente una VAS, debba comportare che in caso di specificazione di un piano attuativo di detto piano regolatore occorra invece la VAS.
La Corte di Giustizia a
detta domanda pregiudiziale ha così statuito: “l’adozione di un atto contenente un piano o un programma relativo alla
pianificazione territoriale e alla destinazione dei suoli di cui alla direttiva
2001/42, che modifica un piano o programma preesistente, non può essere
dispensata dall’obbligo di procedere ad una valutazione ambientale ai sensi di
detta direttiva sulla base del rilievo che tale atto mira a precisare e attuare
un piano regolatore introdotto da un atto gerarchicamente superiore che
parimenti non è stato oggetto di una siffatta valutazione ambientale.”
Aggiunge la Corte che “Il semplice fatto che le modifiche operate
dal decreto impugnato mirerebbero a precisare e attuare un piano regolatore
contenuto in un atto che dal punto di vista normativo è gerarchicamente
superiore non può giustificare il fatto che l’adozione di tali atti non sia
sottoposta ad una siffatta valutazione……. Ciò è ancor più vero con riguardo ad un atto
come il decreto impugnato, dal momento che è pacifico che le modifiche
introdotte da quest’ultimo sono sostanziali e che il piano regolatore di cui al
procedimento principale, ossia il PRA relativo alla grande regione di Atene,
anche a voler ritenere che esso preveda regole di destinazione del suolo
sufficientemente dettagliate, non è comunque stato oggetto di una valutazione
ambientale ai sensi della direttiva 2001/42.”
Quanto sopra alla luce dei
principi e della ratio della Direttiva 2001/42/CEE secondo i quali, sempre
secondo la sentenza in esame: “la
finalità della Direttiva 2001/42 consiste nel
garantire un livello elevato di protezione dell’ambiente, per cui le disposizioni che delimitano l’ambito di
applicazione di tale direttiva, ed in special modo quelle che enunciano le
definizioni degli atti ivi previsti, devono essere interpretate in senso ampio.
Qualunque eccezione o limitazione a tali disposizioni, conseguentemente, deve
essere di stretta accezione.” (vedi
anche sentenza sempre della Corte di Giustizia UE causa C‑567/10,
EU:C:2012:159, punto 37).
Infine la Corte di
Giustizia con la sentenza in esame afferma: “La circostanza che la citata direttiva non fosse ancora entrata in
vigore nel momento in cui il piano regolatore è stato adottato non ha rilievo a
tale riguardo, tenuto conto del fatto che essa si applica senza eccezione a
qualunque atto modificativo adottato nel momento in cui la direttiva era in
vigore.”
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