La Corte Costituzionale salva una legge regionale che esclude i Piani di gestione forestale dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), la sentenza è formalmente corretta ma il limite sta nella legge nazionale che ad esempio esclude dalla VAS i piani di gestione forestale come categoria generale in palese contrasto con gli indirizzi della UE.
Ancora una volta in Italia prevale una visione burocratica della applicazione della VAS della serie appena si può si cerca di escluderne la applicabilità con motivazioni giuridicamente risibili, mentre la VAS correttamente applicata può solo valorizzare e rendere più efficiente e condiviso un piano o programma che possa avere un rilevante impatto ambientale.
La Corte
Costituzionale con sentenza n. 219 del
2015 (vedi QUI) ha affrontato la questione di legittimità costituzionale
sollevata dal Governo in relazione alla legge regionale della Calabria 45/2012
secondo la quale: “Nelle aree ricadenti
all'interno della Rete
Natura 2000 i piani di gestione forestale ed i
piani poliennali non
vanno assoggettati alla procedura di
valutazione di impatto
ambientale (VIA)
o di valutazione
ambientale strategica (VAS)
a norma dell'articolo
6, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 per come
modificato dall'articolo 4-undecies della legge
30 dicembre 2008,
n. 205, e dell'articolo 5,
commi 6 e 7 del regolamento n. 16 del
6 novembre 2009 approvato con Delib.G.R. n. 749 del
4 novembre 2009”.
La norma nazionale a cui
fa riferimento la legge della Calabria esclude automaticamente ex lege dalla
applicabilità della VAS, anche nella forma della procedura di verifica, i piani
di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale
o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione
forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse
individuati.
La Corte Costituzionale
dichiara costituzionalmente legittima la norma della Regione Calabria in quanto
si limiterebbe a fare riferimento alla esclusione dalla VAS per i piani di
gestione forestale previsti dalla suddetta norma nazionale e quindi non avrebbe
sconfinato dalla competenza esclusiva statale in materia ambientale.
Il ragionamento della
Corte Costituzionale è formalmente corretto, in riferimento al caso ad essa
sottoposto, ma dimostra che il vero problema non sta nella norma della Calabria
ma nella norma nazionale.
La norma nazionale
nell’escludere i piani di gestione forestale secondo la tipologia da essa
definita non fa alcun riferimento alla lettera b) paragrafo 2 articolo 3 della
Direttiva (norma peraltro ripresa anche dal DLgs 152/2006 alla lettera b) comma
2 articolo 6) secondo la quale se un piano incide su un area sottoposta alla
normativa sulla biodiversità (Direttiva 92/43/CEE) e quindi richiede una
valutazione di incidenza, tale piano deve essere automaticamente sottoposto a
VAS.
In questo modo, come
peraltro affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale sopra riportata, i
piani di gestione forestale come categoria generale (sia pure nella
articolazione definita dalla nostra norma nazionale sopra citata) restano
esclusi dalla VAS anche nel caso in cui incidano su siti tutelati dalla normativa sulla biodiversità. Afferma infatti la sentenza della Corte Costituzionale: “Bisogna premettere che il ricorrente è in
errore quando sostiene che la normativa
statale, conferendo attuazione
alla direttiva 2001/42/CE, ha
sottoposto i piani forestali indicati
dall'art. 6, comma 4, lettera
c-bis), del d.lgs. n. 152 del 2006 alla verifica di assoggettabilità a VAS prevista
dal successivo art.
12. E' al contrario evidente che l'esclusione dei
piani appena menzionati dal campo applicativo del d.lgs. n. 152
del 2006 comporta
che essi, quando conformi al
tipo astratto indicato
dalla legge, non
sono soggetti a VAS.
Il legislatore statale
si e' avvalso
della prerogativa concessa dall'art.
3, paragrafo 5,
della direttiva 2001/42/CE,
secondo cui gli Stati membri
possono specificare quali piani non producono effetti
significativi sull'ambiente, tra quelli indicati nel precedente paragrafo
3 e che
determinano l'uso di piccole aree a livello locale. Per effetto
di tale scelta, i piani di gestione forestale previsti dall'art. 6, comma 4,
lettera c-bis), del d.lgs. n. 152 del 2006 non richiedono la VAS.”
Tutto ciò appare in contrasto con le linee Guida della
Commissione UE secondo le quali gli Stati membri non possono escludere intere
categorie di piani e di programmi, a meno che non si possa ritenere che questi
ultimi, considerati nel loro insieme, non possano avere effetti significativi
sull’ambiente (punto 3.43 delle linee guida della UE ). Ora appare chiaro che
considerati insieme come categorie tali piani hanno un impatto ambientale,
tanto è vero che la suddetta norma prevede che siano comunque redatti con i
criteri della gestione forestale sostenibile. Questi ultimi criteri non vengono
chiaramente definiti dalla norma in esame
Ma quello che non torna
anche nel ragionamento della sentenza della Corte Costituzionale è proprio la
citazione dell’articolo 3 paragrafo 5 della Direttiva che permetterebbe agli
stati membri di escludere categorie di piani, perché in questo paragrafo si
afferma con chiarezza che anche per escludere tipologie di piani e non solo
singoli piani dalla applicazione della VAS occorrerà tenere conto dei criteri
di cui all’allegato II della Direttiva 2001/42/CEE e tra questi criteri c’è
anche quello degli: “effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a
livello nazionale, comunitario o internazionale.”
Risulta abbastanza ovvio
che per verificare se questi effetti ci siano o meno, nel caso in cui il piano
attuativo o su piccola area interessi aree classificate come protette (vedi
appunto il caso della norma della Calabria oggetto della sentenza della Corte
Costituzionale), occorrerà almeno svolgere una procedura di verifica salvo che
si ritenga come nel caso in esame che questi criteri siano rispettato con il
mero riferimento nella norma nazionale ai criteri di gestione forestale
sostenibile. È possibile che il
legislatore si sia voluto riferire al DM 16/6/2005 : linee guida di
programmazione forestale (vedi QUI) ma come dire nel testo della norma citata questo
riferimento non c’è e quindi il rispetto del criterio di cui all’allegato II
della Direttiva non appare chiarito per nulla essendo troppo generico.
Tutto ciò appare in
contrasto con le linee Guida della Commissione UE secondo le quali gli Stati
membri non possono escludere intere categorie di piani e di programmi, a meno
che non si possa ritenere che questi ultimi, considerati nel loro insieme, non possano
avere effetti significativi sull’ambiente. In particolare il punto 3.43 di
dette Linee Guida afferma: “È chiaro che il
potere di specificare i tipi di piani e di programmi, previsto all’articolo 3,
paragrafo 5, non è un potere generale volto ad escludere intere categorie di
piani e di programmi, a meno che non si possa ritenere che questi ultimi,
considerati nel loro insieme, non possano avere effetti significativi sull’ambiente (vedi
causa C-72/95). Nella misura in cui potrebbe rappresentare una deroga alla
direttiva, tale potere deve essere interpretato in maniera restrittiva (vedi
commento al paragrafo 65 del caso C-435/97). In pratica, l’esclusione dalla
valutazione ambientale può essere ingiustificata in molti casi. Potrebbe darsi
che all’inizio non siano disponibili informazioni sufficienti a livello di
piano o di programma per essere sicuri che nessuno dei piani o dei programmi
della categoria proposta abbia effetti significativi sull’ambiente. Inoltre, è
necessario fare attenzione per evitare di pregiudicare decisioni in merito
all’applicazione della direttiva a piani e programmi futuri che potrebbero non
avere tutte le caratteristiche della categoria in questione. Ad esempio,
modifiche legislative potrebbero creare nuovi piani e programmi che dovrebbero
essere presi in considerazione per determinare se la direttiva si applica ad
essi.”
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