Il Consiglio di Stato (vedi sentenza n.3119/2015 QUI) si è pronunciato su una
serie di questioni di grande rilievo che spesso si riproducono nei conflitti
ambientali sui territori. In particolare:
1. la questione del rapporto tra
divieti ambientali inseriti nella pianificazione
urbanistica e possibilità di realizzare/ampliare impianti di gestione rifiuti;
2. la distinzione tra
ampliamento di impianto esistenti e nuovo impianto di gestione rifiuti ai fini
del rispetto dei divieti posti dalla pianificazione urbanistica;
3. la possibilità di revocare un precedente atto di valutazione/autorizzazione positiva per contrasto con i
divieti della pianificazione urbanistica.
Vediamo partitamente cosa
ha statuito il Consiglio di Stato...
LA QUESTIONE OGGETTO DELLA CONTROVERSIA
La s.p.a. A.M.I.A. Verona,
esercente il servizio di igiene urbana nel territorio del Comune di Verona
(comprensivo della raccolta, trasporto, recupero, trattamento e smaltimento di
rifiuti solidi urbani e trattamento rifiuti speciali assimilati) e gestore, nel
medesimo territorio, di un impianto per il trattamento e il recupero dei
rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati, presentava alla
Provincia di Verona in data 24 marzo 2010 una domanda di valutazione di impatto
ambientale e di contestuale approvazione del progetto definitivo e dello studio
di impatto ambientale (SIA), al fine di:
1.
accorpare le tre precedenti autorizzazioni all’impianto esistente
2.
modificare le autorizzazioni esistenti con l'introduzione di:
2.1. nuovi
codici CER quindi nuove tipologie di rifiuti,
2.2. la variazione
del layout vale a dire la riorganizzazione della disposizione dei reparti e dei
servizi nell’area dell’impianto di trattamento e recupero esistente
2.3. la
introduzione di nuove tecnologie impiantistiche relative agli stoccaggi
2.4. l’aumento
della capacità di stoccaggio dell'impianto, da 1.727 a 2.542 t/g.
La
suddetta società sulla base della domanda di cui sopra sollecitava il riavvio del procedimento di VIA per una nuova valutazione complessiva e unitaria del progetto, con particolare
riferimento proprio al divieto di cui all'art. 49 delle norme tecniche di
attuazione del Piano di Area vigente nel sito interessato dall’impianto.
Secondo questo articolo 49 è vietata nella zona interessata la realizzazione di
nuovi impianti di gestione rifiuti nonché di ampliamento di discariche
esistenti.
La tesi di fondo espressa
dalla società era che le modifiche richieste non costituivano “nuovo impianto”
e quindi erano compatibili con detto articolo 49 delle norme urbanistiche comunali.
Sul punto si è pronunciato
in primo grado il TAR Veneto con sentenza n.
863 del 18 giugno 2014, il TAR, sez. III respingendo le tesi della società che
ha fatto appello al Consiglio di Stato
LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO
La tesi dei gestori dell’impianto rifiuti
La tesi di fondo espressa
dalla società gestore dell’impianto di trattamento e recupero rifiuti in sede
di appello è che la disposizione dell’articolo
49 del Piano di Area: “vieterebbe, in
modo preciso ed inequivocabile, solo l’ubicazione di nuovi impianti di
trattamento e di smaltimento dei rifiuti in fregio e all’interno dell’ambito
prioritario della protezione del suolo (qual è l’area in cui si trova
l’impianto in questione) e non potrebbe estendere i suoi effetti anche alla
diversa ipotesi dell’ampliamento degli impianti già esistenti (come tali
esclusi dal divieto), tanto più che la limitazione degli ampliamenti sarebbe
stata espressamente prevista solo per le discariche;”
La sentenza del Consiglio di Stato: è
legittimo un piano urbanistico che ponga un divieto generalizzato in un area
del Comune ai fini di tutela ambientale e del suolo in particolare
Afferma
la sentenza: “ Le disposizioni di
pianificazione urbanistica contenute nell’art. 49 delle N.T.A. del Piano di Area
sono finalizzate, al di là di ogni
ragionevole dubbio, alla migliore tutela possibile dell’ambiente dai danni
derivanti dalle attività della gestione dei rifiuti, non mancando tuttavia di
operare il più ampio e adeguato contemperamento di quell’interesse pubblico con
quello dei privati che sulla legittima gestione dei rifiuti hanno fondato la
propria attività.
E’ questo il ragionevole,
logico e razionale significato del generale divieto di ubicazione di nuovi
impianti di trattamento e di smaltimento dei rifiuti in fregio e all’interno,
tra l’altro, dell’ambito prioritario della protezione del suolo, divieto che fa
salvo quanto già autorizzato alla data di adozione del piano, precisando,
quanto agli ampliamenti delle discariche esistenti, che questi ultimi devono
essere realizzati «in modo tale che la sistemazione finale comporti un
miglioramento significativo dell’ambiente circostante».”
La sentenza del Consiglio di Stato: la definizione di
impianto nuovo o di ampliamento deve rispettare la finalità di tutela
ambientale del divieto posto nello strumento di pianificazione urbanistica
Afferma
il Consiglio di Stato: “ Sebbene in
quest’ottica possa anche risultare ragionevole la tesi dell’appellante (la
quale sottolinea che quel divieto non può automaticamente estendersi fino a
ricomprendere anche la diversa ipotesi dell’ampliamento degli impianti di
trattamento e smaltimento di rifiuti già esistenti, giacché, laddove la norma
ha ritenuto di dover porre delle limitazioni anche alle ipotesi di ampliamento,
come nel caso delle sole discariche lo ha fatto espressamente), non si può
tuttavia ritenere che non sussista alcun limite all’ammissibilità
dell’ampliamento di un impianto di trattamento e di smaltimento di rifiuti,
qual è quello della s.p.a. A.M.I.A., giacchè quei limiti sono invece
connaturati alla stessa ratio delle
ricordate disposizioni pianificatorie (e all’interesse pubblico alla tutela
dell’ambiente ad esse sottostante), così che in definitiva il limite
dell’ampliamento è costituito dal carattere di impianto «nuovo» che
l’ampliamento sarebbe idoneo a determinare in concreto.”
La sentenza del Consiglio di Stato: se si ampliano i tipi di rifiuti e la
quantità di rifiuto trattato siamo di fronte ad un nuovo impianto
Le
richieste della società che gestisce l’impianto di rifiuti di: “introduzione di
nuovi codici CER e un aumento delle capacità di stoccaggio da 1727 a 2542 t/g impongono di ravvisare effettivamente un
«nuovo impianto», restando sotto tale
aspetto irrilevante il fatto che le soluzioni progettuali hanno mirato anche ad
una diversa e più razionale distribuzione degli spazi interni ed al
miglioramento degli stoccaggi con l’introduzione di tecnologie migliorative,
per far fronte alle maggiori esigenze conseguenti al progressivo potenziamento
ed all’ampliamento della raccolta differenziata.”
La sentenza del Consiglio di Stato: i vincoli ambientali posti dallo
strumento di pianificazione legittimano la revoca di un provvedimento
favorevole di VIA
L’Autorità Competente
al giudizio di VIA (la Provincia nel caso in esame) aveva revocato la delibera
di giudizio di VIA positivo rilasciata nel 2010 all’impianto in oggetto,
superandola con una delibera del 2013 fondata sul rispetto del già citato
articolo 49 del Piano di Area.
Afferma il
Consiglio di Stato: “Non risulta fondato neppure il quarto motivo
di gravame ,…. con cui l’appellante ha lamentato che la delibera impugnata n.
123 del 27 giugno 2013 non conteneva alcuna indicazione delle ragioni di
pubblico interesse, né una la nuova valutazione dell’interesse pubblico che
giustificasse la revoca della precedente delibera n. 185 del 26 agosto 2010.
Invero, è decisivo rilevare che la (nuova)
delibera impugnata è fondata sulla più volte citata previsione dell’art. 49
delle N.T.A. del P.A.Q.E., così che la tutela dell’ambiente (cui è finalizzato
il divieto di ubicazione di nuovi impianti in fregio e all’interno dell’ambito
prioritario della protezione del suolo) costituisce contemporaneamente anche la
ragione di interesse pubblico che giustifica la revoca della delibera n. 185
del 26 agosto 2010 (revoca risultata giustificata anche dal fatto che il
procedimento ad essa relativo non si è mai concluso e che pertanto non vi era
ragione per considerare efficace una deliberazione, priva di qualsiasi utilità
in quanto superata dalla successiva, e fonte solo di possibili incertezze).”
P.S.
Sul rapporto tra valutazione ambientali e
pianificazione urbanistica in relazione ad impianti rifiuti ho trattato anche
QUI, a proposito di VAS di un piano
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