Una delle questioni centrali è la quantità e qualità dei controlli su questi impianti, il loro rapporto con il territorio circostante, la efficacia dei piani di emergenza interni ed esterni.
In particolare, e solo per trattare una parte dei problemi, la programmazione delle verifiche ispettive disposte dal Ministero dell'Ambiente attualmente non rispetta neppure la frequenza annuale prevista dal vecchio D.lgs. 334/99. L’Italia è al di sotto della media dei Paesi UE: 30% stabilimenti ispezionati rispetto al 66% circa nella UE (atti Seminario ISPRA 14 giugno 2014).
Aggiungo che quanto sopra è aggravato, paradossalmente, da un nuovo elemento normativo. Infatti il nuovo DLgs 105/2015 che introduce, in teoria, norme ancora più rigorose per questi impianti, si veda in particolare l’articolo 27.
Vediamo come funziona sistema di ispezioni secondo la
normativa in materia …
ISPEZIONI: LE COMPETENZE
Se lo stabilimento riguarda attività con sostanze pericolose che
superano determinate soglie di legge il Ministero
dell'interno predispone, in
collaborazione con ISPRA, un
piano nazionale di
ispezioni.
Se lo stabilimento è sotto
le soglie spetta alla Regione predisporre il piano di ispezioni.
A prescindere dalle competenze c’è un obbligo tra i
diversi enti a coordinare le ispezioni anche in relazione al regolamento sulle
sostanze pericolose (il c.d. REACH) nonché alle prescrizioni della
Autorizzazione Integrata Ambientale che è obbligatoria per impianti di questo
tipo.
L’IPLOM rientra negli impianti soggetti al Piano di
Ispezione del Ministero dell’Interno.
PRINCIPI DI FONDO PER LO SVOLGIMENTO DELLE
ISPEZIONI
Le ispezioni sono adeguate
per il tipo di stabilimento in questione
e sono effettuate indipendentemente dal ricevimento del rapporto di sicurezza o
di altri rapporti. Sono concepite in modo da consentire un esame pianificato e
sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi o di gestione applicati nello
stabilimento in questione per garantire, in particolare, che:
a) il
gestore possa comprovare di aver adottato misure adeguate, tenuto conto delle
diverse attività dello stabilimento, per prevenire qualsiasi incidente
rilevante;
b) il
gestore possa comprovare di disporre dei mezzi sufficienti a limitare le
conseguenze di incidenti rilevanti all'interno e all'esterno del sito;
c) i dati e
le informazioni contenuti nel rapporto di sicurezza o in un altro rapporto
presentato descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento;
d) le
informazioni da fornire al pubblico siano rese pubbliche.
PIANI ISPEZIONI CONTENUTO
l piano
di ispezioni contiene
i seguenti elementi:
a) una
valutazione generale dei pertinenti aspetti di sicurezza;
b) la zona
geografica coperta dal piano di ispezione;
c) un elenco
degli stabilimenti contemplati nel piano;
d) un elenco
dei gruppi di stabilimenti che presentano un possibile effetto domino cioè il
rischio cumulativo di incidenti per la presenza di altri impianti industriali o
trasporto di sostanze pericolose;
e) un elenco degli stabilimenti in cui rischi
esterni o fonti
di pericolo particolari potrebbero aumentare il rischio o le conseguenze
di un incidente rilevante;
f) le procedure
per le ispezioni ordinarie,
compresi i programmi per tali ispezioni
g) le procedure per le ispezioni straordinarie;
h) ove applicabili, le disposizioni riguardanti la
cooperazione tra le varie autorità che effettuano ispezioni presso lo
stabilimento: Ministero Interno e Ambiente, Comitati tecnici regionali, Regione,
Arpal, Province, ASL .
PROGRAMMI DI ISPEZIONE
Innovativa[1]
rispetto alla normativa precedente (Dlgs 334/1999) è la previsione per cui i Piani
di Ispezione, debbano essere attuati con i Programmi di Ispezione Ordinari e
Straordinari.
I programmi suddetti devono
comprendere l'indicazione della frequenza delle visite in loco per le varie tipologie di stabilimenti. L'intervallo
tra due visite consecutive in loco è stabilito in base alla valutazione
sistematica dei pericoli di incidente rilevante relativi agli stabilimenti interessati; nel caso in cui
tale valutazione non sia stata effettuata, l'intervallo tra due visite
consecutive in loco non è comunque superiore ad
un anno per gli stabilimenti di soglia superiore come l’IPLOM.
PARAMETRI DI VALUTAZIONE DEI PERICOLI DI
INCIDENTE SULLA BASE DEI PROGRAMMI DI ISPEZIONE
La valutazione sistematica dei pericoli degli
stabilimenti interessati è basata almeno sui criteri seguenti:
a) gli impatti
potenziali sulla salute umana e sull'ambiente degli stabilimenti interessati;
b) una
comprovata osservanza delle disposizioni della presente direttiva.
Se opportuno, si tiene conto anche dei risultati
pertinenti di ispezioni condotte in conformità ad altra normativa dell'Unione.
ISPEZIONI STRAORDINARIE
Ispezioni straordinarie
sono effettuate per indagare con la massima tempestività in caso di reclami
gravi, incidenti gravi e quasi incidenti
nonché in casi di non conformità.
ISPEZIONI SUPPLEMENTARI
Se nel corso di
un'ispezione è stato individuato un caso grave di non conformità alla presente
direttiva, un'ispezione supplementare è effettuata entro sei mesi.
COSA SI INTENDE PER STABILIMENTO SOGGETTO
ALLA NORMATIVA SULLE INDUSTRIE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE
Per capire come, anche la
normativa sulle ispezioni sopra illustrata, si applica ad uno stabilimento,
occorre vedere la definizione di stabilimento ai sensi del DLgs 105/2015.
La lettera a) comma 1
articolo 3 dl DLgs 105/2015 definisce lo stabilimento come: “tutta
l'area sottoposta al
controllo di un gestore, nella quale sono presenti
sostanze pericolose all'interno di uno o più impianti, comprese le
infrastrutture o le attività comuni o connesse;”.
Quindi anche le
infrastrutture connesse all’impianti vero e proprio devono essere soggette alla
normativa sulle industrie a rischio di incidente rilevante compreso il piano e
programma ispezioni come sopra illustrato.
Ora, ma è solo un esempio,
se andiamo a vedere la situazione dell’impianto IPLOM che ha prodotto l’ultimo incidente, noteremo
come questa definizione sia stata rimossa:
1.
dalla Scheda informativa che il
Comune di Genova deve pubblicare ad informazione dei cittadini sui rischi di
incidenti , le misure di prevenzione, le azioni in caso di incidente. Qui l’oleodotto
non esiste si veda QUI.
2.
Dall’elaborato tecnico Rischio di
Incidente Rilevante relativo al controllo
dell'urbanizzazione nelle aree in cui sono presenti
stabilimenti a rischio di incidente come l’IPLOM, vedi QUI, da pagina 66 a pagina
73.
In particolare in questo
documento si legge a pagina 67: “Dal
punto di vista degli impatti diretti sul territorio circostante, lo scenario
più rimarchevole che può manifestarsi nel deposito, è relativo all’incendio del
bacino di contenimento del serbatoio”…. Purtroppo la realtà ha dimostrato
che il rischio più rimarchevole non era solo nel serbatoio…..
[1] “Come sappiamo l’Italia su questo punto è
molto indietro rispetto agli obblighi dettati dalla Direttiva vigente; la
crescente mancanza di risorse a livello centrale e la mancata attuazione del
previsto trasferimento di competenze dallo Stato alle Regioni hanno determinato
negli ultimi anni un crollo verticale del numero delle ispezioni che, per
quanto riguarda gli stabilimenti art. 8, si sono ridotte a livelli minimi”
G. Lo Presi – Ministero Ambiente in “Stato
di recepimento della Direttiva Seveso III”
ATTI Seminario ISPRA – ARPA – APPA 12/6/2014
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