mercoledì 20 aprile 2016

Sversamento petrolio a Genova: le ispezioni agli impianti a rischio di incidente

Penso che il collegamento tra il referendum anti trivelle e l'incidente all'oleodotto a Genova sia purtroppo solo parziale. Un incidente con effetti devastanti sotto il profilo ambientale poteva succedere anche ad altri impianti a rischio di incidente rilevante che trattano invece che petrolio ad esempio sostanze chimiche pericolose.


Una delle questioni centrali è la quantità e qualità dei controlli su questi impianti, il loro rapporto con il territorio circostante, la efficacia dei piani di emergenza interni ed esterni.


In particolare, e solo per trattare una parte dei problemi, la programmazione delle verifiche ispettive disposte dal Ministero dell'Ambiente attualmente non rispetta neppure la frequenza annuale prevista dal vecchio D.lgs. 334/99. L’Italia è al di sotto della media dei Paesi UE: 30% stabilimenti ispezionati rispetto al 66% circa nella UE (atti Seminario ISPRA 14 giugno 2014).


Aggiungo che quanto sopra è aggravato, paradossalmente, da un nuovo elemento normativo. Infatti il nuovo DLgs 105/2015 che introduce, in teoria, norme ancora più rigorose per questi impianti, si veda in particolare l’articolo 27.

Vediamo come funziona sistema di ispezioni secondo la normativa in materia …


ISPEZIONI: LE COMPETENZE
Se lo stabilimento  riguarda attività con sostanze pericolose che superano determinate soglie di legge  il  Ministero  dell'interno  predispone,  in  collaborazione  con ISPRA,  un  piano  nazionale  di  ispezioni.
Se lo stabilimento è sotto le soglie spetta alla Regione predisporre il piano di ispezioni.
A prescindere dalle competenze c’è un obbligo tra i diversi enti a coordinare le ispezioni anche in relazione al regolamento sulle sostanze pericolose (il c.d. REACH) nonché alle prescrizioni della Autorizzazione Integrata Ambientale che è obbligatoria per impianti di questo tipo.

L’IPLOM rientra negli impianti soggetti al Piano di Ispezione del Ministero dell’Interno.


PRINCIPI DI FONDO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ISPEZIONI
Le ispezioni sono adeguate per il tipo di stabilimento in  questione e sono effettuate indipendentemente dal ricevimento del rapporto di sicurezza o di altri rapporti. Sono concepite in modo da consentire un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi o di gestione applicati nello stabilimento in questione per garantire, in particolare, che:
a) il gestore possa comprovare di aver adottato misure adeguate, tenuto conto delle diverse attività dello stabilimento, per prevenire qualsiasi incidente rilevante;
b) il gestore possa comprovare di disporre dei mezzi sufficienti a limitare le conseguenze di incidenti rilevanti all'interno e all'esterno del sito;
c) i dati e le informazioni contenuti nel rapporto di sicurezza o in un altro rapporto presentato descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento;
d) le informazioni da fornire al pubblico siano rese pubbliche.


PIANI ISPEZIONI  CONTENUTO
l piano di  ispezioni  contiene  i seguenti elementi:
a) una valutazione generale dei pertinenti aspetti di sicurezza;
b) la zona geografica coperta dal piano di ispezione;
c) un elenco degli stabilimenti contemplati nel piano;
d) un elenco dei gruppi di stabilimenti che presentano un possibile effetto domino cioè il rischio cumulativo di incidenti per la presenza di altri impianti industriali o trasporto di sostanze pericolose;
e) un elenco degli stabilimenti in cui rischi esterni  o  fonti  di pericolo particolari potrebbero aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante;
f) le procedure per le ispezioni ordinarie,  compresi  i  programmi per tali ispezioni  
g) le procedure per le ispezioni  straordinarie;
h) ove applicabili, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità che effettuano ispezioni presso  lo  stabilimento: Ministero Interno e Ambiente, Comitati tecnici regionali, Regione, Arpal, Province, ASL .


PROGRAMMI DI ISPEZIONE
Innovativa[1] rispetto alla normativa precedente (Dlgs 334/1999) è la previsione per cui i Piani di Ispezione, debbano essere attuati con i Programmi di Ispezione Ordinari e Straordinari.
I programmi suddetti devono comprendere l'indicazione della frequenza delle visite in loco per le varie tipologie di stabilimenti. L'intervallo tra due visite consecutive in loco è stabilito in base alla valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante relativi agli  stabilimenti interessati; nel caso in cui tale valutazione non sia stata effettuata, l'intervallo tra due visite consecutive in loco non è comunque superiore ad  un anno per gli stabilimenti di soglia superiore come l’IPLOM.


PARAMETRI DI VALUTAZIONE DEI PERICOLI DI INCIDENTE SULLA BASE DEI PROGRAMMI DI ISPEZIONE
La valutazione sistematica dei pericoli degli stabilimenti interessati è basata almeno sui criteri seguenti:
a) gli impatti potenziali sulla salute umana e sull'ambiente degli stabilimenti interessati;
b) una comprovata osservanza delle disposizioni della presente direttiva.
Se opportuno, si tiene conto anche dei risultati pertinenti di ispezioni condotte in conformità ad altra normativa dell'Unione.


ISPEZIONI STRAORDINARIE
Ispezioni straordinarie sono effettuate per indagare con la massima tempestività in caso di reclami gravi, incidenti gravi e  quasi incidenti nonché in casi di non conformità.


ISPEZIONI SUPPLEMENTARI
Se nel corso di un'ispezione è stato individuato un caso grave di non conformità alla presente direttiva, un'ispezione supplementare è effettuata entro sei mesi.


COSA SI INTENDE PER STABILIMENTO SOGGETTO ALLA NORMATIVA SULLE INDUSTRIE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE
Per capire come, anche la normativa sulle ispezioni sopra illustrata, si applica ad uno stabilimento, occorre vedere la definizione di stabilimento ai sensi del DLgs 105/2015.
La lettera a) comma 1 articolo 3 dl DLgs 105/2015 definisce lo stabilimento come: “tutta  l'area  sottoposta  al  controllo  di  un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse;”.
Quindi anche le infrastrutture connesse all’impianti vero e proprio devono essere soggette alla normativa sulle industrie a rischio di incidente rilevante compreso il piano e programma ispezioni come sopra illustrato.

Ora, ma è solo un esempio, se andiamo a vedere la situazione dell’impianto IPLOM  che ha prodotto l’ultimo incidente, noteremo come questa definizione sia stata rimossa:
1. dalla Scheda informativa che il Comune di Genova deve pubblicare ad informazione dei cittadini sui rischi di incidenti , le misure di prevenzione, le azioni in caso di incidente. Qui l’oleodotto non esiste si veda QUI.
2. Dall’elaborato tecnico Rischio di Incidente Rilevante relativo al controllo dell'urbanizzazione  nelle  aree  in  cui sono presenti stabilimenti a rischio di incidente come l’IPLOM, vedi QUIda pagina 66 a pagina 73.  
In particolare in questo documento si legge a pagina 67: “Dal punto di vista degli impatti diretti sul territorio circostante, lo scenario più rimarchevole che può manifestarsi nel deposito, è relativo all’incendio del bacino di contenimento del serbatoio”…. Purtroppo la realtà ha dimostrato che il rischio più rimarchevole non era solo nel serbatoio…..



[1] Come sappiamo l’Italia su questo punto è molto indietro rispetto agli obblighi dettati dalla Direttiva vigente; la crescente mancanza di risorse a livello centrale e la mancata attuazione del previsto trasferimento di competenze dallo Stato alle Regioni hanno determinato negli ultimi anni un crollo verticale del numero delle ispezioni che, per quanto riguarda gli stabilimenti art. 8, si sono ridotte a livelli minimi” G. Lo Presi – Ministero Ambiente in “Stato di recepimento della Direttiva Seveso III”  ATTI Seminario ISPRA – ARPA – APPA 12/6/2014

Nessun commento:

Posta un commento