lunedì 11 aprile 2016

Consiglio di Stato: Sulla natura giuridica del giudizio di VIA negativo

Interessante sentenza del Consiglio di Stato (vedi QUI) sulla natura giuridica del giudizio di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) negativo per un progetto relativo ad  una centrale di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, costituita da biomasse, collegata ad un impianto di teleriscaldamento e ad un frantoio, alimentati dalla centrale, nonché la bonifica delle aree interessate dall’impianto dismesso ed una nuova utilizzazione delle stesse.

La sentenza afferma i seguenti principi di valenza generale in relazione alla efficacia giuridica di giudizio negativo di VIA, che riporto con i passi, in corsivo, della sentenza che li supportano. 



NEL GIUDIZIO DI VIA PREVALGONO GLI IMPATTI SULL’AMBIENTE RISPETTO ALLE QUESTIONI SOCIO ECONOMICHE RELATIVE AL PROGETTO
Il carattere essenziale del procedimento di VIA consiste nella valutazione dell’impatto che il progetto può ragionevolmente e motivatamente produrre sui vari elementi che compongono l’ambiente, elementi rispetto ai quali l’utilità socio-economica del progetto stesso non può che ritenersi recessiva.


IL GIUDIZIO DI VIA NEGATIVO NON È ESCLUSO NEL CASO IN CUI UN SOLO FATTORE AMBIENTALE NON MESSO A RISCHIO
Peraltro, nell’ambito della valutazione della VIA sono indubbiamente emersi seri motivi ostativi sotto il profilo ambientale con l’unica eccezione del profilo attinente alle emissioni in atmosfera, evidentemente di per sé solo insufficiente a basare una valutazione positiva di impatto ambientale, controbilanciando i pregiudizi ambientali, evidenziati nella valutazione contestata, che il nuovo intervento potrebbe produrre.”


NEL GIUDIZIO DI VIA RILEVANO L’INSIEME DEGLI IMPATTI SUI DIVERSI FATTORI AMBIENTALI
il proprium della valutazione di impatto ambientale sono da intendersi riferite alla modificazione globale degli equilibri ambientali che potrebbe derivare dal nuovo intervento e, in questa prospettiva, tutte le modificazioni derivanti dall’inserimento nell’ambiente del nuovo impianto devono trovare equilibrata considerazione, senza che possa essere attribuita prevalenza funzionale all’uno o all’altro aspetto”.


EVENTUALI PROTOCOLLI SOCIO ECONOMICI O DI POLITICA INDUSTRIALE TRA ENTI E SOGGETTI COMMITTENTI DI OPERE O PROGETTI NON RILEVANO AI FINI DEL GIUDIZIO DI VIA
Inoltre, si deve convenire sul fatto che ai finì della valutazione di impatto ambientale sono sostanzialmente ininfluenti i profili connessi al citato Accordo di riconversione industriale 10 dicembre 2007, che la Provincia di Arezzo e le altre Amministrazioni coinvolte nella conferenza di servizi non hanno correttamente considerato ai finì della compatibilità ambientale del progetto in quanto estranei agli elementi che devono essere valutati ai finì della VIA.”


NEL GIUDIZIO DI VIA RILEVA LA ISTRUTTORIA DI VALUTAZIONE DEI DIVERSI IMPATTI RIMESSA ALLA DISCREZIONALITÀ DELLA AUTORITTÀ COMPETENTE
Giova al riguardo rammentare che il giudizio di compatibilità ambientale è reso sulla base di oggettivi criteri di misurazione e attraversato da profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all'interesse dell'esecuzione dell'opera, apprezzamento che è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in ipotesi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, nel caso in cui l'istruttoria sia mancata o sia stata svolta in modo inadeguato e risulti perciò evidente lo sconfinamento del potere discrezionale riconosciuto all'Amministrazione (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, sez. II, 2 ottobre 2014, n. 3938).


IL GIUDIZIO DI VIA E IL PROCEDIMENTO DA CUI QUESTO DERIVA SONO AUTONOMI RISPETTO SIA AD ACCORDI CONCLUSI TRA PARTI INTERESSATE IN PRECEDENZA
la procedura di VIA ha carattere autonomo rispetto al procedimento generale in cui essa si inserisce, nonché rispetto all’attuazione degli eventuali accordi conclusi tra privati e amministrazioni, poiché la VIA, come è noto, è una procedura preordinata a verificare, in via preventiva, la compatibilità del progetto di un’opera pubblica o privata con l’ambiente, considerato nella sua globalità, nel quale essa deve essere inserita: si tratta di un giudizio che coinvolge tutti gli elementi e i fattori di cui l’ambiente si compone, ma non aspetti ulteriori e diversi.”

la disciplina che regola l’Accordo di riconversione è del tutto estranea rispetto a quella in tema di VIA, con l’ulteriore conseguenza che non è precluso all’autorità preposta alla tutela dell’ambiente di esercitare i poteri valutativi di cui è titolare al fine di effettuare le valutazioni ambientali relative al contenuto del progetto definitivo che deve essere presentato dal soggetto che ha concluso l’Accordo stesso.”


L’EVENTUALE COMPATIBILITÀ URBANISTICA DEL PROGETTO DETTATO AD ESEMPIO DA NORMATIVA SPECIALE DEVE ESSERE COMUNQUE OGGETTO DI VALUTAZIONE SPECIFICA ALL’INTERNO DEL PROCEDIMENTO DI VIA SOTTO IL PROFILO DELL’IMPATTO DEL PROGETTO CON IL SITO PREVISTO
L’art. 12, comma 7, d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387[1] prevede una possibile localizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici che non è assoluta, ma affidata ad una valutazione discrezionale dell’Amministrazione; …..La realizzazione dell’impianto in zona agricola costituisce pertanto una possibilità da valutare nell’equilibrata composizione dell’interesse alla realizzazione dell’impianto e delle tradizioni agroalimentari locali, della tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale;”.





[1] "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"

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