Interessante sentenza del
Consiglio di Stato (vedi QUI) sulla natura
giuridica del giudizio di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) negativo per
un progetto relativo ad una centrale di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, costituita da biomasse,
collegata ad un impianto di teleriscaldamento e ad un frantoio, alimentati
dalla centrale, nonché la bonifica delle aree interessate dall’impianto
dismesso ed una nuova utilizzazione delle stesse.
La sentenza afferma i
seguenti principi di valenza generale in relazione alla efficacia giuridica di
giudizio negativo di VIA, che riporto con i passi, in corsivo, della sentenza
che li supportano.
NEL GIUDIZIO DI VIA PREVALGONO
GLI IMPATTI SULL’AMBIENTE RISPETTO ALLE QUESTIONI SOCIO ECONOMICHE RELATIVE AL
PROGETTO
“Il carattere essenziale del procedimento di
VIA consiste nella valutazione dell’impatto che il progetto può ragionevolmente
e motivatamente produrre sui vari elementi che compongono l’ambiente, elementi
rispetto ai quali l’utilità socio-economica del progetto stesso non può che
ritenersi recessiva.”
IL GIUDIZIO DI VIA
NEGATIVO NON È ESCLUSO NEL CASO IN CUI UN SOLO FATTORE AMBIENTALE NON MESSO A
RISCHIO
“Peraltro, nell’ambito della valutazione
della VIA sono indubbiamente emersi seri motivi ostativi sotto il profilo
ambientale con l’unica eccezione del profilo attinente alle emissioni in
atmosfera, evidentemente di per sé solo insufficiente a basare una valutazione
positiva di impatto ambientale, controbilanciando i pregiudizi ambientali,
evidenziati nella valutazione contestata, che il nuovo intervento potrebbe
produrre.”
NEL GIUDIZIO DI VIA RILEVANO L’INSIEME DEGLI
IMPATTI SUI DIVERSI FATTORI AMBIENTALI
“il proprium della valutazione di impatto ambientale sono da intendersi
riferite alla modificazione globale degli equilibri ambientali che potrebbe
derivare dal nuovo intervento e, in questa prospettiva, tutte le modificazioni
derivanti dall’inserimento nell’ambiente del nuovo impianto devono trovare
equilibrata considerazione, senza che possa essere attribuita prevalenza
funzionale all’uno o all’altro aspetto”.
EVENTUALI PROTOCOLLI
SOCIO ECONOMICI O DI POLITICA INDUSTRIALE TRA ENTI E SOGGETTI COMMITTENTI DI
OPERE O PROGETTI NON RILEVANO AI FINI DEL GIUDIZIO DI VIA
“Inoltre, si deve convenire sul fatto che ai
finì della valutazione di impatto ambientale sono sostanzialmente ininfluenti i
profili connessi al citato Accordo di riconversione industriale 10 dicembre
2007, che la Provincia di Arezzo e le altre Amministrazioni coinvolte nella
conferenza di servizi non hanno correttamente considerato ai finì della
compatibilità ambientale del progetto in quanto estranei agli elementi che
devono essere valutati ai finì della VIA.”
NEL GIUDIZIO DI VIA RILEVA LA ISTRUTTORIA DI
VALUTAZIONE DEI DIVERSI IMPATTI RIMESSA ALLA DISCREZIONALITÀ DELLA AUTORITTÀ
COMPETENTE
“Giova al riguardo rammentare che il giudizio
di compatibilità ambientale è reso sulla base di oggettivi criteri di
misurazione e attraversato da profili particolarmente intensi di
discrezionalità amministrativa sul piano dell'apprezzamento degli interessi
pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all'interesse dell'esecuzione
dell'opera, apprezzamento che è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto
in ipotesi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, nel caso in cui
l'istruttoria sia mancata o sia stata svolta in modo inadeguato e risulti
perciò evidente lo sconfinamento del potere discrezionale riconosciuto
all'Amministrazione (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, sez. II, 2 ottobre
2014, n. 3938).”
IL GIUDIZIO DI VIA E IL PROCEDIMENTO DA CUI
QUESTO DERIVA SONO AUTONOMI RISPETTO SIA AD ACCORDI CONCLUSI TRA PARTI
INTERESSATE IN PRECEDENZA
“la procedura di VIA ha carattere autonomo rispetto al procedimento
generale in cui essa si inserisce, nonché rispetto all’attuazione degli
eventuali accordi conclusi tra privati e amministrazioni, poiché la VIA, come è
noto, è una procedura preordinata a verificare, in via preventiva, la
compatibilità del progetto di un’opera pubblica o privata con l’ambiente,
considerato nella sua globalità, nel quale essa deve essere inserita: si tratta
di un giudizio che coinvolge tutti gli elementi e i fattori di cui l’ambiente
si compone, ma non aspetti ulteriori e diversi.”
“la disciplina che regola l’Accordo di riconversione è
del tutto estranea rispetto a quella in tema di VIA, con l’ulteriore
conseguenza che non è precluso all’autorità preposta alla tutela dell’ambiente
di esercitare i poteri valutativi di cui è titolare al fine di effettuare le
valutazioni ambientali relative al contenuto del progetto definitivo che deve
essere presentato dal soggetto che ha concluso l’Accordo stesso.”
L’EVENTUALE COMPATIBILITÀ URBANISTICA DEL
PROGETTO DETTATO AD ESEMPIO DA NORMATIVA SPECIALE DEVE ESSERE COMUNQUE OGGETTO
DI VALUTAZIONE SPECIFICA ALL’INTERNO DEL PROCEDIMENTO DI VIA SOTTO IL PROFILO
DELL’IMPATTO DEL PROGETTO CON IL SITO PREVISTO
“ L’art. 12, comma 7, d.lgs. 29 dicembre 2003,
n. 387[1]
prevede una possibile localizzazione degli impianti di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili in zone classificate agricole dai vigenti piani
urbanistici che non è assoluta, ma affidata ad una valutazione discrezionale
dell’Amministrazione; …..La realizzazione dell’impianto in zona agricola
costituisce pertanto una possibilità da valutare nell’equilibrata composizione
dell’interesse alla realizzazione dell’impianto e delle tradizioni
agroalimentari locali, della tutela della biodiversità, così come del
patrimonio culturale e del paesaggio rurale;”.
[1] "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa
alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"
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