Il Consiglio Regionale con
una decisione, a mio avviso discutibile, nella legislatura appena conclusa ha
abrogato la legge regionale sulla VIA (LR 38/1998). Ne ho trattato diffusamente
in questo post QUI.
Dopo questa abrogazione
sta avanzando da parte della Giunta Regionale della Liguria nonché della
dirigenza del settore Ambiente regionale una interpretazione secondo la quale,
essendo stato abrogato insieme con la legge regionale 38/1998, anche il comma
4-bis articolo 2 che disciplinava la procedura di VIA ex post, questa
ultima non è più applicabile alle procedura di rinnovo delle autorizzazioni.
CHE COSA E' LA VIA EX POST
Quando si tratta di VIA ex
post (o VIA postuma) si fa riferimento a quei progetti che non
avevano avuto la Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito VIA), violando,
all’epoca in cui furono autorizzati e realizzati, la normativa in materia
e che ora in sede di rinnovi di autorizzazione o di ampliamenti devono
essere sottoposti a VIA per la prima volta nel rispetto della vigente normativa
in materia.
Il comma 4-bis
articolo 2 ora abrogato insieme l'intera legge regionale 38/1998 recitava: “4 bis. Sono soggette alla procedura di
valutazione di impatto ambientale o di verifica screening ai sensi della
presente legge le domande di rinnovo di autorizzazione o di
concessione relative all’esercizio di attività o impianti per i quali,
all’epoca del rilascio, non sia stata effettuata alcuna valutazione di impatto
ambientale o di verifica screening ed attualmente rientrino nel campo di
applicazione delle norme vigenti in materia di valutazione di impatto
ambientale o di verifica screening. Le disposizioni di cui al primo periodo si
applicano anche qualora alla scadenza dell’autorizzazione o della concessione
si rendano necessarie modifiche sostanziali. Per le parti di opere o di
attività non interessate da modifiche la procedura è finalizzata
all’individuazione di eventuali misure di mitigazione, tenuto conto anche della
sostenibilità economico-finanziaria delle stesse in relazione all’attività
esistente”
COSA DICE IL DLGS 152/2006
(TESTO UNICO AMBIENTALE)
Il comma 3 articolo 29 del DLgs 152/2006 recita: ““3. Nel caso di progetti a cui si applicano
le disposizioni del presente decreto realizzati senza la previa sotto-posizione
al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA
ovvero al procedimento unico di cui all'articolo 27 o di cui all'articolo
27-bis, in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, ovvero
in caso di annullamento in sede giurisdizionale o in autotutela dei
provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o dei provvedimenti di VIA
relativi a un progetto già realizzato o in corso di realizzazione, l'autorità
competente assegna un termine all'interessato entro il quale avviare un nuovo
procedimento e può consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività a
condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo
agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale.
Scaduto inutilmente il termine assegnato all'interessato, ovvero nel caso in
cui il nuovo provvedimento di VIA, adottato ai sensi degli articoli 25, 27 o
27-bis, abbia contenuto negativo, l'autorità competente dispone la demolizione
delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi e della
situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e
le modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvede
d'ufficio a spese dell'inadempiente.”.
Risulta quindi dalla
lettera di questa norma “Nel caso di
progetti a cui si applicano le disposizioni del presente decreto realizzati
senza la previa sotto-posizione al procedimento di verifica di assoggettabilità
a VIA, al procedimento di VIA” che un impianto esistente che sia soggetto a
rinnovo autorizzazione (anche senza particolari modifiche) che rientri nelle
categorie di opere sottoponibili a VIA e non la abbia avuta in precedenza (a
prescindere da quando l’impianto è costruito) debba essere sottoposto a VIA.
LA GIURISPRUDENZA HA CHIARITO LE CONDIZIONI E LE MODALITÀ DI APPLICAZIONE
DELLA VIA EX POST
Molte sono le sentenze ne
cito solo due viste la loro autorevolezza
La Corte Costituzionale con sentenza n. 209
del 2011, affermando due principi fondamentali in materia di VIA ex post o
postuma validi in assoluto e non solo quindi per la Toscana (Regione
interessata dalla controversia):
1. la
VIA ex post serve per "vegliare" a che l'effetto utile
della direttiva n. 85/337/CEE sia comunque raggiunto,
senza tuttavia rimettere in discussione, nella loro interezza, le
localizzazioni di tutte le opere e le attività ab antiquo esistenti.
2. la
VIA ex post, cioè svolta in occasione del rinnovo della autorizzazione o
concessione di un progetto od opera che in precedenza non aveva avuto la VIA,
deve essere effettuata sempre sull'intera opera o attività e non solo sulla
parte eventualmente modificata del progetto od opera.
In particolare affermando
la costituzionalità della norma regionale toscana (tutt’ora in vigore) la Corte
Costituzionale ha affermato che: “La
garanzia che l'organicità della VIA venga osservata si fonda sulla prescrizione
del primo periodo del comma 6 dell'art.
43, là dove prevede che, al momento del rinnovo, si proceda in ogni caso
a VIA sull'intera opera o attività. Resta esclusa pertanto l'eventualità che venga sottratta alle autorità competenti
la valutazione dell'intera opera
o attività. Saranno dunque tali autorità a distinguere le parti che non hanno subito alcuna influenza da quelle
invece realmente modificate, con gli effetti diversi previsti dalla norma
censurata. Saranno ugualmente le autorità
valutatrici a decidere se le modiche apportate,
per quantità e qualità, rendano impossibile, o comunque artificiosa, la suddetta
distinzione, con la conseguenza che
risulterà applicabile solo il
primo periodo del comma 6, mancando i presupposti, di fatto e di diritto, per
applicare il secondo.”.
Il testo della sentenza chiarisce
ulteriormente il testo del comma 3 articolo 29 DLgs 152/2006 sopra citato e
cioè che se un progetto non è stato sottoposto a VIA quando venne autorizzato
(a prescindere dal fatto che detta prima autorizzazione sia avvenuta prima
della entrata in vigore della Direttiva sulla VIA: 1988) in caso di modifica o
rinnovo della autorizzazione deve essere sottoposto a VIA sul’intera opera o
attività ancorchè esistente. Sul
contenuto della istruttoria di VIA ex post ovviamente, dice la Corte
Costituzionale, deciderà la Autorità Competente valutando se applicarla anche
alle parti non modificate, comunque una procedura di valutazione dell’impatto
va svolta come afferma lo stesso comma 6 articolo 43 della legge toscana: “Per le parti
di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura è finalizzata
all’individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore
mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità
economico-finanziaria delle medesime in relazione all’attività esistente”.
La Corte di Giustizia con una mirabile e recentissima sentenza (12
novembre 2019 causa C-261-18, il testo completo QUI)
ha ribadito tutti i principi sulla obbligatoria applicazione della VIA ex post:
- sia nel caso di totale mancata applicazione della VIA al momento della autorizzazione e quindi realizzazione dell'impianto che invece doveva essere assoggettato a detta procedura di valutazione,
- sia nel caso di applicazione della VIA solo sulle ultime modifiche e non sull'impianto fin dalla sua realizzazione.
- sia nel caso di totale mancata applicazione della VIA al momento della autorizzazione e quindi realizzazione dell'impianto che invece doveva essere assoggettato a detta procedura di valutazione,
- sia nel caso di applicazione della VIA solo sulle ultime modifiche e non sull'impianto fin dalla sua realizzazione.
CONCLUSIONI
In sostanza i candidati alle prossime elezioni regionali liguri si impegnino a reintrodurre nell'ordinamento regionale ligure una norma come quella abrogata sulla VIA ex post e si impegnino ad farla applicare dagli uffici ai casi concreti come quelli, a titolo esemplificativo, sotto elencati.
Non si tratta di una
questione formale ma sostanziale perché derogare alla VIA, con la scusa della
non applicabilità della VIA ex post, significa non dimostrare la compatibilità
di un impianto potenzialmente dannoso ad ambiente e salute pubblica significa
lasciare sul territorio una bomba ecologica senza averne mai dimostrato la
capacità di sopportazione da parte del sito coinvolto. Faccio solo tre esempi
tra i più significativi:
1. Italiana
Coke Cairo Montenotte (SV),in particolare per questo impianto la Regione
Liguria è arrivata, con la giunta Toti, a smentire se stessa: prima decide di
applicare la VIA ex post e poi ignora la determina dirigenziale che la
prevedeva (vedi QUI)
2.
Impianto rifiuti pericolosi Follo (SP) ,vedi QUI.
3.
Impianto trattamento rifiuti indifferenziati La Volpara (GE), vedi QUI.
Nessun commento:
Posta un commento