domenica 30 agosto 2020

ELEZIONI REGIONALI I CANDIDATI SI IMPEGNINO AD APPLICARE LA VIA EX POST


Il Consiglio Regionale con una decisione, a mio avviso discutibile, nella legislatura appena conclusa ha abrogato la legge regionale sulla VIA (LR 38/1998). Ne ho trattato diffusamente in questo post QUI.

Dopo questa abrogazione sta avanzando da parte della Giunta Regionale della Liguria nonché della dirigenza del settore Ambiente regionale una interpretazione secondo la quale, essendo stato abrogato insieme con la legge regionale 38/1998, anche il comma 4-bis articolo 2 che disciplinava la procedura di VIA ex post,  questa ultima non è più applicabile alle procedura di rinnovo delle autorizzazioni.


CHE COSA E' LA VIA EX POST
Quando si tratta di VIA ex post  (o VIA postuma) si fa riferimento a quei progetti che non avevano avuto la Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito VIA), violando, all’epoca in cui furono autorizzati e realizzati, la normativa in materia  e che ora in sede di rinnovi di autorizzazione o di ampliamenti devono essere sottoposti a VIA per la prima volta nel rispetto della vigente normativa in materia.
Il comma 4-bis articolo 2 ora abrogato insieme l'intera legge regionale 38/1998 recitava: “4 bis. Sono soggette alla procedura di valutazione di impatto ambientale o di verifica screening ai sensi della presente legge le domande di rinnovo di autorizzazione o di concessione relative all’esercizio di attività o impianti per i quali, all’epoca del rilascio, non sia stata effettuata alcuna valutazione di impatto ambientale o di verifica screening ed attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale o di verifica screening. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche qualora alla scadenza dell’autorizzazione o della concessione si rendano necessarie modifiche sostanziali. Per le parti di opere o di attività non interessate da modifiche la procedura è finalizzata all’individuazione di eventuali misure di mitigazione, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle stesse in relazione all’attività esistente


COSA DICE IL DLGS 152/2006 (TESTO UNICO AMBIENTALE)
Il comma 3 articolo 29 del DLgs 152/2006 recita: ““3. Nel caso di progetti a cui si applicano le disposizioni del presente decreto realizzati senza la previa sotto-posizione al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA ovvero al procedimento unico di cui all'articolo 27 o di cui all'articolo 27-bis, in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, ovvero in caso di annullamento in sede giurisdizionale o in autotutela dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o dei provvedimenti di VIA relativi a un progetto già realizzato o in corso di realizzazione, l'autorità competente assegna un termine all'interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento e può consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale. Scaduto inutilmente il termine assegnato all'interessato, ovvero nel caso in cui il nuovo provvedimento di VIA, adottato ai sensi degli articoli 25, 27 o 27-bis, abbia contenuto negativo, l'autorità competente dispone la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente.”. 

Risulta quindi dalla lettera di questa norma “Nel caso di progetti a cui si applicano le disposizioni del presente decreto realizzati senza la previa sotto-posizione al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA” che un impianto esistente che sia soggetto a rinnovo autorizzazione (anche senza particolari modifiche) che rientri nelle categorie di opere sottoponibili a VIA e non la abbia avuta in precedenza (a prescindere da quando l’impianto è costruito) debba essere sottoposto a VIA.


LA GIURISPRUDENZA HA CHIARITO LE  CONDIZIONI E LE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA VIA EX POST
Molte sono le sentenze ne cito solo due viste la loro autorevolezza
La Corte Costituzionale con sentenza n. 209 del 2011, affermando due principi fondamentali in materia di VIA ex post o postuma validi in assoluto e non solo quindi per la Toscana (Regione interessata dalla controversia):
1. la VIA ex post serve per "vegliare" a che l'effetto utile della direttiva n.  85/337/CEE sia comunque raggiunto, senza tuttavia rimettere in discussione, nella loro interezza, le localizzazioni di tutte le opere e le attività ab antiquo esistenti.
2. la VIA ex post, cioè svolta in occasione del rinnovo della autorizzazione o concessione di un progetto od opera che in precedenza non aveva avuto la VIA, deve essere effettuata sempre sull'intera opera o attività e non solo sulla parte eventualmente modificata del progetto od opera.
In particolare affermando la costituzionalità della norma regionale toscana (tutt’ora in vigore) la Corte Costituzionale ha affermato che: “La garanzia che l'organicità della VIA venga osservata si fonda sulla prescrizione del primo periodo del comma 6 dell'art.  43, là dove prevede che, al momento del rinnovo, si proceda in ogni caso a VIA sull'intera opera o attività. Resta esclusa   pertanto l'eventualità che  venga sottratta alle autorità  competenti  la valutazione  dell'intera opera o attività. Saranno  dunque tali autorità  a distinguere le parti che  non hanno subito alcuna influenza da quelle invece realmente modificate, con gli  effetti diversi previsti dalla norma censurata. Saranno ugualmente  le autorità valutatrici a decidere se le modiche apportate,  per quantità e qualità, rendano impossibile, o comunque artificiosa, la suddetta distinzione, con la conseguenza che  risulterà  applicabile solo il primo periodo del comma 6, mancando i presupposti, di fatto e di diritto, per applicare il secondo.”.
Il testo della sentenza chiarisce ulteriormente il testo del comma 3 articolo 29 DLgs 152/2006 sopra citato e cioè che se un progetto non è stato sottoposto a VIA quando venne autorizzato (a prescindere dal fatto che detta prima autorizzazione sia avvenuta prima della entrata in vigore della Direttiva sulla VIA: 1988) in caso di modifica o rinnovo della autorizzazione deve essere sottoposto a VIA sul’intera opera o attività ancorchè esistente.  Sul contenuto della istruttoria di VIA ex post ovviamente, dice la Corte Costituzionale, deciderà la Autorità Competente valutando se applicarla anche alle parti non modificate, comunque una procedura di valutazione dell’impatto va svolta come afferma lo stesso comma 6 articolo 43 della legge toscana: “Per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura è finalizzata all’individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all’attività esistente”. 


La Corte di Giustizia con una mirabile e recentissima sentenza (12 novembre 2019 causa C-261-18, il testo completo  QUI)  ha ribadito tutti i principi sulla obbligatoria applicazione della VIA ex post:
- sia nel caso di totale mancata applicazione della VIA al momento della autorizzazione e quindi realizzazione dell'impianto che invece doveva essere assoggettato a detta procedura di valutazione,
- sia nel caso di applicazione della VIA solo sulle ultime modifiche e non sull'impianto fin dalla sua realizzazione.
Per una analisi puntuale di questa sentenza della Corte di Giustizia UE vedi QUI.


CONCLUSIONI
In sostanza i candidati alle prossime elezioni regionali liguri si impegnino a reintrodurre nell'ordinamento regionale ligure una norma come quella abrogata sulla VIA ex post e  si impegnino ad farla applicare dagli uffici ai casi concreti come quelli, a titolo esemplificativo, sotto elencati.
Non si tratta di una questione formale ma sostanziale perché derogare alla VIA, con la scusa della non applicabilità della VIA ex post, significa non dimostrare la compatibilità di un impianto potenzialmente dannoso ad ambiente e salute pubblica significa lasciare sul territorio una bomba ecologica senza averne mai dimostrato la capacità di sopportazione da parte del sito coinvolto. Faccio solo tre esempi tra i più significativi:
1. Italiana Coke Cairo Montenotte (SV),in particolare per questo impianto la Regione Liguria è arrivata, con la giunta Toti, a smentire se stessa: prima decide di applicare la VIA ex post e poi ignora la determina dirigenziale che la prevedeva (vedi QUI)
2. Impianto rifiuti pericolosi Follo  (SP) ,vedi QUI.
3. Impianto trattamento rifiuti indifferenziati La Volpara (GE), vedi QUI.


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