L’articolo 55 del Decreto Legge
76/2020 (QUI)
modifica in varie parti la legge quadro sui Parchi e aree protette (legge
394/1991). In particolare in relazione alla nomina del Presidente di Parco
Nazionale , al ruolo del Direttore dell’Ente Parco,alle modalità di
approvazione del Regolamento e del Piano
del Parco, alla gestione dei beni demaniali in area Parco.
Vediamo specificamente le modifiche apportate alla legge quadro...
Nomina
Presidente del Parco Nazionale
La
modifica introdotta al comma 3 dell’articolo 9 della legge quadro prevede che
l'avvio della procedura di nomina é reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero
dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare nonché dell'ente parco interessato. Non può essere
nominato Presidente di Ente parco chi ha già ricoperto tale carica per due
mandati, anche non consecutivi. Alla
nomina di Presidente di Ente parco si applica
la disciplina in materia di
inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo
8 aprile 2013, n. 39 [NOTA 1].
Durata
iscrizione all’Albo Direttori Enti Parco
Al
comma 11 dell’articolo 9 si introduce
questa precisazione: L'iscrizione nell'albo dura cinque anni, salvo rinnovo
mediante le procedure di cui al primo periodo del presente comma.
Gestione
amministrativa del Parco Nazionale: ruolo del Direttore
Viene
introdotto, sempre all’articolo 9, il comma 11-bis secondo il quale la
gestione
amministrativa
dei parchi nazionali é affidata al direttore del parco, che esercita le funzioni
di cui all'articolo 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n.165 [NOTA 2], ed assicura l'attuazione dei programmi
ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal
Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo
17, comma 1, lettere da d) a e-bis), del citato decreto legislativo n.165 del 2001 [NOTA 3];
al direttore del parco spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza
esterna.
Personale
per la realizzazione dei piani regolamenti degli Enti Parco
Viene
introdotto, sempre all’articolo 9, il comma 14-bis secondo il quale per la realizzazione
di piani, programmi e progetti, ferma restando la possibilità di ricorrere
a procedure di
affidamento di evidenza pubblica, gli enti parco nazionali
possono avvalersi della società di cui all'articolo 1, comma 503, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 [NOTA 4], mediante stipula di apposite
convenzioni senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
Poteri
sostitutivi mancata approvazione Regolamento dell’Ente Parco
Viene
aggiunto un periodo al comma 1 articolo 11 secondo il quale in caso di inosservanza dei termini di cui al periodo precedente (entro 6
mesi dalla approvazione del Piano del Parco approvazione del regolamento), il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si sostituisce
all'amministrazione inadempiente, anche
con la nomina di un commissario ad acta, proveniente dai ruoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il
quale provvede entro tre mesi.
Modalità approvazione Regolamento Ente Parco
Viene modificato il comma 6 articolo 11 prevedendo che il Regolamento venga
approvato dal Ministero ma su proposta dell’Ente Parco e si prevede che
l’Intesa la Regione interessata la debba dare entro 90 giorni decorsi i quali
vige il silenzio assenso.
Adozione
Piano del Parco
Si modifica
il comma 3 dell’articolo 12 stabilendo che il Piano del Parco oltre ad essere
predisposto è anche adottato dall’Ente Parco entro 6 mesi dalla sua
istituzione. Viene eliminato il periodo: “ed
è adottato dalla regione entro i successivi quattro mesi, sentiti gli enti
locali”. In particolare come si precisa alla modifica al comma 4
dell’articolo 12 il Piano del Parco è adottato dal Consiglio Direttivo
dell’Ente Parco ed è depositato per 60 giorni.
Osservazioni
al Piano del Parco
Relativamente
alle osservazioni del pubblico al Piano del Parco , con la modifica al comma4
articolo 12, entro 60 giorni ( versione
vigente 120 giorni) dal ricevimento del parere su di esse rilasciato dall’Ente
Parco, la Regione si pronuncia sulle stesse
Approvazione
Piano del Parco
Si
chiarisce, modificando sempre il comma 4 articolo 12, che la approvazione del Piano del Parco da
parte della Regione (d’intesa con l’Ente Parco) avviene tenendo conto delle
risultanze del parere motivato espresso in sede di valutazione ambientale
strategica di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, avviata contestualmente dall'Ente Parco nella qualità di autorità
procedente, e nel cui ambito é acquisito
il parere, per i profili di competenza, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
Mancata
approvazione Piano del Parco nei termini di legge
Si
sostituisce ultimo periodo comma 4 articolo 12 stabilendo che qualora il piano
non sia definitivamente approvato entro dodici mesi dall'adozione da parte dell'Ente parco, esso é approvato,
in via sostitutiva e previa diffida ad
adempiere, entro i successivi centoventi
giorni con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di
concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo
qualora non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo
143 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero il piano non
sia stato adeguato ai sensi
dell'articolo 156 del medesimo decreto legislativo.
Interventi
nelle zone di promozione economica e sociale
Viene
introdotto un nuovo articolo 13-bis secondo il quale in
presenza di piano del parco
e di regolamento del parco approvati e vigenti le cui previsioni siano state
recepite dai comuni nei rispettivi strumenti urbanistici, gli interventi di natura edilizia
da realizzare nelle zone di cui all'articolo 12, comma 2, lettera
d) [NOTA 5], eccetto quelle ricomprese nei perimetri dei siti Natura 2000, sono autorizzati direttamente dagli enti locali competenti, salvo che l'intervento non
comporti una variante
degli strumenti urbanistici
vigenti, dandone comunicazione all'Ente parco. In caso di non conformità
il direttore del parco annulla il provvedimento
autorizzatorio entro quarantacinque giorni dal ricevimento.
Gestione
beni demaniali in area Parco Nazionale
Viene
introdotto un nuovo comma 1-bis all’articolo 15 secondo il quale beni demaniali o aventi il medesimo regime giuridico, statali e regionali, presenti nel territorio
del parco nazionale che, alla
data di entrata in vigore della presente disposizione, non siano stati già
affidati a soggetti terzi, ad eccezione
di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, possono essere dati in concessione gratuita all'Ente parco ai fini della
tutela dell'ambiente e della conservazione dell'area protetta, se da esso richiesti, per un periodo di nove
anni, ovvero di durata inferiore se richiesta
dello stesso ente parco. L'Ente Parco
provvede alla gestione dei beni
demaniali con le risorse disponibili a legislazione vigente.
I
nuovi commi 1-ter e 1-quater prevedono che la concessione di cui al comma 1-bis
può essere rinnovata allo scadere del termine, salvo motivato diniego da parte del soggetto
competente. L'Ente parco può concedere tali beni in uso a terzi dietro il pagamento di un
corrispettivo. La concessione gratuita di beni demaniali
all'ente parco non modifica la titolarità di tali beni,
che rimangono in capo al soggetto concedente.
societa' e
organismi di diritto
pubblico che svolgono attivita' nel medesimo settore della SOGESID Spa
d) sistemi di attrezzature e
servizi per la gestione e la funzione socia le del parco, musei, centri di
visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agro-turistiche;
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