martedì 4 agosto 2020

Decreto Semplificazione: la riforma della legge quadro sui Parchi


L’articolo 55 del Decreto Legge 76/2020  (QUI) modifica in varie parti la legge quadro sui Parchi e aree protette (legge 394/1991). In particolare in relazione alla nomina del Presidente di Parco Nazionale , al ruolo del Direttore dell’Ente Parco,alle modalità di approvazione del Regolamento  e del Piano del Parco, alla gestione dei beni demaniali in area Parco.
Vediamo specificamente le modifiche apportate alla legge quadro... 



Nomina Presidente del Parco Nazionale
La modifica introdotta al comma 3 dell’articolo 9 della legge quadro prevede che l'avvio della procedura di nomina é reso noto nel sito  internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della   tutela del territorio e del mare nonché dell'ente parco interessato. Non può essere nominato Presidente di Ente parco chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non  consecutivi. Alla nomina di Presidente di Ente parco si applica  la disciplina  in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 [NOTA 1].


Durata iscrizione  all’Albo Direttori Enti Parco
Al comma 11 dell’articolo  9 si introduce questa precisazione: L'iscrizione nell'albo dura cinque anni, salvo rinnovo mediante le procedure di cui al primo periodo del presente comma.


Gestione amministrativa del Parco Nazionale: ruolo del Direttore
Viene introdotto, sempre all’articolo 9, il comma 11-bis secondo il quale la gestione
amministrativa dei parchi nazionali é affidata al direttore del parco, che esercita le funzioni di cui all'articolo  5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 [NOTA 2],  ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal  Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi  dell'articolo  17, comma 1, lettere da d) a e-bis), del citato decreto legislativo n.165 del 2001 [NOTA 3]; al direttore del parco spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna.


Personale per la realizzazione dei piani regolamenti degli Enti Parco
Viene introdotto, sempre all’articolo 9, il comma 14-bis secondo il quale per la realizzazione di piani, programmi e progetti, ferma restando la possibilità di ricorrere a  procedure  di  affidamento  di  evidenza pubblica, gli enti parco nazionali possono avvalersi della società di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27  dicembre  2006, n. 296 [NOTA 4], mediante stipula di apposite convenzioni senza nuovi o  maggiori oneri per la finanza pubblica.


Poteri sostitutivi mancata approvazione Regolamento dell’Ente Parco
Viene aggiunto un periodo al comma 1 articolo 11 secondo il quale in caso di inosservanza dei termini di cui al periodo precedente (entro 6 mesi dalla approvazione del Piano del Parco approvazione del regolamento), il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si sostituisce all'amministrazione  inadempiente, anche con la nomina di un commissario ad acta, proveniente dai ruoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il quale provvede entro tre mesi.


Modalità approvazione Regolamento Ente Parco
Viene modificato il comma 6 articolo 11 prevedendo che il Regolamento venga approvato dal Ministero ma su proposta dell’Ente Parco e si prevede che l’Intesa la Regione interessata la debba dare entro 90 giorni decorsi i quali vige il silenzio assenso.


Adozione Piano del Parco
Si modifica il comma 3 dell’articolo 12 stabilendo che il Piano del Parco oltre ad essere predisposto è anche adottato dall’Ente Parco entro 6 mesi dalla sua istituzione. Viene eliminato il periodo: “ed è adottato dalla regione entro i successivi quattro mesi, sentiti gli enti locali”. In particolare come si precisa alla modifica al comma 4 dell’articolo 12 il Piano del Parco è adottato dal Consiglio Direttivo dell’Ente Parco ed è depositato per 60 giorni.


Osservazioni al Piano del Parco
Relativamente alle osservazioni del pubblico al Piano del Parco , con la modifica al comma4 articolo 12,  entro 60 giorni ( versione vigente 120 giorni) dal ricevimento del parere su di esse rilasciato dall’Ente Parco, la Regione si pronuncia sulle stesse


Approvazione Piano del Parco
Si chiarisce, modificando sempre il comma 4 articolo 12, che la approvazione del Piano del Parco da parte della Regione (d’intesa con l’Ente Parco) avviene tenendo conto delle risultanze del parere motivato espresso in sede di valutazione ambientale strategica di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, avviata contestualmente dall'Ente Parco nella qualità di autorità procedente, e nel cui ambito é acquisito  il parere, per i profili di competenza, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.


Mancata approvazione Piano del Parco nei termini di legge
Si sostituisce ultimo periodo comma 4 articolo 12 stabilendo che qualora il piano non sia definitivamente approvato entro dodici mesi dall'adozione  da parte dell'Ente parco, esso é approvato, in via sostitutiva e previa diffida ad  adempiere, entro i successivi centoventi  giorni  con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo qualora non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio  di  cui  al  decreto  legislativo  22 gennaio 2004, n. 42, ovvero il piano non sia stato adeguato ai  sensi dell'articolo 156 del medesimo decreto legislativo.


Interventi nelle zone di promozione economica e sociale
Viene introdotto un nuovo articolo 13-bis secondo il quale in presenza di piano del parco  e di regolamento del parco approvati e vigenti le cui previsioni siano state recepite dai comuni nei rispettivi strumenti urbanistici, gli interventi di natura edilizia da realizzare nelle zone di cui all'articolo 12, comma 2, lettera d) [NOTA 5], eccetto quelle ricomprese nei perimetri dei siti Natura 2000, sono autorizzati direttamente dagli enti locali competenti, salvo che l'intervento non  comporti  una  variante  degli  strumenti urbanistici vigenti, dandone comunicazione all'Ente parco. In caso di non conformità il  direttore del parco annulla il provvedimento autorizzatorio entro quarantacinque giorni dal ricevimento.


Gestione beni demaniali in area Parco Nazionale
Viene introdotto un nuovo comma 1-bis all’articolo 15 secondo il quale beni demaniali o aventi il medesimo regime giuridico, statali e regionali, presenti nel territorio del parco nazionale che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non siano stati già affidati a soggetti terzi, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, possono essere dati in concessione gratuita all'Ente parco ai fini della tutela dell'ambiente e della conservazione dell'area protetta, se da esso richiesti, per un periodo di nove anni, ovvero di durata inferiore se richiesta dello stesso ente parco. L'Ente Parco  provvede  alla gestione dei beni demaniali con le risorse disponibili a legislazione vigente.
I nuovi commi 1-ter e 1-quater prevedono che la concessione di cui al comma 1-bis può essere rinnovata allo scadere del termine, salvo motivato diniego da parte del soggetto competente. L'Ente parco può concedere tali beni in uso a terzi dietro il pagamento di un corrispettivo. La concessione gratuita di beni demaniali all'ente parco non modifica  la  titolarità di tali beni, che rimangono in capo al soggetto concedente.


societa'  e  organismi  di  diritto  pubblico che svolgono attivita' nel medesimo settore della SOGESID Spa


d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione socia le del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agro-turistiche;

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