L’articolo 27 della
legge 5 agosto 2022 n° 118 (QUI) delega al Governo la adozione di uno o più decreti
legislativi volti a semplificare, rendere più efficaci ed efficienti e
coordinare i controlli sulle attività economiche.
ATTACCO AL SISTEMA PUBBLICO DEI CONTROLLI SULLE ATTIVITA' ECONOMICHE
La filosofia di questa legge
delega resta quella in atto da tempo: favorire la concertazione tra enti di
controllo e chi svolge attività anche rischiose per ambiente e salute. La nuova
legge delega è ambigua perché da un lato afferma principi di mantenimento degli
obblighi di autorizzazione per le attività inquinanti ma poi sul terreno dei
controlli riafferma criteri da utilizzare nella emanazione dei decreti
legislativi attuativi della delega che favoriscono logiche di concertazione tra
controllore e controllato.
Questa filosofia viene da
lontano come ho già avuto modo di scrivere in questo post di 10 anni fa (QUI), ma più
recentemente si veda:
1. legge 120/2020 che ha trasformato le
prescrizioni vincolanti del provvedimento di VIA nelle più generiche linee
guida
2. legge 108/2021 che ha trasformato la Verifica
di Assoggettabilità a VIA in una concertazione tra Autorità Competente alla VIA
e il proponente il progetto al fine di ottenere la esclusione della
applicazione della VIA ordinaria
3. per rimanere in Liguria si veda la recente riforma
dell’Arpal che non ha minimamente affrontato il tema del potenziamento e
della autonomia (dalla politica) dei controlli pubblici ambientali e per la
prevenzione nella tutela della salute pubblica (QUI)
LA NUOVA LEGGE SUL MERCATO DELEGA AL GOVERNO PER RIFORMARE IL SISTEMA AUTORIZZATORIO E DEI CONTROLLI SULLE ATTIVITA' ECONOMICHE PRIVATE
I
Decreti Legislativi dovranno rispettare i criteri di cui all'articolo 20, comma
3, della legge 15 marzo 1997, n. 59
(legge semplificazione - QUI),
tra questi sono significativi:
a)
eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure di
condizionamento della libertà contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
pubblici alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
all'ordinato assetto del territorio, alla tutela dell'igiene e della salute
pubblica;
b) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque denominati che non implichino esercizio di discrezionalità amministrativa, quindi non sostituibili i provvedimenti che concludono i procedimenti di VIA VAS e AIA e in generale quasi tutte le autorizzazioni a rilevanza ambientale.
In realtà in questi ultimi anni senza toccare direttamente la disciplina dei controlli si sono introdotte norme in deroga alle procedure ambientali più importanti, organi speciali e Commissari; in sostanza un sistema parallelo a quello ordinario che ha depotenziato pure direttamente o indirettamente il sistema dei controlli che peraltro, in materia ambientale e di prevenzione nella salute pubblica, resta insufficiente prima di tutto nelle risorse economiche e professionali. Vedi recentemente la nuova disciplina della procedura di PAUAR (QUI).
Quanto sopra getta una luce critica sui criteri di delega per i nuovi decreti legislativi che sono piuttosto generici ma allo stesso tempo esprimono una logica collaborativa tra privati gestori di attività e pubblica amministrazione pericolosa se generalizzata anche nel settore ambientale.
Si veda il criterio di cui alla lettera d) comma 1 articolo 27 della nuova legge 118/2022: “f) promozione della collaborazione tra le amministrazioni e i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità, anche introducendo meccanismi di dialogo e di valorizzazione dei comportamenti virtuosi, anche attraverso strumenti premiali;”.
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