lunedì 5 settembre 2022

Nuove norme tecniche per la prevenzione incendi negli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti

Il Decreto Ministero Interno del 26 luglio 2022  (QUI) ha approvato norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti.

In materia erano già intervenute due Circolari interpretative (QUI) ora superate dal nuovo Decreto.

Le norme si applicano, come vedremo a tutti gli impianti nuovi od esistenti di gestione rifiuti oltre ai centri di raccolta con esclusione di attività minori.

Per le attività esistenti è prevista una disciplina transitoria di adeguamento al nuovo Decreto.

Il nuovo regolamento si integra con il Decreto quadro del Ministero dell’Interno sulle norme tecniche di prevenzione incendi del 2015.

Il nuovo regolamento contiene norme tecniche per la gestione rifiuti nelle aree a rischio specifico dove si gestione rifiuti e attività particolarmente pericolose, in quelle a stoccaggio a cielo libero, nonché sulle strategie di prevenzione incendi sia generali che per le aree a rischio specifico. Vengono regolamentati gli usi di prodotti antincendio.

Il Decreto deve essere analizzato insieme con il precedente DPCM del 27 agosto 2021 che ha approvato le Linee Guida per la predisposizione del Piano di Emergenza Esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti (QUI). 

 


OGGETTO DEL DECRETO

Le norme tecniche contenute nell’allegato al Decreto 26/7/2022 si applicano agli stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti, esclusi i rifiuti inerti e radioattivi, nonché ai centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore a 3.000 m². Sono esclusi i depositi temporanei.

Le norme sono applicate alle attività di nuova realizzazione e a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del nuovo Decreto (90 giorni dal 11 agosto 2022).

 

 

AREE DI STOCCAGGIO

Per stoccaggio ai sensi della applicazione delle norme tecniche si intendono sia quelle interne che quelle esterne all’impianto comprese sia quelle sotto tettoia che al cielo libero o in baie protette da tettoia.

 

 

RIFIUTI NON COMPATIBILI CON AREE STOCCAGGIO A CIELO LIBERO

Non sono compatibili con lo stoccaggio a cielo libero i rifiuti sfusi non confezionati con le seguenti caratteristiche di pericolo: esplosivi, che reagiscono a contatto con l’acqua sviluppando gas infiammabili, apparecchiature elettriche ed elettroniche, classificate come pericolose, batterie, corrosivi, infettivi, tossici e cancerogeni.


 

AREE A RISCHIO SPECIFICO

In cui si svolgono attività di smaltimento e recupero con eccezione:

1. Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

2. Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

Sono aree a rischio specifico anche quelle in cui si detengono o trattano rifiuti di gas infiammabili

 


IN PARTICOLARE COME SI INDIVIDUANO LE AREE A RISCHIO SPECIFICO

Secondo il punto V.1.1. allegato 1 al Decreto 3 agosto 2015:


 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO

La progettazione della sicurezza antincendio deve essere effettuata secondo la metodologia del capitolo G2 all’allegato al Decreto Ministero Interno 3 agosto 2015 (norme tecniche prevenzione incendi - QUI).

I profili del rischio incendio sono determinati secondo la metodologia del capitolo G3 (QUI) allegato al Decreto Ministero Interno 3 agosto 2015. I profili di rischio riguardano la salute umana, l’ambiente e i beni economici.

 

 

 

STRATEGIA ANTINCENDIO GENERALE

Devono essere applicate tutte le misure sezione S allegato 1 al Decreto 3 agosto 2015 (QUI) comprensive: la reazione al fuoco, la resistenza al fuoco, la compartimentazione, l’esodo, la gestione della sicurezza, il controllo dell’incendio, la rivelazione incendi e conseguente allarme il controllo dei fumi e dell’innalzamento di calore, l’operatività antincendio, la sicurezza degli impianti tecnologici.

Ad integrazione delle suddette misure si vedano quelle elencate dall’allegato I al nuovo Decreto 26 luglio 2022 dai punti 5.1. in poi.

 

 

STRATEGIA ANTINCENDIO PER AREE SPECIFICHE

Per queste aree si applica la sezione V1 allegato 1 al Decreto 3 agosto 2015 (QUI).

 

 

IMPIEGO DEI PRODOTTI PER USO ANTINCENDIO

I prodotti per uso antincendio, impiegati nel campo di applicazione del presente decreto, devono essere:

a) identificati univocamente sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili;

b) qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all'uso previsto;

c) accettati dal responsabile dell'attività, ovvero dal responsabile dell'esecuzione dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.

 

L'impiego dei prodotti per uso antincendio é consentito se gli stessi sono utilizzati   conformemente all'uso previsto, sono rispondenti alle prestazioni richieste dal presente decreto e se:

a) sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili;

b) sono conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione di disposizioni comunitarie, alle apposite disposizioni nazionali applicabili, già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla Direttiva (UE) 2015/1535 (QUI);

c) qualora non contemplati nelle lettere a) e b), sono legalmente commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, o provenienti da uno Stato EFTA firmatario dell'accordo SEE e in esso legalmente commercializzati, per l'impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza dall'incendio, equivalente a quello previsto nella regola tecnica allegata al presente decreto.

 

 

ADEGUAMENTO ATTIVITÀ ESISTENTI AL NUOVO DECRETO

Le attività esistenti oggetto del nuovo Decreto devono essere adeguate alle norme tecniche dell’allegato 1 al Decreto entro 5 anni dalla sua entrata in vigore (90 giorni dal 11 agosto 2022).

Nella fase transitoria vige oltre il Decreto del 3 agosto 2015 anche le Circolari del 2019 e del 2018 (QUI).

Il nuovo Decreto non comporta adeguamenti per le attività che, alla data di entrata in vigore dello stesso, ricadono in uno dei seguenti casi:

a) siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto dall'art. 38, comma 1, del

decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (QUI);

b) siano in regola con gli adempimenti previsti agli articoli: 3 ([1]), 4 ([2]), 5 ([3]) e 7 ([4]) del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi)

 

 

 

MANUALE PREVENZIONE INCENDI IMPIANTI RIFIUTI

Manuale (QUI) elaborato in attuazione di un Accordo sottoscritto tra l’ISPRA ed il Consorzio CINEAS in data 25/09/2020, affronta il tema degli incendi presso gli impianti di deposito e gestione dei rifiuti sotto due profili - la prevenzione del danno ambientale e la gestione delle emergenze ambientali - e si propone di offrire alle autorità e agli operatori interessati dalla gestione di tali incendi una prospettiva in cui individuare prassi, soluzioni e proposte.

Si parte dal presupposto che gli incendi in esame si associano a molti adempimenti (la pianificazione e l’organizzazione di procedure e interventi, l’applicazione di soluzioni tecnico/operative, la ricerca di tutele assicurative) e molte conseguenze (obblighi di verifica, di monitoraggio, di risanamento) e che la filosofia della prevenzione è la prima risposta (un corretto investimento, limitando gli effetti sull’ambiente, tutelerà l’attività aziendale rispetto ad oneri di intervento ex post, interruzioni di attività, sanzioni, ecc.).

Il Manuale affronta:

1) il tema della gestione delle emergenze ambientali, presentando gli effetti degli incendi su tutte le matrici ambientali, i presidi di prevenzione degli effetti ambientali e le misure tecniche e/o gestionali, durante e a valle dell’evento, finalizzati a limitarne le conseguenze in modo da minimizzare la probabilità di impatti significativi,

2) il tema della prevenzione del danno ambientale, presentando lo scenario delle misure finalizzate a prevenire l’insorgenza di un danno ambientale in relazione alle risorse naturali tutelate dalla parte sesta del Dlgs 152/2006 e in una visuale che si estende dalla pianificazione e dalle autorizzazioni iniziali fino alla fase post incendio.

Il Manuale si caratterizza, sul piano metodologico, per avere sviluppato, in una visuale di sistema, gli esiti di una ricognizione di dati effettuata presso il SNPA e presso gli operatori del settore della gestione dei rifiuti in merito agli incendi in esame.

 



[NOTA 1] istanza, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonche' dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle   preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

[NOTA 2] Controlli prevenzione incendi: istanza al Comando, prima dell'esercizio dell'attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, del   presente regolamento. Il Comando verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta.

[NOTA 3] La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio che, ogni cinque anni, il titolare delle attività di cui all'Allegato I del presente regolamento é tenuto ad inviare al Comando, é effettuata tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7.  Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.

[NOTA 4] Qualora le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all'Allegato I del presente regolamento, presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, gli interessati, con le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, possono presentare al Comando istanza di deroga al rispetto della normativa antincendio.


 

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