Il Decreto Ministero
Interno del 26 luglio 2022 (QUI) ha approvato norme tecniche di prevenzione incendi per gli
stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti.
In materia erano già
intervenute due Circolari interpretative (QUI) ora
superate dal nuovo Decreto.
Le norme si applicano, come
vedremo a tutti gli impianti nuovi od esistenti di gestione rifiuti oltre ai
centri di raccolta con esclusione di attività minori.
Per le attività esistenti
è prevista una disciplina transitoria di adeguamento al nuovo Decreto.
Il nuovo regolamento si
integra con il Decreto quadro del Ministero dell’Interno sulle norme tecniche
di prevenzione incendi del 2015.
Il nuovo regolamento contiene
norme tecniche per la gestione rifiuti nelle aree a rischio specifico dove si
gestione rifiuti e attività particolarmente pericolose, in quelle a stoccaggio
a cielo libero, nonché sulle strategie di prevenzione incendi sia generali che per
le aree a rischio specifico. Vengono regolamentati gli usi di prodotti antincendio.
Il Decreto deve essere
analizzato insieme con il precedente DPCM del 27 agosto 2021 che ha approvato le
Linee Guida per la predisposizione del Piano di Emergenza Esterna e
per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e
trattamento dei rifiuti (QUI).
OGGETTO DEL
DECRETO
Le norme tecniche contenute nell’allegato al Decreto 26/7/2022 si applicano agli stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti, esclusi i rifiuti inerti e radioattivi, nonché ai centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore a 3.000 m². Sono esclusi i depositi temporanei.
Le norme sono applicate
alle attività di nuova realizzazione e a quelle esistenti alla data di entrata
in vigore del nuovo Decreto (90 giorni dal 11 agosto 2022).
AREE DI
STOCCAGGIO
Per stoccaggio ai sensi
della applicazione delle norme tecniche si intendono sia quelle interne che
quelle esterne all’impianto comprese sia quelle sotto tettoia che al cielo
libero o in baie protette da tettoia.
RIFIUTI NON
COMPATIBILI CON AREE STOCCAGGIO A CIELO LIBERO
Non sono compatibili con
lo stoccaggio a cielo libero i rifiuti sfusi non confezionati con le seguenti
caratteristiche di pericolo: esplosivi, che reagiscono a contatto con l’acqua
sviluppando gas infiammabili, apparecchiature elettriche ed elettroniche,
classificate come pericolose, batterie, corrosivi, infettivi, tossici e
cancerogeni.
AREE A
RISCHIO SPECIFICO
In cui si svolgono
attività di smaltimento e recupero con eccezione:
1. Deposito preliminare
prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito
temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)
2. Messa in riserva di
rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12
(escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono
prodotti).
Sono aree a rischio
specifico anche quelle in cui si detengono o trattano rifiuti di gas
infiammabili
IN
PARTICOLARE COME SI INDIVIDUANO LE AREE A RISCHIO SPECIFICO
Secondo il punto V.1.1.
allegato 1 al Decreto 3 agosto 2015:
VALUTAZIONE
DEL RISCHIO INCENDIO
La progettazione della
sicurezza antincendio deve essere effettuata secondo la metodologia del
capitolo G2 all’allegato al Decreto Ministero Interno 3 agosto 2015 (norme
tecniche prevenzione incendi - QUI).
I profili del rischio
incendio sono determinati secondo la metodologia del capitolo G3 (QUI)
allegato al Decreto Ministero Interno 3 agosto 2015. I profili di rischio
riguardano la salute umana, l’ambiente e i beni economici.
STRATEGIA
ANTINCENDIO GENERALE
Devono essere applicate tutte le misure sezione S allegato 1 al Decreto 3 agosto 2015 (QUI) comprensive: la reazione al fuoco, la resistenza al fuoco, la compartimentazione, l’esodo, la gestione della sicurezza, il controllo dell’incendio, la rivelazione incendi e conseguente allarme il controllo dei fumi e dell’innalzamento di calore, l’operatività antincendio, la sicurezza degli impianti tecnologici.
Ad integrazione delle
suddette misure si vedano quelle elencate dall’allegato I al nuovo Decreto 26
luglio 2022 dai punti 5.1. in poi.
STRATEGIA
ANTINCENDIO PER AREE SPECIFICHE
Per queste aree si applica
la sezione V1 allegato 1 al Decreto 3 agosto 2015 (QUI).
IMPIEGO DEI PRODOTTI PER USO ANTINCENDIO
I
prodotti per uso antincendio, impiegati nel campo di applicazione del presente
decreto, devono essere:
a) identificati
univocamente sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure
applicabili;
b)
qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all'uso previsto;
c) accettati
dal responsabile dell'attività, ovvero dal responsabile dell'esecuzione dei
lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione
e qualificazione.
L'impiego
dei prodotti per uso antincendio é consentito se gli stessi sono
utilizzati conformemente all'uso
previsto, sono rispondenti alle prestazioni richieste dal presente decreto e
se:
a)
sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili;
b) sono conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione di disposizioni comunitarie, alle apposite disposizioni nazionali applicabili, già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla Direttiva (UE) 2015/1535 (QUI);
c)
qualora non contemplati nelle lettere a) e b), sono legalmente commercializzati
in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, o provenienti da uno
Stato EFTA firmatario dell'accordo SEE e in esso legalmente commercializzati,
per l'impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di
protezione, ai fini della sicurezza dall'incendio, equivalente a quello
previsto nella regola tecnica allegata al presente decreto.
ADEGUAMENTO
ATTIVITÀ ESISTENTI AL NUOVO DECRETO
Le attività esistenti
oggetto del nuovo Decreto devono essere adeguate alle norme tecniche
dell’allegato 1 al Decreto entro 5 anni dalla sua entrata in vigore (90 giorni
dal 11 agosto 2022).
Nella fase transitoria
vige oltre il Decreto del 3 agosto 2015 anche le Circolari del 2019 e del 2018
(QUI).
Il nuovo Decreto non
comporta adeguamenti per le attività che, alla data di entrata in vigore dello
stesso, ricadono in uno dei seguenti casi:
a) siano in possesso di
atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza
antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto dall'art.
38, comma 1, del
decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69 (QUI);
b) siano in regola con gli
adempimenti previsti agli articoli: 3 ([1]),
4 ([2]), 5 ([3]) e 7 ([4]) del
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 (Regolamento
recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione degli incendi)
MANUALE
PREVENZIONE INCENDI IMPIANTI RIFIUTI
Manuale (QUI) elaborato
in attuazione di un Accordo sottoscritto tra l’ISPRA ed il Consorzio CINEAS in
data 25/09/2020, affronta il tema degli incendi presso gli impianti di deposito
e gestione dei rifiuti sotto due profili - la prevenzione del danno ambientale
e la gestione delle emergenze ambientali - e si propone di offrire alle
autorità e agli operatori interessati dalla gestione di tali incendi una
prospettiva in cui individuare prassi, soluzioni e proposte.
Si parte dal presupposto che gli incendi in
esame si associano a molti adempimenti (la pianificazione e l’organizzazione di
procedure e interventi, l’applicazione di soluzioni tecnico/operative, la
ricerca di tutele assicurative) e molte conseguenze (obblighi di verifica, di
monitoraggio, di risanamento) e che la filosofia della prevenzione è la prima
risposta (un corretto investimento, limitando gli effetti sull’ambiente,
tutelerà l’attività aziendale rispetto ad oneri di intervento ex post,
interruzioni di attività, sanzioni, ecc.).
Il Manuale affronta:
1) il tema della gestione delle emergenze
ambientali, presentando gli effetti degli incendi su tutte le matrici
ambientali, i presidi di prevenzione degli effetti ambientali e le misure
tecniche e/o gestionali, durante e a valle dell’evento, finalizzati a limitarne
le conseguenze in modo da minimizzare la probabilità di impatti significativi,
2) il tema della prevenzione del danno
ambientale, presentando lo scenario delle misure finalizzate a prevenire
l’insorgenza di un danno ambientale in relazione alle risorse naturali tutelate
dalla parte sesta del Dlgs 152/2006 e in una visuale che si estende dalla
pianificazione e dalle autorizzazioni iniziali fino alla fase post incendio.
Il Manuale si
caratterizza, sul piano metodologico, per avere sviluppato, in una visuale di
sistema, gli esiti di una ricognizione di dati effettuata presso il SNPA e
presso gli operatori del settore della gestione dei rifiuti in merito agli
incendi in esame.
[NOTA 1] istanza, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonche' dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.
[NOTA 2] Controlli prevenzione incendi: istanza al Comando,
prima dell'esercizio dell'attività, mediante segnalazione certificata di inizio
attività, corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui
all'articolo 2, comma 7, del presente
regolamento. Il Comando verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione
e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta.
[NOTA 3] La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio che, ogni cinque anni, il titolare delle attività di cui all'Allegato I del presente regolamento é tenuto ad inviare al Comando, é effettuata tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7. Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.
[NOTA 4] Qualora le attività soggette ai controlli di
prevenzione incendi di cui all'Allegato I del presente regolamento, presentino caratteristiche
tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche di
prevenzione incendi vigenti, gli interessati, con le modalità stabilite dal
decreto di cui all'articolo 2, comma 7, possono presentare al Comando istanza
di deroga al rispetto della normativa antincendio.
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