Negli ultimi due anni sono state emanate norme:
1. sulla sicurezza nella circolazione dei
monopattini elettrici (articolo 1 ter legge
156/2021 – QUI)
2. sulle modalità di circolazione dei
monopattini elettrici fuori e dentro i centri abitati (articolo 10 legge
15/2022 – QUI)
3. norme tecniche per la costruzione dei
monopattini elettrici (Decreto Ministero Infrastrutture Mobilità Sostenibile 18/8/2022
- QUI)
Di seguito una analisi di queste norme per un veicolo che sta diventando strumento di mobilità molto diffuso e quindi proprio per questo da utilizzare con grande attenzione.
SICUREZZA CIRCOLAZIONE
MONOPATTINI ELETTRICI (NORMATIVA NAZIONALE)
L’articolo 1-ter della legge 156/2021 modifica
la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (QUI) al fine di migliorare la sicurezza
nell’uso dei monopattini elettrici introducendo nuovi commi all’articolo: da 75
a 75-vicies ter.
Oltre ad imporre precise caratteristiche tecniche di questi mezzi le nuove norme prevedono che i servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, anche in modalità free-floating (tipologia di noleggio consente di attivare, tramite una app dedicata, uno qualunque dei monopattini parcheggiati sul territorio della Città ed utilizzarlo per il tempo desiderato senza vincoli, pagando per il tempo della corsa), possono essere attivati esclusivamente con apposita deliberazione della Giunta comunale, nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo dei dispositivi in circolazione:
a) l'obbligo di copertura assicurativa per lo
svolgimento del servizio stesso;
b) le modalità di sosta consentite per i
dispositivi interessati;
c) le eventuali limitazioni alla circolazione
in determinate aree della città.
Inoltre da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità, e di giorno, qualora le condizioni di visibilità lo richiedano, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare su strada pubblica solo se provvisti anteriormente di luce bianca o gialla fissa e posteriormente di luce rossa fissa, entrambe accese e ben funzionanti. I monopattini elettrici sono altresì dotati posteriormente di catadiottri rossi.
Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità, il conducente del monopattino a propulsione prevalentemente elettrica deve circolare indossando il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.
I monopattini a propulsione prevalentemente
elettrica possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il
quattordicesimo anno di età.
I conducenti di età inferiore a diciotto anni
hanno l'obbligo di indossare un idoneo casco protettivo conforme alle norme
tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080.
È vietata la circolazione dei monopattini a
propulsione prevalentemente elettrica sui marciapiedi. Sui marciapiedi é
consentita esclusivamente la conduzione a mano dei monopattini a
propulsione prevalentemente elettrica.
È altresì vietato circolare contromano, salvo che nelle strade con doppio senso
ciclabile.
I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare esclusivamente su strade urbane con limite di velocità di 50 km/h. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono superare il limite di velocità di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali. Non possono superare il limite di 20 km/h in tutti gli altri casi di circolazione.
Sono previsti specifiche sanzioni
amministrative per la violazione dei nuovi obblighi e divieti.
MODALITÀ DI CIRCOLAZIONE DEI
MONOPATTINI ELETTRICI FUORI E DENTRO I CENTRI ABITATI
L’articolo 10 della legge 15/2022 modifica il comma 75-bis della legge 160/2019 (QUI) che a decorrere dal 30 settembre 2022, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica commercializzati in Italia devono essere dotati di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote.
I monopattini a propulsione prevalentemente
elettrica già in circolazione prima di
tale data devono essere adeguati alle prescrizioni del primo periodo entro il
1° gennaio 2024.
Inoltre il nuovo comma 75-terdecies prevede
che i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare:
a) nei centri abitati, esclusivamente sulle strade con limite di velocità non superiore a 50 chilometri orari, nelle aree pedonali, sui percorsi pedonali e ciclabili, sulle corsie ciclabili, sulle strade a priorità ciclabile, sulle piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata e ovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi;
b) fuori dei centri abitati, esclusivamente sulle
piste ciclabili e sugli altri percorsi riservati alla circolazione dei
velocipedi.
NORMATIVA TECNICA RELATIVA
AI MONOPATTINI A PROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA
Decreto Ministero Infrastrutture e Mobilità
Sostenibile del 18 agosto 2022 che ritiene necessario intervenire con apposita
disciplina in quanto i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica
hanno caratteristiche tecniche diverse rispetto ai velocipedi come definiti
dall'art. 50 (QUI) del Nuovo codice della strada, da
qui la necessità di definire le caratteristiche tecniche dei monopattini per
distinguerli dai velocipedi.
Secondo il nuovo Decreto per «monopattino a propulsione prevalentemente elettrica» si intende un veicolo a due assi con un solo motore elettrico, dotato di manubrio e non dotato di sedile.
I componenti che costituiscono il monopattino
elettrico sono quelli elencati nell'allegato 1 al decreto ministeriale 4 giugno
2019 (QUI).
La potenza nominale continua del motore elettrico non deve essere superiore a 0,50 kW.
I monopattini elettrici devono essere dotati di un regolatore di velocità configurabile in funzione del limite di velocità - 6 km/h previsto per le aree pedonali e di 20 km/h previsto negli altri casi.
La massa in ordine di marcia (ovvero la massa del veicolo a vuoto, pronto per il normale utilizzo, comprendente la massa dei liquidi e delle dotazioni di serie indicate dalle specifiche del costruttore, con esclusione del peso delle batterie) non deve essere superiore a 40 kg.
I monopattini elettrici devono essere dotati di freno su entrambe le ruote.
I monopattini elettrici devono essere dotati: di un segnalatore acustico; di indicatori luminosi di svolta; anteriormente di una luce bianca o gialla e posteriormente di una luce rossa, entrambe a luce fissa; posteriormente di catadiottri rossi; di catadiottri gialli applicati sui lati.
Sono ammesse anche luci di arresto.
Il suono emesso dal campanello deve essere di intensità tale da poter essere percepito ad almeno 30 m di distanza.
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