venerdì 2 gennaio 2026

Mancata bonifica discarica nell’Arsenale Militare di Spezia: Come funziona la legge applicabile

Dopo la notizia che la Marina Militare avrebbe deciso di non rimuovere i rifiuti presenti nella discarica c.d. Campo in Ferro in località Marola dentro l’Arsenale Militare, ho letto varie dichiarazioni di rappresentanti di forze politiche e di associazioni ambientaliste che criticano questa decisione. Dichiarazioni di principio condivisibili ma poco utili a fermare questa decisione perché nessuno è entrato nel merito di come funzionano le norme in materia di bonifiche in aree militari e se e come la Marina Militare può prendere una decisione come quella prospettata. 

Le note che seguono dimostrano che ci sono molti passaggi normativi non chiariti per cui la prima cosa che dovrebbero fare politici e ambientalisti che si sono dichiarati al tombamento (vedremo che non si deve chiamare così) della discarica “Campo in ferro” è quello di diffidare le autorità militari a rendere pubblici i passaggi che hanno portato alla scelta contestata, valutando anche un esposto alla Procura della Repubblica perché come avevo già avuto modo di spiegare in passato non solo recente la decisione di non rimuovere i rifiuti in questione è in palese contraddizione con quanto affermato a suo tempo da una perizia della Procura della Repubblica del Tribunale di Spezia: l’inquinamento potrebbe ancora esserci tanto che si chiedeva di approfondire le indagini tecniche. Richiesta all’epoca evasa dalla Procura ma che oggi potrebbe essere nuovamente avanzata, visto che si potrebbe configurare il reato di omessa bonifica.

Vediamo come stanno le cose sotto il profilo normativo ..

 

LA NORMATIVA SULLE BONIFICHE IN AREE MILITARI: COME FUNZIONA

Rilevo che queste dichiarazioni appaiono generiche perché non entrano nel merito delle procedure e delle norme tecniche di bonifica che non sono diverse da quelle per le aree civili come spiego da anni e soprattutto come recita l’articolo 359 del codice dell’ordinamento militare (QUI) dove si afferma che la gestione dei rifiuti e bonifiche in aree militare è disciplinata dalla parte IV del DLgs 152/2006 (testo unico ambientale) integrata da norme speciali :  Decreto Ministeriale  22/10/2009 . Secondo questo decreto, se i rifiuti contenuti in siti di bonifica di aree militari rientrano nelle categorie di cui ad un altro DECRETO 6 marzo 2008 (Decreto (sui rifiuti da armamenti e sistemi di difesa) devono essere rimossi.

Non solo secondo il comma 1 articolo 241-bis del DLgs 152/2006 alle aree militari, ai fini decidere la necessità di una bonifica [secondo la legge per avviare una procedura di bonifica occorre che dai rilevamenti si dimostri anche un solo superamento per singolo inquinanti delle soglie di concentrazione indicata dalla tabella 1 allegato 5 al tiolo V parte IV del DLgs 152/2006. ], si applicano le concentrazioni di soglia di contaminazione previste nella tabella 1, colonne A e B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta  del DLgs 152/2006. Questo allegato non distingue tra aree militari e civili quindi anche alle aree militari si possono applicare limiti di concentrazione degli inquinanti diversi a seconda della destinazione delle aree stesse (questo grazie alle modifiche introdotte al DLgs 152/2006 da un Decreto Legge del 2014 come spiegavo QUI).

Aggiungo che nell’area del Campo in Ferro si applicano i limiti degli inquinanti ad usi civili visto che l’area non è interessata da alcun insediamento produttivo anche a fini militari. Limiti degli usi civili del terreno che ovviamente sono ancora più vincolanti di quelli per terreni ad usi produttivi.


Chiarito quanto è vero che nel caso specifico la Marina Militare potrebbe applicare l’ipotesi della messa in sicurezza permanente. Molti politici hanno usato impropriamente il termine tombamento che invece può riguardare una messa in sicurezza operativa (lettera n) comma 1 articolo 240 DLgs 152/2006) volta a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell'attività.

La messa in sicurezza permanente è definita dalla lettera o) comma 1 articolo 240 DLgs 152/2006: “'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. In tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici;”




PUBBLICARE LA DOCUMENTAZIONE CHE HA PORTATO ALLA DECISIONE DI NON RIMUOVERE I RIFIUTI NELLA DISCARICA CAMPO IN FERRO 

Proprio perché alle bonifiche in aree militari come sopra ricordato si applicano le norme civili della parte IV del DLgs 152/2006 per potere decidere una messa in sicurezza permanente occorre svolgere una procedura di massima trasparenza come quella prevista dall’articolo 252 del DLgs 152/2006

Invece ad oggi su questa presunta messa in sicurezza permanente non si sa nulla soprattutto della istruttoria che ha portato a questa decisione. Comune Regione Arpal ASL e Provincia non pervenuti sul punto. Eppure, se la procedura, sia pure con le integrazioni del Decreto 22/10/2009, è quella per la bonifica delle aree civili andrebbero resi pubblici (per legge) i seguenti atti:

Contaminazioni e bonifica di siti contaminati: procedure e quindi atti che andrebbero pubblicati:

1. Le misure di prevenzione al fine di rendere noti l’avvenuta contaminazione dell’area e le misure immeditate di prevenzione adottate.

2. Indagine preliminare sul livello di inquinamento e misure di ripristino dell’area contaminata.

3. Comunicazione avvenuto ripristino area contaminata.

4. Comunicazione avvenuto superamento soglie di contaminazione come emerso dalla indagine preliminare di cui AL PUNTO 2.

5. Presentazione piano di caratterizzazione dopo l’avvenuta verifica del superamento delle soglie di contaminazione.

6. Procedura di analisi del rischio sulla base del piano di caratterizzazione per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio che identificano i livelli di contaminazione residua accettabili, calcolati mediante analisi di rischio, sui quali impostare gli interventi di messa in sicurezza e/o di bonifica.

7. Non superamento delle concentrazioni di soglia di rischio: chiusura del procedimento 

8. Superamento delle concentrazioni di soglia di rischio: procedura di bonifica.

 



COME FUNZIONA LA NORMATIVA SU ACCESSO E INFORMAZIONI AMBIENTALI IN AREE  MILITARI

Il “furbetto” di turno potrebbe obiettare che siamo in aree militari e le norme sulla informazione e all’accesso in materia ambientale non sono applicabili. BALLA!

Infatti, Il Dlgs 15 marzo 2010, n. 66 (per il testo vedi QUI), Codice dell'ordinamento militare.  al primo comma dell’articolo 368 prevede che ai sensi dell'articolo 5 del Decreto legislativo 195/2005 (disciplina accesso informazioni ambientali) l'accesso all'informazione ambientale è negato solo quando la divulgazione dell'informazione reca pregiudizio alla difesa nazionale. Non solo ma il DPR n. 90 del 15 marzo 2010 Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare" alla sezione IV (categorie di documenti sottratti all’accesso: articoli 1048 e seguenti, vedi QUI) non esclude l’accesso alla documentazione relativa alla tutela sanitaria del personale militari e civile operante in aree ed edifici militari

 

 

 

 


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