Con l'articolo 13 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116. , è stata introdotta l’ennesima
modifica alle procedure di bonifica dei siti inquinati, inoltre sono stati
stabiliti per legge i limiti dei singoli inquinanti da raggiungere nella
bonifica dei siti militari.
Per capire le novità introdotte
vediamo come era il quadro legale in vigore fino ad ora.
LA PROCEDURA DI BONIFICA PER I SITI INQUINATI IN VIGORE PRIMA DEL
NUOVO DECRETO LEGGE
Secondo
gli articoli 242 (siti di bonifica di interesse regionale) e 252 (siti di
bonifica di interesse nazionale) del DLgs 152/2006 la procedura di bonifica delle
aree che risultano potenzialmente inquinate perché superano le concentrazione soglia di contaminazione[1]
anche di un solo parametro inquinante è la seguente:
1. misure prevenzione e messa in sicurezza di emergenza
2. presentazione piano caratterizzazione (secondo l’allegato 2 alla parte
IV del DLgs 152/2006)
3. conferenza servizi che approva piano di caratterizzazione
4. applicazione analisi del rischio[2]
per verificare superamenti delle concentrazioni di soglia di rischio[3]
5. approvazione analisi del rischio
6. se la Analisi del rischio rileva il superamento dei concentrazioni di
soglia di rischio:
6.1.presentazione progetto di bonifica, messa in sicurezza, opere di
ripristino
6.2. conferenza servizi approvazione progetto
Questa procedura vale sia per i siti di interesse
nazionale che per quelli di interesse regionale.
L’unica differenza è che la gestione della procedura
sopra elencata:
a) nei siti nazionali è in mano al Ministero dell’Ambiente
b) nei siti regionali spetta alla Regione e Comune
interessato, in particolare spetta al Comune la gestione della conferenza dei
servizi propedeutica alla approvazione della caratterizzazione, della analisi
di rischio e del progetto di bonifica o messa in sicurezza, mentre alla
Provincia spetta la certificazione della avvenuta bonifica.
LE NOVITÀ SULLA PROCEDURA DI BONIFICA NEL NUOVO DECRETO LEGGE
La
novità introdotta dal nuovo articolo 242bis al DLgs 152/2006 prevede che chi è interessato ad effettuare a proprie spese la bonifica può presentare un progetto di bonifica
che garantisca, sotto la sua responsabilità, il non superamento delle concentrazioni di
soglia di contaminazione degli inquinati, (vedi definizione nota 1 alla fine
del presente post).
Al
fine di verificare se il superamento di dette concentrazioni c’è ancora oppure
no verrà presentato il piano di caratterizzazione la cui esecuzione sarà svolta
in collaborazione con Arpal che procede alla validazione dei
relativi dati.
Dopodichè il tutto verrà trasmesso alla autorità
competente a certificare la avvenuta bonifica: Provincia (siti regionali) Ministero Ambiente (siti nazionali).
Ovviamente per
soggetto interessato alla bonifica si intende sia il responsabile dell’inquinamento che il proprietario del terreno che vuole liberarlo dall’inquinamento per
poterlo utilizzare ai fini della destinazione urbanistica prevista, ma anche altro soggetto che anche con apposito accordo di programma (come previsto dalla normativa vigente) voglia partecipare attivamente alla bonifica per ottenere in cambio la possibilità di usare il terreno bonificato secondo la vigente destinazione urbanistica dello stesso, quest'ultima possibile oggetto di contrattazione nella stesura dell'accordo di programma.
Si tratta di una procedura che a differenza del
passato permette di avviare
immediatamente la bonifica senza attendere i tempi lunghi della
caratterizzazione che verrà svolta ex post come abbiamo descritto sopra.
Questa procedura semplificata si applica sia ai siti di interesse nazionale che regionale. Questa è un'altra rilevante novità perché fino
ad ora la semplificazione delle procedure di bonifica era stata prevista solo
per i siti nazionali: in particolare su 8 procedure semplificate ben 7 erano
previste per i soli siti nazionali.
Non solo ma questa procedura semplificata applicabile
anche al sito di Pitelli declassificato a regionale può ben collegarsi con l’utilizzo
della unica procedura di bonifica semplificata prevista fino ad ora anche per i
siti regionali. Mi riferisco all’articolo 252 bis al DLgs 152/2006 (c.d. Testo Unico Ambientale) che, in deroga alle procedure
di bonifica ordinarie, prevede la individuazione di siti di interesse pubblico
ai fini dell'attuazione di programmi ed interventi di riconversione industriale
e di sviluppo economico produttivo, contaminati da eventi antecedenti al 30
aprile 2006, praticamente tutti i siti industriali inquinati visto che il 2006
è una data piuttosto vicina al presente. Peraltro questa norma è contenuta nell’articolo10
della attuale LR 10/2009 che
ha sostituito la LR 18/1999 sopra
citata. In particolare la norma regionale del 2009 prevede che insieme con il
progetto di bonifica sia già definita la destinazione urbanistica dell’area.
LE NOVITÀ
SULLE PROCEDURE DI BONIFICA PER LE AREE MILITARI
Come
avevo spiegato in questo post (vedi QUI), per la bonifica delle aree militari, sia quelle che rientrano nella perimetrazione
del sito di Pitelli che quelle fuori dal perimetro, le procedure prevedono un
coinvolgimento anche delle autorità civili.
Il nuovo decreto
legge (introducendo l’articolo 241bis al DLgs 152/2006) fornisce ulteriori precisazioni alla applicazione
della normativa generale in materia di bonifiche ai siti potenzialmente
inquinati in aree militari, stabilendo che:
1. i livelli di concentrazione di soglia di contaminazione sono quelli
previsti dall’allegato 5 alla parte IV titolo V del DLgs 152/2006 (vedi QUI) in particolare si applicano quelli delle zone industriali, chiarendo quindi uno
dei dubbi fondamentali che fino ad ora è stato utilizzato come scusa “ufficiale”, oltre alla mancanza di finanziamenti pubblici, per il mancato avvio delle procedure di bonifica. Certo il problema è che i limiti per le aree industriali (colonna b) della tabella dell'allegato 5) sono di gran lunga più alti di quelli per le zone residenziali (colonna a), questo può essere letto come un "regalo" alle autorità militari ma allo stesso tempo ora non ci sono più scuse sulla non chiarezza dei limiti degli inquinanti da raggiungere anche per le aree militari, . Inoltre per le acque sotterranee l'allegato V non distingue tra residenziale e industriale quindi a questo fattore ambientale si applicano gli stessi livelli di concentrazione soglia di contaminazione. Infine occorre sottolineare che per verificare che il sito è bonificato secondo la legge e che quindi il livello degli inquinanti è compatibile con la destinazione urbanistica dell'area, dovranno essere rispettate le concentrazioni di soglia di rischio e queste non sono fissate ex lege (come invece le concentrazioni di soglia di contaminazione) ma sulla base della analisi di rischio, quindi di volta in volta (vedi definizione alla fine di questo post alla nota 3); recita il comma 2 del nuovo articolo 241bis del DLgs 152/2006: " 2. Gli obiettivi di intervento nelle aree di cui al comma 1 sono determinati mediante applicazione di idonea analisi di rischio sito specifica che deve tenere conto dell'effettivo utilizzo e delle caratteristiche ambientali di dette aree o di porzioni di esse e delle aree limitrofe, al fine di prevenire, ridurre o eliminare i rischi per la salute dovuti alla potenziale esposizione a sostanze".
2. Le concentrazioni soglia
di contaminazione delle
sostanze specifiche delle attività
militari non incluse nella
Tabella 1 del sopra citato all'Allegato
5 sono definite dall'Istituto
Superiore di Sanità
sulla base delle informazioni
tecniche fornite dal Ministero della difesa.
3. Per le attività di progettazione e realizzazione degli
interventi di bonifica il Ministero della difesa si può avvalere,
con apposite convenzioni, di
organismi strumentali dell'Amministrazione
centrale (quindi civile) che operano nel settore e definisce con propria
determinazione le relative modalità di attuazione.
CONCLUSIONI
Alla
luce delle sopra descritte novità normative si confermano, anzi si rafforzano e
precisano, due assunti che il sottoscritto sostiene da tempo
1. La declassificazione
del sito di Pitelli da nazionale a regionale non ha alcuna giustificazione di semplificazione delle procedure di bonifica,
anzi con le ultime novità ormai la semplificazione tra le due tipologie di siti
(nazionali o regionali) è sostanzialmente identica).
2. La declassificazione
del sito di Pitelli non ha giustificazioni
economiche considerato che il decreto legge estende lo stanziamento
previsto dalla legge stabilità 2014 (comma 7 articolo 1: vedi QUI) per la bonifica dei
siti di interesse nazionale anche a quelli inquinati da amianto a prescindere
dal fatto che siano nazionali o regionali.
Una novità comunque utilizzabile, se si daranno una svegliata amministratori
regionali e locali anche per il sito di Pitelli attualmente declassificato.
3. le aree militari non solo vedono un coinvolgimento delle autorità
civile nelle procedure di bonifiche ma ad esse si applicano gli stessi
parametri per misurare il raggiungimento dell’obiettivo della avvenuta
bonifica previsti per le aree civili.
Insomma
si conferma che la declassificazione
del sito di Pitelli è stata richiesta ed effettuata solo ed unicamente per
spostare le competenze dal Ministero dell’Ambiente al Comune di Spezia. Ognuno
tragga le proprie conclusioni da tutto questo.
[1] i
livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al
di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di
rischio sito specifica, come individuati nell'allegato 5 alla parte quarta del
presente decreto. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia
ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano
determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di
contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per
tutti i parametri superati
[2] “analisi
sito specifica degli effetti sulla salute umana derivanti dall'esposizione
prolungata all'azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali
contaminate, condotta con i criteri indicati nell'allegato 1 alla parte quarta
del presente decreto”
[3] i
livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per
caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica
secondo i principi illustrati nell'allegato 1 alla parte quarta del presente
decreto e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui
superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di
concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il
sito
Nessun commento:
Posta un commento