giovedì 26 giugno 2014

Sito di Pitelli: nuova legge per bonificare anche le aree militari

Con l'articolo 13 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116. , è stata introdotta l’ennesima modifica alle procedure di bonifica dei siti inquinati, inoltre sono stati stabiliti per legge i limiti dei singoli inquinanti da raggiungere nella bonifica dei siti militari.  

Per capire le novità introdotte vediamo come era il quadro legale in vigore fino ad ora.



LA PROCEDURA DI BONIFICA PER I SITI INQUINATI IN VIGORE PRIMA DEL NUOVO DECRETO LEGGE
Secondo gli articoli 242 (siti di bonifica di interesse regionale) e 252 (siti di bonifica di interesse nazionale) del DLgs 152/2006 la procedura di bonifica delle aree che risultano potenzialmente inquinate perché superano le concentrazione soglia di contaminazione[1] anche di un solo parametro inquinante è la seguente:
1. misure prevenzione e messa in sicurezza di emergenza
2. presentazione piano caratterizzazione (secondo l’allegato 2 alla parte IV del DLgs 152/2006)
3. conferenza servizi che approva piano di caratterizzazione
4. applicazione analisi del rischio[2] per verificare superamenti delle concentrazioni di soglia di rischio[3]
5. approvazione analisi del rischio
6. se la Analisi del rischio rileva il superamento dei concentrazioni di soglia di rischio:
6.1.presentazione progetto di bonifica, messa in sicurezza, opere di ripristino
6.2. conferenza servizi approvazione progetto
 
Questa procedura vale sia per i siti di interesse nazionale che per quelli di interesse regionale.
L’unica differenza è che la gestione della procedura sopra elencata:
a) nei siti nazionali è in mano al Ministero dell’Ambiente
b) nei siti regionali spetta alla Regione e Comune interessato, in particolare spetta al Comune la gestione della conferenza dei servizi propedeutica alla approvazione della caratterizzazione, della analisi di rischio e del progetto di bonifica o messa in sicurezza, mentre alla Provincia spetta la certificazione della avvenuta bonifica.  



LE NOVITÀ SULLA PROCEDURA DI BONIFICA NEL NUOVO DECRETO LEGGE
La novità introdotta dal nuovo articolo 242bis al DLgs 152/2006  prevede che chi è interessato ad effettuare a proprie spese la bonifica può presentare un progetto di bonifica che garantisca, sotto la sua responsabilità, il non superamento delle concentrazioni di soglia di contaminazione degli inquinati, (vedi definizione nota 1 alla fine del presente post).
Al fine di verificare se il superamento di dette concentrazioni c’è ancora oppure no verrà presentato il piano di caratterizzazione la cui esecuzione sarà svolta  in collaborazione con Arpal che procede alla  validazione  dei  relativi  dati.
Dopodichè il tutto verrà trasmesso alla autorità competente a certificare la avvenuta bonifica: Provincia (siti regionali)  Ministero Ambiente (siti nazionali).

Ovviamente per soggetto interessato alla bonifica si intende sia il responsabile dell’inquinamento che il proprietario del terreno che vuole liberarlo dall’inquinamento per poterlo utilizzare ai fini della destinazione urbanistica prevista, ma anche altro soggetto che anche con apposito accordo di programma (come previsto dalla normativa vigente) voglia partecipare attivamente alla bonifica per ottenere in cambio la possibilità di usare il terreno bonificato secondo la vigente destinazione urbanistica dello stesso, quest'ultima possibile oggetto di contrattazione nella stesura dell'accordo di programma.   

Si tratta di una procedura che a differenza del passato permette di avviare immediatamente la bonifica senza attendere i tempi lunghi della caratterizzazione che verrà svolta ex post come abbiamo descritto sopra.

Questa procedura semplificata si applica sia ai siti di interesse nazionale che regionale.  Questa è un'altra rilevante novità perché fino ad ora la semplificazione delle procedure di bonifica era stata prevista solo per i siti nazionali: in particolare su 8 procedure semplificate ben 7 erano previste per i soli siti nazionali.

Non solo ma questa procedura semplificata applicabile anche al sito di Pitelli declassificato a regionale può ben collegarsi con l’utilizzo della unica procedura di bonifica semplificata prevista fino ad ora anche per i siti regionali.  Mi riferisco all’articolo 252 bis al DLgs 152/2006 (c.d. Testo Unico Ambientale) che, in deroga alle procedure di bonifica ordinarie, prevede la individuazione di siti di interesse pubblico ai fini dell'attuazione di programmi ed interventi di riconversione industriale e di sviluppo economico produttivo, contaminati da eventi antecedenti al 30 aprile 2006, praticamente tutti i siti industriali inquinati visto che il 2006 è una data piuttosto vicina al presente. Peraltro questa norma è contenuta nell’articolo10 della attuale LR  10/2009  che ha sostituito la LR 18/1999 sopra citata. In particolare la norma regionale del 2009 prevede che insieme con il progetto di bonifica sia già definita la destinazione urbanistica dell’area.



LE NOVITÀ SULLE PROCEDURE DI BONIFICA PER LE AREE MILITARI
Come avevo spiegato in questo post (vedi  QUI), per la bonifica delle aree militari, sia quelle che rientrano nella perimetrazione del sito di Pitelli che quelle fuori dal perimetro, le procedure prevedono un coinvolgimento anche delle autorità civili.
Il  nuovo decreto  legge (introducendo l’articolo 241bis al DLgs 152/2006)  fornisce ulteriori precisazioni alla applicazione della normativa generale in materia di bonifiche ai siti potenzialmente inquinati in aree militari, stabilendo che:

1. i livelli di concentrazione di soglia di contaminazione sono quelli previsti dall’allegato 5 alla parte IV titolo V del DLgs 152/2006 (vedi  QUIin particolare si applicano quelli delle zone industriali, chiarendo quindi uno dei dubbi fondamentali che fino ad ora è stato utilizzato come scusa “ufficiale”, oltre alla mancanza di finanziamenti pubblici, per il mancato avvio delle procedure di bonifica. Certo il problema è che i limiti per le aree industriali (colonna b) della tabella dell'allegato 5) sono di gran lunga più alti di quelli per le zone residenziali (colonna a), questo può essere letto come un "regalo" alle autorità militari ma allo stesso tempo ora non ci sono più scuse sulla non chiarezza dei limiti degli inquinanti da raggiungere anche per le aree militari, . Inoltre per le acque sotterranee l'allegato V non distingue tra residenziale e industriale quindi a questo fattore ambientale si applicano gli stessi livelli di concentrazione soglia di contaminazione.   Infine occorre sottolineare che per verificare che il sito è bonificato secondo la legge e che quindi il livello degli inquinanti è compatibile con la destinazione urbanistica dell'area, dovranno essere rispettate le concentrazioni di soglia di rischio e queste non sono fissate ex lege (come invece le concentrazioni di soglia di contaminazione) ma sulla base della analisi di rischio, quindi di volta in volta (vedi definizione alla fine di questo post alla nota 3); recita il comma 2 del nuovo articolo 241bis del DLgs 152/2006: " 2. Gli obiettivi di intervento nelle aree di cui al comma 1 sono determinati mediante applicazione di idonea analisi di rischio sito specifica che deve tenere conto dell'effettivo utilizzo e delle caratteristiche ambientali di dette aree o di porzioni di esse e delle aree limitrofe, al fine di prevenire, ridurre o eliminare i rischi per la salute dovuti alla potenziale esposizione a sostanze".
2. Le  concentrazioni  soglia  di  contaminazione  delle  sostanze specifiche delle attività  militari  non  incluse  nella  Tabella 1  del sopra citato all'Allegato 5  sono definite  dall'Istituto  Superiore  di  Sanità  sulla  base delle informazioni tecniche fornite dal Ministero della difesa.
3. Per  le attività di progettazione e realizzazione degli interventi di bonifica  il Ministero della difesa si può avvalere, con apposite  convenzioni,  di  organismi  strumentali dell'Amministrazione centrale (quindi civile) che operano nel settore e definisce con propria determinazione le relative modalità di attuazione.



CONCLUSIONI
Alla luce delle sopra descritte novità normative si confermano, anzi si rafforzano e precisano, due assunti che il sottoscritto sostiene da tempo
1. La declassificazione del sito di Pitelli da nazionale a regionale non ha alcuna giustificazione di semplificazione delle procedure di bonifica, anzi con le ultime novità ormai la semplificazione tra le due tipologie di siti (nazionali o regionali) è sostanzialmente identica). 
2. La declassificazione del sito di Pitelli non ha giustificazioni economiche considerato che il decreto legge estende lo stanziamento previsto dalla legge stabilità 2014 (comma 7 articolo 1: vedi QUI)  per la bonifica dei siti di interesse nazionale anche a quelli inquinati da amianto a prescindere dal fatto che siano nazionali o regionali.  Una novità comunque utilizzabile, se si daranno una svegliata amministratori regionali e locali anche per il sito di Pitelli attualmente declassificato.
3. le aree militari non solo vedono un coinvolgimento delle autorità civile nelle procedure di bonifiche ma ad esse si applicano gli stessi parametri per misurare il raggiungimento dell’obiettivo della avvenuta bonifica previsti per le aree civili. 

Insomma si conferma che la declassificazione del sito di Pitelli è stata richiesta ed effettuata solo ed unicamente per spostare le competenze dal Ministero dell’Ambiente al Comune di Spezia. Ognuno tragga le proprie conclusioni da tutto questo.




[1] i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'allegato 5 alla parte quarta del presente decreto. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati
[2]analisi sito specifica degli effetti sulla salute umana derivanti dall'esposizione prolungata all'azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate, condotta con i criteri indicati nell'allegato 1 alla parte quarta del presente decreto”
[3] i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'allegato 1 alla parte quarta del presente decreto e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito 

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