Da
quando il Ministero dell’Ambiente (con Decreto del gennaio 2013) ha
declassificato, da nazionale a regionale, il sito di bonifica di Pitelli, ho
continuato a spiegare in tutti modi (vedi ad es. questo post del 2012 QUI) che sotto il profilo degli obblighi di bonifica ex lege le cose
non cambiano granchè:
1. Il sito resta
inquinato e quindi da bonificare
2. I parametri per
definire il sito inquinato restano gli stessi
3. Le procedura di
bonifica restano le stesse
Questa
posizione chiara è ora confermata dalla prima sentenza, della giustizia
amministrativa, in materia di declassificazione dei siti di interesse nazionale.
Si
tratta della sentenza del Tar Veneto n.
276 del 4/3/2014 (per il testo completo vedi QUI) che al di la della controversia specifica che affronta, afferma sul piano dei
principi generali quanto segue: “……..non è vero che la sopravvenuta esclusione dell’area della parte
ricorrente dal perimetro del sito di interesse nazionale abbia fatto venir meno
i presupposti normativi per l’effettuazione della bonifica, dato che la
necessità o meno della bonifica prescinde dall’inclusione nel perimetro di
interesse nazionale. Infatti così come l’inclusione di un’area nel perimetro
dei siti di interesse nazionale non comporta una presunzione assoluta di
inquinamento tale da comportare l’obbligo di eseguire la bonifica dei terreni
(come si evince dallo stesso DM 23 febbraio 2000, con il quale è stata
effettuata la perimetrazione, e che ha precisato che all'interno dell'area
perimetrata deve essere eseguita l'attività di caratterizzazione al fine di
accertare le effettive condizioni di inquinamento), allo stesso modo la sua
esclusione dal perimetro del sito di interesse nazionale non comporta di per sé
all’esclusione degli obblighi di bonifica. Infatti l’obbligo della bonifica è
determinato solamente dal superamento o meno di determinate soglie di sostanze
contaminanti, e l’unico effetto ricollegabile dall’inclusione nella
perimetrazione del sito di interesse nazionale, è il radicamento della competenza
in materia, in deroga alle regole ordinarie, in capo al Ministero dell’Ambiente
ai sensi dell’art. 17, comma 14, del Dlgs. 5 febbraio 1997, n. 22.”
Questa affermazione netta della giurisprudenza
amministrazione cozza chiaramente con le deliranti
dichiarazioni del Sindaco di Spezia che sulla declassificazione del sito di
Pitelli da nazionale a regionale, non più tardi di qualche giorno fa, dichiarava: ” «una notizia di straordinaria importanza, che ha liberato la
città dalla prigionia di procedure burocratiche farraginose e in concludenti
che per un decennio l’avevano penalizzata….il Sin era una gabbia che
fortunatamente ci siamo lasciati alle spalle, grazie alla determinazione
dell’assessore Raffaella Paita.” (Secolo
XIX del 19 maggio c.a.)
Ora visto che come conferma la sentenza sopra citata non
cambia granchè dal punto di vista della legge vigente tra sito nazionale e
regionale, l’unica spiegazione che può giustificare il delirio di felicità del
Sindaco Federici e della sua “madrina
politica” Raffaella Paita consiste in due elementi:
1. i
monitoraggi e quindi la decisione del livello di inquinamento nelle varie parti del sito presupposti delle
azioni di bonifica viene deciso e soprattutto controllato solo dalle
istituzioni locali
2. Il potere
di approvare i progetti di bonifica viene lasciato al Comune con il
coinvolgimento al massimo di Regione e Dipartimento spezzino di Arpal
Dove troveranno i soldi per bonificare le parti
più inquinate del sito, soprattutto a mare, non è dato saperlo …. ma questo per
il Sindaco, l’assessore Paita e il Presidente della Autorità Portuale non
sembra essere assolutamente un problema visto che sul punto non hanno fino ad
ora speso neppure un grammo dell’impegno e dell’entusiasmo messo per ottenere
la declassificazione del sito.
P.S.
La declassificazione del sito di Pitelli venne
approvata dal Ministro Clini oggi inquisito anche per questioni legate a
tangenti su progetti, finanziati dallo stato italiano, volti alla riqualificazione e risanamento di aree inquinate. Come dire una
nota a margine…..…
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