Questa decisione ha delle conseguenze giuridiche e amministrative ben precise che descrivo di seguito
SECONDO LA
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI I PINI NON SONO TUTELATI IN SE MA COME
PARTE INTEGRANTE DELLA PIAZZA VERDI
Attenzione! Nel Decreto annullato
dal Tar Liguria la Direzione Regionale, riconosceva l’interesse culturale del filare non
per il valore in se (storico culturale od estetico) dei pini ma come parte
integrante della face della piazza come venuto a definirsi alla fine degli anni
30 del secolo scorso. Affermava infatti il dispositivo di quel Decreto della
Direzione Regionale per i Beni Culturali che la piazza Verdi è vincolata: “in quanto riveste un ruolo importante nel
disegno della città significativo del fenomeno di espansione urbana verso
levante, presenta un’essenziale
relazione compositiva con gli edifici monumentali che vi prospettano e conserva,
nonostante la sostituzione dei materiali nel tempo elementi riconducibili
all’originario impianto degli anni Trenta del XX secolo, quali il filare
alberato di pini, che ne scandisce lo spazio centrale…”
Riporto
questo passo del dispositivo del Decreto perché è fondamentale per dimostrare,
per l’ennesima volta, la assoluta infondatezza delle tesi, per cui in questa
vertenza è tutto un problema di “4 pini
marci”, come disse anche il Sindaco Federici qualche tempo fa in una delle sue
ormai tristemente note dichiarazioni.
LE CONSEGUENZE
GIURIDICO – AMMINISTRATIVE DELLA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO
Ma
quali conseguenze giuridico amministrative comporta il Decreto del Consiglio di
Stato? Il Decreto, sospendendo
l’efficacia della sentenza del TAR Liguria crea una situazione di congelamento
della situazione sulla piazza. Vediamo perché……
Il TAR
Liguria con la sua sentenza, annullando il decreto della Direzione
Regionale per i Beni Culturali sopra ricordato, aveva affermato che i pini non erano soggetti
a vincolo.
Il
Decreto del Consiglio di Stato
sospendendo l’efficacia della sentenza del TAR
ha di fatto affermato che i pini in realtà potrebbero ancora essere
vincolati, rinviando sul punto alla sentenza di merito.
Ovviamente
i pini non ci sono più ma questo non cambia nulla sotto il profilo del vincolo
perché nel caso in cui con la decisione di merito finale del Consiglio di Stato, la sentenza
del TAR Liguria dovesse essere annullata
(quindi non più semplicemente sospesa), i pini e la piazza dovrebbero essere
ripristinati secondo gli indirizzi emersi dalla procedura di verifica dello
interesse culturale, indirizzi definiti dalla Direzione Regionale per i beni Culturali con il Decreto sopra ricordato. Ripristino
previsto dal combinato disposto della lettera a) comma 1 articolo 21[1] con
l’articolo 160[2]
del Codice dei Beni Culturali.
Quindi
la conseguenza immediata del Decreto del Consiglio di Stato è che fino al primo luglio non potranno essere
svolti lavori, quanto meno sulla parte centrale della piazza. Se il primo luglio la udienza in sede collegiale presso il Consiglio di Stato dovesse concludersi con un provvedimento di conferma della sospensione di efficaci della sentenza del TAR Liguria, tale fermo cantiere verrebbe protratto fino alla udienza finale di merito sempre al Consiglio di Stato che dovrà decidere sull'annullamento definitivo della sentenza del TAR Liguria.
Come
dovrebbe essere noto, il Decreto del Consiglio di Stato emesso in sede
monocratica, come pure la decisione in sede collegiale, costituiscono un provvedimento
cautelare volto proprio ad evitare che, in attesa della decisione definitiva
su chi nel merito ha ragione nella controversia in corso (quale interesse
culturale della piazza e relative pertinenze comprese quelle arboree) il
proseguo dei lavori nella piazza comprometta definitivamente l’interesse
tutelato in questo caso dalle associazioni ricorrenti e dagli stessi organi
periferici del Ministero dei Beni Culturali: Direzione Regionali per i Beni
Culturali e Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici.
LA REAZIONE
SCOMPOSTA DEL COMUNE DELLA SPEZIA E LE CONSEGUENZE POSSIBILI IMMEDIATE
Visto
il significato e le conseguenze della decisione del Consiglio di Stato, sopra
descritte, il comunicato del Comune di Spezia (vedi QUI) dopo la pubblicazione del Decreto del Consiglio di Stato costituisce un atto,
non solo politicamente arrogante, ma soprattutto amministrativamente
potenzialmente illegale, ovviamente se verrà portato ad esecuzione quanto in esso
dichiarato.
Affermare
che continueranno, come da progetto approvato con la autorizzazione del
novembre 2012, i lavori nella piazza significa incorrere, immediatamente nella fattispecie di reato della mancata esecuzione di un
provvedimento del giudice (articolo 388 del Codice Penale).
LA REAZIONE
SCOMPOSTA DEL COMUNE DELLA SPEZIA E LE CONSEGUENZE POSSIBILI SUCCESSIVE
Ma oltre alle conseguenze penali immediata ce ne sono altre successive. Se
alla fine della controversia il Consiglio di Stato desse ragione alle
associazioni ambientaliste e agli organi periferici del Ministero, ci sarebbe
anche la realizzazione della fattispecie di reati di cui agli articoli:
a) 169 Codice Beni Culturali: opere illecite su
beni culturali[3]
b) 733 Codice Penale: danneggiamento al patrimonio
archeologico, storico e artistico[4].
Infatti
se il Consiglio di Stato, in sede di giudizio di merito, confermasse, l’annullamento
della sentenza del TAR Liguria, rivivrebbero, sotto il profilo della efficacia
giuridica, sia il Decreto che
riconosceva l’interesse culturale della intera Piazza, filare dei pini
compreso, sia il provvedimento di revoca della autorizzazione del novembre
2012 (vedi QUI), il che significherebbe in poche parole che il Comune ha distrutto i pini,
soggetti a vincolo, senza la necessaria autorizzazione della Direzione per i
Beni Culturali (ex lettera ebis comma 3 articolo 17 del Dpr 233 del 2007)
IL RUOLO DELLA
SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI
Nelle
more della decisione collegiale al Consiglio di Stato che si terrà il prossimo
1 luglio ritengo ci siano tutti i presupposti di legge, alla luce di quanto
spiegato sopra, affinchè la Soprintendenza eserciti i propri poteri cautelari a
tutela del bene potenzialmente vincolato che rischia, in caso di continuazione
dei lavori sulla piazza senza
prescrizioni, di essere definitivamente compromesso. I poteri cautelari a cui faccio riferimento
sono quelli previsti dall’articolo 28 del Codice dei Beni Culturali[5].
In
sostanza se la decisione del Consiglio
di Stato ha sospeso la efficacia della sentenza del TAR Liguria che annullava
il decreto della Direzione Regionale per i Beni Culturali che riconosceva l’interesse
culturale della piazza, vuol dire che di fatto l’interesse culturale della
piazza è ancora da definire e provvisoriamente resta in vigore l’interesse ex
lege previsto dall’articolo 12 del Codice dei Beni Culturali.
L’autorizzazione del
novembre 2012 alla realizzazione del progetto Buren Vannetti, anche se fosse
ancora in vigore, come sostenuto dallo stesso Comune, non costituirebbe
dichiarazione negativa dell’interesse culturale del filare perché in quella
autorizzazione la stessa Soprintendenza ordinava al Comune di avviare la “necessaria”
procedura di verifica dell’interesse culturale della piazza Verdi.
In
realtà l’autorizzazione del novembre 2012 come peraltro la sentenza del TAR
Liguria sono attualmente sospese nella loro efficacia dopo la decisione del
Consiglio di Stato.
Quindi
se il Comune continuerà come annunciato i lavori sulla piazza senza alcuna
prescrizione di tutela preventiva del bene in questione, in attesa della decisione finale del Consiglio
di Stato,che dovrà definire la portata del vincolo (soprattutto nella parte
centrale della piazza), ci troveremmo nella condizione prevista dai primi 2
commi del sopra citato articolo 28 del Codice dei Beni Culturali, vale a dire:
1. possibile provvedimento
di sospensione dei lavori da parte della Soprintendenza per mancanza di
autorizzazione efficace (comma 1 articolo 28)
2. possibile provvedimento
di sospensione dei lavori da parte della Soprintendenza per mancanza di
procedura di verifica dell’interesse culturale della Piazza complessivamente
intesa: pertinenze arboree comprese (comma 2 articolo 28).
1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:
a) la demolizione delle cose costituenti beni culturali, anche con successiva ricostituzione;….”
a) la demolizione delle cose costituenti beni culturali, anche con successiva ricostituzione;….”
1. Se per effetto della violazione degli
obblighi di protezione e conservazione stabiliti dalle disposizioni del Capo
III del titolo I della Parte seconda il bene culturale subisce un danno, il
Ministero ordina al responsabile l’esecuzione a sue spese delle opere
necessarie alla reintegrazione.
2. Qualora le opere da disporre ai sensi del comma 1 abbiano rilievo urbanistico-edilizio l’avvio del procedimento e il provvedimento finale sono comunicati anche alla città metropolitana o al comune interessati.
3. In caso di inottemperanza all’ordine impartito ai sensi del comma 1, il Ministero provvede all’esecuzione d’ufficio a spese dell’obbligato. Al recupero delle somme relative si provvede nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.
4. Quando la reintegrazione non sia possibile il responsabile è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa.”
2. Qualora le opere da disporre ai sensi del comma 1 abbiano rilievo urbanistico-edilizio l’avvio del procedimento e il provvedimento finale sono comunicati anche alla città metropolitana o al comune interessati.
3. In caso di inottemperanza all’ordine impartito ai sensi del comma 1, il Ministero provvede all’esecuzione d’ufficio a spese dell’obbligato. Al recupero delle somme relative si provvede nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.
4. Quando la reintegrazione non sia possibile il responsabile è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa.”
1. E’ punito con l’arresto da sei mesi ad
un anno e con l’ammenda da euro 775 a euro 38.734, 50:
66 a) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero esegue opere di qualunque genere sui beni culturali indicati nell’Articolo 10;…..”
66 a) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero esegue opere di qualunque genere sui beni culturali indicati nell’Articolo 10;…..”
Chiunque
distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un'altra cosa propria
di cui gli sia noto il rilevante pregio, è punito, se dal fatto deriva un
nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, con
l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda non inferiore a euro 2.065.
Può essere
ordinata la confisca della cosa deteriorata o comunque danneggiata.”
[5] “Articolo 28. (Misure cautelari e
preventive)
1. Il soprintendente può ordinare la
sospensione di interventi iniziati contro il disposto degli articoli 20, 21,
25, 26 e 27 ovvero condotti in difformità dall’autorizzazione.
2. Al soprintendente spetta altresì la facoltà di ordinare l’inibizione o la sospensione di interventi relativi alle cose indicate nell’Articolo 10, anche quando per esse non siano ancora intervenute la verifica di cui all’
Articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all’Articolo 13.”
2. Al soprintendente spetta altresì la facoltà di ordinare l’inibizione o la sospensione di interventi relativi alle cose indicate nell’Articolo 10, anche quando per esse non siano ancora intervenute la verifica di cui all’
Articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all’Articolo 13.”
Caro Marco come ben sai io cerco di avvantaggiarmi sempre nelle cose ed avevo,ancora prima dell'intervento del Consiglio di Stato,inviato una PEC al Ministro dei Beni Culturali informandolo che era stato distrutto un bene dello stato.Tutto serve.il Consiglio ha deciso,il Ministro è avvertito,insomma si potrebbe anche sperare che pinocchio sia chiamato giustamente a rispondere e a rifondere il danno a sue spese
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