lunedì 2 giugno 2014

Piazza Verdi: le conseguenze del decreto del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato con decreto in sede monocratica (cioè di un singolo giudice), vedi QUIha deciso di sospendere la efficacia della sentenza del TAR Liguria con la quale era stato annullato il Decreto (vedi  QUIdella Direzione Regionale per i Beni Culturali che riconosceva l’interesse culturale del filare dei pini di Piazza Verdi.  


Questa decisione ha delle conseguenze giuridiche e amministrative ben precise che descrivo di seguito 


SECONDO LA DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI I PINI NON SONO TUTELATI IN SE MA COME PARTE INTEGRANTE DELLA PIAZZA VERDI
Attenzione! Nel Decreto annullato dal Tar Liguria la Direzione Regionale, riconosceva l’interesse culturale del filare non per il valore in se (storico culturale od estetico) dei pini ma come parte integrante della face della piazza come venuto a definirsi alla fine degli anni 30 del secolo scorso. Affermava infatti il dispositivo di quel Decreto della Direzione Regionale per i Beni Culturali che la piazza Verdi è vincolata: “in quanto riveste un ruolo importante nel disegno della città significativo del fenomeno di espansione urbana verso levante,  presenta un’essenziale relazione compositiva con gli edifici monumentali che vi prospettano e conserva, nonostante la sostituzione dei materiali nel tempo elementi riconducibili all’originario impianto degli anni Trenta del XX secolo, quali il filare alberato di pini, che ne scandisce lo spazio centrale…”

Riporto questo passo del dispositivo del Decreto perché è fondamentale per dimostrare, per l’ennesima volta, la assoluta infondatezza delle tesi, per cui in questa vertenza è tutto un problema di “4 pini marci”, come disse anche il Sindaco Federici qualche tempo fa in una delle sue ormai tristemente note dichiarazioni.



LE CONSEGUENZE GIURIDICO – AMMINISTRATIVE DELLA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO  
Ma quali conseguenze giuridico amministrative comporta il Decreto del Consiglio di Stato?  Il Decreto, sospendendo l’efficacia della sentenza del TAR Liguria crea una situazione di congelamento della situazione sulla piazza. Vediamo perché……

Il  TAR Liguria con la sua sentenza, annullando il decreto della Direzione Regionale per i Beni Culturali sopra ricordato,  aveva affermato che i pini non erano soggetti a vincolo.
Il Decreto del Consiglio di Stato sospendendo l’efficacia della sentenza del TAR  ha di fatto affermato che i pini in realtà potrebbero ancora essere vincolati, rinviando sul punto alla sentenza di merito.

Ovviamente i pini non ci sono più ma questo non cambia nulla sotto il profilo del vincolo perché nel caso in cui con la decisione di merito finale del Consiglio di Stato, la sentenza del TAR Liguria  dovesse essere annullata (quindi non più semplicemente sospesa),  i pini e la piazza dovrebbero essere ripristinati secondo gli indirizzi emersi dalla procedura di verifica dello interesse culturale, indirizzi definiti dalla Direzione Regionale per i beni Culturali con il Decreto sopra ricordato. Ripristino previsto dal combinato disposto della lettera a) comma 1 articolo 21[1] con l’articolo 160[2] del Codice dei Beni Culturali.

Quindi la conseguenza immediata del Decreto del Consiglio di Stato è che fino al primo luglio non potranno essere svolti lavori, quanto meno sulla parte centrale della piazza. Se il primo luglio la udienza in sede collegiale presso il Consiglio di Stato dovesse concludersi con un provvedimento di conferma della sospensione di efficaci della sentenza del TAR Liguria, tale fermo cantiere verrebbe protratto fino alla udienza finale di merito sempre al Consiglio di Stato che dovrà decidere sull'annullamento definitivo della sentenza del TAR Liguria. 
Come dovrebbe essere noto, il Decreto del Consiglio di Stato emesso in sede monocratica, come pure la decisione in sede collegiale, costituiscono un provvedimento cautelare volto proprio ad evitare che, in attesa della decisione definitiva su chi nel merito ha ragione nella controversia in corso (quale interesse culturale della piazza e relative pertinenze comprese quelle arboree) il proseguo dei lavori nella piazza comprometta definitivamente l’interesse tutelato in questo caso dalle associazioni ricorrenti e dagli stessi organi periferici del Ministero dei Beni Culturali: Direzione Regionali per i Beni Culturali e Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici.



LA REAZIONE SCOMPOSTA DEL COMUNE DELLA SPEZIA E LE CONSEGUENZE POSSIBILI IMMEDIATE
Visto il significato e le conseguenze della decisione del Consiglio di Stato, sopra descritte, il comunicato del Comune di Spezia (vedi  QUI) dopo la pubblicazione del Decreto del Consiglio di Stato costituisce un atto, non solo politicamente arrogante, ma soprattutto amministrativamente potenzialmente illegale, ovviamente se verrà portato ad esecuzione quanto in esso dichiarato.
Affermare che continueranno, come da progetto approvato con la autorizzazione del novembre 2012, i lavori nella piazza significa incorrere, immediatamente nella fattispecie di reato della mancata esecuzione di un provvedimento del giudice (articolo 388 del Codice Penale).



LA REAZIONE SCOMPOSTA DEL COMUNE DELLA SPEZIA E LE CONSEGUENZE POSSIBILI SUCCESSIVE
Ma oltre alle conseguenze penali immediata ce ne sono altre successive. Se alla fine della controversia il Consiglio di Stato desse ragione alle associazioni ambientaliste e agli organi periferici del Ministero, ci sarebbe anche la realizzazione della fattispecie di reati di cui agli articoli:
a)  169 Codice Beni Culturali: opere illecite su beni culturali[3]
b)  733 Codice Penale: danneggiamento al patrimonio archeologico, storico e artistico[4].
Infatti se il Consiglio di Stato, in sede di giudizio di merito, confermasse, l’annullamento della sentenza del TAR Liguria,  rivivrebbero, sotto il profilo della efficacia giuridica,  sia il Decreto che riconosceva l’interesse culturale della intera Piazza, filare dei pini compreso, sia il provvedimento di revoca della autorizzazione del novembre 2012 (vedi  QUI), il che significherebbe in poche parole che il Comune ha distrutto i pini, soggetti a vincolo, senza la necessaria autorizzazione della Direzione per i Beni Culturali (ex lettera ebis comma 3 articolo 17 del Dpr 233 del 2007)


 
IL RUOLO DELLA SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI
Nelle more della decisione collegiale al Consiglio di Stato che si terrà il prossimo 1 luglio ritengo ci siano tutti i presupposti di legge, alla luce di quanto spiegato sopra, affinchè la Soprintendenza eserciti i propri poteri cautelari a tutela del bene potenzialmente vincolato che rischia, in caso di continuazione dei lavori  sulla piazza senza prescrizioni, di essere definitivamente compromesso.  I poteri cautelari a cui faccio riferimento sono quelli previsti dall’articolo 28 del Codice dei Beni Culturali[5].
In sostanza  se la decisione del Consiglio di Stato ha sospeso la efficacia della sentenza del TAR Liguria che annullava il decreto della Direzione Regionale per i Beni Culturali che riconosceva l’interesse culturale della piazza, vuol dire che di fatto l’interesse culturale della piazza è ancora da definire e provvisoriamente resta in vigore l’interesse ex lege previsto dall’articolo 12 del Codice dei Beni Culturali. 
L’autorizzazione del novembre 2012 alla realizzazione del progetto Buren Vannetti, anche se fosse ancora in vigore, come sostenuto dallo stesso Comune, non costituirebbe dichiarazione negativa dell’interesse culturale del filare perché in quella autorizzazione la stessa Soprintendenza ordinava al Comune di avviare la “necessaria” procedura di verifica dell’interesse culturale della piazza Verdi. 
In realtà l’autorizzazione del novembre 2012 come peraltro la sentenza del TAR Liguria sono attualmente sospese nella loro efficacia dopo la decisione del Consiglio di Stato.
Quindi se il Comune continuerà come annunciato i lavori sulla piazza senza alcuna prescrizione di tutela preventiva del bene in questione,  in attesa della decisione finale del Consiglio di Stato,che dovrà definire la portata del vincolo (soprattutto nella parte centrale della piazza), ci troveremmo nella condizione prevista dai primi 2 commi del sopra citato articolo 28 del Codice dei Beni Culturali, vale a dire:
1. possibile provvedimento di sospensione dei lavori da parte della Soprintendenza per mancanza di autorizzazione efficace (comma 1 articolo 28)
2. possibile provvedimento di sospensione dei lavori da parte della Soprintendenza per mancanza di procedura di verifica dell’interesse culturale della Piazza complessivamente intesa: pertinenze arboree comprese (comma 2 articolo 28).









[1]Articolo 21 (Interventi soggetti ad autorizzazione)
1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:
a) la demolizione delle cose costituenti beni culturali, anche con successiva ricostituzione;….
[2] Articolo 160. (Ordine di reintegrazione)
1. Se per effetto della violazione degli obblighi di protezione e conservazione stabiliti dalle disposizioni del Capo III del titolo I della Parte seconda il bene culturale subisce un danno, il Ministero ordina al responsabile l’esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione.
2. Qualora le opere da disporre ai sensi del comma 1 abbiano rilievo urbanistico-edilizio l’avvio del procedimento e il provvedimento finale sono comunicati anche alla città metropolitana o al comune interessati.
3. In caso di inottemperanza all’ordine impartito ai sensi del comma 1, il Ministero provvede all’esecuzione d’ufficio a spese dell’obbligato. Al recupero delle somme relative si provvede nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.
4. Quando la reintegrazione non sia possibile il responsabile è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa
.”

[3] Articolo 169. (Opere illecite)
1. E’ punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da euro 775 a euro 38.734, 50:
66 a) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero esegue opere di qualunque genere sui beni culturali indicati nell’Articolo 10;…..

[4] Art. 733. (Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale)
Chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un'altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, è punito, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda non inferiore a euro 2.065.
Può essere ordinata la confisca della cosa deteriorata o comunque danneggiata.”

[5]Articolo 28. (Misure cautelari e preventive)
1. Il soprintendente può ordinare la sospensione di interventi iniziati contro il disposto degli articoli 20, 21, 25, 26 e 27 ovvero condotti in difformità dall’autorizzazione.
2. Al soprintendente spetta altresì la facoltà di ordinare l’inibizione o la sospensione di interventi relativi alle cose indicate nell’Articolo 10, anche quando per esse non siano ancora intervenute la verifica di cui all’
Articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all’Articolo 13
.”




1 commento:

  1. Caro Marco come ben sai io cerco di avvantaggiarmi sempre nelle cose ed avevo,ancora prima dell'intervento del Consiglio di Stato,inviato una PEC al Ministro dei Beni Culturali informandolo che era stato distrutto un bene dello stato.Tutto serve.il Consiglio ha deciso,il Ministro è avvertito,insomma si potrebbe anche sperare che pinocchio sia chiamato giustamente a rispondere e a rifondere il danno a sue spese

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