lunedì 30 giugno 2014

Le ultime balle degli avvocati del Comune su Piazza Verdi

Domani si discuterà al Consiglio di Stato del ricorso incidentale della associazione VAS con l’intervento adesivo di Legambiente e Italia Nostra che chiede la sospensione della sentenza del TAR Liguria
Il Comune ha presentato il suo controricorso. Sugli aspetti più tecnico giuridici interverremo domani in udienza. Mi preme qui sottolineare una serie di affermazioni totalmente false  prodotte dall’avvocato civico e dall’avvocato incaricato dal Comune, quest’ultimo non dimentichiamo pagato con i soldi di tutti i cittadini spezzini.

Vediamole



Afferma il controricorso del Comune a pagina 29   "Il 21/5/2014 il Comune ha informato il Ministero dei Beni Culturali della sua intenzione di rimuovere il filare dei pini dando priorità al taglio delle piante che costituivano pericolo".

Affermazione totalmente falsa!
Infatti il  22 non hanno tagliato solo i pini pericolanti ma tutti i pini rimuovendo il fatto che essendo in fase di presentazione di appello i pini (intesi come intero filare)  potevano ancora essere considerati beni vincolati e quindi abbattibili solo con autorizzazione della Direzione Regionale per i Beni Culturali. Peraltro che sia così lo dimostra clamorosamente il recentissimo ricorso contro l’atto della Direzione Regionale con il quale prima della sentenza del TAR Liguria aveva rifiutato l’abbattimento dei pini presunti a rischio affermando che non c’era un rischio immediato  e che la questione andava approfondita.



Afferma  il controricorso del Comune a pagina 28: “Nel luglio del 2013 il  Comune della Spezia ha acquisito una relazione tecnica del Dott. Luigi Sani attestante che i pini in questione erano vicini alla fine della loro vita biologica e che molti di essi erano in condizioni di precarietà stativa, tale da costituire pericolo per le persone e per il circostante cantiere”.

Affermazione totalmente falsa.
Afferma la relazione del dott. Sani a pagina 70: “si ritiene consigliabile provvedere all’abbattimento in via precauzionale e solo per ragioni di sicurezza. Gli alberi per i quali si consiglia di applicare tale prescrizione sono il n° 9 e il n° 10. Ad essi si aggiunge certamente il n° 1 che, sebbene non si sia eseguita la prova di trazione, manifesta chiari segni di instabilità strutturale. Tutti gli altri alberi esaminati sembrano registrare una condizione di pericolosità inferiore rispetto a questa forma di cedimento”.



Il controricorso del Comune a pag. 32 afferma che “l’ultrasettantennalità dei pini non è mai stata in alcun modo negata dal Comune nella istanza 8/5/2012 di autorizzazione alla esecuzione del progetto proposta con riguardo alla piazza nel suo complesso….”

Affermazione totalmente falsa!
E’ vero esattamente il contrario la relazione storica allegata al bando afferma la incoerenza storico culturale ed architettonica del filare dei pini rispetto al resto della piazza e fonda tale affermazione sull’errore di datazione nella collocazione degli stessi. Voglio ricordare che l’allegata relazione storica costituiva atto a natura prescrittiva ai fini della selezione dei progetti partecipanti alla selezione promossa dal bando.



Afferma il controricorso del Comune a pagina 35: “il motivo della sospensione dello scorso giugno 2013 della autorizzazione al progetto su Piazza Verdi  - mancato avvio della verifica dell’interesse culturale è conforme e funzionale alla volontà del ministro”.

Affermazione totalmente falsa!

Secondo il comma 2 articolo 28 del Codice dei Beni Culturali recita:  2. Al soprintendente spetta altresì la facoltà di ordinare l'inibizione o la sospensione di interventi relativi alle cose indicate nell'articolo 10, anche quando per esse non siano ancora intervenute la verifica di cui all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'articolo 13.”
Tradotto la sospensione della autorizzazione ci può essere proprio se manca la procedura di verifica dell’interesse culturale.



Infine oltre alle balle anche una ammissione clamorosa, e spudoratamente arrogante,  del vero motivo per cui hanno tagliato i pini senza neppure  attendere la notifica della sentenza del Tar LIGURIA alla controporta Ministero dei beni culturali.
l’associazione VAS chiede la sospensione della esecutività della sentenza al fine di impedire il prodursi del danno - a suo dire grave irreparabile – costituito dall’abbattimento del filare dei pini. Senonchè quanto è stato notificato l’appello gli alberi erano già stati abbattuti”.

Quindi gli avvocati del Comune dichiarano apertamente che,  in un conflitto con un'altra istituzione pubblica, hanno scientemente distrutto un bene pubblico ( i pini) solo ed unicamente perché, sapendo del prossimo appello al consiglio di stato, volevano eliminare uno degli oggetti del contendere, arrivando quindi a ledere il diritto costituzionale della azione di secondo grado. 

Qui c’è la mala fede del Comune perché la Direzione Regionale per i Beni Culturali  aveva comunicato, al Comune, la volontà di appellarsi il giorno prima del taglio dei pini.   Più chiaro di così!



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