Il
TAR Toscana sentenza 642/2014 (vedi QUI), riprendendo
e sviluppando le motivazioni di sentenze precedenti del Consiglio di Stato e vari TAR, ha affermato principi fondamentali affinchè le
Amministrazione Comunali possano imporre nell’ambito dei loro strumenti di
pianificazione (piani strutturali, piani urbanistici comunali, regolamenti
urbanistici/edilizi a seconda della legislazione regionale quadro in materia
urbanistica) l’obiettivo della riduzione del consumo del suolo e quindi della
espansione urbana in relazione ai terreni incolti ma a destinazione agricola.
Il
TAR, nella sentenza in esame, è intervenuto su un contenzioso tra un privato che chiedeva un cambio di
destinazione d’uso, da agricola a residenziale, di un area limitrofa al centro
urbano di Orbetello. La richiesta
avveniva dopo che il piano strutturale comunale (nella dizione della legge urbanistica toscana) assoggettava l’area oggetto del
contenzioso alle norme tecniche di attuazione del vigente PRG
relative alle aree a prevalente funzione agricola, configurandolo come “seminativo
semplice” , pur versando nello stato di
abbandono proprio delle zone di confine dell’abitato e con vie di comunicazione
importanti. A conferma di questo
indirizzo il regolamento urbanistico
comunale assegnava l’area all’interno degli “Ambiti
del territorio rurale o prevalentemente non urbanizzato di valore ambientale”.
I PRINCIPI DELLA GIURISPRUDENZA IN MATERIA PIANIFICAZIONE E RIDUZIONE CONSUMO SUOLO
La sentenza del TAR Toscana ha riconosciuto la legittimità
della azione pianificatoria del Comune interessato affermando i seguenti
principi generali, ripresi e sviluppati dalla precedente giurisprudenza
amministrativa di primo e secondo grado:
1. La tutela delle zone
agricole incolte risponde ad un principio generale di tipo pubblicistico volto
a ridurre la espansione delle aree urbane e la contemporanea riduzione del
consumo di suolo nei territori comunali
“La conferma
della destinazione agricola di determinate aree non può essere ritenuta
illogica per il solo fatto della loro contiguità a lotti edificati, sia perché
tale ubicazione non giustifica da sé sola l’estensione dell’urbanizzazione, sia
perché la contestata scelta urbanistica costituisce applicazione del principio
ispiratore di interesse pubblico, espresso nel piano strutturale, preordinato
al contenimento dell’ulteriore consumo del suolo (Cons. Stato, IV, 27.11.2008,
n. 5881[1])……… l’evidenziata esigenza, di rango
pubblicistico, di limitare l’urbanizzazione mediante il mantenimento di uno
spazio verde, potendo avere la destinazione a zona agricola, indipendentemente
dal reale utilizzo agrario, più generali finalità di tutela ambientale e di
contenimento dell’espansione dell’insediamento urbano (TAR Trentino Alto Adige,
Trento, I, 6.4.2011, n. 105[2]).”
2. La destinazione agricola negli strumenti di
pianificazione urbanistica non ha la necessaria esigenza di promuovere
specifiche attività di coltivazione ma anche quella di tutelare generalmente
l’ambiente contro gli effetti della espansione urbana.
Il regolamento urbanistico assegnando l’area in
contenzioso agli “ambiti del territorio rurale o prevalentemente non urbanizzato di
valore ambientale” , oltre a dare attuazione al piano strutturale, è
coerente con la giurisprudenza amministrativa secondo la quale: “ la destinazione agricola del suolo non deve
rispondere necessariamente all’esigenza di promuovere specifiche attività di
coltivazione, e quindi essere funzionale ad un uso strettamente agricolo del
terreno, potendo essere volta a sottrarre parti del territorio comunale a nuove
edificazioni, ovvero a garantire ai cittadini l’equilibrio delle condizioni di
vivibilità, assicurando loro quella quota di valori naturalistici e ambientali
necessaria a compensare gli effetti dell’espansione urbana (Cons. Stato, IV,
27.7.2011, n. 4505[3];
idem, 13.10.2010, n. 7478; TAR Sicilia, Palermo, I, 5.7.2012, n. 1407[4]).”
3. La destinazione d’uso di aree negli strumenti di pianificazione rientra nei
poteri discrezionali delle Amministrazioni Comunali salvo casi specifici bene
definiti dalla normativa e dalla giurisprudenza.
“…..l’attività
di pianificazione urbanistica è espressione di un apprezzamento di merito,
connotato da elevata discrezionalità, sicché la destinazione data alle singole
aree non necessita di apposita motivazione, oltre quella desumibile dai criteri
generali seguiti nell’impostazione del regolamento urbanistico e attinti dal
piano strutturale, con l’avvertenza che la motivazione ulteriore e specifica va
riferita esclusivamente a particolari situazioni in cui emergano aspettative o
affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiono meritevoli di
specifica considerazione. In sostanza, le uniche evenienze richiedenti una più
incisiva e singolare motivazione della scelta urbanistica sono date:
3.1. dal superamento degli standard minimi ex D.M. 2.4.1968[5],
3.2. dalla lesione dell’affidamento qualificato del privato scaturente da
convenzioni di lottizzazione o altri accordi tra Comune e proprietari,
3.2. da aspettative nascenti da giudicati di annullamento di dinieghi di
concessione edilizia o di silenzio rifiuto su domanda di concessione,
dalla modificazione in zona agricola della destinazione di uno spazio
limitato, intercluso da fondi edificati in modo non abusivo
CONCLUSIONE
Si tratta di principi molti interessanti che
dovrebbero essere utilizzati non solo per tutelare genericamente il territorio “vergine”
ma anche per bloccare mega progetti di
consumo del territorio come, per fare esempi locali, erano e sono: il nuovo
centro commerciale Le Terrazze, il nuovo outlet di Brugnato, il centro
commerciale di Romito, per non parlare di nuovi interventi previsti in Val di
Magra…… ma da noi la cultura della limitazione del consumo del suolo resta per ora scritta nei titoli dei convegni o all’interno di inutili
programmi elettorali e/o mozioni
approvate nei consigli comunali.
D’altronde tanto per citare un'altra fondamentale
sentenza del Consiglio di Stato (sentenza n. 4920 del 2010[8]): “…la
destinazione di piano regolatore a verde agricolo di un’area può anche essere
funzionale ad un uso non strettamente agricolo della stessa , ma all’esigenza
di conservazione dei valori naturalistici e di contenimento del fenomeno di
espansione dell’aggregato urbano e della conseguente cementificazione, che
tanto negativamente incide sugli assetti complessivi del territorio . Di qui, allora, la non
abnormità o irrazionalità della scelta di classificare come agricola l’area in
precedenza destinata a funzioni commerciali.”
[1] https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaw/mjg2/~edisp/3oowho67bakosunj4ukwctbawq.pdf
[2] https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=D45ZJ23VRSTSTPOEAAQPKJI5XU&q=
[3] https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=XUAZDWR6ZBUJLHQJEGL5EKWHOI&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=ZNRRXI4W5ILGSLE7NJHMUPLRYE&q=
[4] https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=MLFRBIC2SWTEHZKMROHJ2CN5BE&q=
[5] http://www.dipist.unina.it/2.PDF
[6] https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=PTPWBPIHAIBMR2NYOK2HIINHV4&q=
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