lunedì 16 giugno 2014

Pitelli: per le bonifiche delle aree militari le autorità civili non sono escluse!

SINTESI DEL PRESENTE POST
Con la riattivazione dell’interesse verso la mancata bonifica del sito di Pitelli determinato dai recenti ritrovamenti di interramenti abusivi di rifiuti pericolosi, si è riaperta la discussione anche sulle responsabilità istituzionali dei controlli e delle bonifiche nella aree inquinate. Su questo tema,  che ho già affrontato nei miei post in questo blog ai quali rinvio (vedi QUI), ho avuto modo di leggere varie interpretazioni su un aspetto non secondario: le modalità di bonifica delle aree militari inquinate, rientranti o meno nel perimetro del sito di Pitelli.  

Nel post che segue dimostrerò quanto ora sintetizzo in questa introduzione:
1. le aree militari nel momento in cui risultassero inquinate devono essere oggetto di apposite comunicazioni da parte delle autorità militari anche alle autorità civili (Prefetto, Regione, Enti Locali);
2. alle autorità civili (Prefetto, Regione, Enti Locali) devono essere comunicati tutti i passaggi della attività di bonifica
3. le modalità di bonifica alle aree militari, compresi i parametri per definire l’inquinamento nonché le tecniche  di bonifica e/o messa in sicurezza, sono le stesse previste le aree civili: Prefetto, Regione, Provincia, Comune.;
4.tutte la procedura di bonifica dal momento della caratterizzazione fino alla approvazione del progetto di bonifica e successivo monitoraggio devono vedere il coinvolgimento delle autorità civili: Prefetto, Ministero Ambiente (siti di interesse nazionale), Regione, Provincia, Comune. Questo avviene attraverso l’istituto della conferenza dei servizi;
5. i dati, i documenti relativi alle procedura di bonifica sono pubblicabili ed accedibili salvo ragioni superiori di difesa nazionale, che ad esempio nel caso del nostro golfo non hanno alcuna rilievo, come non ne avevano nel caso del recente trasporto radioattivo nel nostro golfo (vedi  QUI) o nella vicenda della demolizione della bettolina militare davanti al quartiere di Marola (vedi  QUI);
6. i controlli ambientali all'interno delle aree militari resta di competenza delle autorità militari ma nelle aree limitrofe le autorità civili (Comune e Provincia) possono predisporre monitoraggi e nel caso si dimostrino  pericoli di dispersione degli inquinanti dalle aree militari a quelle civili, mantengono i loro poteri di diffida ed ordinanza a cominciare da quelli del Sindaco come massima Autorità Sanitaria nel territorio del Comune.

Quindi non rispondono al vero due affermazioni, che ho letto purtroppo anche da fonti ambientaliste, secondo cui:  
1. nelle aree militari da bonificare le  autorità civili non hanno mai avuto poteri 
2. dopo la declassificazione del sito di bonifica nelle aree militari delle colline di Pitelli:  Ministero dell’Ambiente, Regione ed Enti Locali non avrebbero più poteri di intervento. 
Non è così!

E’ vera invece un'altra cosa e cioè che se il sito di bonifica di Pitelli fosse rimasto nazionale la procedura anche nelle aree militari sarebbe rimasta nella titolarità del Ministero dell’Ambiente con la partecipazione di una rappresentante della Difesa alle conferenze dei servizi istruttorie e decisorie.  Ora con la declassificazione del sito da nazionale a regionale, la titolarità delle procedura di bonifica torna in mano ai rappresentanti militari per le aree militari e a regione/enti locali per quelle civili.  Questa è forse una delle tante “ragioni” che hanno spinto gli enti locali, probabilmente in accordo con le autorità militari a chiedere la declassificazione del sito. Ma questo non significa come spiego abbondantemente nelle note che seguono (si vedano per comodità di lettura le parti in rosso)  che Ministero dell’Ambiente, Regioni, Enti Locali non abbiano alcun titolo ad intervenire nelle bonifiche: aree militari della zona di Pitelli comprese!.    

Aggiungo infine che molti degli atti indicati nelle note che seguono dovrebbero essere già stati prodotti dalle autorità militari e quindi sono accedibili da chiunque sia interessato, anzi secondo la recente normativa sulla trasparenza sia le autorità militari che ad esempio il Comune di Spezia sono obbligati per legge a pubblicarli nei loro siti istituzionali (vedi QUI). 

LE PROCEDURA DI BONIFICA 

IN AREE MILITARI

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

La norma di riferimento è (in attuazione del comma 5bis dell'articolo 184 del DLgs 152/2006) il Decreto Ministero Difesa 22 ottobre 2009[1] Procedure per la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale. 


CONTAMINAZIONI  E  BONIFICA DI  SITI CONTAMINATI : SOGGETTI RESPONSABILI PER ATTIVARE LE PROCEDURE

Al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un  sito,  il  Comandante   il  direttore  responsabile dell'area militare svolge le attività indicate di seguito, avvalendosi del reparto genio infrastrutture competente per Forza armata e territorio.


CONTAMINAZIONI E BONIFICA DI SITI CONTAMINATI: PROCEDURE 

Le procedure riguardano:

1. Le misure di prevenzione al fine di rendere noti l’avvenuta contaminazione dell’area e le misure immeditate di prevenzione adottate.
2. Indagine preliminare sul livello di inquinamento e misure di ripristino dell’area contaminata.
3. Comunicazione avvenuto ripristino area contaminata.
4. Comunicazione avvenuto superamento soglie di contaminazione come emerso dalla indagine preliminare di cui alla lettera b).
5. Presentazione piano di caratterizzazione dopo l’avvenuta verifica del superamento delle soglie di contaminazione.
6. Procedura di analisi del rischio sulla base del piano di caratterizzazione per  la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio che identificano i livelli di contaminazione residua accettabili, calcolati mediante analisi di rischio, sui quali impostare gli interventi di messa in sicurezza e/o di bonifica.
7. Non superamento delle concentrazioni di soglia di rischio: chiusura del procedimento
8. Superamento delle concentrazioni di soglia di rischio: procedura di bonifica.
 
 
CONTAMINAZIONI E BONIFICA DI  SITI CONTAMINATI: MISURE DI PREVENZIONE
Il Comandante o il direttore responsabile dell'area:
1.  adotta, entro ventiquattro ore dal verificarsi  di  un  evento potenzialmente in grado di contaminare un sito[2], le necessarie  misure di prevenzione;
2.  informa immediatamente i superiori gerarchici e le  competenti unità organizzative dello Stato  maggiore  di  Forza  armata  o  del Comando generale  dell'Arma  dei  carabinieri,  nonché  dello  Stato maggiore della difesa e del Segretariato generale  della  difesa/DNA.
La  comunicazione  ricomprende  tutti  gli  aspetti  attinenti   alla situazione  e,  in   particolare,   le   caratteristiche   del   sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente  coinvolte  e  una sintetica descrizione delle misure adottate. La comunicazione abilita il Comandante o direttore responsabile dell'ente  alla  realizzazione degli interventi necessari per impedire o  minimizzare  un  eventuale danno ambientale. La medesima procedura si applica nel  caso  in  cui siano  individuate  contaminazioni  storiche   che   possano   ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.
 
 

INDAGINE PRELIMINARE SULL'INQUINAMENTO E RIPRISTINO ZONA CONTAMINATA  

Il Comandante o direttore  responsabile  dell'area,  attuate  le necessarie misure di prevenzione e avvalendosi di  personale  tecnico dotato delle professionalità occorrenti:
1.  svolge  un'indagine   preliminare   sui   parametri   oggetto dell'inquinamento nelle zone interessate dalla contaminazione;
2. qualora accerti che il livello delle concentrazioni soglia  di contaminazione[3] (CSC) non sia stato superato:  
2.1. provvede al ripristino della zona contaminata;  
2.2. informa entro sette giorni dalla  comunicazione  di  cui  al precedente paragrafo del presente commento,  i  propri  superiori  gerarchici  e  le  competenti  unità organizzative dello Stato maggiore di  Forza  armata  o  del  Comando generale dell'Arma dei  carabinieri,  nonché  dello  Stato  maggiore della difesa e del Segretariato generale della difesa/DNA.


COMUNICAZIONE AVVENUTO RIPRISTINO

Al termine del procedimento, lo Stato maggiore della  difesa,  o il Segretariato generale della difesa/DNA,  comunica  all'Ufficio  di Gabinetto del Ministero della difesa, l'avvenuto ripristino,  per  la successiva informazione al Ministero dell'ambiente della  tutela  del territorio e del mare.


 

COMUNICAZIONE SUPERAMENTO SOGLIE DI CONTAMINAZIONE PREVISTE DALLA LEGGE  

Qualora dall'indagine preliminare di cui al comma 2, si  accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche  per  un  solo  parametro,  il Comandante o direttore responsabile dell'area informa immediatamente:

1. il prefetto, il comune, la provincia e la regione competenti per territorio, con modalità idonee alla tutela delle informazioni d'interesse della sicurezza nazionale di cui è vietata la divulgazione, ai sensi delle vigenti norme per la tutela del  segreto di Stato. La comunicazione contiene la descrizione  delle  misure  di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate;
2.  i competenti superiori gerarchici e le competenti unità organizzative dello Stato maggiore di  Forza armata o del  Comando generale dell'Arma dei  carabinieri,  nonché  dello Stato maggiore della difesa e del Segretariato generale della  difesa/DNA,  per  gli eventuali provvedimenti di competenza.

 

PRESENTAZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DOPO L'ACCERTAMENTO DEL SUPERAMENTO DELLE SOGLIE DI CONTAMINAZIONE 

Entro i successivi trenta giorni dall'accertamento dell'avvenuto superamento  delle  CSC,  il  Comandante  o  direttore   responsabile dell'area, anche sulla base delle  istruzioni  ricevute  dal  Comando sovraordinato e dalle competenti  unità  organizzative  dello  Stato maggiore di  Forza  armata  o  del  Comando  generale  dell'Arma  dei carabinieri, nonché del Segretariato  generale  della  difesa/DNA  e dello Stato maggiore della difesa, presenta al competente  organo  di vertice, al prefetto, al  comune,  alla  provincia  ed  alla  regione competenti per territorio il piano di caratterizzazione del sito, con i requisiti previsti dall’allegato II alla Parte IV del DLgs  152/2006 (TU ambiente) . Secondo l’allegato II per caratterizzazione dei siti contaminati si intende l’intero processo costituito dalle seguenti fasi:
1. ricostruzione storica delle attività produttive svolte sul sito
2. elaborazione del Modello Concettuale Preliminare del sito e predisposizione di un piano di indagini ambientali finalizzato alla definizione dello stato ambientale del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee.
3. Esecuzione del piano di indagini e delle eventuali indagini integrative necessarie alla luce dei primi risultati raccolti
4. Elaborazione dei risultati delle indagini eseguite e dei dati storici raccolti e rappresentazione dello stato di contaminazione del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee
5. Elaborazione del Modello Concettuale Definitivo
6. Identificazione dei livelli di concentrazione residua accettabili – sui quali impostare gli eventuali interventi di messa in sicurezza e/o di bonifica, che si rendessero successivamente necessari a seguito dell’analisi di rischio calcolati mediante analisi di rischio eseguita secondo i criteri dell’Allegato I alla parte IV del DLgs 152/2006

Entro trenta giorni successivi alla presentazione del piano di caratterizzazione, il rappresentante dell'Amministrazione della difesa, nominato dal competente organo di vertice,  convoca la conferenza di servizi e ne acquisisce le eventuali prescrizioni integrative al piano di  caratterizzazione ed autorizza tutte le opere connesse alla caratterizzazione. Tale autorizzazione sostituisce ogni  altra  autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione.
 

PROCEDURA  DI ANALISI DEL RISCHIO SULLA BASE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE 

Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito-specifica  per  la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio[4] (CSR),  secondo i criteri applicativi ex allegato 1 alla parte IV al DLgs 152/2006 (TU ambiente). 
Entro  sei  mesi  dalla  conclusione  della conferenza  dei  servizi relativa al piano di caratterizzazione,  il  Comandante  o  Direttore  responsabile dell'area presenta i risultati dell'analisi di rischio  al  prefetto, alla regione e al rappresentante dell'Amministrazione della difesa (nominato dal competente organo  di  vertice).
Entro i successivi sessanta giorni, la conferenza  di servizi  convocata  dall'Amministrazione  della  difesa,  approva  il documento di  analisi  di  rischio.  Tale  documento  è  inviato  ai componenti della conferenza di  servizi  almeno  venti  giorni  prima della data fissata per la  conferenza  e,  in  caso  di  decisione  a maggioranza, la delibera reca  analitica  motivazione  rispetto  alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.
 
 

 CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO IN CASO DI NON SUPERAMENTO DELLE CONCENTRAZIONI DI SOGLIA DEL RISCHIO 

Qualora  gli  esiti  della  procedura  dell'analisi  di  rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti  nel  sito è inferiore alle concentrazione di soglia del rischio,  la conferenza di servizi, con l'approvazione del documento di analisi del rischio, dichiara concluso il procedimento. In tal caso la conferenza di servizi  può  prescrivere lo svolgimento di un programma di  monitoraggio  sul sito circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli  esiti dell'analisi di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito.  A tal fine, il Comandante o Direttore responsabile dell'area,  entro  i successivi  sessanta  giorni,     invia     al     rappresentante dell'Amministrazione difesa , nominato dal competente organo  di  vertice, nonché al  prefetto, al comune, alla provincia ed alla regione, un piano  di  monitoraggio nel quale sono individuati:
a) i parametri da sottoporre a controllo;
b) la frequenza e la durata del monitoraggio.

Il rappresentante dell'Amministrazione della difesa, nominato dal competente organo  di  vertice, sentiti il prefetto, il comune, la provincia e  la  regione, approva il piano di monitoraggio entro trenta giorni dal ricevimento. Alla scadenza del periodo di monitoraggio il Comandante  o  Direttore responsabile    dell'area    ne     informa     il     rappresentante dell'Amministrazione della difesa (nominato dal competente organo  di  vertice,  il prefetto,  il comune,  la  provincia  e  la  regione  con  una  relazione   tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto.

 

PROCEDURA DI BONIFICA IN CASO DI SUPERAMENTO DELLE CONCENTRAZIONI DI SOGLIA DI RISCHIO DA MONITORAGGIO EX POST 

Nel caso in  cui  le attività di monitoraggio (stabilito a conclusione del procedimento di cui al paragrafo precedente) rilevino il superamento di una o più delle concentrazioni  soglia  di  rischio,  il Comandante o Direttore responsabile dell'area avvia le procedure di bonifica.

 

PROCEDURA DI BONIFICA IN CASO DI SUPERAMENTO DELLE CONCENTRAZIONI DI SOGLIA DI RISCHIO EMERSO DALLA ANALISI DI RISCHIO 

Qualora gli esiti  della  procedura  dell'analisi  del  rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti  nel  sito è superiore ai valori di CSR, il Comandante o Direttore responsabile dell'area ne informa immediatamente il competente organo di  vertice, nonché il rappresentante dell'Amministrazione della difesa, nominato dal competente organo di vertice , il prefetto, il comune, la provincia e la regione competenti per territorio. Il  Comandante  o  Direttore responsabile  dell'area attiva il reparto genio infrastrutture competente per Forza Armata  e territorio  per  la  redazione e presentazione al  rappresentante dell'Amministrazione della difesa, nominato dal competente organo di vertice, entro sei  mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio,  del  progetto operativo degli interventi di  bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente e, ove necessario,  le  ulteriori  misure  di riparazione e ripristino  ambientale, al fine di  minimizzare e ricondurre ad accettabilità il  rischio  derivante dallo  stato  di contaminazione    presente nel sito. Il  rappresentante dell'Amministrazione della difesa, nominato dal competente organo di vertice,  acquisito  il parere del prefetto,  del comune, della provincia e della regione interessati, mediante apposita conferenza di servizi  e, sentito il Comandante o Direttore responsabile dell'area,  approva  il  progetto con eventuali prescrizioni o integrazioni, entro sessanta giorni  dal suo ricevimento.

Ai  soli  fini  della  realizzazione  e  dell'esercizio  degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del  progetto operativo e per il tempo strettamente necessario alla sua attuazione, l'approvazione progetto di bonifica o messa in sicurezza, sostituisce a  tutti  gli  effetti ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla  osta da parte della pubblica amministrazione.


PROCEDURA DI PREVENZIONE E BONIFICA IN CASO DI INFORMAZIONI CLASSIFICATE PER  LA TUTELA DELLA SICUREZZA NAZIONALE

Qualora, nel corso delle procedure di prevenzione e bonifica sopra descritte, occorra  assumere  informazioni classificate  per la tutela della sicurezza nazionale il rappresentante  dell'Amministrazione della difesa, nominato dal competente organo di vertice, può chiedere all'autorità competente di autorizzare la comunicazione delle notizie necessarie. La richiesta sospende  i  termini di cui ai commi precedenti sino alle determinazioni in ordine alla stessa. Lo Stato maggiore della difesa, sentito il competente Stato maggiore di Forza armata ovvero Comando generale dell'Arma dei carabinieri, per gli aspetti che riguardano le esigenze operative, autorizza, ove nulla osti, la comunicazione delle informazioni  occorrenti. Nel caso in cui le notizie siano suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato, lo Stato maggiore della difesa interessa,  per le conseguenti determinazioni la competente autorità individuata dal DPCM 8 aprile 2008[5],  recante criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei  luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato.
 
 

LIMITI ALL'ACCESSO AI DOCUMENTI RELATIVI A PROCEDURA DI PREVENZIONE E BONIFICA 

L'accesso ai documenti inerenti alla procedura di prevenzione o bonifica in caso di contaminazione sopra descritta è escluso, ai sensi della lettera b) comma 2 articolo 5 , del Dlgs 195/2005 [6]quando cioè può recare pregiudizio alle relazioni  internazionali, all'ordine e sicurezza pubblica o alla difesa nazionale, ovvero, ove si tratti  di  notizie,  informazioni,  documenti,  atti, attività, cose e luoghi che sono o possono essere oggetto di segreto di Stato.

 

BONIFICHE DI AREE MILITARI IN SITI DI INTERESSE NAZIONALE

Per le aree individuate quali siti di interesse nazionale (SIN) si  applicano  le  procedure  previste  dall'art.  252[7]  del   decreto legislativo n. 152 del 2006 (TU ambiente)  nonché quelle nel caso di informazioni tutelate dalla sicurezza nazionale e sulla limitazione dell’accesso (vedi paragrafi precedenti nel presente commento);  a  tutte le fasi della procedura partecipa  un  rappresentante  del  Ministero della difesa, individuato dal competente organo di vertice.


AREE CONTAMINATE A RIDOTTE DIMENSIONI
Per le aree contaminate di ridotte dimensioni (es. reti distribuzione carburanti o comunque aree non superiori ai 1000 metri quadri), in attuazione delle procedure semplificate  previste  dall'allegato  4  alla  parte quarta del decreto legislativo n.152 del 2006  (TU ambiente), il  comandante  o  il direttore responsabile dell'area provvede:
a) alle comunicazioni sull’avvenuto superamento delle soglie di contaminazione;
b) alla presentazione del progetto relativo  agli  interventi  di bonifica eventualmente necessari, avvalendosi del reparto  del  genio militare competente per Forza armata e territorio.


CONTROLLI TECNICI, AUTORIZZAZIONI, CERTIFICAZIONI E NULLA OSTA 

L'Amministrazione della difesa, all'interno delle aree militari, provvede direttamente con il proprio personale  sanitario  e  tecnico specializzato ai controlli, alle verifiche e ai collaudi  finalizzati alla gestione e quindi alla raccolta, al trasporto  e,  nel  rispetto della normativa comunitaria, al recupero dei materiali e dei  rifiuti individuati dal presente Decreto; provvede inoltre a rilasciare le autorizzazioni  e i nulla osta relativi  ai  magazzini  e  ai  depositi  degli  stessi.
L'Amministrazione   della   difesa    provvede    all'individuazione, all'interno delle aree militari, dei siti di stoccaggio, a rilasciare le autorizzazioni e i nulla osta a tale fine necessari, nonché  alla bonifica dei siti inquinati secondo le procedure di prevenzione bonifica del presente decreto  e,  sentita  la  provincia  competente,  al  rilascio  della certificazione di avvenuta bonifica. Il trasporto,  destinato  a  una diversa area militare oppure finalizzato allo smaltimento  presso  un impianto  autorizzato,  nel  rispetto  di   eventuali   esigenze   di riservatezza, è corredato da idoneo documento di accompagnamento.


COMPETENZE IN MATERIA DI VIGILANZA SUL RISPETTO DELLA NORMATIVA SU RIFIUTI E ACCERTAMENTO DEGLI ILLECITI 

Alla sorveglianza ed all'accertamento degli illeciti in violazione della normativa  in  materia  di  rifiuti,  nonché delle disposizioni di cui al presente decreto,  nell'ambito dell'Amministrazione  della  difesa,  provvede, secondo la vigente normativa, il Comando carabinieri tutela dell'ambiente  (C.C.T.A.)  e il Corpo delle capitanerie di porto, ai sensi dell'art. 195, comma 5, del dlgs n.152 del 2006 (TU ambiente).  Ovviamente per gli impatti che comunque l’inquinamento presente in area militari può produrre nella aree civili limitrofe restano fermi i poteri di vigilanza, controllo ed ordinanza delle autorità civili: Comune, Vigilia Urbani, Arpal, Asl polizia provinciale.




[1]   http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2010-04-15&numeroGazzetta=87
[2] un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (Csc), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (Csr);”

[3] i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'allegato 5 alla parte quarta del presente decreto. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati;”

[4] i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'allegato 1 alla parte quarta del presente decreto e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito;”
[7]4. La procedura di bonifica di cui all'articolo 242 dei siti di interesse nazionale è attribuita alla competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle attività produttive. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio può avvalersi anche dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (Apat), delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente delle Regioni interessate e dell'Istituto superiore di sanità nonché di altri soggetti qualificati pubblici o privati.”



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