SINTESI
DEL PRESENTE POST
Con la riattivazione dell’interesse verso la mancata bonifica del
sito di Pitelli determinato dai recenti ritrovamenti di interramenti abusivi di
rifiuti pericolosi, si è riaperta la discussione anche sulle responsabilità istituzionali dei controlli e delle bonifiche nella aree
inquinate. Su questo tema, che
ho già affrontato nei miei post in questo blog ai quali rinvio (vedi QUI), ho avuto modo di
leggere varie interpretazioni su un aspetto non secondario: le modalità di
bonifica delle aree militari inquinate, rientranti o meno nel perimetro del
sito di Pitelli.
Nel post che segue dimostrerò quanto ora sintetizzo in
questa introduzione:
1. le aree militari nel momento
in cui risultassero inquinate devono essere oggetto di apposite comunicazioni
da parte delle autorità militari anche alle autorità civili (Prefetto, Regione, Enti Locali);
2. alle autorità civili (Prefetto, Regione, Enti Locali) devono essere comunicati tutti i passaggi della attività di bonifica
2. alle autorità civili (Prefetto, Regione, Enti Locali) devono essere comunicati tutti i passaggi della attività di bonifica
3. le modalità di bonifica alle
aree militari, compresi i parametri per definire l’inquinamento nonché le
tecniche di bonifica e/o
messa in sicurezza, sono le stesse previste le aree civili: Prefetto, Regione, Provincia, Comune.;
4.tutte la procedura di bonifica dal momento della caratterizzazione
fino alla approvazione del progetto di bonifica e successivo monitoraggio
devono vedere il coinvolgimento delle autorità civili: Prefetto, Ministero Ambiente (siti di interesse nazionale),
Regione, Provincia, Comune. Questo avviene attraverso l’istituto della
conferenza dei servizi;
5. i dati, i documenti relativi
alle procedura di bonifica sono pubblicabili ed accedibili salvo ragioni
superiori di difesa nazionale, che ad esempio nel caso del nostro golfo non
hanno alcuna rilievo, come non ne avevano nel caso del recente trasporto radioattivo
nel nostro golfo (vedi QUI) o nella vicenda della
demolizione della bettolina militare davanti al quartiere di Marola (vedi QUI);
6. i controlli ambientali all'interno delle aree militari resta di competenza delle autorità militari ma nelle aree limitrofe le autorità civili (Comune e Provincia) possono predisporre monitoraggi e nel caso si dimostrino pericoli di dispersione degli inquinanti dalle aree militari a quelle civili, mantengono i loro poteri di diffida ed ordinanza a cominciare da quelli del Sindaco come massima Autorità Sanitaria nel territorio del Comune.
6. i controlli ambientali all'interno delle aree militari resta di competenza delle autorità militari ma nelle aree limitrofe le autorità civili (Comune e Provincia) possono predisporre monitoraggi e nel caso si dimostrino pericoli di dispersione degli inquinanti dalle aree militari a quelle civili, mantengono i loro poteri di diffida ed ordinanza a cominciare da quelli del Sindaco come massima Autorità Sanitaria nel territorio del Comune.
Quindi non rispondono al vero due affermazioni, che ho letto purtroppo
anche da fonti ambientaliste, secondo cui:
1. nelle aree militari da bonificare le autorità civili non hanno mai avuto poteri
2. dopo la declassificazione del sito di bonifica nelle aree militari delle colline di Pitelli: Ministero dell’Ambiente, Regione ed Enti Locali non avrebbero più poteri di intervento.
Non è così!
1. nelle aree militari da bonificare le autorità civili non hanno mai avuto poteri
2. dopo la declassificazione del sito di bonifica nelle aree militari delle colline di Pitelli: Ministero dell’Ambiente, Regione ed Enti Locali non avrebbero più poteri di intervento.
Non è così!
E’ vera invece un'altra cosa e cioè che se il sito di bonifica di
Pitelli fosse rimasto nazionale la procedura anche nelle aree militari sarebbe
rimasta nella titolarità del Ministero dell’Ambiente con la partecipazione di
una rappresentante della Difesa alle conferenze dei servizi istruttorie e
decisorie. Ora con la
declassificazione del sito da nazionale a regionale, la titolarità delle
procedura di bonifica torna in mano ai rappresentanti militari per le aree
militari e a regione/enti locali per quelle civili. Questa è forse una delle tante “ragioni”
che hanno spinto gli enti locali, probabilmente in accordo con le autorità
militari a chiedere la declassificazione del sito. Ma questo non significa come
spiego abbondantemente nelle note che seguono (si vedano per comodità di lettura le parti in rosso) che Ministero
dell’Ambiente, Regioni, Enti Locali non abbiano alcun titolo ad intervenire
nelle bonifiche: aree militari della zona di Pitelli comprese!.
Aggiungo infine che molti degli atti indicati nelle note che seguono dovrebbero essere già stati prodotti dalle autorità militari e quindi sono accedibili da chiunque sia interessato, anzi secondo la recente normativa sulla trasparenza sia le autorità militari che ad esempio il Comune di Spezia sono obbligati per legge a pubblicarli nei loro siti istituzionali (vedi QUI).
LE PROCEDURA DI BONIFICA
IN AREE MILITARI
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
La norma di riferimento è (in
attuazione del comma 5bis dell'articolo 184 del DLgs 152/2006) il Decreto
Ministero Difesa 22 ottobre 2009[1]
Procedure per la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti e
delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla
sicurezza nazionale.
CONTAMINAZIONI E BONIFICA DI SITI
CONTAMINATI : SOGGETTI RESPONSABILI PER ATTIVARE LE PROCEDURE
Al verificarsi di un evento
potenzialmente in grado di contaminare un sito, il Comandante o il direttore responsabile dell'area militare svolge
le attività indicate di seguito, avvalendosi
del reparto genio infrastrutture competente per Forza armata e territorio.
CONTAMINAZIONI E BONIFICA DI SITI CONTAMINATI: PROCEDURE
Le procedure riguardano:
1. Le misure di
prevenzione al fine di rendere noti l’avvenuta contaminazione dell’area e le
misure immeditate di prevenzione adottate.
2. Indagine preliminare sul
livello di inquinamento e misure di ripristino dell’area contaminata.
3. Comunicazione avvenuto
ripristino area contaminata.
4. Comunicazione avvenuto
superamento soglie di contaminazione come emerso dalla indagine preliminare di
cui alla lettera b).
5. Presentazione piano di
caratterizzazione dopo l’avvenuta verifica del superamento delle soglie di
contaminazione.
6. Procedura di analisi
del rischio sulla base del piano di caratterizzazione per la determinazione delle concentrazioni soglia
di rischio che identificano i livelli di contaminazione residua accettabili,
calcolati mediante analisi di rischio, sui quali impostare gli interventi di
messa in sicurezza e/o di bonifica.
7. Non superamento delle
concentrazioni di soglia di rischio: chiusura del procedimento
8. Superamento delle
concentrazioni di soglia di rischio: procedura di bonifica.
CONTAMINAZIONI E BONIFICA DI SITI CONTAMINATI: MISURE DI PREVENZIONE
Il
Comandante o il direttore responsabile dell'area:
1. adotta, entro ventiquattro ore dal
verificarsi di un
evento potenzialmente in grado di contaminare un sito[2],
le necessarie misure di prevenzione;
2. informa immediatamente i superiori gerarchici
e le competenti unità organizzative
dello Stato maggiore di
Forza armata o del Comando
generale dell'Arma dei
carabinieri, nonché dello
Stato maggiore della difesa e del Segretariato generale della
difesa/DNA.
La comunicazione
ricomprende tutti gli
aspetti attinenti alla situazione e,
in particolare, le
caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali
presumibilmente coinvolte e una sintetica
descrizione delle misure adottate. La comunicazione abilita il Comandante o
direttore responsabile dell'ente
alla realizzazione degli
interventi necessari per impedire o
minimizzare un eventuale danno ambientale. La medesima
procedura si applica nel caso in cui
siano individuate contaminazioni storiche
che possano ancora comportare rischi di aggravamento
della situazione di contaminazione.
INDAGINE PRELIMINARE SULL'INQUINAMENTO E RIPRISTINO ZONA CONTAMINATA
Il
Comandante o direttore responsabile dell'area,
attuate le necessarie misure di
prevenzione e avvalendosi di
personale tecnico dotato delle
professionalità occorrenti:
1. svolge
un'indagine preliminare sui
parametri oggetto dell'inquinamento
nelle zone interessate dalla contaminazione;
2. qualora accerti che il
livello delle concentrazioni soglia di contaminazione[3] (CSC) non sia stato superato:
2.1.
provvede al ripristino della zona contaminata;
2.2.
informa entro sette giorni dalla
comunicazione di cui al
precedente paragrafo del presente commento,
i propri superiori
gerarchici e le
competenti unità organizzative
dello Stato maggiore di Forza armata
o del Comando generale dell'Arma dei carabinieri,
nonché dello Stato
maggiore della difesa e del Segretariato generale della difesa/DNA.
COMUNICAZIONE AVVENUTO RIPRISTINO
Al termine del procedimento, lo Stato maggiore della difesa, o il Segretariato generale della difesa/DNA, comunica all'Ufficio di Gabinetto del Ministero della difesa, l'avvenuto ripristino, per la successiva informazione al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare.
COMUNICAZIONE SUPERAMENTO SOGLIE DI CONTAMINAZIONE PREVISTE DALLA LEGGE
Qualora dall'indagine preliminare di cui al comma 2, si accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il Comandante o direttore responsabile dell'area informa immediatamente:
1.
il prefetto, il comune, la provincia e la regione competenti per territorio,
con modalità idonee alla tutela delle informazioni d'interesse della sicurezza
nazionale di cui è vietata la divulgazione, ai sensi delle vigenti norme per la
tutela del segreto di Stato. La
comunicazione contiene la descrizione
delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di
emergenza adottate;
2.
i competenti superiori gerarchici e le competenti
unità organizzative dello Stato maggiore di
Forza armata o del Comando
generale dell'Arma dei carabinieri, nonché
dello Stato maggiore della
difesa e del Segretariato generale della
difesa/DNA, per gli eventuali provvedimenti di competenza.
PRESENTAZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DOPO L'ACCERTAMENTO DEL SUPERAMENTO DELLE SOGLIE DI CONTAMINAZIONE
Entro
i successivi trenta giorni dall'accertamento dell'avvenuto superamento delle
CSC, il Comandante
o direttore responsabile dell'area, anche sulla base
delle istruzioni ricevute
dal Comando sovraordinato e dalle
competenti unità organizzative
dello Stato maggiore di Forza
armata o del
Comando generale dell'Arma
dei carabinieri, nonché del Segretariato
generale della difesa/DNA
e dello Stato maggiore della difesa, presenta al competente organo
di vertice, al prefetto, al
comune, alla provincia
ed alla regione competenti per territorio il piano di
caratterizzazione del sito, con i requisiti previsti dall’allegato II alla
Parte IV del DLgs 152/2006 (TU ambiente)
. Secondo l’allegato II per caratterizzazione dei siti contaminati si intende
l’intero processo costituito dalle seguenti fasi:
1. ricostruzione storica
delle attività produttive svolte sul sito
2. elaborazione del
Modello Concettuale Preliminare del sito e predisposizione di un piano di
indagini ambientali finalizzato alla definizione dello stato ambientale del
suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee.
3. Esecuzione del piano di
indagini e delle eventuali indagini integrative necessarie alla luce dei primi
risultati raccolti
4. Elaborazione dei
risultati delle indagini eseguite e dei dati storici raccolti e
rappresentazione dello stato di contaminazione del suolo, del sottosuolo e
delle acque sotterranee
5. Elaborazione del Modello
Concettuale Definitivo
6. Identificazione dei
livelli di concentrazione residua accettabili – sui quali impostare gli
eventuali interventi di messa in sicurezza e/o di bonifica, che si rendessero
successivamente necessari a seguito dell’analisi di rischio calcolati mediante
analisi di rischio eseguita secondo i criteri dell’Allegato I alla parte IV del DLgs 152/2006
Entro
trenta giorni successivi alla presentazione del piano di caratterizzazione, il
rappresentante dell'Amministrazione della difesa, nominato dal competente
organo di vertice, convoca la conferenza
di servizi e ne acquisisce le eventuali prescrizioni integrative al piano
di caratterizzazione ed autorizza tutte
le opere connesse alla caratterizzazione. Tale autorizzazione sostituisce
ogni altra autorizzazione, concessione, concerto,
intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione.
PROCEDURA DI ANALISI DEL RISCHIO SULLA BASE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE
Sulla
base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura
di analisi del rischio sito-specifica
per la determinazione delle
concentrazioni soglia di rischio[4] (CSR), secondo i
criteri applicativi ex allegato 1 alla parte IV al DLgs 152/2006 (TU
ambiente).
Entro sei
mesi dalla conclusione
della conferenza dei servizi relativa al piano di
caratterizzazione, il Comandante
o Direttore responsabile dell'area presenta i risultati
dell'analisi di rischio al prefetto, alla regione e al rappresentante
dell'Amministrazione della difesa (nominato dal competente organo di
vertice).
Entro
i successivi sessanta giorni, la conferenza
di servizi convocata dall'Amministrazione della
difesa, approva il documento di analisi
di rischio. Tale
documento è inviato
ai componenti della conferenza di
servizi almeno venti
giorni prima della data fissata
per la conferenza e,
in caso di
decisione a maggioranza, la
delibera reca analitica motivazione
rispetto alle opinioni
dissenzienti espresse nel corso della conferenza.
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO IN CASO DI NON SUPERAMENTO DELLE CONCENTRAZIONI DI SOGLIA DEL RISCHIO
Qualora gli
esiti della procedura
dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei
contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazione di
soglia del rischio, la conferenza di
servizi, con l'approvazione del documento di analisi del rischio, dichiara
concluso il procedimento. In tal caso la conferenza di servizi può
prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio
sul sito circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in
relazione agli esiti dell'analisi
di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito. A tal fine, il Comandante o Direttore
responsabile dell'area, entro i successivi
sessanta giorni, invia
al rappresentante dell'Amministrazione
difesa , nominato dal competente organo
di vertice, nonché al prefetto, al comune, alla provincia ed alla
regione, un piano di monitoraggio nel quale sono individuati:
a) i parametri da
sottoporre a controllo;
b) la frequenza e la
durata del monitoraggio.
Il
rappresentante dell'Amministrazione della difesa, nominato dal competente
organo di vertice, sentiti il prefetto, il comune, la
provincia e la regione, approva il piano di monitoraggio
entro trenta giorni dal ricevimento. Alla scadenza del periodo di monitoraggio
il Comandante o Direttore responsabile dell'area
ne informa il
rappresentante dell'Amministrazione della difesa (nominato dal competente
organo di vertice,
il prefetto, il comune, la
provincia e la
regione con una
relazione tecnica riassuntiva
degli esiti del monitoraggio svolto.
PROCEDURA DI BONIFICA IN CASO DI SUPERAMENTO DELLE CONCENTRAZIONI DI SOGLIA DI RISCHIO DA MONITORAGGIO EX POST
Nel
caso in cui le attività di monitoraggio (stabilito a
conclusione del procedimento di cui al paragrafo precedente) rilevino il
superamento di una o più delle concentrazioni
soglia di rischio,
il Comandante o Direttore responsabile dell'area avvia le procedure di
bonifica.
PROCEDURA DI BONIFICA IN CASO DI SUPERAMENTO DELLE CONCENTRAZIONI DI SOGLIA DI RISCHIO EMERSO DALLA ANALISI DI RISCHIO
Qualora gli esiti della procedura dell'analisi del rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di CSR, il Comandante o Direttore responsabile dell'area ne informa immediatamente il competente organo di vertice, nonché il rappresentante dell'Amministrazione della difesa, nominato dal competente organo di vertice , il prefetto, il comune, la provincia e la regione competenti per territorio. Il Comandante o Direttore responsabile dell'area attiva il reparto genio infrastrutture competente per Forza Armata e territorio per la redazione e presentazione al rappresentante dell'Amministrazione della difesa, nominato dal competente organo di vertice, entro sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito. Il rappresentante dell'Amministrazione della difesa, nominato dal competente organo di vertice, acquisito il parere del prefetto, del comune, della provincia e della regione interessati, mediante apposita conferenza di servizi e, sentito il Comandante o Direttore responsabile dell'area, approva il progetto con eventuali prescrizioni o integrazioni, entro sessanta giorni dal suo ricevimento.
Ai soli
fini della realizzazione
e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature
necessarie all'attuazione del progetto operativo
e per il tempo strettamente necessario alla sua attuazione, l'approvazione progetto
di bonifica o messa in sicurezza, sostituisce a
tutti gli effetti ogni altra autorizzazione,
concessione, concerto, intesa, nulla osta
da parte della pubblica amministrazione.
PROCEDURA DI PREVENZIONE E BONIFICA IN CASO DI INFORMAZIONI CLASSIFICATE PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA NAZIONALE
Qualora,
nel corso delle procedure di prevenzione e bonifica sopra descritte,
occorra assumere informazioni classificate per la tutela della sicurezza nazionale il
rappresentante dell'Amministrazione
della difesa, nominato dal competente organo di vertice, può chiedere
all'autorità competente di autorizzare la comunicazione delle notizie necessarie.
La richiesta sospende i termini di cui ai commi precedenti sino alle determinazioni
in ordine alla stessa. Lo Stato maggiore della difesa, sentito il competente
Stato maggiore di Forza armata ovvero Comando generale dell'Arma dei
carabinieri, per gli aspetti che riguardano le esigenze operative, autorizza,
ove nulla osti, la comunicazione delle informazioni occorrenti. Nel caso in cui le notizie siano suscettibili
di essere oggetto di segreto di Stato, lo Stato maggiore della difesa
interessa, per le conseguenti
determinazioni la competente autorità individuata dal DPCM 8 aprile 2008[5], recante criteri per l'individuazione delle
notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle
cose e dei luoghi suscettibili di essere
oggetto di segreto di Stato.
LIMITI ALL'ACCESSO AI DOCUMENTI RELATIVI A PROCEDURA DI PREVENZIONE E BONIFICA
L'accesso
ai documenti inerenti alla procedura di prevenzione o bonifica in caso di
contaminazione sopra descritta è escluso, ai sensi della lettera b) comma 2 articolo
5 , del Dlgs 195/2005 [6]quando cioè può recare
pregiudizio alle relazioni
internazionali, all'ordine e sicurezza pubblica o alla difesa nazionale,
ovvero, ove si tratti di notizie,
informazioni, documenti, atti, attività, cose e luoghi che sono o
possono essere oggetto di segreto di Stato.
BONIFICHE DI AREE MILITARI IN SITI DI INTERESSE NAZIONALE
Per
le aree individuate quali siti di interesse nazionale (SIN) si applicano
le procedure previste
dall'art. 252[7] del
decreto legislativo n. 152 del 2006 (TU ambiente) nonché quelle
nel caso di informazioni tutelate dalla sicurezza nazionale e sulla limitazione
dell’accesso (vedi paragrafi precedenti nel presente commento); a
tutte le fasi della procedura partecipa
un rappresentante del
Ministero della difesa, individuato dal competente organo di vertice.
AREE CONTAMINATE A RIDOTTE DIMENSIONI
Per
le aree contaminate di ridotte dimensioni (es. reti distribuzione carburanti o
comunque aree non superiori ai 1000 metri quadri), in attuazione delle
procedure semplificate previste dall'allegato
4 alla parte quarta del decreto legislativo n.152
del 2006 (TU ambiente), il comandante
o il direttore responsabile
dell'area provvede:
a)
alle comunicazioni sull’avvenuto superamento delle soglie di contaminazione;
b)
alla presentazione del progetto relativo
agli interventi di bonifica eventualmente necessari,
avvalendosi del reparto del genio militare competente per Forza armata e
territorio.
CONTROLLI TECNICI, AUTORIZZAZIONI, CERTIFICAZIONI E NULLA OSTA
L'Amministrazione
della difesa, all'interno delle aree militari, provvede direttamente con il
proprio personale sanitario e
tecnico specializzato ai controlli, alle verifiche e ai collaudi finalizzati alla gestione e quindi alla
raccolta, al trasporto e, nel rispetto della normativa comunitaria, al
recupero dei materiali e dei rifiuti
individuati dal presente Decreto; provvede inoltre a rilasciare le autorizzazioni e i nulla osta relativi ai
magazzini e ai
depositi degli stessi.
L'Amministrazione della
difesa provvede all'individuazione, all'interno delle aree
militari, dei siti di stoccaggio, a rilasciare le autorizzazioni e i nulla osta
a tale fine necessari, nonché alla bonifica
dei siti inquinati secondo le procedure di prevenzione bonifica del presente
decreto e, sentita
la provincia competente,
al rilascio della certificazione di avvenuta bonifica. Il
trasporto, destinato a una diversa
area militare oppure finalizzato allo smaltimento presso
un impianto autorizzato, nel rispetto
di eventuali esigenze
di riservatezza, è corredato da idoneo documento di accompagnamento.
COMPETENZE IN MATERIA DI VIGILANZA SUL RISPETTO DELLA NORMATIVA SU RIFIUTI E ACCERTAMENTO DEGLI ILLECITI
Alla
sorveglianza ed all'accertamento degli illeciti in violazione della
normativa in materia
di rifiuti, nonché delle disposizioni di cui al presente
decreto, nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa,
provvede, secondo la vigente normativa, il Comando carabinieri tutela
dell'ambiente (C.C.T.A.) e il Corpo delle capitanerie di porto, ai
sensi dell'art. 195, comma 5, del dlgs n.152 del 2006 (TU ambiente). Ovviamente per gli impatti che comunque l’inquinamento
presente in area militari può produrre nella aree civili limitrofe restano
fermi i poteri di vigilanza, controllo ed ordinanza delle autorità civili:
Comune, Vigilia Urbani, Arpal, Asl polizia provinciale.
[1] http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2010-04-15&numeroGazzetta=87
[2] “un sito nel quale uno o più
valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici
ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di
contaminazione (Csc), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione
e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne
permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle
concentrazioni soglia di rischio (Csr);”
[3]
“ i livelli di contaminazione
delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è
necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica,
come individuati nell'allegato 5 alla parte quarta del presente decreto. Nel
caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area
interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il
superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime
si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati;”
[4] i livelli di contaminazione delle
matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della
procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati
nell'allegato 1 alla parte quarta del presente decreto e sulla base dei
risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa
in sicurezza e la bonifica. I livelli
di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il
sito;”
[7] “ 4. La procedura di bonifica di cui all'articolo 242 dei siti di interesse
nazionale è attribuita alla competenza del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, sentito il Ministero delle attività produttive. Il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio può avvalersi anche
dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (Apat),
delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente delle Regioni
interessate e dell'Istituto superiore di sanità nonché di altri soggetti
qualificati pubblici o privati.”
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