sabato 7 giugno 2014

Partecipazione: al Comune della Spezia non lanciamo urla ma proposte!

Il Sindaco di Spezia, la sua Giunta e buona parte dei consiglieri del PD sostiene che le associazioni e i comitati che protestano da tempo in città per la mancanza di trasparenza e partecipazione sulle scelte decisive nell’uso del nostro territorio,  sono solo buoni ad urlare e non hanno proposte da fare.

Prendiamo sul serio la "provocazione" di questi signori, quindi eccole di seguito alcune proposte su come riorganizzare i regolamenti, lo statuto  ed il modello di governo del Comune di Spezia.

Proposte fondate sulla legislazione vigente, quindi nessun volo utopistico da democrazia assembleare,  anzi diciamo che quanto segue potrebbe essere la sintesi di un bel ripasso sui diritti dei cittadini e i doveri degli amministratori pubblici.

Le note che seguono potrebbero quindi costituire la base di una  futura mozione da presentare in Consiglio Comunale che intitolerei : “Verso uno Statuto di governo partecipato dell’ente locale”.



PREMESSA LE FONTI COMUNITARIE E COSTITUZIONALI DELLO STATUTO

Fonti Comunitarie
Si tratta di realizzare forme di autoprogettazione sociale riconosciute dal Trattato di funzionamento della UE e dai regolamenti comunitari ( vedi EMAS – accordi volontari ambientali   – sussidiarietà) e dall’altro ad un coinvolgimento del pubblico inteso come comunità ( non più come singoli cittadini o associazioni e comitati) nella definizione dei processi strategici dello sviluppo di un territorio (si vedano  per un inquadramento sistematico libro UE sulla governance e processi di A21) .
In tal senso occorre che gli enti locali agiscano in una duplice direzione :
1. legittimare e/o riconoscere la capacità di autorganizzazione e autoprogettazione che emerge dalla società civile quale elemento di critica ma anche di innovazione rispetto ad una concezione della democrazia rappresentativa fondata, relativamente alle grandi scelte strategiche, sul sistema dei partiti e della concertazione tra  soggetti forti;
2. attivare strumenti istituzionali, procedure che permettano alla suddetta capacità di autorganizzazione e autoprogettazione della società civile di incidere sul governo dell'ente locale.

Fonti costituzionali
Siamo nell’ambito , da un punto di vista legislativo,  della questione del rispetto dell’autonomia statutaria degli enti locali alla luce :
- dell’articolo 114 comma 2 della Costituzione  “I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione “.
- dell’articolo 117 comma 6 della costituzione : “I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”.
- della c.d. legge La Loggia secondo nella quale  il comma 1 dell’articolo 4 recita  “ I  Comuni,  le  Province e le Città metropolitane hanno potestà normativa  secondo i principi fissati dalla Costituzione. La potestà normativa   consiste   nella   potestà   statutaria   e   in  quella regolamentare “ .



INDIRIZZI DI RIFORMA: LA TRASPARENZA  NEL COMUNE DI SPEZIA
Se esaminiamo la nuova normativa sulla trasparenza applicabile anche agli enti locali (vedi QUI) anche solo relativamente agli obblighi di pubblicazione degli atti a rilevanza ambientale noteremo che a tutt'oggi non sono pubblicati nel sito del Comune la gran parte degli atti che ormai sono oggetto del cosiddetto Accesso Civico: l'obbligo di pubblicare gli atti da parte dei Comuni sia su richiesta dei singoli cittadini che a prescindere da tali richieste. 



INDIRIZZI DI RIFORMA : IL REGOLAMENTO DEL COMUNE DI SPEZIA SUL REFERENDUM 

Il referendum consultivo: punti di riforma dell’attuale regolamento comunale
Esaminiamo criticamente le parti più significative del regolamento del Comune di Spezia sul referendum consultivo (per il testo integrale vedi QUI), in corsivo riporto il testo del regolamento.  

Art. 3
“La richiesta di indire Referendum Consultivo può essere avanzata da:….”
Manca  il riferimento alla indizione diretta di un certo numero di cittadini proporzionale agli aventi diritto al voto alle amministrative.

Art. 4
Non possono essere sottoposti al Referendum Consultivo: ……
e) atti cui il Comune è obbligato per legge o regolamento o per provvedimenti dello Stato o della Regione.
Il punto e) è eccessivamente limitativo della possibilità di promuovere referendum. Per fare un esempio concreto applicando questo vincolo non si potrebbe tenere un referendum consultivo sul rilascio del parere comunale sulla nuova autorizzazione della centrale Enel. Questo vincolo non è contenuto, tanto per fare un esempio neppure nello statuto del Comune di Milano (comma 2 articolo 12 vedi qui) che pure è stato fino a poco tempo fa in mano al  centro destra! 


Articolo 6
“….. Il Sindaco, quindi, entro 10 giorni, sottopone la richiesta di referendum ad una  Commissione composta da:  ­Presidente del Tribunale della Spezia;  ­Presidente - pro-tempore - degli Avvocati e Procuratori Tribunale della  Spezia;  ­Segretario Generale del Comune della Spezia; La Commissione esprime il proprio parere sull'ammissibilità del Referendum entro 30 giorni.  Nei successivi 60 giorni il Consiglio Comunale, si pronuncia in via definitiva  sull'ammissibilità della richiesta di referendum.”
In questo articolo va bene il vaglio di legittimità della commissione composta da ­Presidente del Tribunale della Spezia;  ­Presidente - pro-tempore - degli Avvocati e Procuratori Tribunale della Spezia;  ­Segretario Generale del Comune della Spezia. Non è accettabile il voto finale del consiglio comunale, decisivo sull’ammissibilità del referendum.  Intanto perché non viene definita una maggioranza qualificata, quindi può essere sufficiente una maggioranza semplice, dando la possibilità alla maggioranza che governa di impedire con risibili interpretazioni politiche la tenuta del referendum. Ciò è avvenuto con la proposta di referendum sull’accordo Enel Comune sulla riapertura della centrale nella metà degli anni 90 (il c.d. secondo referendum Enel, mai tenuto per scelta politica della maggioranza di centro sinistra di allora). In altri termini se dopo la ammissione di legittimità il referendum si può tenere e si raccolgono le 3.500 firme di cittadini elettori nel comune non si vede perché il consiglio comunale che vota su motivazioni politiche, e non di legittimità formale, debba impedire il referendum

Art. 11
“I risultati del Referendum devono essere discussi dal Consiglio Comunale entro trenta giorni dalla proclamazione dell'esito dei risultati.”
Non c’è alcun impegno preciso di approvare una delibera motivata sulle modalità di accoglimento o meno dei risultati del referendum. Non si prevedono neppure, obbligatoriamente, audizioni preventive dei promotori del referendum

Il Referendum Abrogativo
L’art. 8 del T.U. enti locali si riferisce genericamente ai referendum, quindi saranno possibili anchereferendum abrogativi o propositivi se istituiti dagli statuti almeno in relazione a regolamenti e provvedimenti amministrativi di carattere generale.



INDIRIZZI DI RIFORMA: LA PARTECIPAZIONE   NELLO STATUTO E NEI REGOLAMENTI DEL COMUNE DI SPEZIA 
1. Nel momento in cui alcuni diritti di partecipazione fossero elevati al rango di elementi imprescindibili del procedimento formale per l’adozione di taluni atti, prevedere in sede statutaria la necessità che gli organi competenti assumano obbligatoriamente il parere, ad esempio, degli organismi promossi dal Comune (quali le Costituenti partecipative ), la validità di detti atti verrebbe ad essere rapportata anche al fatto che il parere, esercizio del diritto di partecipazione. sia stato effettivamente preso in considerazione e dovrebbe essere negata, sotto il profilo della violazione di legge, quando non fosse stato assunto e, sotto il profilo dell’eccesso di potere, allorché l’organo competente  non motivasse adeguatamente il mancato recepimento dei contenuti espressi  nel parere.

2. Prevedere l’obbligo dello svolgimento di apposita Istruttoria pubblica[1]
Nei procedimenti per la formazione di atti normativi o di atti amministrativi di carattere generale salvo che questa sia già prevista da normative settoriali come nel caso della Valutazione di Impatto Ambientale). Tale Istruttoria deve svolgersi secondo i seguenti principi e finalità : 
- il conflitto è elemento positivo  generatore di partecipazione e democrazia e quindi deve essere non rimosso ma semmai riconosciuto   e valorizzato anche sotto il profilo della possibilità che produce progettualità e governo dal basso,
- mettere tutte le parti in conflitto su di un piano di parità in attesa delle decisioni di tipo amministrativo  che dovranno essere prese,
- dare peso formale, ma anche tecnico scientifico,  all’interno della procedura di  approvazione dell’atto, piano o programma agli scenari proposti  anche da soggetti non istituzionali,
- fare emergere tutti gli interessi economici , sociali e ambientali  di uso  del territorio   che sottendono al    progetto, piano o atto da approvare,
- prevedere la possibilità che l’istruttoria possa anche concludersi con accordi volontari  utilizzabili in sede di amministrazione attiva ai sensi dei principi della legge 241/1990.
Ad esempio l’istruttoria potrebbe applicarsi a piani e regolamenti urbanistici, varianti , progetti edilizi particolarmente significativi, affidamento di servizi del comune all’esterno, programmi di finanziamento in compartecipazione con altri soggetti sovraordinati : parco, provincia, regione, ministeri, UE.

3. Il Comune potrebbe introdurre la registrazione delle associazioni che operano sul territorio comunale, previa deposito copia statuto, indicazione sede e rappresentante legale. Le associazioni registrate potranno accedere ai dati dell’amministrazione ed essere consultate a  richiesta, esprimere pareri sulle decisioni dell’amministrazione che incidono sulla loro attività e anche su decisioni di carattere generale; le associazioni registrate potranno essere informate regolarmente sull’attività del Comune. Il Comune potrà approvare un apposito regolamento sulle modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell’ente. Infine, il Comune potrà gestire servizi in collaborazione con le associazioni; potranno essere istituite Consulte e/o Commissioni, Comitati utenti. Rappresentanti delle forme associative  potranno essere collocati all’interno di organismi comunali, partecipando (ad esempio, ai lavori delle commissioni consiliari permanenti),  pur senza potere decisionale, a richiesta o sollecitate da esse. Si può prevedere che le associazioni registrate possano presentare interrogazioni al Sindaco e al Presidente della Provincia su questione sia generali che particolari.
Si veda tra l’altro quanto introdotto sul nuovoregolamento dello sportello unicoper le attività produttive

4. Proposta di deliberazione da parte di una quota di elettori del comune. Tali deliberazioni dovranno essere sufficientemente dettagliate, in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell’atto ed il suo contenuto dispositivo. Occorrerà il parere dei dirigenti competenti, nonché del segretario comunale, dopodiché il sindaco e/o Il Presidente della Provincia,  trasmetterà la proposta con i pareri all’organo deliberante ed ai gruppi presenti in consiglio comunale entro un congruo numero giorni dal ricevimento. L’organo competente deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.  Ove l’organo competente non provveda nei termini, si può prevedere che ciascun consigliere possa chiedere il passaggio alla votazione finale, entro un breve termine prefissato. Scaduto questo termine ultimo, la proposta viene iscritta di diritto all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale e/o del Consiglio Provinciale .  Si può prevedere che alla  data della presentazione, l’organo competente non possa, in ogni caso, prescindere dalla proposta ove abbia a deliberare su questioni oggetto della medesima; quindi la mancata approvazione della proposta da parte del competente organo dell’ente locale, deve essere espressamente motivata.  La proposta può anche consistere  nella richiesta di revoca di deliberazioni non ancora divenute esecutive.

5. Per consentire l’esercizio del diritto di azione popolare  lo statuto potrebbe  impegnare il comune a rendere pubbliche, attraverso i suoi uffici, le azioni giudiziarie intraprese e ad informare gli interessati circa le azioni  ed i ricorsi che spettano all’Ente Locale sulla base delle decisioni giurisdizionali. Lo  statuto può rinviare  al regolamento le modalità per il rimborso delle spese all’elettore che le ha anticipate in caso di esito favorevole e per l’attribuzione allo stesso degli oneri gravanti sull’Ente locale a seguito dell’integrazione del contraddittorio, nell’ipotesi di pronuncia negativa.








[1] Linee guida per valorizzazione una partecipazione informale del cittadino

1.   Evitare aggravi del procedimento  attraverso :
        1.1.  assicurare la partecipazione orale ai soli soggetti direttamente interessati oltre che ai legittimi e necessari contraddittori 
         1.2.. collocare l’audizione orale entro un termine certo preventivamente definito
             1.3. prevedere modelli  differenziati, caratterizzati dal comune principio dell’oralità, da adattare ai diversi procedimenti
2.   utilizzare il difensore civico  a supporto degli interventi dei soggetti deboli (cioè coloro non in grado di essere supportati nella partecipazione anche orale da professionisti o tecnici in generale)

Nessun commento:

Posta un commento