L’impianto Acam di trattamento dei
rifiuti urbani indifferenziati non
pericolosi, per la trasformazione in combustibile da utilizzare nella
produzione di energia alternativa fa ancora parlare negativamente di se.
L’impianto, collocato in località
Saliceti nel Comune di Vezzano Ligure, da settimane ha ricominciato a produrre
emissioni odorigene nauseabonde in danno dei numerosi cittadini residenti nella
zona. Non si tratta di episodi isolati visto che si stanno riproducendo da
anni, praticamente da poco dopo che l’impianto venne autorizzato nel 2008. Eppure se andiamo a leggere (vedi QUI) il comunicato di Acam del 13 giugno 2008
al momento della inaugurazione si affermava tra l’altro: “Tutte le operazioni avvengono al chiuso in locali dotati di sistemi di aspirazione e di
ricambio dell’aria per assorbire gli odori derivanti dalle fasi di lavorazione”.
LO STATO DEFICITARIO DEL SISTEMA GESTIONALE DEI RIFIUTI IN PROVINCIA DI
SPEZIA
L’impianto in oggetto fa parte di un
sistema impiantistico e gestionale dei rifiuti urbani e assimilati che da un
lato non è mai stato portato a compimento (mancano tutt’ora: sia un ulteriore impianto
di compostaggio nonché la discarica di servizio, per non parlare degli enormi
problemi nella raccolta dei rifiuti). In particolare lo stato attuale degli
impianti di trattamento di Boscalino (compost) e Saliceti (meccanico biologico)
vede entrambi gli impianti con notevoli problemi gestionali. A Saliceti arriva
un rifiuto con una parte organica di oltre il 40% contro la media del 5-10% di
impianti simili. Boscalino raccoglie solo ¼ dell’umido prodotto su scala
provinciale.
Non solo ma la raccolta dei Rifiuti
Urbani Pericolosi è molto deficitaria.
L’impianto di Saliceti non ha area di
stoccaggio esterna quindi in caso di problemi gestionali occorre trasferire
velocemente il rifiuto abbancato e non trattato adeguatamente.
Il cattivo funzionamento di centri di
raccolta come quello degli Stagnoni può produrre ulteriori problematiche in
sede di smaltimento.
LA VIOLAZIONE
DELLA LEGGE E DELLE PRESCRIZIONI AUTORIZZATORIE DELL’IMPIANTO DI SALICETI
Nell’impianto, come
dichiarato nelle specifiche progettuali di Acam SpA, : ” I camion provenienti dal percorso di
raccolta del rifiuto indifferenziato, controllati e pesati, conferiscono il
carico all’interno dell’impianto con accesso mediante portoni a chiusura rapida.
Tutte le operazioni, comprese quelle di
scarico dei rifiuti, sono eseguite al chiuso in un ambiente
costantemente depressurizzato per evitare fuoriuscite di odori”.
La determina dirigenziale Settore Tutela Ambientale della
Provincia della Spezia n. 170 del 2005 che ha autorizzato l’impianto in oggetto
prevedeva tra le altre la seguente prescrizione:
“……2.2.1 in ottemperanza alla Deliberazione
della Giunta Regionale n. 851 del 02.08.2004:…… la realizzazione della rete
fognaria di connessione all'impianto di depurazione, che sarà opportunamente
potenziato, dovrà essere contestuale alla realizzazione dell'impianto;….
…….2.2.7 in fase di esercizio dovrà essere mantenuto regime di funzionamento del sistema di estrazione e trattamento aria tale da assicurare abbattimento delle emissioni con efficacia tale da impedire che le sostanze odorigene raggiungano, presso i recettori più prossimi all'impianto, concentrazioni superiori al limite di odorabilità;….”
…….2.2.7 in fase di esercizio dovrà essere mantenuto regime di funzionamento del sistema di estrazione e trattamento aria tale da assicurare abbattimento delle emissioni con efficacia tale da impedire che le sostanze odorigene raggiungano, presso i recettori più prossimi all'impianto, concentrazioni superiori al limite di odorabilità;….”
Sulla
base della successiva determina
dirigenziale n.46 del 03/04/2013 del Settore Tutela Ambientale Provincia della Spezia, il
dirigente comunicava, con
nota prot. 18356 del 04/04/2013, ad
Acam che:
” in base alle predette determinazioni si
precisa che :
1. l’attività
deve essere condotta esclusivamente all’interno dell’impianto mantenendo chiusi
i portelloni;
2. i
mezzi di trasporto dei rifiuti non devono stazionare all’esterno dell’impianto;
3. i
rifiuti in ingresso separati in frazione secca e umida dalla stazione di
triturazione e vagliatura dovranno essere conferiti a destinazione di norma
entro le successive 24 ore e solo in casi particolari (periodi festivi) entro
48 ore;
4. dovrà
essere effettuata la disinfestazione contro gli insetti molesti sia all’interno
che all’esterno dell’impianto;
5. dovrà
essere adottata qualsiasi misura ritenuta necessaria a limitare la
proliferazione di insetti e lo sviluppo di odori molesti.
6. Il
perdurare di situazioni di fastidio potrà comportare l’applicazione di quanto
previsto dall’art. 208 comma 13 lettera
b9 del D.lgs 152/2006”.
A
quanto sopra occorre ricordare quanto previsto dal Decreto Ministeriale 29
gennaio 2007 parte 5: “Linee guida per
l’individuazione e l’utilizzazione delle
migliori tecniche disponibili per gli impianti di selezione, produzione di CDR” (vedi QUI) che
fissa (vedi pagina 75) modalità di gestione e limiti alle emissioni odorigene
per gli impianti come quello in oggetto. Allo stato attuale, agli scriventi,
non risultano rispettate neppure queste prescrizioni.
LE MANCATE
RISPOSTE AI CITTADINI DA PARTE DELLE AUTORITA' COMPETENTI AI CONTROLLI
DELL’IMPIANTO DI SALICETI
In
data 28 agosto 2012 un gruppo di cittadini residenti nelle aree limitrofe
all’impianto in oggetto dopo mesi di emissioni odorigene nauseabonde presentarono un primo esposto alla Procura
del Tribunale della Spezia (vedi allegato).
La fondatezza dei fatti riportati nell’esposto era confermata dalla
decisione del responsabile area Ambiente del Comune di Vezzano Ligure di
avviare un procedimento: “finalizzato ad
accertare la sussistenza dei presupposti dell’esposto con richiesta di
acquisizione di documentazione presso la Provincia della Spezia ed altri Organi
preposti, relativi a tutti i monitoraggi eseguiti per il controllo delle emissioni
in atmosfera dell’impianto e l’efficienza del sistema di abbattimento odori ed
unità odoro metriche, ammoniaca e SOV….”.
A
tutt’oggi, da parte delle Autorità competenti (Provincia, Comune
territorialmente interessato, Arpal Asl) nessuna misura concreta è stata posta per
limitare le emissioni odorigene. Non solo ma , nonostante la lunga manutenzione
(vedi QUI) che
ha avuto l’impianto dopo la sua riapertura, le emissioni sono riprese.
Il
perdurare delle emissioni odorigene costituisce elemento indiziario
significativo della continuata violazione delle prescrizioni previste sia dalla
determina del 2005 che del 2013, sopra elencate.
I RISCHI PER
LA SALUTE DAL PERDURARE DELLE EMISSIONI ODORIGENE SONO NOTI
Il
perdurare da moltissimo tempo, praticamente da oltre 3 anni delle suddette
emissioni odorigene configura un potenziale danno sanitario ai cittadini
residenti. Si vuole qui ricordare che l’odore (a prescindere
dalla sua origine) è di per se stessa una fonte inquinante, come dimostra
il manuale dell’APAT “Metodi di misura delle emissioni olfattive”, per il testo del Manuale vedi QUI.
Tutta la più autorevole pubblicistica scientifica in materia ha dimostrato
che 1. la percezione dell'odore è un processo fisiologico che ha
un impatto sulla codificazione delle immagini da parte del nostro
cervello, in altri termini l’odore percepito viene associato a date immagini;
2. la percezione dell’odore ha un impatto sulla nostra psiche
associando odori a ricordi ed emozioni.
Come afferma l’Arpat Toscana (vedi QUI): “ la percezione del disagio è esclusivamente di natura
personale e può anche diventare una componente di sofferenza psicologica. Il
tempestivo intervento è quindi
da auspicare per contenere questa possibile risposta ansiogena, limitando la deriva e contendo così il problema
all'origine.”
E’ indiscutibile che visto il perdurare dei disagi dei
residenti tale intervento tempestivo tardi a venire da parte delle autorità
preposte.
IL PERDURARE
DELLE EMISSIONI ODORIGENE è IN CONSTRASTO CON TUTTA LA GIURISPRUDENZA IN
MATERIA
Questa
mancato rispetto sia delle prescrizioni autorizzatorie all’impianto sopra
riportate che la quasi totale inerzia delle autorità preposte ai controlli
degli impianti come quello in oggetto, si scontra con gli indirizzi operativi che la
giurisprudenza ordinaria e amministrativa da tempo ha stabilito per il nostro
Paese in materia di emissioni odorigene anomale.
In
particolare la giurisprudenza
amministrativa (es. TAR Veneto Sez. III n. 741 del 3 maggio 2011;
TAR Friuli n. 2 del 2 gennaio 2013; TAR Veneto sezione III n.573 del
5/5/2014) e penale (es. Cassazione n. 37037 del 26 settembre 2012) avevano
da tempo spiegato che:
1. per dimostrare la pericolosità delle emissioni
odorigene sono sufficienti: "le dichiarazioni di testi, specie se
...... consistano nei riferimenti a quanto oggettivamente percepito dagli
stessi dichiaranti". Quindi ai fini di fondare legalmente i
provvedimenti restrittivi della attività che emette gli odori molesti possono
essere sufficienti le dichiarazioni, prodotte tramite referti medici, sulle
molestie subite dai cittadini interessati dal fenomeno, senza richiedere
ulteriori monitoraggi o indagini complesse.
2. per ridurre/eliminare le
emissioni odorigene si possono utilizzare le migliori tecnologie/tecniche disponibili
per ottenere le massime performance ambientali esigibili.
3. nel caso di emissioni odorigene ripetute e che
superano la normale tollerabilità si possono applicare i limiti
previsti dalla normativa USA (predisposti dalla agenzia statunitense
per i controlli ambientali: EPA), anche se non previsti dalla normativa
italiana; il tutto in base al principio di precauzione.
4. le emissioni odorigene anomale
rientrano nella nozione ex lege di inquinamento atmosferico sia
secondo il più recente Testo Unico Ambientale (DLgs 152/2006) che nel
precedente Dpr 203/1988
5. anche senza limiti, ex lege, alle
emissioni odorigene, la molestia prodotta da queste ultime può essere oggetto
di interventi prescrittivi da parte delle autorità preposte
QUANTO SOPRA
CONFERMA CHE LE EMISSIONI ODORIGINE HANNO PRODOTTO LA REALIZZAZIONE DI
FATTISPECIE PENALI A CARICO DI ACAM E DEGLI ENTI PREPOSTI AI CONTROLLI A TUTELA
DELLA SALUTE PUBBLICA
Le
emissioni odorigene dell’impianto in oggetto sono dovute alla cattiva gestione
da parte di Acam dello stesso, in
violazione sia delle prescrizioni autorizzatorie dell’impianto, sia
delle leggi in materia; ma anche ai non adeguati controlli da parte delle
Autorità preposte.
In
tal modo potrebbero essersi realizzate le seguenti fattispecie di reato, sulle
quali la magistratura inquirente dovrebbe indagare:
a)
articolo 674 Codice Penale: getto di cose pericolose che configura un reato
di pericolo, volto a proteggere in via anticipata il bene salute.
b)
comma 4 articolo 256 DLgs 152/2006: inosservanza delle prescrizioni
contenute o richiamate nelle autorizzazioni ad impianti di gestione rifiuti
b)
articolo 328 Codice Penale:
omissioni di atti di ufficio relativamente al mancato e tempestivo intervento
nonostante il perdurare, da anni, del forte disagio per i numerosi cittadini
residenti, oltre al possibile concorso nei reati elencati sopra a
carico dei gestori dell’impianto
Voglio
ricordare che per il reato ex articolo
674 del Codice Penale: la
responsabilità del Sindaco e le altre autorità competenti ai controlli e
alla prevenzione degli illeciti ambientali nonché e ai danni alla salute dei cittadini: “… (nella specie esalazioni maleodoranti
provocata da un impianto di depurazione) non può essere affermata sulla sola
base dell’astratta inosservanza del dovere di vigilanza, essendo invece
necessario, per l’effettiva sussistenza della negligenza, un quid pluris, ed
innanzitutto la effettiva conoscenza della esalazione” (Cassazione penale sez. I 10/1/1995 n.138)
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