Come
già rilevato nel post precedente il Tar Lazio ha annullato il decreto ministeriale
del gennaio 2013 con il quale venivano declassificati a siti di interesse
regionale vari siti di bonifica tra cui anche quello di Pitelli.
I PRINCIPI
AFFERMATI DALLA SENTENZA DEL TAR LAZIO
1. La procedura per le
bonifiche dei siti di interesse nazionale non è più complicata di quella per i
siti regionali anzi offre "rapidità e snellezza di procedure maggiori";
2. i siti di interesse
nazionale sono stati istituiti proprio per evitare che oneri procedimentali e finanziari vengano addossati indebitamente
all’Ente Regione con riferimento a valori che trascendono la limitata sfera
degli interessi locali;
3. il nuovo parametro per
definire i siti di interesse nazionale (introdotto con la riforma del 2012) va
ad aggiungersi ai 6 esistenti che non vengono superati,
4. i sei, con la riforma
del 2012 sette, parametri costituiscono solo dei criteri generali per definire
meglio la grave situazione di compromissione e di rischio ambientali tale da
implicare (a prescindere dalle cause che l’hanno determinata) il superiore
interesse nazionale per la procedura di bonifica,
5. per essere classificato come sito di interesse nazionale non serve che l’area perimetrata dello stesso
risponda a tutti e 7 i parametri di legge.
I PRINCIPI AFFERMATI
DAL TAR LAZIO SONO APPLICABILI ANCHE ALLA DECLASSIFICAZIONE DEL SITO DI PITELLI
Relativamente ai principi
1,2,3 e 4 si veda la seguente tabella
PRINCIPI AFFERMATI DALLA SENTENZA DEL TAR LAZIO
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SITUAZIONE DEL SITO DI PITELLI
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1. La procedura per le
bonifiche dei siti di interesse nazionale non è più complicata di quella per
i siti regionali anzi offre rapidità e snellezza di procedure maggiori
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La
procedura di bonifica anche dopo la recente riforma del decreto legge 91/2014 (vedi
QUI) è ormai semplificata anche per i siti di interesse nazionale
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2. i siti di interesse
nazionale sono stati istituiti proprio per evitare che oneri procedimentali e finanziari vengano
addossati indebitamente all’Ente Regione con riferimento a valori che
trascendono la limitata sfera degli interessi locali
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Attualmente
dopo oltre 1 anno dalla declassificazione del sito di Pitelli, la Regione
Liguria e tanto meno gli enti locali spezzini non hanno stanziato risorse
sufficienti per bonificare neppure una piccola parte dell’area immensa inquinata
e tutt’ora con lo stesso perimetro di quanto il sito di era nazionale.
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3. Il nuovo parametro
per definire i siti di interesse nazionale (introdotto con la riforma del
2012) va ad aggiungersi ai 6 esistenti che non vengono superati
4. I sei, con la riforma
del 2012 sette, parametri costituiscono solo dei criteri generali per
definire meglio la grave situazione di compromissione e di rischio
ambientali tale da implicare (a prescindere dalle cause che l’hanno
determinata) il superiore interesse nazionale per la procedura di bonifica
|
È
sufficiente leggere lo studio di caratterizzazione della sola parte a mare
del sito di Pitelli per comprendere il livello di diffusione e compromissione
dell’inquinamento.
Lo studio di caratterizzazione (vedi QUI) della parte a mare del sito di Pitelli, nelle premesse
afferma : “Sono presenti numerose
attività anche all’interno della perimetrazione a terra del sito di bonifica
di interesse nazionale: attività di tipo commerciale o legate al trasporto
marittimo e della cantieristica navale; di tipo industriale, con impianti
tuttora attivi (PbO, Centrale Termoelettrica ENEL, etc.) o dismessi (Ex
Fonderia di Piombo Pertusola, etc.); presidi militari, impianti di gestione
rifiuti (discariche Vallegrande, Monte Montada, Saturnia, Ruffino-Pitelli,
Val Bosca, Tiro a Piattello, etc.). In relazione a queste ultime, sono
presenti aree dismesse, che in passato sono state sede di impianti di
smaltimento, e aree utilizzate in maniera discontinua come discariche (Area
Ex Ipodec, Area Campetto, etc.“.
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Relativamente al
principio 5 questo afferma: “Per essere
classificato come sito di interesse nazionale non serve che l’area perimetrata dello stesso
risponda a tutti e 7 i parametri di legge”, vediamo dalla seguente tabella se il sito di Pitelli
rientra o meno in almeno uno dei parametri ex lege come afferma la sentenza del
TAR
I PARAMETRI EX LEGE
PER DEFINIRE UN SITO DI INTERESSE NAZIONALE
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LA SITUAZIONE DEL SITO PITELLI
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a)
gli interventi di bonifica devono riguardare aree e territori, compresi i
corpi idrici, di particolare pregio ambientale;
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Il
territorio da bonificare è collocato
in un ambito di grande valenza turistica (comuni di Lerici e Portovenere) e
riguarda un golfo di notevoli dimensioni
dove la circolazione delle acque può e potrà comportare diffusione
dell’inquinamento in aree perimetrale in parchi nazionali (Parco delle 5
Terre) e aree protette regionali (Portovenere). Si veda lo studio ICRAM sul
golfo dove si afferma ad esempio: “Da una visione complessiva si identificano alcune aree la cui contaminazione risulta particolarmente critica: l’area del Seno della Pertusola, il settore nord occidentale del Porto Mercantile (dal Molo Garibaldi alla Darsena Duca degli Abruzzi) ed il tratto costiero orientale, da Cadimare al Seno di Panigaglia. In alcune di queste aree concentrazioni molto elevate di metalli e contaminanti organici si spingono anche alle profondità maggiori" ;
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b)
la bonifica deve riguardare aree e territori tutelati ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42;
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le
colline e parte della costa perimetrata è soggetta a vincolo paesaggistico ed
in alcuni casi anche storico culturale
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c)
il rischio sanitario ed ambientale che deriva dal rilevato superamento delle
concentrazioni soglia di rischio deve risultare particolarmente elevato in
ragione della densità della popolazione o dell'estensione dell'area
interessata;
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risulta
chiaramente come l’area perimetrata del sito veda una presenza di decine di migliaia
di cittadini residenti. Lo stesso decreto istitutivo del sito di interesse
nazionale di Pitelli nel 2000 affermava (vediQUI): “le
aree così individuate, caratterizzate da una significativa presenza
di attività produttive, di
discariche e da gravi condizioni di
degrado, sono collocate a ridosso dei centri abitati”
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d)
l'impatto socio economico causato dall'inquinamento dell'area deve essere
rilevante;
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nell’area
perimetrata insistono numerose attività a grande rilievo economico e sociale
per il territorio spezzino, tutt’ora attive: porto commerciale, cantieri
navali, diportistisca, attiva di allevamento in mare, centrale termoelettrica, rigassificatore per
citare le più rilevanti.
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e)
la contaminazione deve costituire un rischio per i beni di interesse storico
e culturale di rilevanza nazionale;
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sono
presenti immobili di interesse storico culturale
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f)
gli interventi da attuare devono riguardare siti compresi nel territorio di
più Regioni.
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Questo
parametro non è applicabile al sito di Pitelli
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f-bis)
l'insistenza, attualmente o in passato, di attività di raffinerie, di impianti
chimici integrati o di acciaierie
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Questo
parametro non è formalmente applicabile al sito di Pitelli, nel senso che all'interno dell’area perimetrata dal sito non esistono tali attività. Sotto il profilo
sostanziale occorre dire che insiste nell’area limitrofa al perimetro del
sito di Pitelli un sito di interesse regionale (area ex Ip) la cui bonifica
peraltro non è conclusa e che riguarda l’inquinamento prodotto da un
importante raffineria chiusa alla fine degli anni 70.
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I siti interessati da attività produttive ed estrattive di
amianto (parametro aggiunto dalla riforma dell’articolo 252 del DLgs 152/2006
introducendo un comma 2bis)
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Non esistono nel sito di Pitelli attività di
questo tipo
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Quindi
l’attuale perimetrazione del sito di Pitelli rispetta sicuramente almeno 5 dei
parametri per definire il sito di interesse nazionale, due soli sono
sicuramente esclusi, mentre l’ultimo (quello fbis sulla presenza di raffinerie,
impianti chimci e acciaierie) è parzialmente applicabile al sito di Pitelli. Non solo ma la sentenza afferma che i parametri sono solo criteri indicativi per definire il livello della diffusione e della pericolosità dell'inquinamento. Questo ultimo appare elemento assodato dagli stessi documenti degli enti pubblici preposti ai lavori di caratterizzazione (ICRAM e Arpal in primis) per cui a prescindere dai singoli parametri il sito di Pitelli solo per questa ragione andrebbe classificato di interesse nazionale.
Quindi applicando i principi
della sentenza del TAR Lazio anche il sito di Pitelli andrebbe classificato
come nazionale.
CONSEGUENZE
DELLA SENTENZA DEL TAR LAZIO SUL SITO DI PITELLI
La
sentenza è, secondo il gergo del diritto amministrativo, applicabile “in parte qua” quindi produce
effetti giuridicamente immediati solo per il sito laziale interessato
dal ricorso.
Ma,
come abbiamo visto nelle due tabelle sopra riportate, i principi della sentenza
sono applicabili ed estendibili, per interpretazione, anche ad altri siti non
interessati dallo specifico ricorso deciso ora dal TAR Lazio, come appunto
quello di Pitelli.
Questo
potrà produrre a breve due conseguenze
immediate.
La prima. Sono pendenti ben due
ricorsi: uno al TAR Liguria ( della associazione VAS, vedi QUI) e
un altro, a mio avviso più opportunamente al TAR Lazio ( della associazione
Legambiente, vedi QUI) che chiedono l’annullamento del Decreto Ministeriale che
cancella il SIN di Pitelli insieme con altri SIN. Ebbene al
momento della discussione di questi due ricorsi sicuramente la decisione del Tar
Lazio sopra descritta peserà in modo decisivo essendo oggetto dei due nuovi
ricorsi su Pitelli lo stesso Decreto Ministeriale ora annullato sia pure “in
parte qua”.
La seconda è che il Ministero alla luce della
sentenza del TAR Lazio qui esaminata farebbe bene a riaprire il procedimento
che ha portato alla declassificazione dei siti elencati nel Decreto
Ministeriale annullato. Non credo che lo farà anzi è probabile un
appello al Consiglio di Stato. Quindi sarà necessario che immediatamente le
associazioni ambientaliste che hanno proposto i due ricorsi sopra indicati
presentino apposita istanza al Ministero intimandogli di intraprendere quella procedura
di revisione del decreto ed in caso di diniego o silenzio del Ministero,
impugnino questi ultimi due comportamenti omissivi.
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