sabato 19 luglio 2014

Sito di Pitelli: cosa succede dopo la sentenza del TAR Lazio

Come già rilevato nel post precedente il Tar Lazio ha annullato il decreto ministeriale del gennaio 2013 con il quale venivano declassificati a siti di interesse regionale vari siti di bonifica tra cui anche quello di Pitelli.



I PRINCIPI AFFERMATI DALLA SENTENZA DEL TAR LAZIO
1. La procedura per le bonifiche dei siti di interesse nazionale non è più complicata di quella per i siti regionali anzi offre "rapidità e snellezza di procedure maggiori";
2. i siti di interesse nazionale sono stati istituiti proprio per evitare che oneri procedimentali e finanziari vengano addossati indebitamente all’Ente Regione con riferimento a valori che trascendono la limitata sfera degli interessi locali;
3. il nuovo parametro per definire i siti di interesse nazionale (introdotto con la riforma del 2012) va ad aggiungersi ai 6 esistenti che non vengono superati,
4. i sei, con la riforma del 2012 sette, parametri costituiscono solo dei criteri generali per definire meglio la grave situazione di compromissione e di rischio ambientali tale da implicare (a prescindere dalle cause che l’hanno determinata) il superiore interesse nazionale per la procedura di bonifica,
5. per essere classificato come sito di interesse nazionale  non serve che l’area perimetrata dello stesso risponda a tutti e 7 i parametri di legge.





I PRINCIPI AFFERMATI DAL TAR LAZIO SONO APPLICABILI ANCHE ALLA DECLASSIFICAZIONE DEL SITO DI PITELLI

Relativamente ai principi 1,2,3 e 4 si veda la seguente tabella

PRINCIPI AFFERMATI DALLA SENTENZA DEL TAR LAZIO
SITUAZIONE DEL SITO DI PITELLI
1. La procedura per le bonifiche dei siti di interesse nazionale non è più complicata di quella per i siti regionali anzi offre rapidità e snellezza di procedure maggiori

La procedura di bonifica anche dopo la recente riforma del decreto legge 91/2014  (vedi  QUI) è ormai semplificata anche per i siti di interesse nazionale

2. i siti di interesse nazionale sono stati istituiti proprio per evitare che oneri procedimentali e finanziari vengano addossati indebitamente all’Ente Regione con riferimento a valori che trascendono la limitata sfera degli interessi locali

Attualmente dopo oltre 1 anno dalla declassificazione del sito di Pitelli, la Regione Liguria e tanto meno gli enti locali spezzini non hanno stanziato risorse sufficienti per bonificare neppure una piccola parte dell’area immensa inquinata e tutt’ora con lo stesso perimetro di quanto il sito di era nazionale.

3. Il nuovo parametro per definire i siti di interesse nazionale (introdotto con la riforma del 2012) va ad aggiungersi ai 6 esistenti che non vengono superati
4. I sei, con la riforma del 2012 sette, parametri costituiscono solo dei criteri generali per definire meglio la grave situazione di compromissione e di rischio ambientali tale da implicare (a prescindere dalle cause che l’hanno determinata) il superiore interesse nazionale per la procedura di bonifica

È sufficiente leggere lo studio di caratterizzazione della sola parte a mare del sito di Pitelli per comprendere il livello di diffusione e compromissione dell’inquinamento.
Lo studio di caratterizzazione (vedi QUIdella parte  a mare del sito di Pitelli,  nelle premesse afferma : “Sono presenti numerose attività anche all’interno della perimetrazione a terra del sito di bonifica di interesse nazionale: attività di tipo commerciale o legate al trasporto marittimo e della cantieristica navale; di tipo industriale, con impianti tuttora attivi (PbO, Centrale Termoelettrica ENEL, etc.) o dismessi (Ex Fonderia di Piombo Pertusola, etc.); presidi militari, impianti di gestione rifiuti (discariche Vallegrande, Monte Montada, Saturnia, Ruffino-Pitelli, Val Bosca, Tiro a Piattello, etc.). In relazione a queste ultime, sono presenti aree dismesse, che in passato sono state sede di impianti di smaltimento, e aree utilizzate in maniera discontinua come discariche (Area Ex Ipodec, Area Campetto, etc.“.



Relativamente al principio 5 questo afferma: “Per essere classificato come sito di interesse nazionale  non serve che l’area perimetrata dello stesso risponda a tutti e 7 i parametri di legge”, vediamo dalla  seguente tabella se il sito di Pitelli rientra o meno in almeno uno dei parametri ex lege come afferma la sentenza del TAR 
I PARAMETRI EX LEGE PER DEFINIRE UN SITO DI INTERESSE NAZIONALE
LA SITUAZIONE DEL SITO PITELLI
a) gli interventi di bonifica devono riguardare aree e territori, compresi i corpi idrici, di particolare pregio ambientale;

Il territorio da bonificare  è collocato in un ambito di grande valenza turistica (comuni di Lerici e Portovenere) e riguarda un golfo di notevoli dimensioni  dove la circolazione delle acque può e potrà comportare diffusione dell’inquinamento in aree perimetrale in parchi nazionali (Parco delle 5 Terre) e aree protette regionali (Portovenere). Si veda lo studio ICRAM sul golfo dove si afferma ad esempio: “Da una visione complessiva si identificano alcune aree la cui contaminazione risulta particolarmente critica: l’area del Seno della Pertusola, il settore nord occidentale del Porto Mercantile (dal Molo Garibaldi alla Darsena Duca degli Abruzzi) ed il tratto costiero orientale, da Cadimare al Seno di Panigaglia. In alcune di queste aree concentrazioni molto elevate di metalli e contaminanti organici si spingono anche alle profondità maggiori" ;
b) la bonifica deve riguardare aree e territori tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

le colline e parte della costa perimetrata è soggetta a vincolo paesaggistico ed in alcuni casi anche storico culturale

c) il rischio sanitario ed ambientale che deriva dal rilevato superamento delle concentrazioni soglia di rischio deve risultare particolarmente elevato in ragione della densità della popolazione o dell'estensione dell'area interessata;

risulta chiaramente come l’area perimetrata del sito veda una presenza di decine di migliaia di cittadini residenti. Lo stesso decreto istitutivo del sito di interesse nazionale di Pitelli nel 2000 affermava (vediQUI): “le  aree così individuate, caratterizzate da una significativa  presenza  di  attività produttive, di discariche e da gravi  condizioni  di  degrado,  sono  collocate a ridosso dei centri abitati

d) l'impatto socio economico causato dall'inquinamento dell'area deve essere rilevante;

nell’area perimetrata insistono numerose attività a grande rilievo economico e sociale per il territorio spezzino, tutt’ora attive: porto commerciale, cantieri navali, diportistisca, attiva di allevamento in mare,  centrale termoelettrica, rigassificatore per citare le più rilevanti.
e) la contaminazione deve costituire un rischio per i beni di interesse storico e culturale di rilevanza nazionale;

sono presenti immobili di interesse storico culturale
f) gli interventi da attuare devono riguardare siti compresi nel territorio di più Regioni.

Questo parametro non è applicabile al sito di Pitelli
f-bis) l'insistenza, attualmente o in passato, di attività di raffinerie, di impianti chimici integrati o di acciaierie

Questo parametro non è formalmente applicabile al sito di Pitelli, nel senso che all'interno dell’area perimetrata dal sito non esistono tali attività. Sotto il profilo sostanziale occorre dire che insiste nell’area limitrofa al perimetro del sito di Pitelli un sito di interesse regionale (area ex Ip) la cui bonifica peraltro non è conclusa e che riguarda l’inquinamento prodotto da un importante raffineria chiusa alla fine degli anni 70.
I siti interessati da attività produttive ed estrattive di amianto (parametro aggiunto dalla riforma  dell’articolo 252 del DLgs 152/2006 introducendo un comma 2bis)

 Non esistono nel sito di Pitelli attività di questo tipo

Quindi l’attuale perimetrazione del sito di Pitelli rispetta sicuramente almeno 5 dei parametri per definire il sito di interesse nazionale, due soli sono sicuramente esclusi, mentre l’ultimo (quello fbis sulla presenza di raffinerie, impianti chimci e acciaierie) è parzialmente applicabile al sito di Pitelli. Non solo ma la sentenza afferma che i parametri sono solo criteri indicativi per definire il livello della diffusione e della pericolosità dell'inquinamento. Questo ultimo appare elemento assodato dagli stessi documenti degli enti pubblici preposti ai lavori di caratterizzazione (ICRAM e Arpal in primis) per cui a prescindere dai singoli parametri il sito di Pitelli solo per questa ragione andrebbe classificato di interesse nazionale. 

Quindi applicando i principi della sentenza del TAR Lazio anche il sito di Pitelli andrebbe classificato come nazionale.



CONSEGUENZE DELLA SENTENZA DEL TAR LAZIO SUL SITO DI PITELLI
La sentenza è, secondo il gergo del diritto amministrativo, applicabile “in parte qua” quindi produce effetti  giuridicamente immediati solo per il sito laziale interessato dal ricorso.
Ma, come abbiamo visto nelle due tabelle sopra riportate, i principi della sentenza sono applicabili ed estendibili, per interpretazione, anche ad altri siti non interessati dallo specifico ricorso deciso ora dal TAR Lazio, come appunto quello di Pitelli.

Questo potrà produrre a breve due conseguenze immediate.
La prima. Sono pendenti ben due ricorsi: uno al TAR Liguria ( della associazione VAS, vedi QUI) e un altro, a mio avviso più opportunamente al TAR Lazio ( della associazione Legambiente, vedi QUI) che chiedono l’annullamento del Decreto Ministeriale che cancella il SIN di Pitelli insieme con altri SIN.  Ebbene al momento della discussione di questi due ricorsi sicuramente la decisione del Tar Lazio sopra descritta peserà in modo decisivo essendo oggetto dei due nuovi ricorsi su Pitelli lo stesso Decreto Ministeriale ora annullato sia pure “in parte qua”.
La seconda è che il Ministero alla luce della sentenza del TAR Lazio qui esaminata farebbe bene a riaprire il procedimento che ha portato alla declassificazione dei siti elencati nel Decreto Ministeriale annullato.   Non credo che lo farà anzi è probabile un appello al Consiglio di Stato. Quindi sarà necessario che immediatamente le associazioni ambientaliste che hanno proposto i due ricorsi sopra indicati presentino apposita istanza al Ministero intimandogli di intraprendere quella procedura di revisione del decreto ed in caso di diniego o silenzio del Ministero, impugnino questi ultimi due comportamenti omissivi.  





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