Di seguito la relazione che ho tenuto alla conferenza sul Sito di Pitelli con la giornalista del Secolo XIX Sondra Coggio nell'ambito della Festa spezzina del Movimento 5stelle
PREMESSA
Sul fatto che fino ad ora si sia bonificato solo una parte limitata del sito di Pitelli e neppure quella più
inquinata lo dimostrano prima di tutto i seguenti documenti e dichiarazioni
ufficiali di rappresentanti tecnici istituzionali:
1. Il Progetto
preliminare di bonifica dell’ICRAM (vedi QUI per il
testo completo) , afferma: ““In considerazione del fatto che gli interventi di bonifica
relativi alle diverse aree potrebbero essere attuati in tempi diversi, dovrà
essere data priorità a quelle aree in cui livelli elevati di contaminazione dei
sedimenti potrebbero determinare situazioni di rischio sanitario-ambientale”.
2. Rapporto Arpal sui monitoraggi, svolti fino ad ora nelle 30 stazioni
presenti nel golfo, questi, cito testualmente, sono stati effettuati: “con
frequenza variabile in relazione alle attività di escavo presenti nel
golfo (minimo stagionale in assenza di dragaggio) e continua a tutt’oggi.”
3. Audizione della Direttrice dell'Arpal
spezzina alla commissione ambiente
del consiglio comunale. "si è
verificato (caratterizzato in gergo tecnico ndr.) l'inquinamento solo dove si è costruito).
Tradotto dove c'erano le aree meno inquinate
4. La direttrice
dell'Arpal in
conf stampa dell’11 marzo scorso: "Ad
oggi le bonifiche dei fondali sono state eseguite nelle zone coinvolte da
interventi sulla linea di costa, così come prevede la legge. “
Quindi se, come afferma Arpal, non
ci sono state dispersioni significative di inquinanti in mare, è anche
perché sono state dragate/bonificate solo aree con livello di inquinamento non
significativo
LO STUDIO
DELL’ICRAM NON È SOLO DI CARATTERIZZAZIONE DEL LIVELLO DI INQUINAMENTO DEL
GOLFO MA UN PIANO DI BONIFICA VERO E PROPRIO
Si tratta di un vero e
proprio Progetto Preliminare di Bonifica che, nella dizione della normativa vigente al momento della sua
elaborazione, significa:
1. individuazione delle aree prioritarie su cui
intervenire per il disinquinamento e/o messa in sicurezza
2. parametri per
definire le aree da bonificare
3. aree su cu effettuare ulteriori approfondimenti di
indagine
4. diverse modalità e tecniche di bonifica
Relativamente al punto 3 non risulta
agli atti, fino ad ora pubblicati, alcun approfondimento
Relativamente al punto 4 non risulta alcuna documentazione presentata, questo
nonostante la normativa, vigente all’epoca dei primi interventi e poi integrata
dal 2006 con l’allegato III alla parte IV del DLgs 152/2006, richiedesse una
valutazione delle alternative presentate dal Progetto ICRAM, sulla base dei
criteri indicati da detto allegato, per la scelta della migliore tecnica
di bonifica
LO STATO DELLE BONIFICHE NELLA PARTE
A TERRA DEL SITO DI PITELLI
Sulla situazione a terra i dati ufficiali
dell’Arpal pubblicati nel sito di questo Ente( vedi QUI) nonché il verbale di conferenza dei servizi dimostrano che:
1. per l’area Campetto, vicinissima alla zone dove sono
stati ritrovati recentemente ulteriori rifiuti pericolosi smaltiti
illegalmente, il piano di caratterizzazione non è ancora stato validato quindi
concluso
2. per l’area ex tiro al piattello non esiste piano di
caratterizzazione in quanto in zona militare
3. per la Discarica di RSU
Vallegrande “La Marina” siamo ancora alla fase di monitoraggio per individuare
interventi conseguenti
4. discarica RSU Monte Montada: L’area
è stata posta sotto sequestro dal 1999 fino al 2012, assegnando la gestione al
Comune che, per un certo periodo, ha provveduto (tramite ACAM) allo smaltimento
del percolato; attualmente il percolato non viene smaltito. L’area è stata
restituita alla proprietà nel 2012.
5.
discarica di saturnia : il piano di caratterizzazione è tutt’ora in corso di
validazione
6. bacini di lagunaggio ceneri centrale enel: non
risultano dati ufficiali
7. Ex Fonderia Pertusola (Navalmare): progetto di bonifica non avviato, in quanto
il Ministero dell’Ambiente ha chiesto di presentare un nuovo progeto
8. Le aree militari insistenti nel sito non sono state
adeguate alle disposizioni del D.Lgs
152/06.
LA BONIFICA DEL SITO DI PITELLI HA PROCEDUTA IN PALESE CONTRASTO CON IL PROGETTO PRELIMINARE DELL'ICRAM E CON LA STESSA NORMATIVA NAZIONALE IN MATERIA DI SITI DI INTERESSE NAZIONALE
Intervenire per fasi nella bonifica di un area vasta come è il
golfo di Spezia non significa procedere per compartimenti stagni, come invece
si sta facendo, lo dimostra la stessa legge in materia.
L’allegato 3 alla disciplina delle bonifiche
(nel DLgs 152/2006, vedi QUI) prevede che “per
i siti in esercizio laddove un intervento di bonifica intensivo comporterebbe
delle limitazioni se non l’interruzione della attività di produzione, il
soggetto responsabile dell’inquinamento o il proprietario del sito può
ricorrere, in alternativa, ad interventi altrettanto efficaci di messa in
sicurezza dell’intero sito, finalizzati alla protezione delle matrici
ambientali sensibili mediante il contenimento degli inquinanti all’interno
dello stesso, e provvedere gradualmente alla eliminazione delle sorgenti
inquinanti secondarie in step successivi programmati….”.
Gli inquinatori (cantieri navali, Enel, ENI, Snam, gestori
discariche colline Pitelli) che il proprietario (demanio marittimo,
quindi Autorità Portuale) sono ben conosciuti per la parte a mare con
riferimento all’inquinamento chimico come dimostrato dalla mappa ormai famosa
con le zone in rosso del nostro golfo che riproduco all’inizio di questo post.
D’altronde che nella parte a mare, del sito di Pitelli,
sia stato fatto quasi nulla fino ad ora lo dimostra la stessa audizione
della dott.sa Colonna (direttrice del Dipartimento spezzino dell’Arpal)
alla Commissione Ambiente dove si sono illustrate solo le azioni di messa
in sicurezza della parte a terra per la quale comunque, come affermato dalla
stessa dott.sa : “…molto c’è ancora da fare” !
La direttrice dell’Arpal spezzina in una
recente conferenza stampa dell’11 marzo 2014 “Parlo da tecnico, non da politico, basandomi su
dati, non pensieri, e se fossi un cittadino chiederei che venissero svolte le
bonifiche in aree come la ex Pertusola, lo specchio di mare davanti a Cadimare
e la zona di Molo Italia e Calata Paita.”
Se fossi un cittadino?
Ma la dottoressa non è un cittadino è la direttrice del dipartimento spezzino
della Agenzia per la protezione ambientale della Liguria!
I COLORI DELLA MAPPA DI DIFFUSIONE
DELL’INQUINAMENTO NEL GOLFO
Nella conferenza stampa del 11 marzo 2014 la Direttrice dell'Arpal ha affermato che : “avendo usato il rosso è stato dato spazio all'interpretazione che sia tutto altamente inquinato. Cosa che non è vera".
La direttrice dell’Arpal fa qui una affermazione per certi versi inutile, per altri invece tendenziosamente volta a confondere le carte in tavola.
Inutile perché le mappe dell’ICRAM sono più di una. Quella con le parti solo in rosso e verdi dimostra non il livello dell’inquinamento ma solo ed unicamente le aree che comunque dovranno essere bonificate. Vedi questa mappa a fianco.
Tendenziosa perché la dottoressa con la affermazione sopra riportata rimuove un dato gravissimo e cioè che la mappa che contiene diversi colori: verde, giallo, marroncino e rosso (vedi qui a fianco), è quella che dimostra la gerarchia nella priorità delle aree da bonificare. Gerarchia che non è mai stata rispettata dai soggetti inquinatori (vedi in primo luogo l’Autorità Portuale), ma soprattutto dalle istituzioni preposte alle autorizzazioni al dragaggio/bonifica, il tutto con l’avvallo degli enti di controllo come l’Arpal.
Aggiungo che questa mappa è parziale perché riguarda l’inquinamento solo fino a profondità 0-50, ve ne sono altre 5 nelle pagine da 161 1 165 del piano ICRAM.
LE
AREE MILITARI E LE BONIFICHE
NON È VERO CHE LE ZONE
MILITARI INQUINATI SONO FUORI DA OGNI CONTROLLO DA PARTE DELLE AUTORITÀ CIVILI
Nel
post che segue dimostrerò quanto ora sintetizzo in questa introduzione:
1. le aree militari nel momento in cui risultassero inquinate
devono essere oggetto di apposite comunicazioni da parte delle autorità
militari anche alle autorità civili (Prefetto, Regione, Enti Locali);
2. alle autorità civili (Prefetto, Regione, Enti Locali) devono essere comunicati tutti i passaggi della attività di bonifica
2. alle autorità civili (Prefetto, Regione, Enti Locali) devono essere comunicati tutti i passaggi della attività di bonifica
3. le modalità di bonifica alle aree militari, compresi i
parametri per definire l’inquinamento nonché le tecniche di
bonifica e/o messa in sicurezza, sono le stesse previste le aree civili:
Prefetto, Regione, Provincia, Comune.;
4.tutte la procedura di
bonifica dal momento della caratterizzazione fino alla approvazione del
progetto di bonifica e successivo monitoraggio devono vedere il coinvolgimento
delle autorità civili: Prefetto, Ministero Ambiente (siti di interesse
nazionale), Regione, Provincia, Comune. Questo avviene attraverso l’istituto
della conferenza dei servizi;
5. i dati, i documenti relativi alle procedura di bonifica sono
pubblicabili ed accedibili salvo ragioni superiori di difesa nazionale, che ad
esempio nel caso del nostro golfo non hanno alcuna rilievo, come non ne avevano
nel caso del recente trasporto radioattivo nel nostro golfo (vedi QUI) o nella vicenda della demolizione
della bettolina militare davanti al quartiere di Marola (vedi QUI);
6. i controlli ambientali all'interno delle aree militari resta di competenza delle autorità militari ma nelle aree limitrofe le autorità civili (Comune e Provincia) possono predisporre monitoraggi e nel caso si dimostrino pericoli di dispersione degli inquinanti dalle aree militari a quelle civili, mantengono i loro poteri di diffida ed ordinanza a cominciare da quelli del Sindaco come massima Autorità Sanitaria nel territorio del Comune.
6. i controlli ambientali all'interno delle aree militari resta di competenza delle autorità militari ma nelle aree limitrofe le autorità civili (Comune e Provincia) possono predisporre monitoraggi e nel caso si dimostrino pericoli di dispersione degli inquinanti dalle aree militari a quelle civili, mantengono i loro poteri di diffida ed ordinanza a cominciare da quelli del Sindaco come massima Autorità Sanitaria nel territorio del Comune.
Quindi
non rispondono al vero due affermazioni, che ho letto purtroppo anche da
fonti ambientaliste, secondo cui:
1. nelle aree militari da bonificare le autorità civili non hanno mai avuto poteri
2. dopo la declassificazione del sito di bonifica nelle aree militari delle colline di Pitelli: Ministero dell’Ambiente, Regione ed Enti Locali non avrebbero più poteri di intervento.
1. nelle aree militari da bonificare le autorità civili non hanno mai avuto poteri
2. dopo la declassificazione del sito di bonifica nelle aree militari delle colline di Pitelli: Ministero dell’Ambiente, Regione ed Enti Locali non avrebbero più poteri di intervento.
Non
è così!
E’
vera invece un'altra cosa e cioè che se il sito di bonifica di Pitelli fosse
rimasto nazionale la procedura anche nelle aree militari sarebbe rimasta nella
titolarità del Ministero dell’Ambiente con la partecipazione di una
rappresentante della Difesa alle conferenze dei servizi istruttorie e
decisorie. Ora
con la declassificazione del sito da nazionale a regionale, la titolarità delle
procedura di bonifica torna in mano ai rappresentanti militari per le aree
militari e a regione/enti locali per quelle civili. Questa
è forse una delle tante “ragioni” che hanno spinto gli enti locali,
probabilmente in accordo con le autorità militari a chiedere la
declassificazione del sito. Ma questo non significa che Ministero dell’Ambiente,
Regioni, Enti Locali non abbiano alcun titolo ad intervenire nelle bonifiche:
aree militari della zona di Pitelli comprese!.
Aggiungo infine che molti degli atti indicati nelle note che seguono dovrebbero essere già stati prodotti dalle autorità militari e quindi sono accedibili da chiunque sia interessato, anzi secondo la recente normativa sulla trasparenza sia le autorità militari che ad esempio il Comune di Spezia sono obbligati per legge a pubblicarli nei loro siti istituzionali (vedi QUI).
LE
NOVITÀ SULLE PROCEDURE DI BONIFICA PER LE AREE MILITARI
DECRETO
LEGGE 24 GIUGNO 2014 N.91
I livelli
di concentrazione di soglia di contaminazione sono
quelli previsti dall’allegato 5 alla parte IV titolo V del DLgs 152/2006
(vedi QUI) in particolare si applicano
quelli delle zone industriali, chiarendo
quindi uno dei dubbi fondamentali che fino ad ora è stato utilizzato come scusa
“ufficiale”, oltre alla mancanza di finanziamenti pubblici, per il mancato
avvio delle procedure di bonifica.
Certo il problema è che i limiti per le aree
industriali (colonna b) della tabella dell'allegato 5) sono di gran lunga più
alti di quelli per le zone residenziali (colonna a), questo può essere letto
come un "regalo" alle autorità militari.
Inoltre per le acque sotterranee l'allegato V
non distingue tra residenziale e industriale quindi a questo fattore ambientale
si applicano gli stessi livelli di concentrazione soglia di contaminazione.
Infine occorre sottolineare che per verificare che il sito è
bonificato secondo la legge e che quindi il livello degli inquinanti è
compatibile con la destinazione urbanistica dell'area, dovranno essere
rispettate le concentrazioni di soglia di rischio e queste non sono fissate ex
lege (come invece le concentrazioni di soglia di contaminazione) ma sulla base
della analisi di rischio, quindi di volta in volta (vedi definizione alla fine
di questo post alla nota 3); recita il comma 2 del nuovo articolo 241bis del
DLgs 152/2006: " 2. Gli obiettivi di intervento nelle aree di cui
al comma 1 sono determinati mediante applicazione di idonea analisi di
rischio sito specifica che deve tenere conto dell'effettivo utilizzo e
delle caratteristiche ambientali di dette aree o di porzioni di esse e
delle aree limitrofe, al fine di prevenire, ridurre o eliminare i rischi per la
salute dovuti alla potenziale esposizione a sostanze".
Secondo il TAR Lombardia sentenza n.1116 depositata lo scorso 29
aprile ha affermato:
“predisporre il documento di Analisi dei
rischi in linea con lo stato di fatto dell’area interessata….PERCHÈ il valore primario che emerge in
tale vicenda e che va certamente tutelato è il diritto alla salute dei
cittadini che vivono in prossimità della zona indicata”.
Il principio di fondo che emerge da questa
sentenza è molto importante perché si afferma che ai fini della corretta
procedura di bonifica non rileva la formale destinazione urbanistica all’epoca
dell’avvio della procedura di bonifica ma prima di tutto l’obiettivo della
tutela della salute dei cittadini che vivono in prossimità della zona inquinata
e questo addirittura a prescindere dalla eventualità (come nel caso oggetto
della sentenza) che gli immobili ad uso residenziali o scolastico siano o meno
abusivi!
Con il decreto legge pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 24-6-2014 (vedi QUI) si
è stabilito che i livelli di concentrazione di soglia di
contaminazione (CSC) sono
quelli previsti dalla colonna b) dell’allegato 5 alla parte IV titolo V del
DLgs 152/2006 (vedi QUI) quindi in particolare si applicano quelli delle zone
industriali
Ora se questo limite
della nuova normativa, sopra citata, è indubbiamente vero, è altrettanto
indiscutibile che applicando
il principio della sopra descritta
sentenza lo stesso limite potrebbe essere superato in due
modi:
1. Dimostrando che
nelle aree militari interessate dalla bonifica insistono attività e/o strutture
di tipo residenziale sia civile che militare
2. Dimostrando che,
come afferma la sentenze del TAR Lombardia, in prossimità delle
aree militari inquinate e da bonificare insistono strutture
residenziali civili che potrebbero comportare danni alla salute dei cittadini residenti
se la bonifica si limitasse a raggiungere i limiti previsti per le aree
industriali
LE NOVITÀ
SULLA PROCEDURA DI BONIFICA NEL NUOVO DECRETO LEGGE SIA PER SITI NAZIONALI CHE
REGIONALI
La novità introdotta (con il Decreto Legge 91/2014) dal nuovo articolo 242bis al DLgs 152/2006
prevede che chi è interessato ad
effettuare a proprie spese la bonifica può
presentare un progetto di bonifica che
garantisca, sotto la sua responsabilità, il non superamento delle
concentrazioni di soglia di contaminazione degli inquinati, (vedi definizione
nota 1 alla fine del presente post).
Al fine di verificare se il superamento di dette concentrazioni
c’è ancora oppure no verrà presentato il piano di caratterizzazione la cui
esecuzione sarà svolta in collaborazione con Arpal che procede alla
validazione dei relativi dati.
Dopodichè il tutto verrà trasmesso alla autorità competente a
certificare la avvenuta bonifica: Provincia (siti regionali) Ministero
Ambiente (siti nazionali).
Ovviamente per
soggetto interessato alla bonifica si intende sia il responsabile dell’inquinamento
che il proprietario del terreno che vuole liberarlo dall’inquinamento per
poterlo utilizzare ai fini della destinazione urbanistica prevista, ma anche
altro soggetto che anche con apposito accordo di programma (come previsto dalla
normativa vigente) voglia partecipare attivamente alla bonifica per ottenere in
cambio la possibilità di usare il terreno bonificato secondo la vigente
destinazione urbanistica dello stesso, quest'ultima possibile oggetto di
contrattazione nella stesura dell'accordo di programma.
Si tratta di una procedura che a differenza del passato permette
di avviare immediatamente la
bonifica senza attendere i tempi lunghi della caratterizzazione che verrà svolta ex post come abbiamo
descritto sopra.
Questa procedura semplificata si
applica sia ai siti di interesse nazionale che regionale. Questa è
un'altra rilevante novità perché fino ad ora la semplificazione delle procedure
di bonifica era stata prevista solo per i siti nazionali: in particolare su 8
procedure semplificate ben 7 erano previste per i soli siti nazionali.
Non solo ma questa procedura semplificata applicabile anche al
sito di Pitelli declassificato a regionale può ben collegarsi con l’utilizzo
della unica procedura di bonifica semplificata prevista fino ad ora anche per i
siti regionali. Mi riferisco all’articolo 252 bis al DLgs 152/2006 (c.d.
Testo Unico Ambientale) che, in deroga alle procedure di bonifica ordinarie,
prevede la individuazione di siti di interesse pubblico ai fini dell'attuazione
di programmi ed interventi di riconversione industriale e di sviluppo economico
produttivo, contaminati da eventi antecedenti al 30 aprile 2006, praticamente
tutti i siti industriali inquinati visto che il 2006 è una data piuttosto
vicina al presente. Peraltro questa norma è contenuta nell’articolo10
della attuale LR 10/2009 che ha sostituito la LR 18/1999 sopra citata. In particolare la norma regionale del
2009 prevede che insieme con il progetto di bonifica sia già definita la
destinazione urbanistica dell’area.
LA QUESTIONE DEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE O
REGIONALE
TAR VENETO: I SITI
INQUINATI DEVONO ESSERE BONIFICATI ANCHE SE REGIONALI!
Tar Veneto n. 276 del 4/3/2014 (per il testo completo
vedi QUI) che al di la della controversia specifica che
affronta, afferma sul piano dei principi generali quanto segue: “……..non è
vero che la sopravvenuta esclusione dell’area della parte ricorrente dal
perimetro del sito di interesse nazionale abbia fatto venir meno i presupposti
normativi per l’effettuazione della bonifica, dato che la necessità o meno
della bonifica prescinde dall’inclusione nel perimetro di interesse nazionale.
Infatti così come l’inclusione di un’area nel perimetro dei siti di interesse
nazionale non comporta una presunzione assoluta di inquinamento tale da
comportare l’obbligo di eseguire la bonifica dei terreni (come si evince dallo
stesso DM 23 febbraio 2000, con il quale è stata effettuata la perimetrazione,
e che ha precisato che all'interno dell'area perimetrata deve essere eseguita
l'attività di caratterizzazione al fine di accertare le effettive condizioni di
inquinamento), allo stesso modo la sua esclusione dal perimetro del sito di
interesse nazionale non comporta di per sé all’esclusione degli obblighi di
bonifica. Infatti l’obbligo della bonifica è determinato solamente dal
superamento o meno di determinate soglie di sostanze contaminanti, e l’unico
effetto ricollegabile dall’inclusione nella perimetrazione del sito di
interesse nazionale, è il radicamento della competenza in materia, in deroga
alle regole ordinarie, in capo al Ministero dell’Ambiente ai sensi dell’art.
17, comma 14, del Dlgs. 5 febbraio 1997, n. 22.”
TAR LAZIO ANNULLA
DECRETO CHE DECLASSIFICA I SITI DI BONIFICA NAZIONALI
Il
TAR (sentenza n.7856 del 16/7/2014) ha annullato il suddetto Decreto sulla base
del ricorso della Regione Lazio "in riferimento a quanto in esso
disposto per il sito del Bacino del Fiume Sacco" cioè uno dei siti
declassificati dal Decreto.
Ma
è chiaro che le motivazioni che hanno portato il TAR Lazio ad annullare il
Decreto valgono indirettamente anche per gli altri siti compreso quello di
Pitelli oggetto anche questo ultimo di due ricorsi pendenti uno al Tar Liguria
(della associazione VAS) e l’altro al TAR Lazio (della associazione
Legambiente).
In
vari miei post prima ancora che il decreto venisse pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale ho affermato la sua illegittimità vedi ad esempio QUI.
Il
Decreto del Ministero dell’Ambiente, ora annullato, si fondava su due
presupposti
1. per definire i siti
inquinati da considerare di rilevanza nazionale occorre tenere in
considerazione anche il nuovo criterio introdotto dalla legge 134/2012 : presenza di raffinerie, impianti
chimici integrati e acciaierie, attività di produzione/estrazione amianto
2. per essere classificato come nazionale il sito deve
rispettare tutti i parametri del comma 2 dell’articolo 252 del DLgs 152/2006
(TU ambientale) quindi anche e soprattutto quello nuovo riportato al punto
1 di cui sopra.
Di
contro a questa interpretazione io ho sempre affermato che il nuovo criterio
(raffinerie etc.) si andava ad aggiungere agli altri criteri e non li abrogava
ne direttamente ne indirettamente.
Aggiungevo
quindi che anche dopo la riforma
della legge 134/2012 il dettato del comma 2 articolo 252 (DLgs 152/2006
che disciplina le condizioni per dichiarare i siti di interesse nazionale)
restava chiarissimo: non occorrono tutti i parametri contemporaneamente per
definire come nazionale un sito di bonifica ma ne bastano anche solo alcuni.
In
realtà la ratio di tutto l'articolo 252 è nel comma 1 che recita:
" I siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica,
sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e
pericolosità degli inquinanti , al rilievo dell'impatto sull'ambiente
circostante in termini di rischio sanitario e ecologico nonché di pregiudizio
per i beni culturali e ambientali ".
I
parametri, quindi, sono solo dei criteri specificativi di questa ratio
(del comma 1 articolo 252 sopra riportato) ma è chiaro che quello che
conta per definire un sito di interesse nazionale è quanto affermato
proprio nel detto comma 1:
1. le dimensioni
ampie dell’inquinamento,
2. la pericolosità
degli inquinanti,
3. il rischio
sanitario,
4. il pregiudizio di
aree con vincoli paesaggistici.
Aggiungevo
che non erano assolutamente fondate le tesi del Sindaco Federici secondo le
quali il trasferimento dei siti di bonifica nazionali alle Regioni avrebbe
semplificato le procedure di bonifica degli stessi. Anzi sostenevo e sostengo
che in questo modo avremmo perso i finanziamenti nazionali per la bonifica
(peraltro già falcidiati dalle varie finanziarie di questi anni) caricando
esclusivamente sulle scarne finanze regionali un costo non sopportabile.
LA SENTENZA DEL TAR
LAZIO
La
sentenza del TAR Lazio accoglie pienamente le mie tesi sopra riportate infatti
afferma:
I PRINCIPI AFFERMATI DAL
TAR LAZIO SONO APPLICABILI ANCHE ALLA DECLASSIFICAZIONE DEL SITO DI PITELLI
Relativamente ai principi
1,2,3 e 4 si veda la seguente tabella
PRINCIPI AFFERMATI DALLA SENTENZA DEL TAR LAZIO
|
SITUAZIONE DEL SITO DI PITELLI
|
1. La procedura per le
bonifiche dei siti di interesse nazionale non è più complicata di quella per
i siti regionali anzi offre rapidità e snellezza di procedure maggiori
|
La
procedura di bonifica anche dopo la recente riforma del decreto legge
91/2014 (vedi QUI) è ormai semplificata anche per i siti
di interesse nazionale
|
2. i siti di interesse
nazionale sono stati istituiti proprio per evitare che oneri procedimentali e finanziari vengano
addossati indebitamente all’Ente Regione con riferimento a valori che
trascendono la limitata sfera degli interessi locali
|
Attualmente
dopo oltre 1 anno dalla declassificazione del sito di Pitelli, la Regione
Liguria e tanto meno gli enti locali spezzini non hanno stanziato risorse
sufficienti per bonificare neppure una piccola parte dell’area immensa
inquinata e tutt’ora con lo stesso perimetro di quanto il sito di era
nazionale.
|
3. Il nuovo parametro
per definire i siti di interesse nazionale (introdotto con la riforma del
2012) va ad aggiungersi ai 6 esistenti che non vengono superati
4. I sei, con la riforma
del 2012 sette, parametri costituiscono solo dei criteri generali per
definire meglio la grave situazione di compromissione e di rischio
ambientali tale da implicare (a prescindere dalle cause che l’hanno
determinata) il superiore interesse nazionale per la procedura di bonifica
|
È
sufficiente leggere lo studio di caratterizzazione della sola parte a mare
del sito di Pitelli per comprendere il livello di diffusione e compromissione
dell’inquinamento.
Lo studio di caratterizzazione (vedi QUI) della
parte a mare del sito di Pitelli, nelle premesse afferma : “Sono
presenti numerose attività anche all’interno della perimetrazione a terra del
sito di bonifica di interesse nazionale: attività di tipo commerciale o
legate al trasporto marittimo e della cantieristica navale; di tipo
industriale, con impianti tuttora attivi (PbO, Centrale Termoelettrica ENEL,
etc.) o dismessi (Ex Fonderia di Piombo Pertusola, etc.); presidi militari,
impianti di gestione rifiuti (discariche Vallegrande, Monte Montada,
Saturnia, Ruffino-Pitelli, Val Bosca, Tiro a Piattello, etc.). In relazione a
queste ultime, sono presenti aree dismesse, che in passato sono state sede di
impianti di smaltimento, e aree utilizzate in maniera discontinua come
discariche (Area Ex Ipodec, Area Campetto, etc.“.
|
Relativamente al
principio 5 questo afferma: “Per essere
classificato come sito di interesse nazionale
non serve che l’area perimetrata dello stesso risponda a tutti e 7 i
parametri di legge”, vediamo dalla seguente tabella se il sito di Pitelli
rientra o meno in almeno uno dei parametri ex lege come afferma la sentenza del
TAR
I PARAMETRI EX LEGE
PER DEFINIRE UN SITO DI INTERESSE NAZIONALE
|
LA SITUAZIONE DEL SITO PITELLI
|
a)
gli interventi di bonifica devono riguardare aree e territori, compresi i corpi
idrici, di particolare pregio ambientale;
|
Il
territorio da bonificare è collocato
in un ambito di grande valenza turistica (comuni di Lerici e Portovenere) e
riguarda un golfo di notevoli dimensioni
dove la circolazione delle acque può e potrà comportare diffusione
dell’inquinamento in aree perimetrale in parchi nazionali (Parco delle 5
Terre) e aree protette regionali (Portovenere). Si veda lo studio ICRAM sul
golfo dove si afferma ad esempio: “"Da una visione complessiva si identificano alcune
aree la cui contaminazione risulta particolarmente critica: l’area del Seno
della Pertusola, il settore nord occidentale del Porto Mercantile (dal Molo
Garibaldi alla Darsena Duca degli Abruzzi) ed il tratto costiero orientale,
da Cadimare al Seno di Panigaglia. ;
|
b)
la bonifica deve riguardare aree e territori tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42;
|
le
colline e parte della costa perimetrata è soggetta a vincolo paesaggistico ed
in alcuni casi anche storico culturale
|
c)
il rischio sanitario ed ambientale che deriva dal rilevato superamento delle
concentrazioni soglia di rischio deve risultare particolarmente elevato in
ragione della densità della popolazione o dell'estensione dell'area
interessata;
|
risulta
chiaramente come l’area perimetrata del sito veda una presenza di decine di
migliaia di cittadini residenti. Lo stesso decreto istitutivo del sito di
interesse nazionale di Pitelli nel 2000 affermava (vediQUI): “le aree così individuate,
caratterizzate da una significativa
presenza di attività produttive, di discariche e da
gravi condizioni di
degrado, sono collocate a ridosso dei centri abitati”
|
d)
l'impatto socio economico causato dall'inquinamento dell'area deve essere
rilevante;
|
nell’area
perimetrata insistono numerose attività a grande rilievo economico e sociale
per il territorio spezzino, tutt’ora attive: porto commerciale, cantieri
navali, diportistisca, attiva di allevamento in mare, centrale termoelettrica, rigassificatore
per citare le più rilevanti.
|
e)
la contaminazione deve costituire un rischio per i beni di interesse storico
e culturale di rilevanza nazionale;
|
sono
presenti immobili di interesse storico culturale
|
f)
gli interventi da attuare devono riguardare siti compresi nel territorio di
più Regioni.
|
Questo
parametro non è applicabile al sito di Pitelli
|
f-bis)
l'insistenza, attualmente o in passato, di attività di raffinerie, di
impianti chimici integrati o di acciaierie
|
Questo
parametro non è formalmente applicabile al sito di Pitelli, nel senso che
nell’area perimetrata dal sito non esistono tali attività. Sotto il profilo
sostanziale occorre dire che insiste nell’area limitrofa al perimetro del
sito di Pitelli un sito di interesse regionale (area ex Ip) la cui bonifica
peraltro non è conclusa e che riguarda l’inquinamento prodotto da un
importante raffineria chiusa alla fine degli anni 70.
|
I siti interessati da attività produttive ed estrattive di
amianto (parametro aggiunto dalla riforma
dell’articolo 252 del DLgs 152/2006 introducendo un comma 2bis)
|
Non esistono nel sito di Pitelli attività di
questo tipo
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Quindi
l’attuale perimetrazione del sito di Pitelli rispetta sicuramente almeno 5 dei
parametri per definire il sito di interesse nazionale, due soli sono
sicuramente esclusi, mentre l’ultimo (quello fbis sulla presenza di raffinerie,
impianti chimci e acciaierie) è parzialmente applicabile al sito di Pitelli.
Quindi applicando i principi
della sentenza del TAR Lazio anche il sito di Pitelli andrebbe classificato
come nazionale.
COSA
FARE PER IL SITO DI PITELLI
CONSEGUENZE DELLA
SENTENZA DEL TAR LAZIO SUL SITO DI PITELLI
La
sentenza è secondo il gergo del diritto amministrativo applicabile “in parte qua” quindi produce
effettivamente giuridicamente immediati solo per il sito laziale interessato
dal ricorso.
Ma,
come abbiamo visto nelle due tabelle sopra riportate, i principi della sentenza
sono applicabili ed esentendibili per interpretazione anche ad altri siti non
interessati dallo specifico ricorso deciso ora dal TAR Lazio, come appunto
quello di Pitelli.
Questo
potrà produrre a breve due conseguenze
immediate.
La prima. sono pendenti ben due ricorsi: uno al TAR Liguria
( della associazione VAS, vedi QUI) e un altro, a mio avviso più
opportunamente al TAR Lazio ( della associazione Legambiente, vedi QUI) che chiedono l’annullamento del
Decreto Ministeriale che cancella il SIN di Pitelli insieme con altri
SIN. Ebbene al momento della discussione di questi due ricorsi
sicuramente la decisione del Tar Lazio sopra descritta peserà in modo decisivo
essendo oggetto dei due nuovi ricorsi su Pitelli lo stesso Decreto Ministeriale
ora annullato sia pure “in parte qua”.
La seconda è che il Ministero alla luce della
sentenza del TAR Lazio qui esaminata farebbe bene a riaprire il procedimento
che ha portato alla declassificazione dei siti elencati nel Decreto
Ministeriale annullato. Non credo che
lo farà anzi è probabile un appello al Consiglio di Stato. Quindi sarà
necessario che immediatamente le associazioni ambientaliste che hanno proposto
i due ricorsi sopra indicati presentino apposita istanza al Ministero
diffidandolo da intraprendere quella procedura di revisione del decreto ed in
caso di diniego o silenzio del Ministero, impugnare questi ultimi due
comportamenti.
ANCHE SE LA SENTENZA DEL
TAR LAZIO NON VENISSE APPLICATA AL SITO DI PITELLI ECCO COSA OCCORRE FARE
Si
tratta, senza andare a cercare affermazioni politichesi astratte, di dare
attuazione a quanto è stato approvato dal Consiglio Comunale di Spezia pochi giorni fa e cioè:
1. Attivare tutti i mezzi
a sua disposizione per fare chiarezza su quanto sta emergendo dagli ultimi
ritrovamenti di stoccaggi abusivi utilizzando anche i poteri di massima
autorità sanitaria sul territorio comunale
2. avviare, con la
collaborazione di Regione Liguria, Provincia ed Arpal una immediata campagna di
monitoraggio integrativa di quella svolta fino a ora, a partire dalle aree
ancora non caratterizzate, utilizzando
strumenti geodiagnostici adeguati
3. convocare la conferenza
dei servizi prevista dalla vigente normativa anche per i siti di interesse
regionale al fine di valutare la revisione/integrazione dell’attuale
caratterizzazione (verifica dei livelli di inquinamento) anche alla luce della
campagna di cui al punto 1
4. promuovere la
elaborazione ed approvazione di apposito accordo di programma per l’avvio della
caratterizzazione delle aree militari interne al sito di Pitelli, verificando
anche l’opportunità di utilizzare nel caso di mancata risposta da parte dei
Ministeri competenti (Difesa ed Ambiente) nonché delle autorità militari
competenti anche i poteri di ordinanza che la legge riconosce anche per
l’inquinamento delle aree militari nel momento in cui questo possa produrre un
danno all’ambiente e alla salute del territorio comunale circostante
5. richiedere progetti di
caratterizzazione delle aree che ancora non sono state oggetto di tale azione
(es. Campetto)
6. costituire con la Regione
Liguria ed altre autorità ed enti competenti, in tempi brevi dalla approvazione
della presente mozione, un apposito
tavolo di lavoro finalizzato
6.1.
a predisporre un piano tecnico e finanziario, anche attraverso il reperimento
di risorse private, oltre a quelle regionali, nazionali e comunitarie:
utilizzando tutte le procedure di semplificazione che la normativa ha
introdotto da anni per il coinvolgimenti dei privati nelle attività di
bonifica. Il piano dovrà essere finalizzato a sostenere il completamento della
caratterizzazione del sito e la bonifica dello stesso utilizzando un programma
di interventi per scenari tecnici ed economici
6.2.
verificare in tempi brevissimi (due settimane al massimo) se la norma
introdotta dal comma 9 articolo 13 del Decreto Legge 91/2014 che estende l’utilizzo
delle somme stanziate dal fondo previsto dalla legge di stabilità 2014
(combinato disposto commi 6 e 7 articolo 1) non solo ai siti di bonifica di
interesse nazionale ma anche a quelli che contengano inquinamento da amianto,
sia applicabile almeno in parte al sito di Pitelli sia pure nella attuale
classificazione di sito di interesse regionale.
7. verificare e monitorare
l’attuazione di quanto richiesto entro 1 anno, e comunque prima della scadenza
del mandato dell’attuale Giunta regionale, e in caso di inadempienza da parte
della Regione Liguria l’attivazione di un percorso per il rientro del Sito di
Pitelli negli elenchi dei siti di bonifica di interesse nazionale.
Un lavoro preciso, un intervento puntuale che ha fatto conoscere a tutti gli attivisti e consiglieri del M5S della Liguria cos'è il (ancora per poco, speriamo) SIR di Pitelli. Tra pochi giorni tutto il video della conferenza sarà disponibile on line.
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