La
VAS (acronimo di valutazione ambientale strategica) è un metodologia di
valutazione ma anche di prevenzione dell’impatto ambientale degli strumenti di
pianificazione urbanistica, per un approfondimento vedi QUI.
Il
TAR Lombardia con una interessante sentenza
(vedi QUI),
che riprende indirizzi già affermati dal Consiglio di Stato, precisa le
condizioni per poter impugnare le conclusioni di una VAS da parte di un privato
ma anche di una associazione e/o comitato.
IL FATTO E IL
DIRITTO OGGETTO DELLA SENTENZA
Una
società immobiliare impugna il Piano urbanistico generale di un Comune della
Lombardia contestando, relativamente alla VAS il modo in cui il Comune l’ha
svolta e anche l’organizzazione amministrativa propedeutica allo svolgimento
della VAS, in particolare in quanto il Comune
competente: “…. non avrebbe assicurato,
nello svolgimento della procedura di VAS, la necessaria separazione e
autonomia tra autorità procedente e autorità competente;….”
AUTORITÀ
PROCEDENTE E COMPETENTE NELLA VAS: COSA SONO E CHE FUNZIONI HANNO
Secondo
l’articolo 5 del DLgs 152/2006:
Autorità
competente è : la
pubblica amministrazione cui compete l'adozione degli atti relativi al procedimento
di VAS e cioè la verifica di
assoggettabilità a VAS, il parere motivato di VAS.
Autorità
procedente è : la
pubblica amministrazione che elabora il piano, programma
soggetto alla VAS e poi lo adotta e lo
approva.
Questa definizione è ripresa anche
dalla legge ligure (vedi articolo 2 legge regionale 32/2012, per il testo integrale
vedi QUI).
Le due Autorità quindi svolgono
funzioni diverse ma in realtà nessuna norma comunitaria, nazionale o regionale
obbliga a distinguerle all’interno dell’ente che adotta e approva il piano. Il
comma 6 articolo 7 del DLgs 152/2006 si limita ad affermare che: “6. In sede
regionale, l'autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di
tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le
disposizioni delle leggi regionali”; per cui potrebbe benissimo accadere una coincidenza tra PA
che valuta e approva il piano/programma , dove al massimo la distinzione
potrebbe derivare dalla organizzazione interna della PA tra i diversi settori
e/o servizi (nel caso di enti locali). Non è il caso della Regione Liguria (almeno
relativa ai piani urbanistici di livello comunale e provinciale) perché qui la
legge regionale prevede che Autorità competente per la VAS sia sempre la
Regione, le residue competenze delle Province sono destinate ad essere superate
dalla prevista abolizione di queste ente.
COME VIENE INTERPRETATA DALLA GIURISPRUDENZA
PREVALENTE LA DISTINZIONE TRA AUTORITÀ PROCEDENTE COMPETENTE
Il Consiglio
di Stato con sentenza 133 del 2011 ha chiarito che relativamente alla
distinzione tra Autorità procedente e Autorità competente gli enti preposti devono seguire i seguenti
indirizzi operativi ed organizzativi:
Secondo
il Consiglio di Stato tra le due
Autorità deve prevalere la funzione “collaborativa” all’attività di
pianificazione svolta dall’autorità competente alla V.A.S. e il carattere
interno di tale ultima fase rispetto alla procedura di formazione del piano o
del programma.
La sentenza del Consiglio di Stato precisa inoltre
che le Regioni e/o gli Enti Locali (questi ultimi se hanno competenze in
materia di VAS in base alle leggi regionali come ad es. in Toscana) devono
individuare una volta per tutte gli uffici che svolgono la funzione di Autorità
Competente, quindi con atti che individuino in via generale e astratta i soggetti,
uffici o organi cui viene attribuita la veste di “autorità competente”. Ne discende che non risulta in linea con le richiamate disposizioni
nazionali (il dlgs 152/2006 commi 6 e 7 articolo 6 ndr) la
scelta di individuare l’autorità competente alla V.A.S. ex post, in relazione
al singolo e specifico procedimento di pianificazione, come avvenuto nel caso
di specie (laddove la predetta autorità è stata individuata
contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento stesso).
LE CONDIZIONI
PER IMPUGNARE I PROVVEDIMENTI DI VAS
Secondo
la sentenza del TAR Lombardia qui analizzata per poter impugnare le conclusioni
delle procedura di VAS, un cittadino non può limitarsi a contestare le modalità
operativa con le quali l’ente competente ha svolto la procedura se non dimostra
anche che tali modalità abbiano inciso concretamente sugli interessi che
intende tutelare. Afferma il TAR Lombardia: “l’istante
avrebbe dovuto precisare come e perché tali conclusioni nella specie abbiano
svolto un tale ruolo decisivo sulle opzioni relative ai suoli in sua proprietà
(...)” (ancora Cons.
Stato, n. 133 del 2011, cit.).
Tale orientamento è stato fatto proprio dalla Sezione, la quale ha ritenuto
l’inammissibilità dei gravami volti a censurare le modalità di svolgimento
della V.A.S., laddove non sia stata fornita alcuna dimostrazione dell’incidenza
dei vizi relativi a tale procedura rispetto alla pianificazione avente ad
oggetto le aree dei ricorrenti (cfr. TAR
Lombardia, Milano, Sez. II, 27 gennaio 2012, n. 297). Con riferimento al caso
oggetto del presente giudizio, deve pertanto concludersi, in coerenza con i
sopra affermati principi, nel senso che il mero interesse al regolare
svolgimento della Valutazione Ambientale Strategica, dedotto di ricorrenti ,
non dia luogo di per sé a una situazione giuridica qualificata e differenziata
tale da determinare la legittimazione a ricorrere avverso l’esito di tale iter procedimentale.”
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