mercoledì 9 luglio 2014

Sito di Pitelli: basta un decreto del Ministro per ritornare al SIN

PREMESSA SUI TERMINI USATI IN QUESTO POST.
Per SIN si intende sito di bonifica di interesse nazionale
Per SIR si intende sito di bonifica di interesse regionale
La modifica di una legge richiede una approvazione di entrambi i rami del Parlamento
Il decreto ministeriale è approvato direttamente dal Ministro sia pure con adeguata istruttoria preliminare per motivarlo.  

Ora veniamo all’oggetto del post che già si ricava dal titolo e che viene ripetuto dalla seguente domanda…….


PER TORNARE A SIN OCCORRE MODIFICARE LA LEGGE  VIGENTE IN MATERIA?
Una delle tesi che ha espresso il Sindaco Federici  nel Consiglio Comunale dello scorso 7 luglio è la seguente: “la bonifica  del sito di Pitelli  può tornare alle competenze del Ministero dell’Ambiente solo con una modifica della legge nazionale e quindi solo con un passaggio nelle aule parlamentari”.


Ma cosa dice questa legge citata dal Sindaco?  


LA CLASSIFICAZIONE DEI SITI DI INTERESSE NAZIONALE SECONDO LA LEGGE VIGENTE
L’articolo che definisce ex lege i criteri per classificare i siti di bonifica di interesse nazionale è l’articolo 252 del DLgs 152/2006. Questo articolo è stato parzialmente modificato dall’articolo 36bis della  legge 7 agosto 2012, n. 134  (vedi QUI). Sulla base dei nuovi criteri è stata svolta una ricognizione da parte del Ministero Ambiente che ha portato ad un decreto ministeriale  (vedi QUIche ha cancellato dall’elenco dei SIN  vari siti tra cui anche quello di Pitelli.

Sulla coerenza di questo Decreto con la legge che fissa tutti i criteri per definire un SIN ho già avuto modo di intervenire più volte in questo blog e quindi rinvio chi legge ai miei post (vedi in particolare QUI).  Peraltro sul tema sono pendenti ben due ricorsi: uno al TAR Liguria ( della associazione VAS, vedi QUIe un altro, a mio avviso più opportunamente al TAR Lazio ( della associazione Legambiente, vedi QUIche chiedono l’annullamento del Decreto Ministeriale che cancella il SIN di Pitelli insieme con altri SIN. 

Ovviamente vedremo come andranno a finire questi ricorsi.  Qui mi limito a rilevare che nel suo dispositivo, il Decreto che cancella il SIN Pitelli, fa riferimento a tutti i criteri per definire un SIN previsti dall’articolo 252 sopra citato, quindi non solo a quello nuovo aggiunto dalla legge sopra citata e linkata.  Già questa costituisce una contraddizione. 

Peraltro, anche rimanendo alla sola Liguria, se andiamo a  vedere gli altri due siti rimasti come SIN vediamo che ad esempio quello di Cengio (SV) viene così definito in relazione alle fonti inquinanti: “Bonifica e ripristino ambientale di area industriale in parte dismessa, di una discarica di rifiuti industriali”. Ora è noto a tutti che nel sito di Pitelli come  afferma la stessa Arpal ( vedi QUIinsistono le seguenti industrie attive e/o dismesse:

Insediamento industriale ex PbO (oggi Penox Italia in liquidazione);
Ex fonderia di piombo denominata Pertusola (oggi facente parte delle aree della soc. Navalmare);

Inoltre è presente la  Discarica di Ruffino-Pitelli di rifiuti industriali, per non parlare dell'area portuale definita area industriale dalla normativa sul rumore. 

Infine sia pure non all’interno del perimetro del SIN ma comunque insistente, sotto il profilo dell’inquinamento del golfo, dentro tale perimetro, nel nostro territorio è stata attiva  per decenni una raffineria di enormi dimensioni  (raffineria IP).  È proprio a tale insistenza che il nuovo criterio introdotto dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 sopra linkata  fa riferimento: “l'insistenza, attualmente o in passato, di attività di raffinerie, di impianti chimici integrati o di acciaierie”.  

Risulta quindi assolutamente contraddittoria la cancellazione del Sin Pitelli e il mantenimento, ad esempio,  di quello di Cengio.  Ma come dire tutto questo verrà verificato in sede di ricorsi (sopra citati) ai due TAR.  

Mettiamo quindi che i due ricorsi si concludano con una decisione favorevole al Governo e quindi mantengono in vigore il decreto ministeriale che declassifica da SIN a SIR il sito di Pitelli, occorrebbe come dice il Sindaco Federici una modifica della legge per riportare a SIN il sito di Pitelli?  NO!  e di seguito spiego perché……. 



ANCHE SE IL DECRETO DI CANCELLAZIONE DEL SIN FOSSE LEGITTIMO È POSSIBILE  RIPORTARE  DA  SIR AL SIN IL SITO DI PITELLI  CON UN DECRETO  MINISTERIALE
Ma anche volendo restare dentro la logica di chi sostiene che il SIN di Pitelli non risponda più alla  definizione integrata dell’articolo252, prodotta dalla legge 7 agosto 2012, n. 134   sopra linkata,  resta non fondata la tesi che per un ritorno al SIN si debba modificare la legge e non sia sufficiente un Decreto Ministeriale.

Infatti la legge 7 agosto 2012 n.134 ha introdotto solo un nuovo criterio per individuare i SIN non ha modificato ne la definizione generale di SIN (comma 1 articolo 252 DLgs 152/2006) ne soprattutto la procedura per la istituzione dei SIN.

La procedura di istituzione del SIN resta sempre la stessa: Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con le Regioni interessate sulla base della verifica istruttoria del livello di inquinamento della estensione dell’inquinamento , dei rischi per la salute di una ampia fascia di popolazione, della esistenza di fonti inquinanti di origine industriale (comma 1 articolo 252).

Quindi è la suddetta  istruttoria che ha valutato a suo tempo:
1. prima  la istituzione del SIN (nel 2000),
2. poi la sua cancellazione (2013).  

Ora  tale istruttoria potrebbe eventualmente la nuova istituzione nel caso in cui nei prossimi mesi si dimostrasse che l’estensione e la complessità dell’inquinamento sono maggiori di quelli fino ad ora rilevati.   Infatti da nessuna parte della legge, anche modificata, o del Decreto che cancella il SIN di Pitelli si afferma che la declassificazione del SIN a SIR  è dovuta a difficoltà della procedura di istituzione e bonifica del SIN rispetto ad un SIR.

Non solo ma se noi andiamo a vedere le modifiche che la legge del 2012 sopra  citata e linkata ha apportato alla previgente normativa, troveremo che essa prevede due possibilità: una quella attuata per ora per il sito di Pitelli la sua cancellazione dai SIN, l’altra quella di riverificare la perimetrazione (vedi ad es. QUI) del Sin stabilendo le parti che restano nel SIN e quelli che vanno nel SIR a seconda della complessità e diffusione dell’inquinamento ma anche della proprietà delle aree stesse, vedi ad esempio nel caso del sito di Pitelli le aree militari. 



LA PROCEDURA PER VERIFICARE ENTRO 1 ANNO LA NECESSITÀ O MENO DI RICLASSIFICARE COME SIN IL SITO DI PITELLI È STATA APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE del 7 luglio scorso
Quindi la mozione, approvata dal Consiglio Comunale lo scorso 7 luglio, definisce, concretamente e specificamente, la procedura per verificare in tempi ragionevoli (non oltre 1 anno) se la decisione di cancellare il SIN sia o meno ancora coerente con la  definizione di SIN ex lege.  

La procedura prevista dalla mozione approvata dal Consiglio  impegna Sindaco e Giunta:
1. avviare, con la collaborazione di Regione Liguria, Provincia ed Arpal una immediata campagna di monitoraggio integrativa di quella svolta fino a ora, a partire dalle aree ancora non caratterizzate,  utilizzando strumenti geodiagnostici adeguati
2. convocare la conferenza dei servizi prevista dalla vigente normativa anche per i siti di interesse regionale al fine di valutare la revisione/integrazione dell’attuale caratterizzazione (verifica dei livelli di inquinamento) anche alla luce della campagna di cui al punto 1
3. promuovere la elaborazione ed approvazione di apposito accordo di programma per l’avvio della caratterizzazione delle aree militari interne al sito di Pitelli, verificando anche l’opportunità di utilizzare nel caso di mancata risposta da parte dei Ministeri competenti (Difesa ed Ambiente) nonché delle autorità militari competenti anche i poteri di ordinanza che la legge riconosce anche per l’inquinamento delle aree militari nel momento in cui questo possa produrre un danno all’ambiente e alla salute del territorio comunale circostante
4 richiedere progetti di caratterizzazione delle aree che ancora non sono state oggetto di tale azione (es. Campetto)
5. costituire con la Regione Liguria ed altre autorità ed enti competenti, in tempi brevi dalla approvazione della presente mozione,   un apposito tavolo di lavoro finalizzato 
5.1. a predisporre un piano tecnico e finanziario, anche attraverso il reperimento di risorse private, oltre a quelle regionali, nazionali e comunitarie: utilizzando tutte le procedure di semplificazione che la normativa ha introdotto da anni per il coinvolgimenti dei privati nelle attività di bonifica. Il piano dovrà essere finalizzato a sostenere il completamento della caratterizzazione del sito e la bonifica dello stesso utilizzando un programma di interventi per scenari tecnici ed economici
5.2. verificare in tempi brevissimi (due settimane al massimo) se la norma introdotta dal comma 9 articolo 13 del Decreto Legge 91/2014 che estende l’utilizzo delle somme stanziate dal fondo previsto dalla legge di stabilità 2014 (combinato disposto commi 6 e 7 articolo 1) non solo ai siti di bonifica di interesse nazionale ma anche a quelli che contengano inquinamento da amianto, sia applicabile almeno in parte al sito di Pitelli sia pure nella attuale classificazione di sito di interesse regionale. 

Se da tali passaggi emergeranno problematiche ulteriori di diffusione e complessità dell’inquinamento (non dimenticando la parte a mare peraltro tutt’ora solo  caratterizzata ma  bonificata solo in aree secondarie) non ci sarà bisogno di avviare una modifica della legge (come prevede l’emendamento presentato dal PD alla mozione sopra citata) ma basterà un semplice Decreto del Ministero Ambiente che ovviamente citi nelle sue premesse i risultati della sopra descritta procedura.  La modifica della legge richiederebbe sicuramente tempi lunghissimi che sarebbero in palese contrasto con i risultati della suddetta procedura (se da essa emergessero ulteriori criticità ambientali e sanitarie oltre a quelle emerse fino ad ora) ma soprattutto con i principi di prevenzione, precauzione e chi inquina paga.  Principi questi ultimi di diritto comunitario citati nella norma generale introduttiva (articolo 239 del DLgs 152/2006) al titolo V sulle bonifiche dei siti inquinati.



CONCLUSIONI
Quindi nessuna posizione ideologica o disfattista ma solo ed unicamente la necessità di usare in modo efficace e celere la normativa per raggiungere l’obiettivo sostanziale che conta: disinquinare il sito di Pitelli.  D’altronde e non a caso la legge (vedi QUI) che ha istituito il Programma nazionale di bonifica dei SIN  affermava (comma 1 articolo 1 ) che tale programma era finalizzato a: “….. consentire il concorso pubblico nella realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, ivi compresi aree e specchi d'acqua marittimi…..”.   Quindi se si dimostrasse nel giro di 1 anno che la classificazione a SIR non è ragionevole rispetto a questo obiettivo (concorso del finanziamento pubblico, ora la Regione, alla bonifica) si potrà tranquillamente tornare al SIN senza bisogno di complessi stravolgimenti legislativi ma semplicemente applicando quello che già ora la legge prevede.













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