PREMESSA SUI
TERMINI USATI IN QUESTO POST.
Per
SIN si intende sito di bonifica di
interesse nazionale
Per
SIR si intende sito di bonifica di
interesse regionale
La
modifica di una legge richiede una
approvazione di entrambi i rami del Parlamento
Il
decreto ministeriale è approvato
direttamente dal Ministro sia pure con adeguata istruttoria preliminare per
motivarlo.
Ora
veniamo all’oggetto del post che già si ricava dal titolo e che viene ripetuto
dalla seguente domanda…….
PER TORNARE A
SIN OCCORRE MODIFICARE LA LEGGE VIGENTE IN
MATERIA?
Una
delle tesi che ha espresso il Sindaco Federici
nel Consiglio Comunale dello scorso 7 luglio è la seguente: “la bonifica
del sito di Pitelli può tornare
alle competenze del Ministero dell’Ambiente solo con una modifica della legge
nazionale e quindi solo con un passaggio nelle aule parlamentari”.
Ma cosa dice questa
legge citata dal Sindaco?
LA
CLASSIFICAZIONE DEI SITI DI INTERESSE NAZIONALE SECONDO LA LEGGE VIGENTE
L’articolo
che definisce ex lege i criteri per classificare i siti di bonifica di
interesse nazionale è l’articolo 252 del
DLgs 152/2006. Questo articolo è stato parzialmente modificato dall’articolo
36bis della legge 7 agosto 2012, n. 134 (vedi QUI). Sulla
base dei nuovi criteri è stata svolta una ricognizione da parte del Ministero Ambiente
che ha portato ad un decreto ministeriale (vedi QUI) che
ha cancellato dall’elenco dei SIN vari
siti tra cui anche quello di Pitelli.
Sulla
coerenza di questo Decreto con la legge che fissa tutti i criteri per definire
un SIN ho già avuto modo di intervenire più volte in questo blog e quindi
rinvio chi legge ai miei post (vedi in particolare QUI). Peraltro
sul tema sono pendenti ben due ricorsi:
uno al TAR Liguria ( della associazione VAS, vedi QUI) e
un altro, a mio avviso più opportunamente al TAR Lazio ( della associazione
Legambiente, vedi QUI) che
chiedono l’annullamento del Decreto Ministeriale che cancella il SIN di Pitelli
insieme con altri SIN.
Ovviamente vedremo come andranno a finire questi
ricorsi. Qui
mi limito a rilevare che nel suo
dispositivo, il Decreto che cancella
il SIN Pitelli, fa riferimento a tutti i criteri per definire un SIN
previsti dall’articolo 252 sopra citato, quindi non solo a quello nuovo
aggiunto dalla legge sopra citata e linkata.
Già questa costituisce una contraddizione.
Peraltro,
anche rimanendo alla sola Liguria,
se andiamo a vedere gli altri due siti rimasti come SIN vediamo che ad esempio quello
di Cengio (SV) viene così definito in relazione alle fonti inquinanti: “Bonifica e ripristino ambientale di area
industriale in parte dismessa, di una discarica di rifiuti industriali”.
Ora è noto a tutti che nel sito di Pitelli come
afferma la stessa Arpal ( vedi QUI) insistono le seguenti industrie attive e/o dismesse:
Insediamento
industriale ex PbO (oggi
Penox Italia in liquidazione);
Centrale
termoelettrica ENEL “E. Montale” e
carbonili;
Ex fonderia di
piombo denominata Pertusola (oggi
facente parte delle aree della soc. Navalmare);
Inoltre
è presente la Discarica di Ruffino-Pitelli di rifiuti industriali, per non parlare dell'area portuale definita area industriale dalla normativa sul rumore.
Infine
sia pure non all’interno del perimetro del SIN ma comunque insistente, sotto il
profilo dell’inquinamento del golfo, dentro tale perimetro, nel nostro
territorio è stata attiva per decenni
una raffineria di enormi dimensioni (raffineria IP). È proprio a tale insistenza che il nuovo criterio
introdotto dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 sopra linkata fa riferimento: “l'insistenza, attualmente o in passato, di attività di raffinerie, di
impianti chimici integrati o di acciaierie”.
Risulta
quindi assolutamente contraddittoria la cancellazione del Sin Pitelli e il
mantenimento, ad esempio, di quello di
Cengio. Ma come dire tutto questo verrà
verificato in sede di ricorsi (sopra citati) ai due TAR.
Mettiamo
quindi che i due ricorsi si concludano con una decisione favorevole al Governo
e quindi mantengono in vigore il decreto ministeriale che declassifica da SIN a
SIR il sito di Pitelli, occorrebbe come dice il Sindaco Federici una modifica
della legge per riportare a SIN il sito di Pitelli? NO! e
di seguito spiego perché…….
ANCHE SE IL
DECRETO DI CANCELLAZIONE DEL SIN FOSSE LEGITTIMO È POSSIBILE RIPORTARE
DA SIR AL SIN IL SITO DI
PITELLI CON UN DECRETO MINISTERIALE
Ma
anche volendo restare dentro la logica di chi sostiene che il SIN di Pitelli
non risponda più alla definizione
integrata dell’articolo252, prodotta dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 sopra
linkata, resta non fondata la tesi che
per un ritorno al SIN si debba modificare la legge e non sia sufficiente un
Decreto Ministeriale.
Infatti
la legge 7 agosto 2012 n.134 ha introdotto solo un nuovo criterio per
individuare i SIN non ha modificato ne la definizione generale di SIN (comma 1
articolo 252 DLgs 152/2006) ne soprattutto la procedura per la istituzione dei
SIN.
La
procedura di istituzione del SIN resta sempre la stessa: Decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con le Regioni
interessate sulla base della verifica istruttoria del livello di inquinamento
della estensione dell’inquinamento , dei rischi per la salute di una ampia
fascia di popolazione, della esistenza di fonti inquinanti di origine
industriale (comma 1 articolo 252).
Quindi
è la suddetta istruttoria che ha
valutato a suo tempo:
1. prima la istituzione del SIN (nel 2000),
2. poi la sua
cancellazione (2013).
Ora
tale istruttoria potrebbe eventualmente
la nuova istituzione nel caso in cui nei prossimi mesi si dimostrasse che l’estensione
e la complessità dell’inquinamento sono maggiori di quelli fino ad ora rilevati. Infatti
da nessuna parte della legge, anche modificata, o del Decreto che cancella il
SIN di Pitelli si afferma che la declassificazione del SIN a SIR è dovuta a difficoltà della procedura di
istituzione e bonifica del SIN rispetto ad un SIR.
Non
solo ma se noi andiamo a vedere le modifiche che la legge del 2012 sopra citata e linkata ha apportato alla previgente normativa, troveremo che essa prevede
due possibilità: una quella attuata per ora per il sito di Pitelli la sua
cancellazione dai SIN, l’altra quella di riverificare la perimetrazione (vedi ad es. QUI) del Sin
stabilendo le parti che restano nel SIN e quelli che vanno nel SIR a seconda della
complessità e diffusione dell’inquinamento ma anche della proprietà delle aree
stesse, vedi ad esempio nel caso del sito di Pitelli le aree militari.
LA PROCEDURA
PER VERIFICARE ENTRO 1 ANNO LA NECESSITÀ O MENO DI RICLASSIFICARE COME SIN IL
SITO DI PITELLI È STATA APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE del 7 luglio scorso
Quindi
la mozione, approvata dal Consiglio
Comunale lo scorso 7 luglio, definisce, concretamente e specificamente, la
procedura per verificare in tempi ragionevoli (non oltre 1 anno) se la decisione
di cancellare il SIN sia o meno ancora coerente con la definizione di SIN ex lege.
La
procedura prevista dalla mozione approvata dal Consiglio impegna Sindaco e Giunta:
1. avviare, con la collaborazione
di Regione Liguria, Provincia ed Arpal una immediata campagna di monitoraggio integrativa di quella svolta fino a ora, a
partire dalle aree ancora non caratterizzate,
utilizzando strumenti geodiagnostici adeguati
2. convocare la conferenza dei
servizi prevista dalla vigente normativa anche per i siti di interesse regionale
al fine di valutare la
revisione/integrazione dell’attuale caratterizzazione (verifica dei livelli
di inquinamento) anche alla luce della campagna di cui al punto 1
3. promuovere la elaborazione ed
approvazione di apposito accordo di
programma per l’avvio della caratterizzazione delle aree militari interne
al sito di Pitelli, verificando anche l’opportunità di utilizzare nel caso di
mancata risposta da parte dei Ministeri competenti (Difesa ed Ambiente) nonché
delle autorità militari competenti anche i poteri di ordinanza che la legge
riconosce anche per l’inquinamento delle aree militari nel momento in cui
questo possa produrre un danno all’ambiente e alla salute del territorio
comunale circostante
4 richiedere progetti di caratterizzazione delle aree che ancora non sono state
oggetto di tale azione (es. Campetto)
5. costituire con la Regione Liguria ed
altre autorità ed enti competenti, in tempi brevi dalla approvazione della
presente mozione, un apposito tavolo di
lavoro finalizzato
5.1. a predisporre un piano tecnico e finanziario, anche attraverso il
reperimento di risorse private, oltre a quelle regionali, nazionali e
comunitarie: utilizzando tutte le procedure di semplificazione che la normativa
ha introdotto da anni per il coinvolgimenti dei privati nelle attività di
bonifica. Il piano dovrà essere finalizzato a sostenere il completamento della
caratterizzazione del sito e la bonifica dello stesso utilizzando un programma
di interventi per scenari tecnici ed economici
5.2. verificare in tempi brevissimi (due settimane al massimo) se la
norma introdotta dal comma 9 articolo 13 del Decreto Legge 91/2014 che estende
l’utilizzo delle somme stanziate dal fondo previsto dalla legge di stabilità
2014 (combinato disposto commi 6 e 7 articolo 1) non solo ai siti di bonifica
di interesse nazionale ma anche a quelli che contengano inquinamento da
amianto, sia applicabile almeno in parte al sito di Pitelli sia pure nella
attuale classificazione di sito di interesse regionale.
Se
da tali passaggi emergeranno problematiche ulteriori di diffusione e
complessità dell’inquinamento (non dimenticando la parte a mare peraltro tutt’ora
solo caratterizzata ma bonificata solo in aree secondarie) non ci
sarà bisogno di avviare una modifica della legge (come prevede l’emendamento
presentato dal PD alla mozione sopra citata) ma basterà un semplice Decreto del
Ministero Ambiente che ovviamente citi nelle sue premesse i risultati della
sopra descritta procedura. La modifica
della legge richiederebbe sicuramente tempi lunghissimi che sarebbero in palese
contrasto con i risultati della suddetta procedura (se da essa emergessero
ulteriori criticità ambientali e sanitarie oltre a quelle emerse fino ad ora)
ma soprattutto con i principi di prevenzione, precauzione e chi inquina paga. Principi questi ultimi di diritto comunitario
citati nella norma generale introduttiva (articolo 239 del DLgs 152/2006) al
titolo V sulle bonifiche dei siti inquinati.
CONCLUSIONI
Quindi
nessuna posizione ideologica o disfattista ma solo ed unicamente la necessità
di usare in modo efficace e celere la normativa per raggiungere l’obiettivo
sostanziale che conta: disinquinare il sito di Pitelli. D’altronde e non a caso
la legge (vedi QUI) che
ha istituito il Programma nazionale di bonifica dei SIN affermava (comma 1 articolo 1 ) che tale
programma era finalizzato a: “…..
consentire il concorso pubblico nella realizzazione di interventi di bonifica e
ripristino ambientale dei siti inquinati, ivi compresi aree e specchi d'acqua
marittimi…..”. Quindi se si dimostrasse nel giro di 1 anno
che la classificazione a SIR non è ragionevole rispetto a questo obiettivo (concorso del finanziamento pubblico, ora la Regione, alla bonifica) si
potrà tranquillamente tornare al SIN senza bisogno di complessi stravolgimenti
legislativi ma semplicemente applicando quello che già ora la legge prevede.
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