Interessante
sentenza del TAR Lombardia (vedi QUI) sui rapporti tra destinazioni urbanistiche e bonifica di aree inquinate e
riconosciute quindi come siti di interesse regionale.
La
sentenza costituisce un interessate punto di riferimento giurisprudenziale anche per la bonifica del
sito di Pitelli, pur non essendo ovviamente immediatamente applicabile allo
stesso.
IL FATTO GIUDICATO
NELLA SENTENZA
Una
società proprietaria di un complesso immobiliare avvia la procedura di bonifica
del terreno inquinato in cui insiste il complesso sostenendo che l’analisi del
rischio[1]
sul livello di inquinamento e della sua diffusione doveva fondarsi sul dato che
l’area interessata aveva una destinazione urbanistica come area industriale.
Il
Comune interessato (competente per la legge regionale lombarda) boccia l’analisi del rischio presentata chiedendo di
presentarne una nuova che tenga conto, al di la della formale destinazione
urbanistica dell’area interessata come industriale, della presenza nell’area di: una scuola e di strutture residenziali nella
porzione meridionale del sito, che non erano state considerate dalla società
immobiliare nella predetta analisi del rischio.
Contro la decisione del Comune la società immobiliare
ricorreva, chiedendone l’annullamento. In particolare, secondo la società
ricorrente sarebbe illogico e irragionevole tener conto degli insediamenti
residenziali che sono stati realizzati in assenza di titolo edilizio, in quanto
l’area è a destinazione industriale e non residenziale. Inoltre, la scuola non
rientrerebbe nel sito di bonifica ma sarebbe a questa estranea
IL PRINCIPIO DI TUTELA AMBIENTALE AFFERMATO DALLA SENTENZA
Il TAR Lombardia sez V Milano respinge il ricorso
della società immobiliare affermando quanto segue: “Non può dubitarsi che, nel caso di specie, l’amministrazione non avesse
altra scelta che chiedere alla società ricorrente di predisporre il documento
di Analisi dei rischi in linea con lo stato di fatto dell’area interessata. Predisporre
un documento dei rischi sulla base dell’originaria destinazione urbanistica
risalente al 2000 vorrebbe dire creare un documento privo di alcuna utilità
perché non in grado di fornire informazioni necessarie in relazione
all’intervento di bonifica.
Non può poi essere sottaciuto che il valore primario che emerge in tale
vicenda e che va certamente tutelato è il diritto alla salute dei cittadini che
vivono in prossimità della zona indicata. Il Comune di Milano, una volta evidenziata la presenza di insediamenti
residenziali, non poteva fare altro che chiedere alla società ricorrente di
tener conto di tali fattori, in considerazione del fatto che tutto il procedimento
di bonifica in realtà è diretto alla salvaguardia del diritto alla salute e
dell’ambiente. Né rileva, sotto tale profilo la circostanza che
l’amministrazione non si è attivata tempestivamente o non ha impedito la
realizzazione di insediamenti residenziali abusivi, perché tale doglianza
potrebbe rilevare al più sotto il profilo risarcitorio, ma non rende
illegittimi i provvedimenti in questa sede impugnati.”
Quindi il principio di fondo che emerge da questa
sentenza è molto importante perché si afferma che ai fini della corretta
procedura di bonifica non rileva la formale destinazione urbanistica all’epoca
dell’avvio della procedura di bonifica ma prima di tutto l’obiettivo della
tutela della salute dei cittadini che vivono in prossimità della zona inquinata
e questo addirittura a prescindere dalla eventualità (come nel caso oggetto della sentenza)
che gli immobili ad uso residenziali o scolastico siano o meno abusivi!
IL PRINCIPIO
DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA SENTENZA
DEL TAR LOMBARDIA E’ APPLICABILE ANCHE AL SITO DI PITELLI IN PARTICOLARE PER LE
AREE MILITARI
Il
principio affermato nella sentenza risulta di interesse anche per il sito di
Pitelli:
1.in generale, pensiamo ad esempio alle aree industriali dell’area a terra (spesso contermini se non addirittura assorbenti residenze civili) del sito
2. sia e soprattutto per le aree militari inquinate, anche alla luce della recente normativa che ha meglio definito i limiti degli inquinanti da rispettare nella bonifica di queste aree.
1.in generale, pensiamo ad esempio alle aree industriali dell’area a terra (spesso contermini se non addirittura assorbenti residenze civili) del sito
2. sia e soprattutto per le aree militari inquinate, anche alla luce della recente normativa che ha meglio definito i limiti degli inquinanti da rispettare nella bonifica di queste aree.
Con il decreto legge pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 24-6-2014 (vedi QUI) si è
stabilito che i livelli di concentrazione di soglia
di contaminazione (CSC) sono quelli
previsti dalla colonna b) dell’allegato 5 alla parte IV titolo V del DLgs
152/2006 (vedi QUI) quindi in particolare si applicano quelli delle zone
industriali, chiarendo quindi uno dei dubbi fondamentali che fino ad ora è
stato utilizzato come scusa “ufficiale”, oltre alla mancanza di finanziamenti
pubblici, per il mancato avvio delle procedure di bonifica.
Questa norma è stata fortemente criticata perché i livelli di concentrazione dei diversi inquinanti (CSC) per le aree industriali (colonna b) della tabella dell'allegato 5) sono di gran
lunga più alti di quelli per le zone residenziali (colonna a), quindi la stessa
può essere letta come un "regalo" alle autorità militari. Infatti i livelli di concentrazione degli inquinanti (CSC) costituiscono le soglie che se superate comportano l'obbligo di avviare la procedura di bonifica.
Ora se questo limite della nuova normativa, sopra citata, è indubbiamente vero, è altrettanto indiscutibile che applicando il principio della sopra descritta sentenza lo stesso limite potrebbe essere superato in due modi:
1. Dimostrando
che nelle aree militari interessate dalla bonifica insistono attività e/o
strutture di tipo residenziale sia civile che militare
2. Dimostrando
che, come afferma la sentenze del TAR
Lombardia, in prossimità delle aree militari inquinate e da bonificare
insistono strutture residenziali civili che potrebbero comportare danni alla
salute dei cittadini residenti se la bonifica si limitasse a raggiungere i
limiti previsti per le aree industriali
[1] analisi
sito specifica degli effetti sulla salute umana derivanti dall'esposizione
prolungata all'azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali
contaminate, condotta con i criteri indicati nell'allegato 1 alla parte quarta
del presente decreto
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