giovedì 17 luglio 2014

Sentenza Corte Costituzionale sulla VAS: la studino in Regione Liguria!

La Corte Costituzionale con sentenza  n. 197 del 2014 (vedi  QUIha nuovamente ribadito alcuni principi fondamentali in materia di  applicazione della Valutazione Ambientale Strategica ( di seguito VAS) alle varianti agli strumenti di pianificazione generali (es. nella legge ligure i Piani Urbanistici Comunali) e ai piani di aree limitate rispetto alle aree dell’intero territorio comunale e/o regionale o  di aree protette.

Su cosa consista la VAS si veda QUI, Sezione "COMMENTI  DISPENSE LEZIONI".

La sentenza dichiara la illegittimità costituzionale di un articolo di una legge regionale del Piemonte che era andata a modificare la normativa di questa Regione in materia di  ambito di applicazione della VAS

In particolare due sono le norme  contestate della suddetta legge regionale  da parte del Governo di fronte alla Corte Costituzionale:

La prima prevedeva l’esclusione dal processo  di  VAS  le varianti  che determinano l'uso a livello locale di aree  di limitate dimensioni, ferma restando l'applicazione  della  disciplina in materia di VIA, nonché  le  varianti  che:  a)  non  riducono  la tutela  relativa  ai  beni  paesaggistici  prevista  dallo  strumento urbanistico  o  le  misure  di  protezione  ambientale  derivanti  da disposizioni normative; b) non incidono sulla  tutela  in materia di beni culturali  ambientali;  c)  non comportano variazioni al sistema  delle  tutele  ambientali  previste dallo  strumento  urbanistico  vigente. 

La seconda  prevedeva invece l'esclusione dal processo di  VAS  di tutte le  varianti  finalizzate  alla  localizzazione  di  interventi soggetti a procedure di valutazione di impatto ambientale (di seguito VIA).


La prima norma non è andata al giudizio della Corte Costituzionale perché la stessa Regione Piemonte nelle more della sentenza della  Corte la aveva sostituita con la seconda, cercando in questo modo di evitare la dichiarazione di incostituzionalità attraverso l’istituto della “cessazione della materia del contendere”. 
La Corte Costituzionale non ha accolto questa tesi e ha bocciato anche la seconda norma regionale ribadendo quanto già affermato in precedenza  (vedi QUI e  per la Corte di Giustizia vedi QUIin materia  di definizione del campo di applicazione della VAS.


In particolare la Corte Costituzionale, con la nuova sentenza,  ha riaffermato quanto segue:

Principio 1. relativamente alle competenze delle Regioni in materia di VAS: "la VAS attiene alla materia tutela dell'ambiente  di  competenza esclusiva dello Stato.  Interventi  specifici  del  legislatore regionale sono ammessi nei soli casi in cui essi,  pur  intercettando gli interessi ambientali,  risultano  espressivi  di  una  competenza propria della Regione (sentenza n. 398 del 2006)".

Principio 2. relativamente alla applicabilità della VAS (sia ordinaria che verifica di assoggettabilità)  ai piani minori su piccole aree e alle varianti ai piani urbanistici generali (comunali, provinciali, regionali e di aree protette):  “la necessità del ricorso  alla  procedura di VAS o di assoggettabilità dipenda, non già da un dato  meramente quantitativo  riferito  alle  dimensioni di interventi la cui inoffensività sull'ambiente sia aprioristicamente  ed  astrattamente affermata  in  ragione  della  loro  modesta  entità, bensì dalla accertata significatività  dell'impatto   sull'ambiente e sul patrimonio  culturale  che  detti  interventi  (seppure  non estesi) concretamente  hanno  capacità  di  produrre   (come   espressamente previsto dal comma 1 dell'art. 6 del DLgs. n. 152 del 2006)”.

Principio 3. relativamente alla  esclusione dal processo di  VAS  di tutte le  varianti  finalizzate  alla  localizzazione  di  interventi soggetti a VIA: “Questa Corte ha  …..rilevato  come  sia erroneo  il convincimento  circa l'assoluta assimilazione di oggetto tra VAS e VIA: posto che  si  tratta,  invece,  di  istituti  concettualmente distinti, per quanto connessi (sentenza n.227 del 2011), é ben possibile che la prima si riveli necessaria, a seguito di verifica di assoggettabilità, anche quando viene in considerazione  un  piano relativo a un progetto che non richiede  la  seconda,  ma  ugualmente dotato di impatto significativo sull'ambiente» (sentenza  n.  58  del 2013).”


Si tratta di principi fondamentali che spesso e volentieri nella Regione Liguria non sono stati applicati ed anzi la violazione degli stessi ha portato, la stessa Corte Costituzionale,  alla dichiarazione di incostituzionalità della legge ligure sulla VAS  (vedi QUI).  

Non solo ma il terzo principio  (vedi sopra)  continua a non avere applicazione nella nostra Regione. Lo dimostra il caso del nuovo PUC di Santa Margherita Ligure (vedi QUI),  ma anche, più recentemente,  la non applicazione della VAS (neppure la verifica) alla variante al PUC di Borghetto Vara (vedi QUI seconda parte del post) relativamente al progetto della discarica di Mangina, poi bocciata in sede di VIA per fortuna grazie soprattutto alla mobilitazione del Comitato dei cittadini e dei Sindaci della Val di Vara.




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