La
Corte Costituzionale con sentenza n. 197
del 2014 (vedi QUI) ha
nuovamente ribadito alcuni principi fondamentali in materia di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica ( di seguito VAS) alle varianti agli
strumenti di pianificazione generali (es. nella legge ligure i Piani
Urbanistici Comunali) e ai piani di aree limitate rispetto alle aree dell’intero
territorio comunale e/o regionale o di
aree protette.
La
sentenza dichiara la illegittimità costituzionale di un articolo di una legge
regionale del Piemonte che era andata a modificare la normativa di questa
Regione in materia di ambito di
applicazione della VAS
In
particolare due sono le norme contestate della suddetta legge regionale da parte del Governo di fronte alla Corte
Costituzionale:
La prima prevedeva l’esclusione dal
processo di VAS le
varianti che determinano l'uso a livello
locale di aree di limitate dimensioni,
ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, nonché le
varianti che: a)
non riducono la tutela
relativa ai beni
paesaggistici prevista dallo
strumento urbanistico o le
misure di protezione
ambientale derivanti da disposizioni normative; b) non incidono
sulla tutela in materia di beni culturali ambientali;
c) non comportano variazioni al
sistema delle tutele
ambientali previste dallo strumento
urbanistico vigente.
La seconda prevedeva invece l'esclusione dal processo
di VAS
di tutte le varianti finalizzate
alla localizzazione di interventi
soggetti a procedure di valutazione di impatto ambientale (di seguito VIA).
La
prima norma non è andata al giudizio della Corte Costituzionale perché la
stessa Regione Piemonte nelle more della sentenza della Corte la aveva sostituita con la seconda,
cercando in questo modo di evitare la dichiarazione di incostituzionalità
attraverso l’istituto della “cessazione della materia del contendere”.
La
Corte Costituzionale non ha accolto questa tesi e ha bocciato anche la seconda
norma regionale ribadendo quanto già affermato in precedenza (vedi QUI e
per la Corte di Giustizia vedi QUI) in
materia di definizione del campo di
applicazione della VAS.
In
particolare la Corte Costituzionale, con la nuova sentenza, ha riaffermato quanto segue:
Principio 1. relativamente alle competenze delle Regioni in materia di VAS: "la
VAS attiene alla materia tutela
dell'ambiente di competenza esclusiva dello Stato. Interventi
specifici del legislatore regionale sono ammessi nei soli
casi in cui essi, pur intercettando gli interessi ambientali, risultano
espressivi di una
competenza propria della Regione (sentenza n. 398 del 2006)".
Principio 2. relativamente alla applicabilità della VAS (sia ordinaria
che verifica di assoggettabilità) ai piani minori su piccole aree e alle varianti ai piani urbanistici generali (comunali, provinciali,
regionali e di aree protette): “la necessità del ricorso alla
procedura di VAS o di assoggettabilità dipenda, non già da un dato meramente quantitativo riferito
alle dimensioni di interventi la
cui inoffensività sull'ambiente sia aprioristicamente ed
astrattamente affermata in ragione
della loro modesta
entità, bensì dalla accertata significatività dell'impatto
sull'ambiente e sul patrimonio
culturale che detti
interventi (seppure non estesi) concretamente hanno
capacità di produrre
(come espressamente previsto dal
comma 1 dell'art. 6 del DLgs. n. 152 del 2006)”.
Principio 3. relativamente alla esclusione
dal processo di VAS di tutte le
varianti finalizzate alla
localizzazione di interventi soggetti a VIA: “Questa Corte ha …..rilevato
come sia erroneo il convincimento circa l'assoluta assimilazione di oggetto tra
VAS e VIA: posto che si tratta,
invece, di istituti
concettualmente distinti, per quanto connessi (sentenza n.227 del 2011),
é ben possibile che la prima si riveli necessaria, a seguito di verifica di assoggettabilità,
anche quando viene in considerazione
un piano relativo a un progetto
che non richiede la seconda,
ma ugualmente dotato di impatto
significativo sull'ambiente» (sentenza
n. 58 del 2013).”
Si
tratta di principi fondamentali che spesso e volentieri nella Regione Liguria
non sono stati applicati ed anzi la violazione degli stessi ha portato, la stessa Corte Costituzionale, alla dichiarazione di incostituzionalità della legge ligure sulla VAS (vedi QUI).
Non
solo ma il terzo principio (vedi sopra) continua a non avere applicazione nella nostra
Regione. Lo dimostra il caso del nuovo PUC di Santa Margherita Ligure (vedi QUI), ma
anche, più recentemente, la non
applicazione della VAS (neppure la verifica) alla variante al PUC di Borghetto
Vara (vedi QUI seconda parte del post) relativamente
al progetto della discarica di Mangina, poi bocciata in sede di VIA per fortuna
grazie soprattutto alla mobilitazione del Comitato dei cittadini e dei Sindaci
della Val di Vara.
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