Il
TAR Marche con sentenza n.662 dello
scorso 3 luglio 2014 (vedi QUI) ha
applicato con rigore il principio previsto dalla vigente normativa in materia
di tutela dall’inquinamento rumore, secondo il quale: non si possono derogare i
limiti di emissioni rumorose da parte di attività di intrattenimento che si
svolgono per tutto l’anno o comunque per periodi di tempo piuttosto lunghi
ancorchè non quotidiani.
Di seguito analizzerò la applicazione del suddetto principio alla regolamentazione delle emissioni rumorose nel Comune di Spezia
Il
TAR Marche ha prima sospeso e poi, con la sentenza sopra citata, dichiarato illegittima una ordinanza
dirigenziale del Comune interessato che consentiva per l'attività di diffusione sonora e
intrattenimento musicale nel locale adibito a somministrazione di alimenti e
bevande, una deroga di ben 10 decibel
fino alla una di notte e di 5 decibel fino alle 3.00 antimeridiane rispetto ai
limiti massimi di emissione previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997 e dal vigente
Piano comunale di classificazione acustica del territorio.
Il TAR è arrivato a questa decisione
partendo dal dettato della normativa nazionale in materia.
In particolare la legge 447/1995 prevede che sia di
competenza del Comune: “l'autorizzazione, anche in deroga ai valori
limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività
temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per
spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle
prescrizioni indicate dal Comune stesso.” (lettera h) comma 1 articolo 6).
Questa
normativa, ribadisce il TAR Marche, afferendo alla materia della tutela della
salute, va qualificata come normativa di principio inderogabile dalle Regioni e
quindi ancor di più dai Comuni.
LA SITUAZIONE
SPEZZINA
Con
delibera del Consiglio Comunale della Spezia (vedi QUI) si
è stabilito che: “"Le relative
autorizzazioni delle singole attività temporanee potranno essere concesse,
nella stessa zona, solamente quando in un anno la somma delle durate delle
singole attività temporanee che in essa si svolgono non superi i sessanta
giorni ed ogni singola autorizzazione per attività temporanea per
manifestazioni e simili non potrà essere concessa per un periodo superiore a quindici
giorni.” La nuova regola è attuativa di un provvedimento regionale,
vedi QUI.
Nella
versione precedente la somma massima dei giorni era di 30 quindi abbiamo un
raddoppio delle giornate durante le quali, nell’arco dell’anno, i locali, previa apposita autorizzazione,
potranno svolgere attività rumorose in deroga ai limiti di legge.
LE
CONTRADDIZIONI TRA LA DELIBERA SPEZZINA E IL CONCETTO DI AUTORIZZAZIONE IN
DEROGA TEMPORANEA DELLA LEGGE NAZIONALE
Il
TAR Marche nella sentenza sopra descritta applica un principio fondamentale
della legge in materia di tutela dall’inquinamento da rumore (legge 447/1995) secondo cui le autorizzazioni in deroga ai
limiti di emissioni rumorose sono possibili solo per attività temporanee e la
norma che le prevede (le deroghe) non è applicabile: “......ad attività di intrattenimento che si svolgono per
tutto l’anno”citando dalla sentenza.”. Quindi applicando questo principio ex lege, una deroga così lunga (60 giorni) non è
applicabile ad esempio ad attività rumorose di locali aperti tutto l’anno.
LE
CONTRADDIZIONI TRA IL REGOLAMENTO ACUSTICO SPEZZINO E LA DELIBERA REGIONALE DA
CUI DISCENDE
Ma
la norma della delibera spezzina è ben più permissiva di quella regionale. Infatti la norma regionale prevede che il nuovo tetto dei 60 giorni sia
eccezionale rispetto a quello ordinario di 30 giorni che comunque resta. Non
solo ma la norma spezzina non stabilisce alcun parametro per applicare questa
notevole estensione temporale della deroga ai limiti di emissione rumorosa.
Invece la norma regionale stabilisce con chiarezza che la deroga fino ad un
massimo di 60 giorni può essere autorizzata dal Comune a condizione di: “… particolari
esigenze locali, anche legate alla eventuale vocazione turistica del
territorio e
compatibilmente con le caratteristiche urbanistiche ed infrastrutturali
dell’area…”.
La
norma spezzina non fa alcun riferimento ai suddetti parametri, invece la
delibera regionale, nelle sue premesse, per giustificare il nuovo termine dei 60
giorni fa riferimento a “richieste da
parte di alcuni comuni rivieraschi nonché da
parte di alcune categorie di esercenti tendenti ad ottenere un ampliamento
dell’orario e della durata delle
suddette manifestazioni, poiché nel periodo estivo molti esercizi, quali stabilimenti balneari, bar e pub, propongono
attività di intrattenimento degli ospiti”. È chiaro che qui si fa riferimento a zone
turistiche per definizione e non certo a centri cittadini come quello
spezzino.
Quanto sopra non significa che per
il centro città spezzino non sia possibile rilasciare autorizzazioni in deroga
ai locali che producono emissioni rumorose dentro il nuovo limite temporale dei
60 giorni, ma per rilasciare tali autorizzazioni non basterà, nel rispetto
della norma regionale, la semplice presentazione della documentazione di
impatto acustico ma anche lo svolgimento di una istruttoria che verifichi la
compatibilità della deroga con le esigenze turistiche e le caratteristiche
urbanistiche dell’area dove il locale è collocato (caratteristiche urbanistiche che riguardano la conformazione urbanistica della zona quindi ad esempio il numero di residenze civili, l'organizzazione e la disposizione dei fabbricati quali altezze etc).
Tutto
questo nella norma spezzina non c’è e
questo fa pensare che tale eccesso di permissività possa comportare il rilascio,
di volta in volta, di autorizzazioni in
deroga che potranno produrre molti disagi ai cittadini residenti nel centro
città.
Occorrerebbe
un intervento della Amministrazione Comunale organico come ha fatto un Comune a
forte presenza turistica, sicuramente superiore a quella di Spezia, come
Pietrasanta. A Pietrasanta si è cercato
di intervenire con una ordinanza quadro (vedi
QUI) uscendo
dalla logica delle singole autorizzazioni in deroga (ovviamente sempre
necessarie) e affermando non solo la necessità di rispettare i limiti di
emissione sonora previsti dalla legge
per le varie zone comunali ma anche la c.d. quiete pubblica (ex articolo 659
Codice Penale) da tutelare a prescindere
da detti limiti. Si veda in questo senso un indirizzo chiaro della giurisprudenza
secondo il quale: “…pur trattandosi di
rumori connaturali al legittimo esercizio di una attività, le emissioni sonore,
per la loro eccessività ed esorbitanza rispetto al normale esercizio di dette
attività, risultavano, anche per la conformazione dei luoghi e per il loro
protrarsi nella note, concretamente idonee a disturbare il riposo e le occupazioni
di una pluralità indeterminata di persone che vivevano nelle vicinanze, con
conseguente irrilevanza del superamento o meno dei livelli di rumorosità
indicati nelle tabelle predeterminate dalla legge…”. (Cassazione Penale Sez. I, sentenza n. 15346 del 03/05/2006 , vedi QUI e QUI).
sono un tecnico che opero dal 1991, ho redatto alcuni piani di classificazione acustica e rispettivi regolamenti. a distanza di anni i comuni aggiornano i piani ed i regolamenti in base alle eventuali modifiche delle leggi regionali come in Toscana. le deroghe agli eventi temporanei ,specie per i comuni a vocazione turistica , sono necessarie per consentire il giusto svago , ma vanno concesse in livello ed in tempo , con grano salis , secondo le caratteristiche specifiche della zona in cui si trova chi le chiede , e tenuto conto anche delle sorgenti rumorose: solo antropico, antropico e musica, tipi di impianti ecc.
RispondiEliminastefano frosini cecina (livorno)