venerdì 18 luglio 2014

Rumore in città: ci vogliono nuove regole a tutela dei residenti!

Il TAR Marche con sentenza  n.662 dello scorso 3 luglio 2014 (vedi  QUIha applicato con rigore il principio previsto dalla vigente normativa in materia di tutela dall’inquinamento rumore, secondo il quale: non si possono derogare i limiti di emissioni rumorose da parte di attività di intrattenimento che si svolgono per tutto l’anno o comunque per periodi di tempo piuttosto lunghi ancorchè  non quotidiani.
Di seguito analizzerò la applicazione del suddetto principio alla regolamentazione delle emissioni rumorose nel Comune di Spezia  


Il TAR Marche ha prima sospeso e poi, con la sentenza sopra citata, dichiarato illegittima una ordinanza dirigenziale del Comune interessato che  consentiva per l'attività di diffusione sonora e intrattenimento musicale nel locale adibito a somministrazione di alimenti e bevande,  una deroga di ben 10 decibel fino alla una di notte e di 5 decibel fino alle 3.00 antimeridiane rispetto ai limiti massimi di emissione previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997 e dal vigente Piano comunale di classificazione acustica del territorio.

Il TAR è arrivato a questa decisione partendo dal dettato della normativa nazionale in materia.
In particolare la legge 447/1995 prevede che sia di competenza del Comune: “l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune stesso.” (lettera h) comma 1 articolo 6).
Questa normativa, ribadisce il TAR Marche, afferendo alla materia della tutela della salute, va qualificata come normativa di principio inderogabile dalle Regioni e quindi ancor di più dai Comuni.



LA SITUAZIONE SPEZZINA
Con delibera del Consiglio Comunale della Spezia  (vedi QUIsi è stabilito che: “"Le relative autorizzazioni delle singole attività temporanee potranno essere concesse, nella stessa zona, solamente quando in un anno la somma delle durate delle singole attività temporanee che in essa si svolgono non superi i sessanta giorni ed ogni singola autorizzazione per attività temporanea per manifestazioni e simili non potrà essere concessa per un periodo superiore a quindici giorni.” La nuova regola è attuativa di un provvedimento regionale, vedi  QUI.
Nella versione precedente la somma massima dei giorni era di 30 quindi abbiamo un raddoppio delle giornate durante le quali, nell’arco dell’anno,  i locali, previa apposita autorizzazione, potranno svolgere attività rumorose in deroga ai limiti di legge.



LE CONTRADDIZIONI TRA LA DELIBERA SPEZZINA E IL CONCETTO DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA TEMPORANEA DELLA LEGGE NAZIONALE
Il TAR Marche nella sentenza sopra  descritta applica un principio fondamentale della legge in materia di tutela dall’inquinamento da rumore (legge 447/1995)  secondo cui le autorizzazioni in deroga ai limiti di emissioni rumorose sono possibili solo per attività temporanee e la norma che le prevede (le deroghe) non è applicabile: “......ad attività di intrattenimento che si svolgono per tutto l’anno”citando dalla sentenza.”. Quindi applicando questo principio ex lege,  una deroga così lunga (60 giorni) non è applicabile ad esempio ad attività rumorose di locali aperti tutto l’anno.  


LE CONTRADDIZIONI TRA IL REGOLAMENTO ACUSTICO SPEZZINO E LA DELIBERA REGIONALE DA CUI DISCENDE
Ma la norma della delibera spezzina è ben più permissiva di quella regionale.  Infatti la norma regionale  prevede che il nuovo tetto dei 60 giorni sia eccezionale rispetto a quello ordinario di 30 giorni che comunque resta. Non solo ma la norma spezzina non stabilisce alcun parametro per applicare questa notevole estensione temporale della deroga ai limiti di emissione rumorosa. Invece la norma regionale stabilisce con chiarezza che la deroga fino ad un massimo di 60 giorni può essere autorizzata dal Comune a condizione di: “…  particolari esigenze locali, anche legate alla eventuale vocazione turistica del
territorio e compatibilmente con le caratteristiche urbanistiche ed infrastrutturali
dell’area…”.
La norma spezzina non fa alcun riferimento ai suddetti parametri, invece la delibera regionale, nelle sue premesse,  per giustificare il nuovo termine dei 60 giorni fa riferimento a “richieste da parte di alcuni comuni rivieraschi nonché da  parte di alcune categorie di esercenti tendenti ad ottenere un ampliamento dell’orario e  della durata delle suddette manifestazioni, poiché nel periodo estivo molti esercizi, quali  stabilimenti balneari, bar e pub, propongono attività di intrattenimento degli ospiti”.  È chiaro che qui si fa riferimento a zone turistiche per definizione e non certo a centri cittadini come quello spezzino.  
Quanto sopra non significa che per il centro città spezzino non sia possibile rilasciare autorizzazioni in deroga ai locali che producono emissioni rumorose dentro il nuovo limite temporale dei 60 giorni, ma per rilasciare tali autorizzazioni non basterà, nel rispetto della norma regionale, la semplice presentazione della documentazione di impatto acustico ma anche lo svolgimento di una istruttoria che verifichi la compatibilità della deroga con le esigenze turistiche e le caratteristiche urbanistiche dell’area dove il locale è collocato (caratteristiche urbanistiche che riguardano la conformazione urbanistica della zona quindi ad esempio il numero di residenze civili, l'organizzazione e la disposizione dei fabbricati quali altezze etc).
Tutto questo nella norma spezzina non c’è e questo fa pensare che tale eccesso di permissività possa comportare il rilascio, di volta in volta,  di autorizzazioni in deroga che potranno produrre molti disagi ai cittadini residenti nel centro città.

Occorrerebbe un intervento della Amministrazione Comunale organico come ha fatto un Comune a forte presenza turistica, sicuramente superiore a quella di Spezia, come Pietrasanta.  A Pietrasanta si è cercato di intervenire con una ordinanza quadro (vedi  QUIuscendo dalla logica delle singole autorizzazioni in deroga (ovviamente sempre necessarie) e affermando non solo la necessità di rispettare i limiti di emissione sonora  previsti dalla legge per le varie zone comunali ma anche la c.d. quiete pubblica (ex articolo 659 Codice Penale)  da tutelare a prescindere da detti limiti. Si veda in questo senso un indirizzo chiaro della giurisprudenza secondo il quale: “…pur trattandosi di rumori connaturali al legittimo esercizio di una attività, le emissioni sonore, per la loro eccessività ed esorbitanza rispetto al normale esercizio di dette attività, risultavano, anche per la conformazione dei luoghi e per il loro protrarsi nella note, concretamente idonee a disturbare il riposo e le occupazioni di una pluralità indeterminata di persone che vivevano nelle vicinanze, con conseguente irrilevanza del superamento o meno dei livelli di rumorosità indicati nelle tabelle predeterminate dalla legge…”.  (Cassazione Penale Sez. I, sentenza n. 15346 del 03/05/2006 , vedi  QUI e QUI). 









1 commento:

  1. sono un tecnico che opero dal 1991, ho redatto alcuni piani di classificazione acustica e rispettivi regolamenti. a distanza di anni i comuni aggiornano i piani ed i regolamenti in base alle eventuali modifiche delle leggi regionali come in Toscana. le deroghe agli eventi temporanei ,specie per i comuni a vocazione turistica , sono necessarie per consentire il giusto svago , ma vanno concesse in livello ed in tempo , con grano salis , secondo le caratteristiche specifiche della zona in cui si trova chi le chiede , e tenuto conto anche delle sorgenti rumorose: solo antropico, antropico e musica, tipi di impianti ecc.
    stefano frosini cecina (livorno)

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