venerdì 11 luglio 2014

Piano spiagge Marinella si applica la VAS: ma quale VAS?

La Regione Liguria riconosce la necessità di applicare la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)  al piano degli arenili e della fascia costiera di Marinella. Si tratta, come deciso dal protocollo 8/11/2013 (per il testo vedi  QUI), di uno stralcio importante dal progetto generale del “Progetto Marinella”.
Non si tratta di una "gentile concessione" ma di un atto dovuto ex lege e, come spiego di seguito, una concessione neppure impostata correttamente relativamente alla vigente normativa in materia.  




LA VAS AL PROGETTO STRALCIO SU MARINELLA ERA UN ATTO DOVUTO PER LEGGE
Non si tratta di una gentile concessione ma di un obbligo di legge. Lo strumento urbanistico attuativo (SUA) previsto per il Piano di spiaggia è in variante al PRG vigente, PRG che peraltro non ha mai avuto la VAS essendo stato approvato prima che entrasse in vigore la  direttiva europea che disciplina tale procedura di valutazione ambientale.
Ha affermato la Corte Costituzionale (sentenza n. 58 del 2013 vedi  QUI) proprio in relazione alla VAS applicabile agli strumenti urbanistici attuativi come i SUA, i quali:
1. se hanno un impatto significativo sono sottoponibili a VAS anche se non prevedono progetti sottoponibili a VIA
2. sono sottoponibili a VAS se attuativi  di piani urbanistici generali  che non abbiano avuto la VAS
3. sono sottoponibili a VAS (almeno come procedura di verifica) i piani attuativi di piani urbanistici generali  che hanno avuto la VAS, se detti piani attuativi costituiscono varianti ai piani generali.
4. sono sottoponibili a VAS  i piani attuativi di piani urbanistici generali già sottoposti a VAS  se prevedono progetti/opere sottoponibili a VIA  e questi ultimi non sono stati sottoposti a quest’ultima valutazione in sede di approvazione del piano urbanistico generale (in Liguria PUC).

Lo stralcio di cui stiamo parlando rientra quindi  in almeno tre dei punti sopra esposti, quindi nessun “regalo” della Regione ma semmai, finalmente la applicazione della legge in una materia in cui la Regione Liguria non ha mai spiccato per attenzione al rispetto del dettato normativo. Non a caso la legge regionale ligure sulla VAS è stata in parte dichiarata incostituzionale con sentenza del 2013 ( vedi QUIproprio sui cosiddetti strumenti urbanistici minori come quello di cui stiamo trattando.



COSA VUOL DIRE APPLICARE LA VAS AL PIANO STRALCIO DEL PROGETTO MARINELLA
Il modo in cui è stato impostato lo stralcio al progetto Marinella fa pensare ad una idea della procedura di VAS quasi come fosse una sorta di bollo da applicare ad un progetto già preconfezionato. Afferma il Sindaco di Sarzana oggi sul Secolo XIX: “Aver scorporato il piano del litorale dal progetto generale del “Progetto Marinella” è stata un’ottima intuizione e oggi possiamo partire con la fase operativa e proseguire l'iter per tradurre in realtà idee fino ad oggi rimaste nel libro dei sogni.”

Ma la VAS non è una sorta di “abbellimento” ambientale di un piano già definito nei suoi contenuti  fondanti, se fosse così si lederebbe la ratio della Direttiva Europea in materia.
La VAS  si chiama strategica perché vuole fare la suddetta valutazione su una scala temporale lunga (10- 15 anni e anche oltre) in modo da prevenire gli effetti ambientali negativi della pianificazione  decisa, ma si chiama strategica anche perché questa valutazione degli effetti deve essere svolta  parallelamente alla scenari di impatto economico e sociale dello strumento di pianificazione in  discussione.
In sostanza con la VAS  si mette in discussione la proposta di destinazione funzionale dell’area interessata dal  progetto, mettendo in campo scenari alternativi che tengano conto non solo del progetto in se ma del resto del territorio interessato dal piano/programma. Scenari da mettere a confronto fin dall’avvio della procedura coinvolgendo la comunità locale. 
E su come interpretare il ruolo degli scenari nella procedura di VAS ha scritto parole chiarissime il Consiglio di Stato: Nel rimarcare che la VAS di cui alla DIR 2001/42/Ce, è volta garantire che gli effetti sull'ambiente di determinati piani e programmi siano considerati durante l'elaborazione e prima dell'adozione degli stessi, così da anticipare nella fase di pianificazione e programmazione quella valutazione di compatibilità ambientale che, se effettuata (come avviene per la VIA) sulle singole realizzazioni progettuali, non consentirebbe di compiere un'effettiva valutazione comparativa, mancando in concreto la possibilità di disporre di soluzioni alternativeper la localizzazione degli insediamenti e, in generale, per stabilire, nella prospettiva dello sviluppo sostenibile, gli usi del territorio” (sentenza n.4926 del 2012). 

Per una analisi più approfondita sulla natura e su come deve funzionare la VAS secondo la normativa vigente si veda QUI, e QUI, mentre per gli indirizzi della giurisprudenza comunitaria e nazionale su come applicare correttamente la VAS si veda QUI

Non mi pare che questa sia la impostazione che, Regione Liguria e Comune di Sarzana vogliono dare alla VAS al piano attuativo (SUA)  di cui stiamo parlando.  Si veda questo passaggio del Protocollo già citato sopra: “per la redazione del SUA in variante contestuale del PRG di Sarzana…si terrà altresì conto oltre che delle indicazioni del vigente PRG, per quanto attuali, anche delle previsioni contenute nel Masterplan del 2007 approvato, nell’Aprile 2007 dal Comune di Sarzana, Comune di Ameglia , Provincia della Spezia, Parco Monte Marcello –Magra, Regione Liguria”.

Qui si sono due ammissioni in palese contrasto con la corretta applicazione di una VAS.
La prima che riconosce come il PRG vigente sia vecchio e probabilmente in buona parte superato e comunque fondato su scenari di sviluppo del territorio di Sarzana che andrebbero certamente rivisti alla luce della evoluzione della normativa ambientale  soprattutto di derivazione comunitaria, ma nonostante ciò si continua a prenderne in considerazione le indicazioni in relazione alle aree interessate dal SUA.
La seconda è che si considerano valide le indicazioni di un Masterplan  che non costituisce neppure uno strumento urbanistico preliminare e soprattutto non ha avuto nessuna VAS degna di questo nome.

Soprattutto la seconda questione rischia di spezzettare la VAS  facendo venir il valore strategico come sopra descritto soprattutto in riferimento all'area vasta nella quale è collocato il SUA in oggetto, basti pensare che il Rapporto Ambientale (documento che accompagna la procedura di VAS) deve contenere tra gli altri elementi anche "Possibili impatti significativi sull’ambiente: compresi quelli cumulativi" (punto 6 allegato VI al DLgs 152/2006). Insomma la VAS per essere credibile deve riguardare l'insieme dell'area interessata dal progetto Marinella e non solo quella del SUA di cui trattiamo qui a meno che non dica, da parte delle istituzioni pubbliche almeno (Comune e Regione in primis ma anche Ente Parco Magra-Monte Marcello) che si rinuncia definitivamente al masterplan.    

Per non parlare che il SUA va in variante ad un PRG di Sarzana scaduto e superato dalla vigente normativa urbanistica.  Su questo aspetto è molto indicativo quanto veniva affermato nella  delibera 149 del 2 novembre 2011 con la quale la giunta comunale ha varato le “linee guida” per la redazione del nuovo Piano urbanistico comunaleA pagina 17 si legge:" Il progetto di Marinella rappresenta l’altra grande opportunità per la città, i cui  scenari sono tratteggiati nel Masterplan  2007 e che si confida di sottoporre alla valutazione strategica (VAS) non appena assumerà le sembianze di un vero e proprio piano urbanistico.” La VAS non è mai arrivata ma ora si dice per il nuovo SUA che si terrà conto delle indicazioni di quel Masterplan!


LA QUESTIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI VAS
Sia il protocollo del novembre 2013, sia la lettera della Regione Liguria del’ottobre 2013 (QUI e QUI) rimuovono il ruolo centrale che la partecipazione deve svolgere in una procedura di VAS e questo è la logica conseguenza della rimozione generale dei principi della VAS come descritto  in precedenza in questo post.

La partecipazione del pubblico  nella procedura di VAS,  fin dalla avvio del processo come indicato dalla Corte di Giustizia, rileva non solo sotto il profilo dei principi  della democrazia partecipativa o del rispetto formale di passaggi burocratici, ma soprattutto per il rispetto della ratio del processo di VAS.
Come prevede la lettera a) comma 1 articolo 5 del DLgs 152/2006: la VAS consiste nel processo  che prevede: “lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;”. Quindi la consultazione del pubblico è parte integrante del processo di valutazione ambientale del piano.

Per questi motivi il  parere del pubblico dovrà essere oggetto di un contraddittorio tra le Autorità che elaborano,  valutano e approvano il SUA  ed  il pubblico stesso che partecipa al processo di VAS con proprie osservazioni, memorie, documenti.  Afferma infatti la Corte di Giustizia (vedi  QUI): “ Peraltro, la possibilità di stabilire caso per caso il termine entro il quale tali pareri possono essere espressi può, in taluni casi, consentire una maggiore considerazione della complessità di un piano o di un programma previsto e tradursi, eventualmente, nella concessione di termini più lunghi di quelli che potrebbero essere stabiliti per via legislativa o regolamentare.”

Quindi nella procedura di VAS non si tratta dicoinvolgere” i cittadini con qualche assemblea popolare o pubblicando gli atti della procedura di approvazione del  SUA e consentire la presentazione di osservazioni (questi peraltro sono obblighi di legge a prescindere dalla VAS visto che lo prevedono le norme sull’Accesso Civico. Sulla specificità della partecipazione del pubblico nella VAS rispetto alle altre procedure ex lege come quelle urbanistiche. 

Nelle procedure urbanistiche distinte dalla VAS il fatto che il piano debba avere un avvallo anche dalla Regione, riguarda solo la coerenza del piano con gli strumenti di pianificazione sovraordinati: regionali, provinciali. 
Nelle procedure di VAS invece la procedure di valutazione del piano viene condotta da soggetto istituzionale esterno da chi approva il piano, c’è il coinvolgimento del pubblico e tutto il processo accompagna la costruzione elaborazione - adozione -approvazione del piano. Il tutto garantisce una terzietà a chi valuta l’impatto ambientale del piano che non esiste nella procedura urbanistica tanto più in quella prevista dalla attuale legge regionale ligure in materia.
A conferma di quanto sopra si veda la lettera b) comma 2 articolo 11 del DLgs 152/2006 secondo la quale l’autorità competente e l’autorità proponente collaborano in ogni momento della VAS al fine di individuare un percorso metodologico e procedurale stabilendo le modalità della collaborazione, le forme di consultazione da attivare, i soggetti competenti in materia ambientale ed il pubblico interessato da consultare. Norma quest’ultima da leggere in modo coordinato con la nozione di consultazione di cui alla lettera t) comma 1 articolo 5 dello stesso DLgs 152/2006, intesa come l'insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella valutazione dei piani, programmi e progetti.

Il DLgs 152/2006 prevede l’unicità delle procedure di consultazione del pubblico solo nel caso di VIA ed Autorizzazione Integrata Ambientale (comma 2 articolo 10) sullo stesso progetto, o nel caso di procedura di verifica di VIA e VAS (comma 4 articolo 10).
Sempre il DLgs prevede il coordinamento tra procedure di partecipazione e informazione
previste da procedure urbanistiche con quelle della VAS ma non una sostituzione delle prime

con le seconde (comma 4 articolo 14 del DLgs 152/2006).


Insomma siamo ben lontani dalla confusa impostazione per ora data alla applicazione della VAS allo strumento urbanistico previsto per lo stralcio al progetto di Marinella.





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