La Regione Liguria riconosce la necessità
di applicare la Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) al piano degli arenili e della fascia costiera
di Marinella. Si tratta, come deciso dal protocollo 8/11/2013 (per il testo
vedi QUI), di uno stralcio importante dal progetto generale del “Progetto Marinella”.
Non si tratta di una "gentile concessione" ma di un atto dovuto ex lege e, come spiego di seguito, una concessione neppure impostata correttamente relativamente alla vigente normativa in materia.
LA VAS AL
PROGETTO STRALCIO SU MARINELLA ERA UN ATTO DOVUTO PER LEGGE
Non si tratta di una
gentile concessione ma
di un obbligo di legge. Lo strumento
urbanistico attuativo (SUA)
previsto per il Piano di spiaggia è in variante al PRG vigente, PRG che
peraltro non ha mai avuto la VAS essendo stato approvato prima che entrasse in
vigore la direttiva europea che
disciplina tale procedura di valutazione ambientale.
Ha
affermato la Corte Costituzionale (sentenza n. 58 del 2013 vedi QUI)
proprio in relazione alla VAS applicabile agli strumenti urbanistici attuativi
come i SUA, i quali:
1. se hanno un impatto
significativo sono sottoponibili a VAS anche se non prevedono progetti
sottoponibili a VIA
2. sono sottoponibili a VAS se attuativi
di piani urbanistici generali che
non abbiano avuto la VAS
3. sono sottoponibili a VAS
(almeno come procedura di verifica) i piani attuativi di piani urbanistici
generali che hanno avuto la VAS, se
detti piani attuativi costituiscono varianti ai piani generali.
4. sono sottoponibili a VAS
i piani attuativi di piani urbanistici generali già sottoposti a VAS se
prevedono progetti/opere sottoponibili a VIA e questi ultimi non sono
stati sottoposti a quest’ultima valutazione in sede di approvazione del piano
urbanistico generale (in Liguria PUC).
Lo stralcio di cui stiamo parlando
rientra quindi in almeno tre dei punti
sopra esposti, quindi nessun “regalo” della Regione ma semmai,
finalmente la applicazione della legge in una materia in cui la Regione Liguria
non ha mai spiccato per attenzione al rispetto del dettato normativo. Non a
caso la legge regionale ligure sulla VAS è stata in parte dichiarata
incostituzionale con sentenza del 2013 ( vedi QUI) proprio sui cosiddetti strumenti urbanistici minori
come quello di cui stiamo trattando.
COSA VUOL DIRE APPLICARE LA VAS AL PIANO STRALCIO DEL PROGETTO MARINELLA
Il modo in cui è stato impostato lo stralcio al
progetto Marinella fa pensare ad una idea della procedura di VAS quasi come
fosse una sorta di bollo da applicare ad un progetto già preconfezionato.
Afferma il Sindaco di Sarzana oggi sul Secolo XIX: “Aver scorporato il piano del litorale dal progetto
generale del “Progetto Marinella” è stata un’ottima intuizione e oggi possiamo
partire con la fase operativa e proseguire l'iter per tradurre in realtà idee
fino ad oggi rimaste nel libro dei sogni.”
Ma
la VAS non è una sorta di “abbellimento” ambientale di un piano già
definito nei suoi contenuti fondanti,
se fosse così si lederebbe la ratio della Direttiva Europea in materia.
La
VAS si chiama strategica perché vuole
fare la suddetta valutazione su una scala temporale lunga (10- 15 anni e anche
oltre) in modo da prevenire gli effetti ambientali negativi della
pianificazione decisa, ma si chiama
strategica anche perché questa valutazione degli effetti deve essere
svolta parallelamente alla scenari di
impatto economico e sociale dello strumento di pianificazione in discussione.
In
sostanza con la VAS si mette in
discussione la proposta di destinazione funzionale dell’area interessata
dal progetto, mettendo in campo scenari
alternativi che tengano conto non solo del progetto in se ma del resto del
territorio interessato dal piano/programma. Scenari da mettere a confronto fin
dall’avvio della procedura coinvolgendo
la comunità locale.
E
su come interpretare il ruolo degli scenari nella procedura di VAS ha scritto
parole chiarissime il Consiglio di Stato: “Nel rimarcare che la VAS di cui alla DIR 2001/42/Ce, è volta
garantire che gli effetti sull'ambiente di determinati piani e programmi siano
considerati durante l'elaborazione e prima dell'adozione degli stessi, così da
anticipare nella fase di pianificazione e programmazione quella valutazione di
compatibilità ambientale che, se effettuata (come avviene per la VIA) sulle
singole realizzazioni progettuali, non consentirebbe di compiere un'effettiva
valutazione comparativa, mancando in concreto la possibilità di disporre di
soluzioni alternativeper la localizzazione degli insediamenti e, in
generale, per stabilire, nella prospettiva dello sviluppo sostenibile, gli usi del territorio” (sentenza n.4926 del 2012).
Per una analisi più
approfondita sulla natura e su come deve funzionare la VAS secondo la normativa
vigente si veda QUI, e QUI, mentre per gli indirizzi della giurisprudenza
comunitaria e nazionale su come applicare correttamente la VAS si veda QUI.
Non
mi pare che questa sia la impostazione che, Regione Liguria e Comune di Sarzana
vogliono dare alla VAS al piano attuativo (SUA) di cui stiamo parlando. Si veda questo passaggio del Protocollo già
citato sopra: “per la redazione del SUA in variante contestuale del PRG di
Sarzana…si terrà altresì conto oltre che delle indicazioni del vigente PRG, per
quanto attuali, anche delle previsioni contenute nel Masterplan del 2007
approvato, nell’Aprile 2007 dal Comune di Sarzana, Comune di Ameglia ,
Provincia della Spezia, Parco Monte Marcello –Magra, Regione Liguria”.
Qui
si sono due ammissioni in palese contrasto con la corretta applicazione di una
VAS.
La
prima che riconosce come il PRG vigente sia vecchio e probabilmente in buona
parte superato e comunque fondato su scenari di sviluppo del territorio di Sarzana che andrebbero certamente rivisti alla luce della evoluzione della
normativa ambientale soprattutto di
derivazione comunitaria, ma nonostante ciò si continua a prenderne in
considerazione le indicazioni in relazione alle aree interessate dal SUA.
La
seconda è che si considerano valide le indicazioni di un Masterplan che non costituisce neppure uno strumento
urbanistico preliminare e soprattutto non ha avuto nessuna VAS degna di questo nome.
Soprattutto
la seconda questione rischia di spezzettare la VAS facendo venir il valore strategico come sopra
descritto soprattutto in riferimento all'area vasta nella quale è collocato il SUA in oggetto, basti pensare che il Rapporto Ambientale (documento che accompagna la procedura di VAS) deve contenere tra gli altri elementi anche "Possibili impatti significativi sull’ambiente: compresi quelli cumulativi" (punto 6 allegato VI al DLgs 152/2006). Insomma la VAS per essere credibile deve riguardare l'insieme dell'area interessata dal progetto Marinella e non solo quella del SUA di cui trattiamo qui a meno che non dica, da parte delle istituzioni pubbliche almeno (Comune e Regione in primis ma anche Ente Parco Magra-Monte Marcello) che si rinuncia definitivamente al masterplan.
Per non parlare che il SUA va in variante ad un PRG di Sarzana scaduto e superato dalla vigente normativa urbanistica. Su questo aspetto è molto indicativo quanto veniva affermato nella delibera 149 del 2 novembre 2011 con la quale la giunta comunale ha varato le “linee guida” per la redazione del nuovo Piano urbanistico comunale. A pagina 17 si legge:"“ Il progetto di Marinella rappresenta l’altra grande opportunità per la città, i cui scenari sono tratteggiati nel Masterplan 2007 e che si confida di sottoporre alla valutazione strategica (VAS) non appena assumerà le sembianze di un vero e proprio piano urbanistico.” La VAS non è mai arrivata ma ora si dice per il nuovo SUA che si terrà conto delle indicazioni di quel Masterplan!
Per non parlare che il SUA va in variante ad un PRG di Sarzana scaduto e superato dalla vigente normativa urbanistica. Su questo aspetto è molto indicativo quanto veniva affermato nella delibera 149 del 2 novembre 2011 con la quale la giunta comunale ha varato le “linee guida” per la redazione del nuovo Piano urbanistico comunale. A pagina 17 si legge:"“ Il progetto di Marinella rappresenta l’altra grande opportunità per la città, i cui scenari sono tratteggiati nel Masterplan 2007 e che si confida di sottoporre alla valutazione strategica (VAS) non appena assumerà le sembianze di un vero e proprio piano urbanistico.” La VAS non è mai arrivata ma ora si dice per il nuovo SUA che si terrà conto delle indicazioni di quel Masterplan!
LA QUESTIONE
DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI VAS
Sia
il protocollo del novembre 2013, sia la lettera della Regione Liguria del’ottobre
2013 (QUI e QUI)
rimuovono il ruolo centrale che la partecipazione deve svolgere in una
procedura di VAS e questo è la logica conseguenza della rimozione generale dei
principi della VAS come descritto in
precedenza in questo post.
La partecipazione del pubblico nella procedura di VAS, fin dalla avvio del processo come indicato dalla Corte di Giustizia, rileva non solo sotto il profilo dei principi della democrazia partecipativa o del rispetto formale di passaggi burocratici, ma soprattutto per il rispetto della ratio del processo di VAS.
Come prevede la lettera a) comma 1 articolo 5 del DLgs 152/2006: la VAS consiste nel processo che prevede: “lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;”. Quindi la consultazione del pubblico è parte integrante del processo di valutazione ambientale del piano.
Per questi motivi il parere del pubblico dovrà essere oggetto di un contraddittorio tra le Autorità che elaborano, valutano e approvano il SUA ed il pubblico stesso che partecipa al processo di VAS con proprie osservazioni, memorie, documenti. Afferma infatti la Corte di Giustizia (vedi QUI): “ Peraltro, la possibilità di stabilire caso per caso il termine entro il quale tali pareri possono essere espressi può, in taluni casi, consentire una maggiore considerazione della complessità di un piano o di un programma previsto e tradursi, eventualmente, nella concessione di termini più lunghi di quelli che potrebbero essere stabiliti per via legislativa o regolamentare.”
Quindi nella procedura di VAS non si tratta di “coinvolgere” i cittadini con qualche assemblea popolare o pubblicando gli atti della procedura di approvazione del SUA e consentire la presentazione di osservazioni (questi peraltro sono obblighi di legge a prescindere dalla VAS visto che lo prevedono le norme sull’Accesso Civico. Sulla specificità della partecipazione del pubblico nella VAS rispetto alle altre procedure ex lege come quelle urbanistiche.
Nelle procedure urbanistiche distinte dalla VAS il fatto che il piano debba avere un avvallo anche dalla Regione, riguarda solo la coerenza del piano con gli strumenti di pianificazione sovraordinati: regionali, provinciali.
Nelle procedure di VAS invece la procedure di valutazione del piano viene condotta da soggetto istituzionale esterno da chi approva il piano, c’è il coinvolgimento del pubblico e tutto il processo accompagna la costruzione elaborazione - adozione -approvazione del piano. Il tutto garantisce una terzietà a chi valuta l’impatto ambientale del piano che non esiste nella procedura urbanistica tanto più in quella prevista dalla attuale legge regionale ligure in materia.
A conferma di quanto sopra si veda la lettera b) comma 2 articolo 11 del DLgs 152/2006 secondo la quale l’autorità competente e l’autorità proponente collaborano in ogni momento della VAS al fine di individuare un percorso metodologico e procedurale stabilendo le modalità della collaborazione, le forme di consultazione da attivare, i soggetti competenti in materia ambientale ed il pubblico interessato da consultare. Norma quest’ultima da leggere in modo coordinato con la nozione di consultazione di cui alla lettera t) comma 1 articolo 5 dello stesso DLgs 152/2006, intesa come l'insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella valutazione dei piani, programmi e progetti.
Il DLgs 152/2006 prevede l’unicità delle procedure di consultazione del pubblico solo nel caso di VIA ed Autorizzazione Integrata Ambientale (comma 2 articolo 10) sullo stesso progetto, o nel caso di procedura di verifica di VIA e VAS (comma 4 articolo 10).
Sempre il DLgs prevede il coordinamento tra procedure di partecipazione e informazione
previste da procedure urbanistiche con quelle della VAS ma non una sostituzione delle prime
con le seconde (comma 4 articolo 14 del DLgs 152/2006).
Insomma
siamo ben lontani dalla confusa impostazione per ora data alla applicazione
della VAS allo strumento urbanistico previsto per lo stralcio al progetto di
Marinella.
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