martedì 22 luglio 2014

Ordinanza Consiglio di Stato su Piazza Verdi: significato e conseguenze.

Il  Consiglio di Stato  (vedi  QUIha confermato la sospensione della sentenza del TAR Liguria che aveva provvisoriamente sbloccato i lavori al centro di Piazza Verdi.
Ricordo che il Comune di Spezia interpretando in modo artatamente forzato quella sentenza aveva eliminato l’intero filare dei pini. Su questa forzatura e sulle conseguenze della stessa, sia alla luce della attuale ordinanza del Consiglio di Stato che della futura sentenza di merito se accogliesse la richiesta di annullamento definitivo della sentenza del TAR Liguria ho spiegato QUI.  

La nuova ordinanza del Consiglio di Stato è di grande rilievo perché non si limita ad affermare la esistenza di un potenziale danno grave irreparabile se i lavori continuassero al centro della piazza ma afferma alcuni principi di merito riprendendo molte delle tesi che come ricorrenti abbiamo spesso affermato in questi mesi.

Di seguito in grassetto e in corsivo i principi della ordinanza del Consiglio di Stato con subito dopo una mia spiegazione del significato degli stessi rispetto alle tesi del Comune di Spezia.



PRINCIPIO 1.  “1) il rilievo ambientale della vicenda in relazione alla qualità degli appellanti;”
Il Controricorso del Comune sosteneva la non legittimazione a ricorrere contro la sentenza del TAR Liguria da parte delle associazioni ambientaliste (VAS e Legambiente) in quanto non eravamo di fronte alla disciplina di un settore strettamente inerente alla materia ambiente (autorizzazione paesaggistica) ma a quello relativo ai beni culturali (autorizzazione per vincolo storico-artistico).   
Il Consiglio di Stato ha, con l’affermazione del sopra riportato principio, confermato  il legame tra la qualità degli appellanti e il rilievo ambientale della vicenda, quindi la loro piena legittimità ad agire in giudizio nella vicenda di Piazza Verdi. 
D’altronde da tempo la giurisprudenza ordinaria e da ultimo anche quella amministrativa ha ammesso la possibilità di intervenire in giudizio da parte delle associazioni ambientaliste anche in materia urbanistica  se le decisioni impugnate incidono su profili a rilevanza ambientale.  
E’ indubbia la rilevanza ambientale del progetto di Piazza Verdi confermata tra l’altro dagli stessi atti del Comune a cominciare dalla delibera con la quale il consiglio comunale ha deliberato di dare mandato alla giunta di partecipare al bando europeo che ha poi finanziato anche il progetto in esame.  In particolare gli indirizzi progettuali contenuti in detta delibera per il progetto integrato del Centro Storico facevano riferimento ai seguenti obiettivi tipicamente ambientali: “ incremento dell'accessibilità e centralità  delle piazze del centro cittadino, attraverso un riassetto del trasporto pubblico locale orientato alla  decongestione del traffico ed il potenziamento dei collegamenti filoviari ( trasporto pubblico sostenibile),”. 


PRINCIPIO 2.   “che i provvedimenti impugnati concernono l’intero assetto architettonico e culturale di Piazza Verdi, e non già il solo originario filare di pini, nelle more abbattuto;”
Si tratta del principio affermato dall’inizio della vicenda piazza verdi dal sottoscritto ma ancor di più dalle associazioni ricorrenti e dal comitato per Piazza Verdi.
E’ al rapporto storico architettonico tra i pini e l’intero immobile che occorre guardare. Ho sempre sostenuto che la questione non è se i pini in se siano o meno di interesse culturale ai sensi del Codice dei beni culturali.  Gli alberi sono soggetti a vincolo "ex se" solo se dichiarati monumentali altrimenti sono alberi come gli altri e possono avere una valenza estetica, arborea fin che si vuole ma non culturale. I pini possono diventare di interesse culturale e quindi non abbattibili, a prescindere dalla loro stabilità, solo se rapportati al resto della Piazza. 
Quindi il Consiglio di Stato nel principio numero 2 riconosce il legame tra il filare e la piazza ma soprattutto vuole affermare che proprio per questo legame, anche se per il momento sono stati abbattuti (e la sentenza di merito deciderà definitivamente se in modo legittimo, nonché legale o meno), occorra guardare al rapporto tra l’intera piazza soggetta a vincolo ed il progetto prima autorizzato e poi sospeso per valutare se la continuazione dei lavori al centro della piazza possa o meno produrre un danno grave e irreparabile alla face dell’intero immobile (pertinenze arboree comprese) così come si è definita storicamente. 


PRINCIPIO 3.  che la fattispecie dell’art.10 comma 4 lettera g) del Codice dei beni culturali e del paesaggio concerne la tutela della piazza come bene culturale, vale a dire come testimonianza materiale di civiltà (cfr. art. 1 comma 2), e non come espressione di un’opera specifica dell’ingegno;
Questo Principio è molto importante perché lega l’interesse culturale della piazza non solo agli aspetti strettamente artistici architettonici (pensiamo al palazzo delle poste) ma al principio generale del Codice dei Beni Culturale per cui: “La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio…” (comma 2 articolo 1 del Codice).
Ecco quindi  che anche le pertinenze arboree ed in particolare il filare dei pini (che come visto sopra per il Consiglio di Stato è indifferente che siano stati abbattuti sotto il profilo del possibile danno grave e irreparabile potenzialmente prodotto dal proseguo della esecuzione del progetto Buren Vannetti nella parte centrale della Piazza) possono risultare, anche se non di un particolare valore in se artistico/architettonico, parte della memoria della comunità spezzina ed in generale della storia del nostro Paese.


PRINCIPIO 4.  “l’autonomia della verifica del relativo interesse storico e culturale rispetto alla vicenda autorizzatoria;
Questo è un principio di grande rilievo ai fini di quella che sarà la futura decisione di merito del Consiglio di Stato (il prossimo 27 gennaio 2015).

Il Comune nel suo ricorso al TAR Liguria e nel suo controricorso al Consiglio di Stato ha sempre sostenuto che l’autorizzazione del novembre 2012, con la quale la Soprintendenza licenziò il progetto Buren Vannetti,  aveva esaurito la questione della verifica dell’interesse storico della piazza e delle sue pertinenze (compreso il filare dei pini).  In sostanza il Comune ha sempre sostenuto che, essendo la piazza ultrasettantennale ed essendo vincolata ex lege,  con la autorizzazione del progetto Buren Vannetti del novembre 2012 si era ammessa, da un lato la inutilità della procedura di verifica dell’interesse culturale  come prevista da un apposito decreto ministeriale (per il testo vedi QUI) e dall’altro la possibilità di eliminare il filare dei pini.  Come se la autorizzazione del novembre 2012 avesse anche fotografato la portata dell’interesse storico e culturale della piazza, fotografia sviluppata avendo in sovrapposizione il progetto Buren Vannetti a prescindere da quella che era stata la evoluzione storica della piazza.

Noi abbiamo sempre sostenuto che invece l’autorizzazione del novembre 2012, ordinando (viene usato il termine “necessaria” non a caso da parte della Soprintendenza) la procedura di verifica dell’interesse culturale, aveva in qualche modo dichiarato l’obbligo di approfondire l’interesse culturale della piazza proprio per evitare che ci fossero contraddizioni tra il progetto approvato in generale ed aspetti particolari dell’interesse culturale non valutati nella relazione della dott.sa Ratti (direttrice delle Istituzioni Culturali spezzine) in sede di bando per la selezione dei progetti, come pure nella domanda di autorizzazione stessa.

Ora finalmente il Consiglio di Stato da ragione alla nostra tesi affermando che l’autorizzazione in se non può essere esaustiva della verifica dell’interesse storico e culturale di un immobile. Questo ha una conseguenza inevitabile, anche se non espressa direttamente dalla ordinanza del Consiglio di Stato (siamo nella fase cautelare e non nel merito non dimentichiamolo),  e cioè che, come da noi affermato fin dall’inizio, la richiesta di avviare la procedura di verifica dell’interesse culturale (contenuta nella autorizzazione del novembre 2012) aveva carattere prescrittivo e il non averla avviata ha prodotto la illegittimità che ha consentito nel giugno 2013 la sospensione parziale della autorizzazione stessa da parte della Soprintendenza.
Infatti solo attraverso la procedura di verifica dell'interesse culturale, si poteva valutare ciò che poteva essere abbattuto, modificato, eliminato, dell’immobile Piazza Verdi che fino alla autorizzazione del novembre 2012 era solo, astrattamente, vincolato ex lege. D’altronde questo principio era affermato da tempo dalla Direttiva 10/10/2012 del Ministero Beni Culturali secondo la quale:  “Discende pianamente  dalla  lettura  della lettera g) comma 4 articolo 10 ,  insieme  a  quelle  di  cui  all'articolo  10,  comma  1   e all'articolo 12, comma 1, del Codice, che, in ogni caso, anche  tutte le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi urbani per i quali non sia  stato  emanato  un  puntuale  provvedimento   di   vincolo,   ma appartenenti a soggetti pubblici e realizzate da oltre settanta anni, sono comunque sottoposte interinalmente all'applicazione  del  regime di tutela della Parte Seconda  del  Codice  (e,  quindi,  anche  alle previsioni del citato art. 20,  comma  1),  fino  a  quando  non  sia effettuata la procedura di verifica dell'interesse culturale  di  cui all'articolo 12 del Codice. Ne  discende  altresì,  secondo  i  noti principi, che l'applicazione del regime  speciale  di  tutela  potrà cessare unicamente  a  seguito  di  svolgimento  della  procedura  di verifica dell'interesse culturale con esito negativo


PRINCPIO 5.  che, in riferimento al complessivo bene di interesse pubblico tutelato, l’esecuzione della sentenza può comportare un pregiudizio grave e irreparabile, rispetto alla valutazione e alla cura dell’interesse pubblico in questione, cura che compete all’Amministrazione dei beni culturali e del paesaggio;
L’ultimo principio affermato dalla ordinanza del Consiglio di Stato non è altro che la logica conseguenza dei primi 4 principi sopra esaminati. Infatti: 
se le associazioni ricorrenti erano legittimate ad agire in giudizio contro il progetto Buren Vannetti  (principio 1)
se il filare dei pini va valutato in rapporto all’intera piazza e alla conformazione storica culturale della sua face e quindi qualsiasi progetto di modifica dovrà rispettare tale rapporto (principio 2)
se  l’intera piazza (pertinenze arboree comprese) va valutata, sotto il profilo dell’interesse storico culturale, non solo per i suoi pregi architettonici ed artistici ma anche per quello che nel suo insieme rappresenta per la identità storica della comunità spezzina e nazionale (principio 3)
se solo con la procedura di verifica dell’interesse culturale dell’intero immobile Piazza Verdi (pertinenze arbore comprese) si poteva arrivare a modificare la face storica della stessa (principio 4)

Se si afferma tutto ciò allora è inevitabile che la sentenza del TAR Liguria resti sospesa fino al merito per evitare che, proseguendo nella realizzazione del progetto Buren Vannetti, si produca un danno grave e irreparabile ad un immobile soggetto ad un vincolo storico culturale da definirsi appunto proprio sulla base della sentenza di merito.



ULTIMA RIFLESSIONE
Ovviamente vedremo cosa il Consiglio di Stato deciderà nel merito ma al di la delle questioni giuridiche credo che l’Amministrazione Comunale dovrebbe seriamente riflettere se davvero valga la pena, perdendo anche nel merito,  rischiare pesanti conseguenze legali ed amministrative ma anche di responsabilità contabili. 
Forse è arrivato il momento di tornare alla politica trovare una mediazione sul progetto di rifacimento di piazza Verdi che tenga conto anche di coloro che, come dimostrato dalla ordinanza del Consiglio di Stato, non sono dei “falsari, squallidi approssimatori” come li apostrofò il Sindaco Federici, ma dei cittadini attivi e consapevoli che volevano e vogliono difendere la identità storica della loro città. 
Ma per fare questo occorre venga sconfitta la cultura autoritaria che quasi sempre ha caratterizzato lo stile di governo del Sindaco Federici. 

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