In Comitato Portuale il comandante della capitaneria
di Porto di Spezia ha chiesto la
adozione di misure di prevenzione degli incidenti che si possono
verificare nelle aree portuali per l’assenza di dispositivi di sicurezza dei
disabili visivi. Proposta giusta ma su tutto il resto? Sulla sicurezza nel
porto manca intanto la informazione e poi anche scelte di maggiore prevenzione
come per il rischio incendi soprattutto nel caso di trasporto di merci
pericolose. Di seguito una analisi di quello che manca e dei rischi che corriamo...
SICUREZZA NEL PORTO LE INFORMAZIONI CHE MANCANO O CHE COMUNQUE NON SONO MAI
STATA PUBBLICATE DALLE AUTORITÀ COMPETENTI: AUTORITÀ PORTUALE E CAPITANERIA DI
PORTO
1. Documentazione attestante la definizione da
parte della AP delle modalità di redazione del Rapporto integrato di sicurezza
portuale ex Comma 4 articolo 4 DM 293/2001 ( Regolamento
di attuazione della direttiva 96/82/CE, relativa al controllo dei pericoli di
incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose)
2. Verbali conferenze dei servizi relativa alle
istruttorie per la valutazione del Rapporto integrato di sicurezza portuale (Articolo 5 DM 293/2001)
3. Documentazione attestante la avvenuta
trasmissione del Rapporto integrato di sicurezza portuale al Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco - Comitato Tecnico Regionale, valutazione
degli eventuali rapporti di sicurezza delle singole attività presenti nell’area
interna alla circoscrizione della Porto della Spezia anche ai fini del rilascio
del certificato di prevenzione incendi
4. Documentazione attestante la integrazione delle
conclusioni del Rapporto integrato di sicurezza portuale nel Piano regolatore
del porto ((Comma 9 articolo 5 DM 293/2001)
5. piano di emergenza portuale al fine di limitare
gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti nei porti industriali e
petroliferi e ne coordina l'attuazione (Comma
1 articolo 6 DM 293/2001)
6. Documentazione attestante l’adempimento degli
obblighi in materia di informazione e Formazione Lavoratori per il Piano di
emergenza portuale (Decreto Ministero
Ambiente 26 maggio 2009, n. 138 Regolamento recante la
disciplina delle forme di consultazione del personale che lavora nello
stabilimento sui piani di emergenza interni)
7. Documentazione attestante la predisposizione e
trasmissione al prefetto e alla provincia di tutte le informazioni utili per
l'elaborazione del piano di emergenza esterno dell'area portuale (Comma 3
articolo 6 DM 293/2001)
8 .Documentazione attestante la attività della
commissione per la verifiche ispettive intese ad accertare il rispetto delle
indicazioni e prescrizioni contenute nel rapporto di sicurezza integrato (Articolo 7 DM
293/2001)
9. copia concessioni del bunkeraggio a mezzo
oleodotto (deposito) e a mezzo distributore fisso su banchina (Circolare
19/7/2002 n. 16 - Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n.
16 Prot. n. DEM3/1823: Disciplina dell’attività di bunkeraggio nei porti
marittimi)
10. documentazione attestante il rispetto dei
requisiti tecnici per la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei
serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per
autotrazione presso gli impianti di distribuzione ( Decreto
del Ministero dell’Interno 29 novembre 2002)
11. autorizzazioni impianti e depositi costieri di
oli minerali ( Legge 239/2004 commi 56-58 -
Circolare Ministero Infrastrutture n. 19 del 18/11/2005 - Circolare del
19/4/1999)
12. documentazione attestante il rispetto degli
obblighi del DM 16/12/2004 (Recepimento della
direttiva 2001/96/CE in materia di «Requisiti e procedure armonizzate per la
sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse – come
modificata dall’art. 12 della direttiva 2002/84/CE), in particolare:
a) verifiche al momento
del rilascio della concessione ai gestori dei terminali del rispetto delle
condizioni previste da detta normativa
b) modalità di esercizio
dei compiti ispettivi sul rispetto dell’allegato II al DM 16/12/2004 da parte
dei terminalisti
13. documentazione attestante il rispetto degli obblighi
del Dpcm 10/2/2006 (Linee guida per la
pianificazione di emergenza nelle aree portuali interessate dalla presenza di
naviglio a propulsione nucleare, in attuazione dell'articolo 124 del decreto
legislativo 17 marzo 1992, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni).
In particolare:
a) collaborazione alla
redazione del Rapporto tecnico per la redazione del piano di emergenza esterno
relativamente al naviglio civile
b) collaborazione alla
redazione del Rapporto tecnico per la redazione del Piano provinciale di
emergenza esterna dell'area portuale
c) svolgimento
attività, anche avvalendosi delle amministrazioni pubbliche, utili a
garantire il rilevamento e la misurazione della radioattività nell'ambiente
circostante all'area portuale
Ecco cosa pubblica
la Autorità Portuale sul suo sito (vedi QUI).
SICUREZZA NEL PORTO LE INFORMAZIONI CHE MANCANO: IL CASO DEL TRASPORTO DI
MATERIALE NUCLEARE NEL NOSTRO GOLFO
Il recente episodio del trasporto, via
mare e all’interno del nostro golfo, di combustibile nucleare dismesso per
essere ritrattato negli USA, ha visto un atteggiamento intollerabile di
reticenza da parte delle autorità locali: Prefetto e Sindaco in testa.
Secondo queste Autorità l’informazione sul trasporto di questo materiale deve essere comunicata solo in caso di incidente. Ciò non è vero e non corrisponde a quanto previsto dalla seguente normativa: Linee guida Protezione civile(DPCM 10/2/2006), il Codice dell’ordinamento militare (DLgs 66/2010), la normativa sulla gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi ( Direttiva 2011/70/Euratom). Non parliamo poi del rischio terrorismo, anche qui basterebbe leggersi il Piano di azione UE su sicurezzachimica, biologica, radiologica e nucleare per capire che non c’è alcun collegamento tra rischio terrorismo e informazione al pubblico.
Secondo queste Autorità l’informazione sul trasporto di questo materiale deve essere comunicata solo in caso di incidente. Ciò non è vero e non corrisponde a quanto previsto dalla seguente normativa: Linee guida Protezione civile(DPCM 10/2/2006), il Codice dell’ordinamento militare (DLgs 66/2010), la normativa sulla gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi ( Direttiva 2011/70/Euratom). Non parliamo poi del rischio terrorismo, anche qui basterebbe leggersi il Piano di azione UE su sicurezzachimica, biologica, radiologica e nucleare per capire che non c’è alcun collegamento tra rischio terrorismo e informazione al pubblico.
Quello che avrebbe dovuto essere
pubblicato non era quindi la conoscenza minuto per minuto del percorso svolto per il trasporto del suddetto
materiale nel nostro golfo, ma piuttosto la pubblicazione dei seguenti
documenti assolutamente non secretabili nel caso in esame:
- La comunicazione preventiva al Prefetto, al
Comando provinciale dei vigili del fuoco ed alla azienda sanitaria locale dei
luoghi di partenza e di destinazione del trasporto, almeno 15 giorni prima
della data del trasporto
- La
verifica se la nave è idonea a questo tipo di trasporti
- I rapporti periodici che sono tenuti a presentare i
soggetti trasportare di questi materiali
- La verifica se questo tipo di trasporti è stata presa
in considerazione nel rapporto di sicurezza dell’intera area portuale
- Le osservazioni che per legge la Regione è tenuta a
presentare in questi casi
- La
verifica se sono state tenute in questi anni le esercitazioni biennali e le
eventuali criticità emerse, esercitazioni previste dal piano di emergenza
provinciale per il trasporto di materiale radioattivo (aggiornato da ultimo nel
2013) ma i cui risultati, se sono state tenute, non risultano mai
pubblicati
- se sono stati rispettati gli obblighi informativi e
formativi per la prevenzione sanitaria dei lavoratori dell’area portuale, vedi
protocollo del 2009 ed eventuale successive modifiche.
Ovviamente a tutt’oggi questi documenti non sono stati resi noti!
I “BUCHI” NELLA REGOLAMENTAZIONE DEL TRASPORTO MERCI
PERICOLOSE E PREVENZIONE RISCHIO
INCIDENTI: L’ESEMPIO DEL SERVIZIO ANTINCENDI
Come dovrebbe funzionare il Servizio Antincendio nel Porto secondo la
vigente normativa
Sulla necessità di un servizio antincendio specifico
durante le attività di imbarco, trasporto e sbarco di merci pericolose nel
porto della Spezia, la normativa vigente in materia afferma, ex DPR 134/2005 lettera
g) comma 1 articolo 13, : “durante tutto il tempo occorrente al compimento
delle operazioni di imbarco, sbarco e trasbordo di merci che presentano
pericolo di incendio o esplosione, oppure che possano sviluppare comunque gas o
vapori infiammabili o dar luogo a miscele esplosive, l'autorità marittima o
portuale predispone, sentito il Comando provinciale dei vigili del fuoco, a
spese dell'interessato, un servizio antincendio per l'immediato intervento in
caso di incidente. Il servizio antincendio è svolto ai sensi della vigente
legislazione in materia di prevenzione ed estinzione degli incendi nei porti”;
inoltre sempre secondo detta norma i mezzi nautici utilizzati per detto
servizio antincendio devono essere in buone condizioni di manutenzione.
Ma oltre che la legge sono anche le esperienze degli
altri porti che fanno chiarezza. Ad esempio il Porto di Livorno ha un servizio
antincendio specifico fin dal 1980 e la ordinanza che
lo disciplina è stata modificata e aggiornata nel 2006. Il servizio è
garantito dai seguenti soggetti privati e pubblici: F.lli
Neri SpA, Labromare srl, Vigili
del Fuoco di Livorno. Stesso discorso per il Porto di Genova si veda la ordinanza della Capitaneria n. 61 del 11/4/2001, e per il Porto di Venezia si veda comma 4
articolo 34 della ordinanza della Capitaneria n.175/2009.
Cosa ha detto il TAR liguria su come è regolamentato il Servizio Antincendio
nel Porto di spezia
Il TAR Liguria con sentenza 870/2011 ha
annullato la ordinanza della Capitaneria di Porto della Spezia n. 47/2010
del 7 aprile 2010 avente ad oggetto disciplina dell'imbarco, sbarco e trasbordo
di merci pericolose, nonché di ogni atto ad essa connesso.
Secondo il TAR “Dalla normativa riportata si
evincono due elementi, l’uno concernente la necessità che il comandante di
porto detti un minimo di disciplina in ordine ai servizio antincendio, l’altro
riguardante il concerto tra il comandante del porto e il comandante provinciale
dei VV.FF.sulla materia: ora, si rileva che la disciplina dettata dalle
ordinanze impugnate è del tutto insufficiente rispetto ai presupposti di fatto
ed alle previsioni normative. La gran parte delle determinazioni vengono
rimesse caso per caso ai pareri del consulente chimico del porto, figura non
prevista dai principi fondamentali della normativa in questione e comunque
nulla viene stabilito in via generale sui servizi antincendio.”
La nuova Ordinanza della Capitaneria del Porto della Spezia sulle
modalità di organizzazione del servizio anticendio
Questa nuova ordinanza relativamente
alla sentenza sopra citata ne recepisce solo una piccolissima parte ed in
particolare:
un maggior ruolo del Comandante dei Vigili del Fuoco
un minimo di regolamentazione sugli indici di rischi
incendio, peraltro già applicabile in base alla normativa tecnica
internazionale in materia.
Sulle modalità di organizzazione del servizio
antincendio la nuova ordinanza rinvia alla ordinanza della
Capitaneria 163/2001 che
però non è mai stata correttamente attuata nel porto di Spezia come dimostra la
sentenza del TAR Liguria.
La vecchia
ordinanza riconosceva in teoria un
ruolo specifico ad un servizio antincendio organizzato da società ad hoc o dai
terminalisti ma aveva un limite che è stato fino ad ora il grimaldello per non
realizzare un vero servizio antincendio nel nostro porto indipendente e specializzato.
Infatti se noi andiamo a vederel’ordinanza
che regola il servizio antincendio del porto di Genova vediamo che nel
caso in cui il servizio sia organizzato dai terminalisti questi debbano
utilizzare “personale esclusivamente dedicato a questo servizio ed
all’espletamento degli obblighi di servizio pubblico ad esso connessi e
solamente all’interno di aree, depositi, stabilimenti portuali in concessione.”.
Non c’è alcun riferimento al
termine “personale dipendente dai terminalisti",
contenuto invece nella ordinanza per il Porto di Spezia del
2001, con la conseguenza che per il Porto della Spezia il servizio
antincendio può non essere svolto da personale specializzato. E'
davvero cosi in pratica oltre che nella forma della ordinanza?
Conclusioni sulla nuova Ordinanza della Capitaneria di Porto della Spezia
relativamente al Servizio Antincendio
La nuova ordinanza non risponde quindi alle questioni
centrali poste dal TAR Liguria con la sopra citata sentenza e cioè:
1. permane un ruolo eccessivo del consulente chimico del
porto (figura, affermava il TAR: “... non prevista dai principi
fondamentali della normativa in questione”)
2. continua a non essere imposto un servizio antincendio
specializzato e separato dai gestori dei terminal (si veda ad esempio il punto
5.3. della nuova ordinanza della Capitaneria spezzina)
3. considerato quanto sopra il maggior ruolo dato al
Comandante dei Vigili del Fuoco appare ininfluente a raggiungere l’obiettivo di
una efficiente prevenzione del rischio incendio da merci pericolose. In tal
senso non si è assolutamente tenuto in considerazione quanto affermato sempre
dal TAR Liguria che aveva dichiarato fondata la riflessione del comandante dei
Vigili del Fuoco della Spezia (documentazione allegata al ricorso) secondo la
quale il servizio antincendio integrativo e specializzato è fondamentale per
l’area portuale spezzina visto che “In assenza di tale servizio integrativo,
almeno lo stato attuale, i VV.FF. non potrebbero fornire altrettante garanzie
di disponibilità di immediatezza di intervento”.
Sulla base di quanto sopra la nuova ordinanza
della Capitaneria andrebbe
riesaminata relativamente al rispetto della vigente normativa
in materia, della sentenza del Tar Liguria, delle migliori esperienze di altri
porti di livello nazionale.
Un Rapporto dimenticato sulla sicurezza nel porto
Nella primavera del 2011 è stato reso pubblico n
inquietante Rapporto della società SicurFire, Rapporto che è stato alla base
per motivare il ricorso che ha portato all'annullamento della ordinanza della
Capitaneria come riportato in precedenza. Questo Rapporto conteneva
affermazioni molto nette su come era gestito il servizio anticendio dai vari
terminalisti nel nostro Porto. Vediamo i punti salienti del Rapporto.
SicurFire è una
società che si occupa in modo specialistico, dei servizi antincendi in area
portuali. Questo Rapporto analizzava la situazione di prevenzione del rischio
sulla gestione delle merci pericolose e dei servizi antincendio in relazione a
tale gestione, nell’area del porto della Spezia. In particolare in
relazione ai diversi terminalisti che gestiscono merci pericolose a rischio di
incendio il suddetto Rapporto affermava:
Rigassificatore di Panigaglia
1. non è previsto alcun mezzo nautico o rimorchiatore con
componente antincendio sotto bordo
alla nave gasiera in fase di scarico al terminal come invece
previsto dalla ordinanza della
Capitaneria della Spezia n. 123/2010 per
le operazioni di bunkeraggio alle navi gasiere
2. il sistema di gestione delle emergenze per l’impianto di rigassificazione è affidato solo a sistemi automatici. La squadra
interna aziendale (attivata in caso di emergenza in quanto normalmente il
personale svolge altri compiti) appare troppo limitata per un impianto a
rischio di incidente rilevante, non esiste quindi nessuna vigilanza esterna
specialistica (con personale appositamente addestrato).
Speter SpA
Speter SpA è il principale terminal
multipurpose presente nel Porto della Spezia (aree operative Molo Garbaldi, calata Paita, calata
Malaspina, calata Artom). Come risulta dal Rapporto sarebbe
interessante sapere se La Speter abbia presentato entro il 5/7/2010 un piano sui rischi da merci pericolose in
deposito e sul modello organizzativo emergenziale ed il sistema antincendio
previsto per far fronte alle emergenze. Se è stato presentato questo piano
sarebbe il caso fosse resto pubblico! Ad esempio se andiamo nel sito della Speter o nella sezione del sito della
Autorità Portuale sui terminalisti, si legge tanta bella pubblicità,
ma di questo documento non c’è traccia!
Molo Fornelli – La spezia container terminal (Contship Italia Group)
Il terminal è uno dei due
autorizzati con apposita ordinanza della Capitaneria di Porto al deposito di
merce pericolosa. In questo terminal il servizio di
prevenzione incendi esterno al gestore del terminal è adottato per le merci esplosive o solo saltuariamente per le operazioni trasferimento
delle merci pericolose. Secondo il Rapporto SICUR FIRE s.c.a.r.l. il piano antincendio aziendale
aggiornato, su sollecitazione della Capitaneria di Porto nel 2009, prevede che in caso di emergenza il servizio
antincendio sia svolto da personale disponibile di turno quindi non
specializzato per questa funzione.
Terminale Ravano - (Contship Italia Group)
Secondo il Rapporto potrebbero
esserci stoccaggi o movimentazione di merci pericolose visto che il terminal è
gestito dalla stessa società che gestisce il Fornelli (che invece è autorizzato
a gestire merci pericolose). Se così fosse occorre precisare che in questo terminal non è presente una rete idrica antincendio, mentre il servizio emergenze è
gestito da una squadra interna (quindi formata solo per la sicurezza negli
ambienti di lavoro: corso di 8 ore standard) alla LSCT con mezzo antincendio
obsoleto.
Terminale Central Enel
Secondo il Rapporto per tutte le operazioni di scarico
e carico il terminale non
prevede l’ausilio di personale specializzato per la sicurezza antincendio, provvedendo
ad impiegare solo personale interno.
Campo P.O.L. Nato
L’oleodotto e relativo terminal a mare è situato nello
specchio acqueo compreso tra i Cantieri navali della Spezia e i Cantieri
Baglietto. E’ gestito dai
militari e su di esso non vige alcuna vigilanza dei Vigili del Fuoco. Peraltro secondo
il Rapporto l’intero Arsenale Militare non ha più un servizio H24 (nelle 24
ore) di pompieri
Parco Boe Società Petrolifera
Italiana
Distante circa 680 metri dalla costa quasi di fronte a Porto
Lotti. Presso il terminal ci sono due serbatoi, già oggetto di due incidenti, e
durante la movimentazione dei prodotti petroliferi non è presente alcuna
vigilanza antincendio.
N.B. Il Rapporto della Sicur Fire è stato
reso pubblico quindi tre anni fa e
inviato a tutte le autorità competenti e/o interessate alla sicurezza nel
Porto della Spezia. Nessuno ha mai risposto e cosa ancora più grave nessuno ha
mai contestato i contenuti del Rapporto. Solo Gnl Italia ha provato a fare un
comunicato stampa dove però non rispondeva a nessuna delle questioni di
merito poste dal Rapporto.
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