La vicenda dei rifiuti pericolosi stoccati impropriamente nell'area della ex Ceramica Vaccari. Una vicende denunciata anche le foto di un cittadino attivo circa due anni fa e che ora torna di attualità dopo la pubblicazione di documenti ufficiali dell'Arpal grazie alla azione di due consiglieri comunali di opposizione e ad un articolo del Secolo XIX.
Di seguito una analisi puntuale delle conseguenze legali dalle ultime notizie che emergono da questa vicenda.....
LA VIOLAZIONE
DEL DIVIETO DI MISCELAZIONE DI RIFIUTI PERICOLOSI
Il
13 Agosto 2012 con questo post (vedi QUI) spiegavo,
nonostante le rassicurazioni del sindaco
di Santo Stefano Magra, che se i rifiuti stoccati nei capannoni dell’ex
stabilimento fossero stati pericolosi al di la delle questioni strettamente
legate alle autorizzazioni di quello
stoccaggio esisteva una probabile violazione di un divieto fondamentale della
attuale normativa sui rifiuti: il divieto di miscelazione nel caso di rifiuti
classificabili come pericolosi.
Ricordo
che tale divieto è espresso nell’articolo 187 del DLgs 152/2006: ““1. È
vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di
pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La
miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.”
Il
divieto vale in qualsiasi fase gestione rifiuti.
Il divieto è derogabile solo
alle rigide condizioni previste
dai commi successivi dell'articolo 187 e cioè: 1. I rifiuti pericolosi non devono presentare la stessa caratteristica di pericolosità (es. esplosivi, comburenti, infiammabili etc. vedi allegato I alla Parte IV del DLgs 152/2006 vedi QUI;
2. non ci siano pericoli per
ambiente e salute
3. la miscelazione sia effettuata da impresa appositamente autorizzata a queste operazioni
4. l'operazione di miscelazione rispetti le migliori tecniche disponibili.
3. la miscelazione sia effettuata da impresa appositamente autorizzata a queste operazioni
4. l'operazione di miscelazione rispetti le migliori tecniche disponibili.
Quindi
la miscelazione è sempre un trattamento di rifiuti da cui si ottengono rifiuti
che dovranno a loro volta essere recuperati o smaltiti, quindi deve essere
autorizzata come operazione di smaltimento rientrante nelle tipologie di cui
all’allegato B al dlgs 152/2006 (sentenza Corte di Giustizia 11/12/2008 C387-07).
Da un articolo del Secolo XIX di oggi che
riprende le dichiarazioni di due consiglieri comunali di opposizione di quel
Comune, viene reso pubblico un rapporto Arpal dal quale emerge che nell’area
industriale dell’ex Ceramica Vaccari sono tutt’ora stoccati: “1.440 tonnellate di terreno
contaminato; 1.530 tonnellate di terreno fortemente contaminato;400 vecchi
fusti stimati in circa 30 mila litri di sostanze con etichette riportanti le diciture
tossico-nocivo-pericoloso”.
Si tratta di terre contaminate da idrocarburi pesanti e di circa 1.500 tonnellate di acidi, detergenti, solventi etc.
Si tratta di terre contaminate da idrocarburi pesanti e di circa 1.500 tonnellate di acidi, detergenti, solventi etc.
Allo
stato attuale delle informazioni fornite pubblicamente risulterebbe altamente
probabile che tale divieto nel caso in esame sia stato ampiamente violato.
LA CONFUSIONE
SULLO STATO DELLA PROCEDURA DI BONIFICA DEL SITO EX CERAMICA VACCARI
Ma a prescindere dalla suddetta potenziale
violazione di legge occorre ricordare che l’area
è stata inserita nell’Anagrafe dei siti da bonificare della Regione Liguria (vedi QUI) ex
Delibera Giunta Regionale n. 1717 del 2012.
Aggiungo
che proprio questa deliberazione afferma nelle sue premesse: “l’inclusione nell’Anagrafe dei soli siti per
i quali sia stato approvato il progetto di bonifica o l’analisi di rischio
abbia evidenziato il superamento delle concentrazioni soglia di rischio”.
Non risulta che sia stato approvato un progetto di bonifica ne tanto meno siano
stati stanziati fondi adeguati per bonificare l’area, ma solo che sia stata
effettuata la analisi di rischio e dimostrato il superamento delle
concentrazioni di inquinanti che fanno scattare, ex lege, l’obbligo di
bonifica.
Peraltro relativamente allo stanziamento di fondi per
la bonifica e quindi alla tempistica della sua realizzazione il Piano regionale
di bonifica delle aree inquinate ( vedi QUI) prevede nel suo allegato 1 il “MODELLO
PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITA' DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA”.
Il modello valuta le priorità
secondo tre fattori per la
classificazione dei siti:
Fattore 1: Fattore di rischio. relativamente alle tre problematiche ambientali
indicate nel seguito, ritenute di
importanza prevalente: o il rischio per l'utilizzo attuale del suolo e per la
popolazione esposta; o il rischio per la contaminazione della falda; o il
rischio per la contaminazione delle acque superficiali.
Il Fattore di Rischio per ciascuna
componente ambientale è stato calcolato come prodotto del Fattore di Probabilità
e del Fattore di Conseguenza.
Fattore 2: Il Fattore di Probabilità. Può assumere un
punteggio massimo pari a 10 (situazione più critica), quantifica la Probabilità
di inquinamento della componente ambientale esaminata (suolo, acque profonde,
acque superficiali).
Fattore 3: Fattore di Conseguenza che, analogamente al Fattore di Probabilità può
assumere un punteggio massimo pari a 10 (situazione più critica), esprime la
sensibilità del sito per quanto riguarda gli aspetti relativi alla
vulnerabilità di suolo, acquiferi e corpi idrici.
La domanda che sorge è per il sito
della Ceramica ex Vaccari tale verifica è stata svolta e se si quali risultati
ha prodotto?. In che classifica di
priorità il sito della ex Vaccari è stata collocato e perché?
Domande che ad oggi non hanno risposte
ne dal Comune interessato, ne dalla Regione ne dall’Arpal il cui sito peraltro
sia nella sezione procedimenti in corso (vedi QUI) sia in quella controlli sulle
imprese ( vedi QUI) lascia, come dire giusto per essere “buoni”, molto a desiderare in quanto trasparenza ed informazione.
CONCLUSIONE
Quindi all’autore della foto che vedete pubblicata in questo post il Comune di Santo Stefano alla luce delle notizie e dell’analisi sopra riportata andrebbe dato un riconoscimento pubblico di cittadino attivo e consapevole e non la minaccia (non so se poi portata a compimento) di querela solo per aver messo in evidenza pubblicamente una situazione che si sta rivelando ben più grave e comunque confusa di quanto non abbiano fino ad ora voluto far credere le istituzioni pubbliche: Comune di Santo Stefano in primo luogo.
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