sabato 9 agosto 2014

Diffidata Acam per odori dall’impianto di Saliceti:bene, ma non basta!

In questo post (vedi  QUIdi oltre 1 mese fa avevo spiegato come, l’impianto di trattamento rifiuti gestito da ACAM Ambiente S.p.A. in località Saliceti, violasse le stesse prescrizioni autorizzatorie rilasciate a suo tempo dalla Provincia della Spezia.  Sempre nello stesso post avevo sottolineato come la gestione ordinaria dell'impianto, a prescindere dalle violazioni delle prescrizioni, avesse prodotto una situazione di forte disagio ai numerosi cittadini residenti nelle vicinanze dell’impianto, soprattutto per le fortissime emissioni odorigene.  
Questa situazione aveva prodotto, da parte dei cittadini residenti, il deposito di ben due esposti uno addirittura nel 2012  (vedi  QUIed un altro più recentemente all’inizio dello scorso mese di luglio ( vedi QUI)

Quindi la situazione di disagio nella violazione delle autorizzazioni durava da molto tempo....



LA PROVINCIA DELLE SPEZIA INTERVIENE CON UNA DIFFIDA CON RITARDO ECCESSIVO E SOLO GRAZIE ALLE PROTESTE E AGLI ATTI ANCHE LEGALI DEI CITTADINI COLPITI DALLE REITERATE EMISSIONI ODORIGENE
La novità ora è che la Provincia ha emesso, lo scorso 5 agosto, una Diffida ( vedi QUIai sensi dell’articolo 208 del DLgs 152/2006. 

Sul contenuto di questa Diffida tornerò a breve, ma intanto rilevo che, se andiamo a leggere il testo del sopra citato esposto depositato dai cittadini residenti nel 2012,  noteremo che, considerato il perdurare da circa 3 anni dei fenomeni odorigeni, questa azione della Amministrazione Provinciale poteva e doveva arrivare prima per non parlare delle responsabilità omissive del Sindaco del Comune territorialmente competente (Vezzano Ligure) nella sua qualità di massima autorità sanitaria del territorio comunale.
Questa mia non è una affermazione pregiudiziale ma fondata sul dettato della stessa norma ora citata nella Diffida della Provincia; infatti l’articolo 208 afferma che si debba arrivare alla revoca della autorizzazione: “….in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente”  (lettera c) comma 13). 
Sul fatto che si siano determinate situazioni di pericolo per la salute pubblica in questi anni troviamo conferma nel legame che esiste  tra danno alla salute e reiterate emissioni odorigene nella zona,  legame dimostrato :
1. dalla pubblicistica scientifica (vedi ad es Manuale Apat QUI). Come afferma l’Arpat Toscana (vedi QUI):  la percezione del disagio è esclusivamente di natura personale e può anche diventare una componente di sofferenza psicologica. Il tempestivo intervento è quindi da auspicare per contenere questa possibile risposta ansiogena, limitando la deriva e contendo così il problema all'origine.” 
2. dalla giurisprudenza amministrativa secondo la quale per dimostrare la pericolosità delle emissioni odorigene sono sufficienti: "le dichiarazioni di testi, specie se ...... consistano nei riferimenti a quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti".

Aggiungo, sempre per chiarire il quadro generale in cui si muove questa vicenda, che per la normativa Austriaca e Svizzera vengono considerati odori sgradevoli quegli odori fortemente percepibili per più  del 3% del tempo nel corso dell’anno nel primo caso (industrie), o più del 8% (piccole aziende) nel secondo caso.
Ora è gli atti delle denunce reiterate dei cittadini che nel caso dell’impianto in esame le emissioni sgradevoli abbiamo ampiamente superato entrambe le suddette percentuali
Secondo la normativa della Regione Lombardia in materia di tutela dalle emissioni odorigene (sui tornerò dopo in questo post): "siamo di fronte ad una non accettabilità del disturbo olfattivo in presenza di un superamento di un valore medio di 15 ore di disturbo olfattivo /mese per tempo di monitoraggio di un trimestre".

Non solo ma oltre a rilevare il ritardo colpevole delle Autorità che dovrebbero essere preposte  alla prevenzione nella tutela della salute dei cittadini,  la stessa Diffida ammette sostanzialmente nelle sue premesse che nonostante dalle relazioni semestrali inviate a Provincia ed Arpal (prot. 1316/U/11 del 14/09/2011; prot. 469/U/12 del 15/03/2012; prot. 880/U/13 del 18/09/2013; prot. 190/AU/14 del 26/03/2014) emergessero violazioni dei limiti di emissioni odorigene, è solo dopo il ricevimento degli atti di protesta dei cittadini in data primo luglio 2014 (vedi esposto QUIche la Provincia decide di attivarsi seriamente nell’ambito delle proprie funzioni. Afferma infatti nella sue premesse la Diffida che: “......vista la nota prot. 32371 del 01/07/2014 con cui il Dirigente del Settore 3 riferisce di problematiche inerenti l’impianto in oggetto segnalate dai residenti e richiede un controllo sistematico al fine di determinare la conformità della gestione alle autorizzazioni rilasciate”...... la Provincia esamina le relazioni periodiche degli anni precedenti sopra citate e finalmente decide di applicare la legge cioè l’articolo 208 del DLgs 152/2006 sopra citato.

Sottolineato quindi l’ennesimo superficiale ritardo delle Amministrazioni pubbliche spezzine in materia di tutela dell’ambiente e della salute, andiamo a vedere il contenuto della diffida…....


IL CONTENUTO DELLA DIFFIDA DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA
La Diffida della Provincia della Spezia parte dal campionamento delle emissioni odorigene dalla quale sono emersi numerosi e reiterati superamenti dei limiti stabiliti dalla determina dirigenziale del 2009. Non solo ma sempre secondo le premesse della Diffida  la Provincia (ora anche qui un po in ritardo a mio avviso  cioè solo  sulla base del rapporto dell'Aprile 2014) rileva che: “la mancanza dei valori di tutti i punti di rilievo impedisce di verificare se il trend di peggioramento sia effettivamente stato corretto”.
Sulla base di queste premesse la Provincia della Spezia diffida i gestori dell’impianto di trattamento rifiuti:
1. a produrre, entro due giorni dalla data di notifica della diffida, il completamento dei valori di emissioni odorigene per tutti i punti di rilievo puntuali al fine verificare se il trend di peggioramento delle emissioni sia stato corretto;
2. ad effettuare, entro trenta giorni dalla data di notifica della diffida, idonei interventi di manutenzione sul biofiltro in modo da garantire il rispetto del limite di emissione odorigena prescrizioni già prevista nella  Determinazione Dirigenziale n°12/2009 (200 u.o./m3[1]) in tutti i punti di campionamento.  



LIMITI DELLA DIFFIDA DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA
1. Come ho già rilevato sopra, la Diffida arriva in ritardo nonostante i presupposti per agire da un punto di vista amministrativo fosse presenti almeno dal 2012, vedi sopra in questo post.
2. La Diffida non affronta minimamente un'altra importante violazione delle prescrizioni autorizzatorie a questo impianto. Violazione rilevata nel secondo esposto dei cittadini dell’inizio luglio 2014.  Qui mi riferisco alla prescrizione contenuta nella Determina dirigenziale Settore Tutela Ambientale della Provincia della Spezia n. 170 del 2005 che ha autorizzato l’impianto in oggetto prevedeva: “……2.2.1 in ottemperanza alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 851 del 02.08.2004:…… la realizzazione della rete fognaria di connessione all'impianto di depurazione, che sarà opportunamente potenziato, dovrà essere contestuale alla realizzazione dell'impianto;…”.
3. è mancato totalmente in questa vicenda e continua a mancare tutt’ora nonostante la Diffida l’applicazione di un modello di coinvolgimento attivo della cittadinanza  colpita dalle emissioni odorigene dell’impianto in questione. Basterebbe applicare quanto previsto per le emissioni da impianti esistenti dalla delibera della Regione Lombardia  (vedi  QUI),  si veda in particolare l’allegato 3 di questa delibera Lombarda.



CONCLUSIONI
Secondo la sopra citata delibera della Regione Lombardia: “Il perdurare in una determinata area di un disturbo olfattivo innesca spesso le proteste dei cittadini. Queste non devono essere soffocate o scoraggiate: secondo la strategia proposta, le segnalazioni di disturbo olfattivo devono raccolte in modo ordinato e proficuo, incanalato in percorsi istituzionali, affinchè  il contenimento del disturbo stesso sia rapido ed efficace
   
Esiste una normativa simile in Regione Liguria? No evidentemente la giunta Burlando ha avuto altro da fare in questi anni…….  Vedi ad esempio QUI !








[1] Rilevo che già a 5 u.o./m3 l’odore è percepibile dal 95% della popolazione interessata 

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