giovedì 28 agosto 2014

Odori da Saliceti Esposti Diffide della Provincia... ma la Procura archivia!

La Procura del Tribunale di Spezia , dopo gli atti giuridicamente incredibili su Piazza Verdi (vedi  QUI), dopo le inerzie sulla bonifica dell'area ex IP (vedi  QUIha chiesto l’archiviazione dell’esposto (vedi  QUI) che nel 2012 era stato presentato dai residenti intorno all’impianto di trattamento rifiuti in località Saliceti (Comune di Vezzano Ligure).

Per il testo della richiesta di archiviazione si veda QUI

Vedremo se il GIP deciderà di accogliere questa richiesta, nella speranza che qualunque sia la decisione almeno non vengano usate motivazioni giuridicamente assurde al confine con l’opinione personale e politica, come è avvenuto per l’archiviazione dell’esposto sulla famosa relazione storica allegato al bando che ha portato a selezionare il progetto Buren Vannetti su Piazza Verdi (vedi QUI). 

Veniamo alla richiesta di archiviazione sull’esposto sull’impianto di Saliceti da parte della Procura spezzina. Si afferma testualmente che: “gli accertamenti compiuti hanno escluso la sussistenza di ipotesi penalmente rilevanti” . Per suffragare questa conclusione si cita solo la relazione dell’Arpal del 17/7/2013 ma vedremo che non si citano i verbali e le relazioni di altri organi di vigilanza pure presenti nel fascicolo di indagine che dimostrano esattamente il contrario di quanto afferma l’Arpal.
Non solo ma lo scorso 16 luglio è stato presentato un nuovo esposto dai cittadini, vedi QUI le cui motivazioni sono state totalmente ignorate dalla Procura almeno allo stato attuale delle nostre conoscenze ufficiali e documentabili pubblicamente. 

Di seguito una analisi puntuale che contesta presupposti e contenuti  della richiesta di archiviazione. 



EMISSIONI ODORIGENE DALL’IMPIANTO DI SALICE: REATO CONTRO IGNOTI?
Intanto un primo elemento clamoroso balza agli occhi dalla lettura della richiesta di archiviazione. La richiesta di archiviazione sarebbe per reato contro persone ignote ai sensi dell’articolo 415[1] del Codice di Procedura Penale!   Ma come contro ignoti? Ma stiamo scherzando? A parte che l’esposto titolava esplicitamente “DENUNCIA DISAGI DERIVANTI DA EMISSIONE DI ESALAZIONI MALEODORANTI DA IMPIANTO C.D.R. SALICETI”, ripeto a parte questo dato di mero impulso esterno all’organo inquirente che ovviamente può essere diversamente interpretato dal PM….ma la diversa interpretazione deve fondarsi sulle indagini svolte e quelle indagini come da relazione e verbali ispettivi allegati al fascicolo fanno sempre ed esplicitamente riferimento alle emissioni odorigene dall’impianto di Saliceti, non certo ad odori da fonti non identificabili.  

Quindi che il PM non abbia rilevato, dalla indagini svolte, la realizzazione della fattispecie penale ipotizzata dall’esposto (articolo 674 del codice penale)  ci può stare, anche se vedremo subito l’assoluta non fondatezza di questa tesi, ma che il procedimento sia contro ignoti dimostra un orientamento unilaterale della Procura in questa inchiesta a favore dell’Acam azienda che gestisce l’impianto. Affermazione forte la mia? No solo una affermazione fondata giuridicamente!
Infatti in questa vicenda la Procura ha indagato utilizzando solo il reato ex articolo 674[2] del codice penale a fattispecie generica, mentre non ha indagato su altri tipologie di reato assolutamente applicabili al caso in esame come:
b) articolo 256, comma 4 D. Lgs 152/2006: inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni ad impianti di gestione rifiuti
b) articolo 328 Codice Penale: omissioni di atti di ufficio relativamente al mancato e tempestivo intervento nonostante il perdurare, da anni, del forte disagio per i numerosi cittadini residenti, oltre al possibile concorso nei reati elencati sopra a carico dei gestori dell’impianto.
Questi reati se provati erano sicuramente ascrivibili ai responsabili della gestione dell’impianto Acam.



RELAZIONI E VERBALI DI ISPEZIONE DIMOSTRANO LA REALIZZAZIONE DELLA FATTISPECIE DI REATO
La Procura di Spezia per chiedere l’archiviazione ha rimosso  3 tipologie di atti ispettivi. Peraltro, le  prime 2 presenti nel fascicolo di indagine ed la terza a conoscenza dell’Arpal considerato che era documentazione attuativa delle prescrizioni autorizzatorie citate a premessa della relazione ispettiva qui esaminata. Vediamoli questi atti ispettivi:

1. Relazione Legione Carabinieri Liguria – Stazione Vezzano Ligure  prot.  n. 27/12-1-2013 dove si afferma testualmente: “In data 9/6/2013 alle ore 15,30  nel corso di servizio perlustrativo, lo scrivente effettua verifica esterna dell’impianto in disamina e accertava la presenza di maleodore che veniva percepito fino ad un centinaio di metri; nell’occasione era possibile visionare che il portellone – quello lato autostrada – risultava aperto con sola presenza di telone scuro”. 


2. Risultano le stesse maleodoranze dalle  verifiche della Polizia Municipale del Comune di Vezzano,  del 29/1/2013, del 28/2/2013, del 15/5/2013, del 20/5/2013, del 31/5/2013, del 5/6/2013, del 6/6/2013,  del 10/6/2013.  Le relazioni su queste verifiche sono state inviate al Comando stazione carabinieri di Vezzano Ligure in data 13/6/2013.

3. Ex prescrizione della autorizzazione provinciale n.12/2009, le relazioni periodiche di monitoraggio dell’impianto inviate a Provincia e Arpal (prot. 1316/U/11 del 14/09/2011; prot. 469/U/12 del 15/03/2012; prot. 880/U/13 del 18/09/2013; prot. 190/AU/14 del 26/03/2014) dimostravano la  violazioni dei limiti di emissioni odorigene e di altri inquinanti imposte fin dalla autorizzazione del 2005 e poi del 2009.

Interessante in queste verifiche, sia dei Carabinieri che dei Vigili del Comune, è che la presenza di odore si accompagna sempre ad una non corretta gestione dell’impianto: aperture anomale dei portelloni di chiusura dell’impianto, prefigurando una violazione delle prescrizioni come vedremo di seguito. 
Da notare anche che tutte le verifiche suddette sono state svolte dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Vezzano Ligure quindi portate a conoscenza del Sindaco nella sua qualità di Autorità Sanitaria del Comune.
Non solo ma le stesse relazioni di monitoraggio imposte dalla Provincia fanno emergere la violazione delle prescrizioni fin dal 2011!



LA RELAZIONE ARPAL SULLA ISPEZIONE DEL 17/7/2013
La relazione Arpal come risulta dal testo letterale è stata una semplice ispezione una tantum. Si è trattata di una mera ispezione visiva dell’area dell’impianto, mentre la documentazione esaminata è stata limitata alla sola attività di derattizzazione e disinfestazione.

Tale ispezione arrivava dopo le numerose segnalazioni dei cittadini sulle continue emissioni odorigene dall’impianto. Emissioni confermate dalle verifiche di Carabinieri e Vigili  del Comune di Vezzano come sopra riportato. 
Non solo ma mancano analisi e controlli sul rispetto dei limiti di emissione, anche per gli odori, previsti dalla prescrizioni autorizzative del 2005, del 2009 e del 2013 citate a premessa della stessa relazione Arpal e quindi a perfetta conoscenza degli ispettori Arpal.  Mancano inoltre verifiche sullo stato del biofiltro compreso la relazione semestrale prevista dalla prescrizione della autorizzazione n.12/2009 e confermata dalla autorizzazione n. 219/2009: manutenzione periodica ma anche controllo del suo stato permanente in termini di umidità e temperatura.

Insomma una ispezione parziale e non esaustiva considerate le ragioni che avevano portato all’esposto,



LA REALIZZAZIONE DELLA FATTISPECIE DEL REATO DI GETTO DI COSE PERICOLOSE (articolo 674)
Nonostante quanto affermi la richiesta di archiviazione della Procura spezzina  la fattispecie ex articolo 674 del Codice Penale appare chiaramente realizzata nel caso in esame. Infatti le molestie quale elemento fondante il reato in esame sono state ampiamente dimostrate da documentazione ufficiali di vari organi di vigilanza.
Peraltro la giurisprudenza amministrativa (es. TAR Veneto Sez. III n. 741 del 3 maggio 2011 – TAR Veneto n.573 del 2014, vedi  QUI e penale (es. Cassazione n. 37037 del 26 settembre 2012) avevano da tempo spiegato che: 1.per dimostrare la pericolosità delle emissioni odorigene sono sufficienti: le dichiarazioni di testi, specie se ...... consistano nei riferimenti a quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti";
2. “ai fini di fondare legalmente i provvedimenti restrittivi della attività che emette gli odori molesti possono essere sufficienti le dichiarazioni, prodotte tramite referti medici, sulle molestie subite dai cittadini interessati dal fenomeno, senza richiedere ulteriori monitoraggi o indagini complesse”.
Quindi tali dichiarazioni ripetute nel tempo c’erano e meritavano quindi una indagine ben più approfondita da parte della Procura.



LE VERIFICHE ISPETTIVE CONFERMANO LA POTENZIALE COMMISSIONE DI ALTRE REATI NELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO DI SALICETI
La Procura spezzina nella sua richiesta di archiviazione rimuove la potenziale commissione di altri reati relativi alla normativa di settore per la tutela dall’inquinamento nella gestione degli impianti da rifiuti. Ci riferiamo in particolare al comma 4 articolo 256 DLgs 152/2006: inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni ad impianti di gestione rifiuti.
La violazione delle prescrizioni delle diverse autorizzazioni della Provincia all’impianto in questione, risultano dagli atti ufficiali ispettivi e di monitoraggio contenuti nel fascicolo aperto presso la Procura, almeno dal 2011 cioè circa 4 anni fa.
In particolare la prescrizione sicuramente violata risulta quella ribadita dalla autorizzazione n. 12 del 2009: “ che tutti i locali dell’impianto siano mantenuti in depressione in modo da non avere fuoriuscita di aria verso l’esterno e da convogliare tutta l’aria aspirata ad un adeguato sistema di trattamento;”.  

Ciò è addirittura confermato formalmente dalla Diffida presentata dalla Provincia della Spezia con determina  n. 560 DEL 05/08/2014 , che fa riferimento a relazioni di monitoraggio dal 2011 in poi , ma anche  alla nota prot. 32371 del 01/07/2014 del Dirigente del Settore 3 della Provincia,  con la quale si riportano le  problematiche inerenti l’impianto in oggetto segnalate dai residenti.

Insomma tutto quanto sopra era o poteva essere noto alla Procura, la richiesta di archiviazione è datata 18/8/2014,  che lo ha bellamente rimosso.  Peraltro intervenire su una questione potenzialmente dannosa per la salute di decine di famiglie dopo oltre 2 anni dal primo esposto è di per se un comportamento inaccettabile a prescindere dalle conclusioni della Procura. 



IL POTENZIALE REATO DI OMISSIONI DI ATTI DI UFFICIO
La Procura rimuove bellamente anche un altro potenziale reato quello previsto dall’articolo 328 Codice Penale: omissioni di atti di ufficio. 
Infatti  di fronte al perdurare delle violazioni delle prescrizioni era applicabile sicuramente e da tempo l’articolo 208 del Dlgs 152/2006 da parte della Amministrazione Provinciale: diffida e poi revoca della autorizzazione per violazione delle prescrizioni: “nel caso si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente” afferma la lettera di questa norma.
Peraltro questi  provvedimenti  amministrativi (diffida e revoca) sono fatti salvi rispetto alle sanzioni di cui all’articolo 256 citate nel Paragrafo precedente del presente post.
Ebbene questo provvedimento è arrivato con 4 anni di ritardo rispetto agli atti ispettivi in mano all’Ente Provincia.
  
Ma la fattispecie di reato di omissioni di atti ufficio è probabilmente ancor più significativa  se vista in relazione ai poteri di ordinanza del Sindaco come massima Autorità Sanitaria sul territorio comunale. Nel caso di Saliceti si realizza proprio la condizione di conoscenza  nel tempo delle emissioni odorigene per dimostrare la responsabilità penale del Sindaco e altre autorità preposte ai controlli e alle tutela preventiva dagli illeciti ambientali,  come affermato da Cassazione penale sez. I 10/1/1995 n.138.   



CONCLUSIONI
Siamo di fronte ad una richiesta di archiviazione: 
1. carente nella indagine conoscitiva,
2. contraddittoria rispetto agli stessi atti ispettivi presenti nel fascicolo in mano alla Procura,
3. reticente nell’indagare ulteriori  profili di reato.

Insomma un altro bell’esempio di come nel nostro territorio la Giustizia degli atti spesso tardi ad arrivare…. resta quella delle “parole” presenti  nei cicli di conferenze che una parte della magistratura spezzina e Comune di Spezia organizzano ogni anno. Ma le parole da sole servono solo per fare belle figure ai Convegni non rispondere alle richieste di tutela dei cittadini! 







[1]1. Quando è ignoto l'autore del reato il pubblico ministero, entro sei mesi dalla data della registrazione della notizia di reato, presenta al giudice richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini.”
[2]Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero,  nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a  cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a 206
Euro




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