La
Procura del Tribunale di Spezia , dopo gli atti giuridicamente incredibili su
Piazza Verdi (vedi QUI), dopo le inerzie sulla bonifica dell'area ex IP (vedi QUI) ha
chiesto l’archiviazione dell’esposto (vedi QUI) che
nel 2012 era stato presentato dai residenti intorno all’impianto di trattamento
rifiuti in località Saliceti (Comune di Vezzano Ligure).
Per
il testo della richiesta di archiviazione si veda QUI.
Vedremo
se il GIP deciderà di accogliere questa richiesta, nella speranza che qualunque
sia la decisione almeno non vengano usate motivazioni giuridicamente assurde al
confine con l’opinione personale e politica, come è avvenuto per l’archiviazione
dell’esposto sulla famosa relazione storica allegato al bando che ha portato a
selezionare il progetto Buren Vannetti su Piazza Verdi (vedi QUI).
Veniamo
alla richiesta di archiviazione sull’esposto sull’impianto di Saliceti da parte
della Procura spezzina. Si afferma testualmente che: “gli accertamenti compiuti hanno escluso la sussistenza di ipotesi
penalmente rilevanti” . Per suffragare questa conclusione si cita solo la
relazione dell’Arpal del 17/7/2013 ma vedremo che non si citano i verbali e le
relazioni di altri organi di vigilanza pure presenti nel fascicolo di indagine
che dimostrano esattamente il contrario di quanto afferma l’Arpal.
Non solo ma lo scorso 16 luglio è stato presentato un nuovo esposto dai cittadini, vedi QUI le cui motivazioni sono state totalmente ignorate dalla Procura almeno allo stato attuale delle nostre conoscenze ufficiali e documentabili pubblicamente.
Di seguito una analisi puntuale che contesta presupposti e contenuti della richiesta di archiviazione.
EMISSIONI
ODORIGENE DALL’IMPIANTO DI SALICE: REATO CONTRO IGNOTI?
Intanto un primo elemento clamoroso balza
agli occhi dalla lettura della richiesta di archiviazione. La richiesta di
archiviazione sarebbe per reato contro persone ignote ai sensi dell’articolo
415[1]
del Codice di Procedura Penale! Ma come
contro ignoti? Ma stiamo scherzando? A parte che l’esposto titolava
esplicitamente “DENUNCIA DISAGI
DERIVANTI DA EMISSIONE DI ESALAZIONI MALEODORANTI DA IMPIANTO C.D.R. SALICETI”,
ripeto a parte questo dato di mero impulso esterno all’organo inquirente che
ovviamente può essere diversamente interpretato dal PM….ma la diversa
interpretazione deve fondarsi sulle indagini svolte e quelle indagini come da
relazione e verbali ispettivi allegati al fascicolo fanno sempre ed
esplicitamente riferimento alle emissioni odorigene dall’impianto di Saliceti,
non certo ad odori da fonti non identificabili.
Quindi che il PM non abbia rilevato, dalla indagini
svolte, la realizzazione della fattispecie penale ipotizzata dall’esposto
(articolo 674 del codice penale) ci può
stare, anche se vedremo subito l’assoluta non fondatezza di questa tesi, ma che
il procedimento sia contro ignoti dimostra un orientamento unilaterale della
Procura in questa inchiesta a favore dell’Acam azienda che gestisce l’impianto.
Affermazione forte la mia? No solo una affermazione fondata giuridicamente!
Infatti in questa vicenda la Procura ha indagato
utilizzando solo il reato ex articolo 674[2]
del codice penale a fattispecie generica, mentre non ha indagato su altri
tipologie di reato assolutamente applicabili al caso in esame come:
b)
articolo
256, comma 4 D. Lgs 152/2006: inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle
autorizzazioni
ad impianti di gestione rifiuti
b)
articolo 328 Codice Penale:
omissioni di atti di ufficio relativamente al mancato e tempestivo intervento
nonostante il perdurare, da anni, del forte disagio per i numerosi cittadini
residenti, oltre al possibile concorso nei reati elencati sopra a
carico dei gestori dell’impianto.
Questi
reati se provati erano sicuramente ascrivibili ai responsabili della gestione
dell’impianto Acam.
RELAZIONI E
VERBALI DI ISPEZIONE DIMOSTRANO LA REALIZZAZIONE DELLA FATTISPECIE DI REATO
La
Procura di Spezia per chiedere l’archiviazione ha rimosso 3 tipologie di atti ispettivi. Peraltro,
le prime 2 presenti nel fascicolo di
indagine ed la terza a conoscenza dell’Arpal considerato che era documentazione
attuativa delle prescrizioni autorizzatorie citate a premessa della relazione
ispettiva qui esaminata. Vediamoli questi atti ispettivi:
1. Relazione Legione Carabinieri Liguria – Stazione Vezzano Ligure prot.
n. 27/12-1-2013 dove si afferma testualmente: “In data 9/6/2013 alle ore 15,30
nel corso di servizio perlustrativo, lo scrivente effettua verifica
esterna dell’impianto in disamina e accertava la presenza di maleodore che
veniva percepito fino ad un centinaio di metri; nell’occasione era possibile
visionare che il portellone – quello lato autostrada – risultava aperto con
sola presenza di telone scuro”.
2. Risultano le stesse maleodoranze
dalle verifiche della Polizia Municipale del Comune di Vezzano, del 29/1/2013, del 28/2/2013, del 15/5/2013,
del 20/5/2013, del 31/5/2013, del 5/6/2013, del 6/6/2013, del 10/6/2013. Le relazioni su queste verifiche sono state
inviate al Comando stazione carabinieri di Vezzano Ligure in data 13/6/2013.
3. Ex prescrizione della
autorizzazione provinciale n.12/2009, le relazioni
periodiche di monitoraggio dell’impianto inviate a Provincia e Arpal (prot.
1316/U/11 del 14/09/2011; prot. 469/U/12 del 15/03/2012;
prot. 880/U/13 del 18/09/2013; prot. 190/AU/14 del 26/03/2014) dimostravano la violazioni dei limiti di emissioni odorigene e
di altri inquinanti imposte fin dalla autorizzazione del 2005 e poi del 2009.
Interessante
in queste verifiche, sia dei Carabinieri che dei Vigili del Comune, è che la presenza
di odore si accompagna sempre ad una non corretta gestione dell’impianto: aperture
anomale dei portelloni di chiusura dell’impianto, prefigurando una violazione
delle prescrizioni come vedremo di seguito.
Da
notare anche che tutte le verifiche suddette sono state svolte dal Comando di
Polizia Municipale del Comune di Vezzano Ligure quindi portate a conoscenza del
Sindaco nella sua qualità di Autorità
Sanitaria del Comune.
Non
solo ma le stesse relazioni di monitoraggio imposte dalla Provincia fanno
emergere la violazione delle prescrizioni fin dal 2011!
LA RELAZIONE
ARPAL SULLA ISPEZIONE DEL 17/7/2013
La
relazione Arpal come risulta dal testo letterale è stata una semplice ispezione
una tantum. Si è trattata di una mera
ispezione visiva dell’area dell’impianto, mentre la documentazione
esaminata è stata limitata alla sola attività di derattizzazione e
disinfestazione.
Tale
ispezione arrivava dopo le numerose segnalazioni dei cittadini sulle continue
emissioni odorigene dall’impianto. Emissioni confermate dalle verifiche di Carabinieri
e Vigili del Comune di Vezzano come
sopra riportato.
Non
solo ma mancano analisi e controlli sul rispetto dei limiti di emissione, anche
per gli odori, previsti dalla prescrizioni autorizzative del 2005, del 2009 e
del 2013 citate a premessa della stessa relazione Arpal e quindi a perfetta
conoscenza degli ispettori Arpal. Mancano
inoltre verifiche sullo stato del biofiltro compreso la relazione semestrale
prevista dalla prescrizione della autorizzazione n.12/2009 e confermata dalla
autorizzazione n. 219/2009: manutenzione periodica ma anche controllo del suo
stato permanente in termini di umidità e temperatura.
Insomma
una ispezione parziale e non esaustiva considerate le ragioni che avevano
portato all’esposto,
LA
REALIZZAZIONE DELLA FATTISPECIE DEL REATO DI GETTO DI COSE PERICOLOSE (articolo
674)
Nonostante
quanto affermi la richiesta di archiviazione della Procura spezzina la fattispecie ex articolo 674 del Codice
Penale appare chiaramente realizzata nel caso in esame. Infatti le molestie quale elemento fondante il
reato in esame sono state ampiamente dimostrate da documentazione ufficiali di
vari organi di vigilanza.
Peraltro
la giurisprudenza amministrativa (es. TAR Veneto Sez. III n.
741 del 3 maggio 2011 – TAR Veneto n.573 del 2014, vedi QUI) ) e penale (es. Cassazione n. 37037 del 26 settembre 2012) avevano da tempo
spiegato che: 1.“per
dimostrare la pericolosità delle emissioni odorigene sono sufficienti: le
dichiarazioni di testi, specie se ...... consistano nei riferimenti a quanto
oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti";
2. “ai fini di fondare legalmente i
provvedimenti restrittivi della attività che emette gli odori molesti possono
essere sufficienti le dichiarazioni, prodotte tramite referti medici, sulle
molestie subite dai cittadini interessati dal fenomeno, senza richiedere
ulteriori monitoraggi o indagini complesse”.
Quindi tali dichiarazioni ripetute nel tempo c’erano e
meritavano quindi una indagine ben più approfondita da parte della Procura.
LE VERIFICHE
ISPETTIVE CONFERMANO LA POTENZIALE COMMISSIONE DI ALTRE REATI NELLA GESTIONE
DELL’IMPIANTO DI SALICETI
La
Procura spezzina nella sua richiesta di archiviazione rimuove la potenziale
commissione di altri reati relativi alla normativa di settore per la tutela
dall’inquinamento nella gestione degli impianti da rifiuti. Ci riferiamo in
particolare al comma 4 articolo 256 DLgs 152/2006: inosservanza delle prescrizioni contenute o
richiamate nelle autorizzazioni ad impianti di gestione rifiuti.
La violazione delle prescrizioni delle diverse
autorizzazioni della Provincia all’impianto in questione, risultano dagli atti
ufficiali ispettivi e di monitoraggio contenuti nel fascicolo aperto presso la
Procura, almeno dal 2011 cioè circa 4 anni fa.
In particolare la prescrizione sicuramente violata risulta
quella ribadita dalla autorizzazione n. 12 del 2009: “ che tutti i locali dell’impianto siano mantenuti in depressione in modo
da non avere fuoriuscita di aria verso l’esterno e da convogliare tutta l’aria
aspirata ad un adeguato sistema di trattamento;”.
Ciò
è addirittura confermato formalmente dalla Diffida presentata dalla Provincia
della Spezia con determina n. 560 DEL
05/08/2014 , che fa riferimento a relazioni di monitoraggio dal 2011 in poi , ma anche
alla nota prot.
32371 del 01/07/2014 del Dirigente del Settore 3 della Provincia, con la quale si riportano le problematiche inerenti l’impianto in oggetto
segnalate dai residenti.
Insomma
tutto quanto sopra era o poteva essere noto alla Procura, la richiesta di
archiviazione è datata 18/8/2014, che lo
ha bellamente rimosso. Peraltro
intervenire su una questione potenzialmente dannosa per la salute di decine di
famiglie dopo oltre 2 anni dal primo esposto è di per se un comportamento
inaccettabile a prescindere dalle conclusioni della Procura.
IL POTENZIALE
REATO DI OMISSIONI DI ATTI DI UFFICIO
La
Procura rimuove bellamente anche un altro potenziale reato quello previsto dall’articolo 328 Codice Penale:
omissioni di atti di ufficio.
Infatti di fronte al perdurare delle violazioni delle
prescrizioni era applicabile sicuramente e da tempo l’articolo 208 del Dlgs 152/2006 da parte della Amministrazione
Provinciale: diffida e poi revoca della autorizzazione per violazione delle
prescrizioni: “nel caso si manifestino
situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente” afferma la lettera di
questa norma.
Peraltro questi provvedimenti
amministrativi (diffida e revoca) sono fatti salvi rispetto alle
sanzioni di cui all’articolo 256 citate nel Paragrafo precedente del presente
post.
Ebbene questo provvedimento è arrivato con 4
anni di ritardo rispetto agli atti ispettivi in mano all’Ente Provincia.
Ma la fattispecie di reato di omissioni di atti
ufficio è probabilmente ancor più significativa se vista in relazione ai poteri di ordinanza
del Sindaco come massima Autorità Sanitaria sul territorio comunale. Nel caso
di Saliceti si realizza proprio la condizione di conoscenza nel tempo delle emissioni odorigene per
dimostrare la responsabilità penale del Sindaco e altre autorità preposte ai
controlli e alle tutela preventiva dagli illeciti ambientali, come affermato da Cassazione penale sez. I 10/1/1995 n.138.
CONCLUSIONI
Siamo di fronte ad una richiesta di archiviazione:
1. carente nella indagine conoscitiva,
2. contraddittoria rispetto agli stessi atti ispettivi
presenti nel fascicolo in mano alla Procura,
3. reticente nell’indagare ulteriori profili di reato.
Insomma un altro bell’esempio di come nel nostro
territorio la Giustizia degli atti spesso tardi ad arrivare…. resta quella
delle “parole” presenti nei cicli di conferenze che una parte della
magistratura spezzina e Comune di Spezia organizzano ogni anno. Ma le parole da
sole servono solo per fare belle figure ai Convegni non rispondere alle
richieste di tutela dei cittadini!
[1] “1. Quando è ignoto l'autore del
reato il pubblico ministero, entro sei mesi dalla data della registrazione
della notizia di reato, presenta al giudice richiesta di archiviazione ovvero
di autorizzazione a proseguire le indagini.”
[2] “Chiunque
getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune
o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone,
ovvero, nei casi non consentiti dalla
legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con
l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a 206
Euro”
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