Nel
post che ho pubblicato lo scorso 7 agosto (vedi
QUI) avevo
elencato tutti gli obblighi che dovevano essere adempiuti da Enel direttamente
o in collaborazione con gli Enti pubblici preposti per rispettare le
prescrizioni inserite nella Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito
AIA) rilasciata alla centrale con Decreto del Ministro dell’Ambiente del 6
settembre 2013. In particolare in quel post distinguevo tra obblighi da
adempiere
Entro
6 mesi dalla data di pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale del
Decreto Ministeriale che rilascia l’AIA: 26/3/2014
Entro
1 anno dalla data di pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale del
Decreto Ministeriale che rilascia l’AIA: 26/9/2014
Quindi
almeno per la prima data il termine di
adeguamento è scaduto, mentre per la seconda siamo molto vicini alla scadenza e per questa tornerà con un post a settembre.
Enel,
come da Piano di Monitoraggio allegato al Decreto di rilascio dell’AIA ha
presentato al Ministero dell’Ambiente (ricevuto lo scorso 5 maggio) lo stato
gestionale della centrale (per il testo completo vedi QUI).
Di
seguito analizzerò questo documento in rapporto alla scadenza ormai superata
del 26/3/2014, verificando cosa doveva essere fatto e cosa è stato o non è
stato fatto, ma prima una questione di trasparenza.
I DATI CHE
SECONDO ENEL NON SAREBBERO ACCEDIBILI AL PUBBLICO
Secondo
il documento Enel sopra indicato
sarebbero escluse dal diritto di accesso a terzi le seguenti
informazioni:
“ 1. Emissione specifica
annuale per unità di combustibile bruciato per ogni inquinante monitorato
2. n° di avvii e
spegnimenti per anno differenziando per tipologia, x durata (numero di ore) dei transitori per
tipologia, x quantitativo combustibili, x emissioni in tonnellata per tutti gli eventi
avvio/spegnimento.”
Questa
affermazione risulta in contrasto con la normativa sull’accesso alle
informazioni ambientali.
Ora
è indiscutibile che tali dati siano necessari per capire l’impatto derivato dal
bruciare la singola unità combustibile nella centrale, su salute e
ambiente. Stesso discorsi per gli avvii
e gli spegnimenti dei gruppi generatori (c.d.
transitori). Quindi questi dati
rientrano nella nozione larga di informazione ambientale di cui alla Direttiva
2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. Non si comprende quindi il senso della
affermazione di diniego sopra riportata nel documento ENEL.
LA RIMOZIONE
DEGLI OBBLIGHI CON LA SCUSA CHE L’AIA È STATA RILASCIATA IL 26/9/2013
I Transitori
Secondo
il documento ENEL: “Oltre al numero di
eventi pari a 9 per il gruppo SP1, 6 per il gruppo SP2, 13 per il gruppo SP3
non sono disponibili informazioni sui
transitori avvenuti prima del 26/09/2013, data di inizio di validità dell'AIA”.
La
domanda sorge spontanea: perché? E noto infatti che sia la vecchia normativa (articolo 8 di un decreto del 1989 per il testo
vedi QUI), sia il decreto
del 1997 con la quale la centrale è attualmente autorizzata (punto
16 vedi per il testo QUI) sia infine la vigente normativa
nazionale (comma 14 articolo 271 del DLgs 152/2006).
Tutte norme che prevedevano da anni prescrizioni da applicare a
questi transitori e delle quali non
si sa "se e come" siano state fino ad ora applicate, visto che
nessun rapporto pubblico è stato mai prodotto. Non solo ma:
1. Non risultano mai pubblicati i rapporti sullo
stato della gestione delle prescrizioni suddette in relazione a questi
transitori (vedi comma 8
articolo 29 decies Parte II
del DLgs 152/2006).
2. Relativamente ai transitori non è chiaro
se e quando le Autorità Pubbliche preposte faranno rispettare ad Enel S.p.A. la Decisione della UE che impone ulteriori obblighi ad Enel,
(ne ho scritto QUI ).
A
dimostrazione della fondatezza di quanto sopra scrivo la stessa lettera di
trasmissione dell’Enel del documento che stiamo esaminando afferma
testualmente: “essendo il periodo di
esercizio antecedente al 26/9/2013 (data
di pubblicazione del Decreto AIA) ….. ne discende che nel presente rapporto
annuale sono contenute le informazioni disponibili in base alle previgenti
autorizzazioni…”. Le previgenti autorizzazioni sono proprio quelle che
cito sopra e che obbligavano dal 1989 a intervenire con misure di prevenzione e
di informazione sul problema dei c.d. transitori!
Il monitoraggio in
continuo delle emissioni in aria
Secondo
il documento ENEL: “Risultati dei
controlli delle attività di QA/QC sul sistema di monitoraggio in continuo delle
emissioni in aria: Il Decreto AIA è stato pubblicato in G.U. n°
266 del 26/09/2013 (“data di vigenza” dell’AIA) e che la data di piena attuazione del Piano di
Monitoraggio e Controllo è il 27/03/2014, pertanto non sono disponibili per
l’anno 2013 risultati di controllo delle attività di QA/QC sul sistema di
monitoraggio in continuo SME in
conformità alla norma UNI 14181.”
Tralasciando la
interpretazione che molti addetti ai lavori danno della sentenza della Corte di
Giustizia del 31/3/2011 secondo la quale trattandosi della prima AIA la
centrale enel di Spezia andrebbe considerata come nuova e non come
esistente, per gli impianti esistenti si
applicano già ora (dal 2006) le medie
delle 48 ore (vedi punto 5.1. allegato II al dlgs 152/2006) non solo quelle
mensili. Peraltro e comunque entro il
7/1/2013 si applica la nuova normativa comunitaria sia agli esistenti che ai
nuovi impianti secondo la quale i valori di emissione sono espressi per periodi
più brevi (di quelli mensili o delle 48 ore) se associati alle BAT.
Il monitoraggio del
rumore
Secondo
il documento Enel: “9. Emissioni per
l'intero impianto: RUMORE x Risultanze
delle campagne di misura al perimetro suddivise in misure diurne e misure
notturne. Dati non disponibili per il 2013.”
Secondo
l’autorizzazione del 1997 punto 14 articolo 2: “l’esercente dovrà eseguire una campagna per il rilievo del rumore intorno
alla centrale, prima e dopo l’esecuzione degli interventi di risanamento
ambientale”.
Quindi
anche in questo caso non vale quanto affermato da Enel nella lettera di
trasmissione già riportata sopra trattando dei transitori. Gli obblighi di monitoraggio
del rumore non possono essere sospesi con la scusa che l’AIA è stata rilasciata
solo nel 2013. Infatti fino al settembre 2013 era in vigore la autorizzazione
del 1997.
Il controllo della falda
superficiale
Secondo
il documento ENEL: “10. Controllo della
falda superficiale: x Risultati delle campagne di monitoraggio
della falda; valutazione su eventuali differenze significative tra i punti a monte e a valle
della centrale termoelettrica Misure non
eseguite nel 2013.”
Anche
in questo caso si rileva come già l’autorizzazione del 1997 prevedeva obblighi di
tutela e quindi di controllo degli emungimenti della falda vedi punto 18 articolo 2 del decreto autorizzatorio di quell’anno.
Gli incidenti
Secondo
documento Enel: “ Effetti ambientali per
manutenzione e Malfunzionamenti. Nessun evento rilevante nel periodo di
riferimento nel 2013).”
Nel
2013? E questo (vedi QUI) allora cosa è stato? Uno scherzo? Per non parlare degli esposti del Comitato Speziaviadalcarbone.
ADEMPIMENTI, DI
COMPETENZA SOLO ENEL, ALLE PRESCRIZIONI CHE SCADEVANO IL 26/3/2014 E NON SONO
PERVENUTI NEL DOCUMENTO ENEL
1. Studio di fattibilità per il miglioramento
del sistema di scarico del carbone dalle navi in grado di garantire una
migliore efficienza di contenimento delle emissioni diffuse (Punto 5
articolo 1 del Decreto - lettera b) punto 16 Paragrafo 10.3.2 Prescizioni
Parere Istruttorio Commissione AIA) .
2. Programma di manutenzione periodica per individuare
perdite relativamente alle emissioni convogliate (punto 19 Paragrafo 10.3.2.
Prescrizioni parere Istruttorio).
3. Monitoraggio
gestione stoccaggio materiale polverulenti (Paragrafo 4.4. Piano Monitoraggio)
– da avviare dal 26/3/2014 e operativo dal 26/9/2014.
4. Report quantità emesse di SOX, NOX, CO, Polveri nei
transitori dei gruppi generatori e piano monitoraggio transitori (punto 9
Paragrafo 10.3.1. Prescrizioni Parere Istruttorio - Paragrafo 4.1.2. Piano di
Monitoraggio sulla base della tabella 8).
5. controllo
semestrale serbatoi combustibili e parco carbone (Paragrafo 3.1.2. Piano di
Monitoraggio tabella 3 e Paragrafo 6.1).
ADEMPIMENTI, DI COMPETENZA ENEL ED ENTI PUBBLICI, ALLE
PRESCRIZIONI CHE SCADEVANO IL 26/3/2014 E NON SONO PERVENUTI NEL DOCUMENTO ENEL
1. Presentazione sistema di monitoraggio
delle emissioni e immissioni secondo un crono programma con ente di controllo :
Provincia Arpal (Punto 1 articolo 4 del Decreto). Per
ora Ispra ha presentato solo un generico
programma secondo cronologia e metodologia (vedi QUI pagina 1 di 18).
2. Individuazione stazioni della rete di monitoraggio del sito di Pitelli
nelle quali effettuare la caratterizzazione delle acque di falda (Paragrafo
6.2. Piano di Monitoraggio, misure da eseguire secondo tabella 18).
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