Il
26 settembre prossimo sarà trascorso un anno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica del decreto che riconosce l’Autorizzazione Integrata
Ambientale ( di seguito AIA) alla centrale Enel della Spezia. Questo Decreto è stato contestato con due
Osservazioni corpose da parte del Comitato SpeziaViadalCarbone sulle quali non
starò a tornare se non per ricordare brevemente che il limite principale di
quel Decreto AIA stava: nella istruttoria che lo ha generato, in particolare
nella mancanza del Parere Sanitario del Sindaco, obbligatorio secondo la
giurisprudenza più recente[1].
Istruttoria
molto carente sotto il profilo della valutazione preventiva dell’impatto sanitario
della centrale (vedi QUI):
2. nel modello di
funzionamento proposto nella domanda di AIA presentata da Enel.
Questo
limite di fondo peraltro non rispettoso neppure della più recente
interpretazione della giurisprudenza amministrativa continua a permanere visto
che gli studi che dovrebbero valutare l’impatto sanitario della centrale ex
post, cioè dopo il rilascio dell’AIA, tardano a venire e hanno una impostazione
tutt’ora discutibile come ho spiegato QUI.
Premesso
quanto sopra restano, comunque la si pensi sul Decreto AIA, tutte le prescrizioni
che questo atto imponevano e impongono a Enel e alle Amministrazioni preposti
ai controlli in contraddittorio con Enel stessa. Molte di queste prescrizioni sono scadute o
stanno per scadere entro il prossimo mese.
La
domanda che sorge quindi è a che punto siamo con il rispetto di queste
prescrizioni? Intanto vediamole di
seguito distinguendo tra quelle di cui è direttamente responsabile Enel e
quelle dove c’è bisogno per l’attuazione
della collaborazione – coordinamento – contraddittorio delle Amministrazioni Locali ed enti
pubblici di controllo: Arpal e Ispra in primo luogo ma anche Ministero
dell’Ambiente e della Salute.
OBBLIGHI DI
ENEL PREVISTI DAL DECRETO AIA
a) Programma di riduzione
delle emissioni diffuse dal sistema di scarico, stoccaggio e trasporto del carbone
(carbonili e nastro), ceneri e gessi (Punto 4 articolo 1 del Decreto - lettera a) punto 16 paragrafo 10.3.2
Prescizioni Parere Istruttorio Commissione AIA) - entro il 26/9/2014
b) Studio di fattibilità
per il miglioramento del sistema di scarico del carbone dalle navi in grado di
garantire una migliore efficienza di contenimento delle emissioni diffuse (Punto
5 articolo 1 del Decreto - lettera b) punto 16 Paragrafo 10.3.2
Prescizioni Parere Istruttorio Commissione AIA) - entro 26/3/2014
c) Misure previste per
ridurre polverosità da cumuli di combustibile e nastri trasportatori, rischi
incendi (punto 17 Paragrafo 10.3.2
Prescizioni Parere Istruttorio) - da avviare dal 26/9/2013
d) Programma di
manutenzione periodica per individuare perdite relativamente alle emissioni
convogliate (punto 19 Paragrafo 10.3.2. Prescrizioni parere Istruttorio) – entro il 26/3/2014
e) Monitoraggio gestione
stoccaggio materiale polverulenti (Paragrafo 4.4. Piano Monitoraggio) – da avviare dal 26/3/2014 e operativo dal
26/9/2014
f) Report quantità emesse
di SOX, NOX, CO, Polveri nei transitori dei gruppi generatori e piano
monitoraggio transitori (punto 9 Paragrafo 10.3.1. Prescrizioni Parere
Istruttorio - Paragrafo 4.1.2. Piano di Monitoraggio sulla base della tabella 8)
– dal 26/3/2014
g) Verifica rispetto
prescrizioni specifiche stoccaggio rifiuti prodotti dall’esercizio della
centrale nonché mantenimento sistema gestione ambientale per predisporre piano
riduzione rifiuti e recupero (punti 40 e 44 Paragrafo 10. 5. Prescrizioni
Parere Istruttorio), adeguamento tecnico alle prescrizione generali del
Paragrafo 10.5 (punto 45 Paragrafo 10. 5. Prescrizioni Parere Istruttorio) – da avviare dal 26/9/2013
h) Il sistema di gestione
ambientale (SGA) dovrà prevedere una procedura per allontanare ceneri leggere
contenute nei sili che regoli anche la registrazione dei quantitativi prodotti
e allontanati (punto 47 Paragrafo 10. 5. Prescrizioni Parere Istruttorio)
- da
avviare dal 26/9/2013 e produrre con l’aggiornamento del SGA
i) comunicazioni
obbligatorie (punto 2 articolo 4 Decreto AIA) : p1)relazioni periodiche, p2) comunicazioni ad Asl e Sindaco Comune
Spezia e Arpal di malfunzionamenti incidenti (vedi apposito registro da istituire
secondo punto 63 Paragrafo 10.10. Parere Istruttorio) o mancato rispetto
prescrizioni (vedi Paragrafo 10.10 Parere Istruttorio Commissione AIA punto 60,
nonché punto 62 secondo il quale dovranno essere predisposti procedure per la
gestione degli eventi incidentali), p3) verificare se negli eventi incidentali
accaduti nei mesi scorsi sono state rispettate le prescrizioni di cui al
Paragrafo 10.10 del Parere Istruttorio -
dal 26/9/2013
l) relazioni del Gestore
sul rispetto prescrizioni sulla
operabilità dei sistemi di monitoraggio e campionamento durante l’esercizio
dell’impianto (Paragrafo 2.3 Piano di
Monitoraggio) – dal 26/9/2013
m) rapporto sulla qualità
del carbone usato nella centrale e della sua tracciabilità (Paragrafo 3.1.1.
Piano di Monitoraggio vedi anche prescrizione Parere Istruttorio punto 10.2) - dal 26/9/2013
n) controllo semestrale
serbatoi combustibili e parco carbone (Paragrafo 3.1.2. Piano di Monitoraggio
tabella 3 e Paragrafo 6.1) – entro
26/3/2014
o) registrazioni mensili
prelievi acqua di mare e dolce (Paragrafo 3.2 Piano di Monitoraggio, tabella 4)
– a partire dal 26/10/2014
p) registrazione
giornaliera produzione e consumi di energia con rapporto di sintesi annuale
Paragrafo 3.3. Piano di Monitoraggio, tabella 5)– entro 26/9/2014 per il primo anno da emanazione Decreto AIA
q) rapporto annuale sul
rispetto frequenza autocontrolli del gestore dei punti di emissione dai camini
dei gruppo di produzione (Paragrafo 4.1.1. Piano di Monitoraggio tabella 7a) - entro
il 26/9/2014 per il primo anno da emanazione Decreto AIA
r) rapporto riassuntivo
del gestore sul rispetto prescrizioni scarichi (Paragrafo 5.2. Piano di
Monitoraggio) - entro il 26/9/2014 per il primo anno da emanazione Decreto AIA
OBBLIGHI DI
ENEL PREVISTI DAL DECRETO AIA, IN
COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBLICI (ARPAL COMUNE DI SPEZIA MINISTERO AMBIENTE)
a) Campagna straordinarie
di monitoraggio sulle deposizioni
atmosferiche nelle aree prospicienti le attività di movimentazione del carbone
(punto 18 Paragrafo 10.3.2 Prescizioni Parere Istruttorio ) – da avviare dal 26/9/2013
b) Verifica dello stato di
attuazione delle prescrizioni in materia di rischio di incidenti industriali
(articolo 2 del Decreto AIA) - dal 26/9/2013
c) avvio di un programma di georeferenziazione
informatica di tutti i punti di emissione in atmosfera nonché degli scarichi
idrici sulla base delle indicazioni dell’ISPRA (Punto 2 articolo 3 del Decreto
AIA) – da avviare dal 26/9/2013
d) Presentazione sistema di monitoraggio delle emissioni e
immissioni secondo un crono programma con ente di controllo : Provincia
Arpal (Punto 1 articolo 4 del Decreto) –
entro il 26/3/2014
e) Presentazione piano
integrativo annuale di indagine delle emissioni del mercurio e altri microinquinanti organici e inorganici
con particolare riferimento ai metalli, IPA, diossine/furani (punto 8 lettera
d Paragrafo 10.3.1. Prescrizioni Parere Istruttorio) - Modello ricadute dei microinquinanti
organici ed inorganici dai camini (punto 15 Paragrafo 10.3.1. Prescrizioni
Parere Istruttorio) – entro
26/9/2014 per il primo anno dalla
emanazione del Decreto AIA
f) Campagne annuali di
monitoraggio (dal 26/3/2013) delle
deposizioni atmosferiche, da realizzarsi in collaborazione tra gestore Arpal e
Comune, per il dosaggio dei metalli, IPA cancerogeni, diossine furani e PCB
( punto 14 Paragrafo 10.3.1.
Prescrizioni Parere Istruttorio) – entro
26/9/2014 per il primo anno da emanazione Decreto AIA
g) Campagna di
monitoraggio rumore secondo modalità del Piano di Monitoraggio (punto 51
Paragrafo 10.6. Prescrizioni Parere Istruttorio) – da avviare dal 26/9/2013
h) tenuta registro adempimenti AIA e sua trasmissione
trimestrale a ISPRA attraverso apposito documento di aggiornamento periodico
(DAP) predisposto da ISPRA –(Paragrafo 2.4 Piano di Monitoraggio) - dal 26/9/2013
i) individuazione stazioni
della rete di monitoraggio del sito di Pitelli nelle quali effettuare la
caratterizzazione delle acque di falda (Paragrafo 6.2. Piano di Monitoraggio,
misure da eseguire secondo tabella 18) – dal
26/3/2014
QUALI
CONSEGUENZE IN CASO DI VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DELL’AIA
Intanto
se la violazione delle suddette prescrizioni venisse confermata si applicherebbero
la seguenti sanzioni penali pecuniarie.
Questa sanzioni sarebbero state aumentate in modo significativo se alla
violazione in oggetto fosse stata applicabile la normativa sulla responsabilità
amministrative delle imprese che hanno commesso reati ambientali, ma come
affermato autorevolmente nella Relazione dell’Ufficio Massimario Corte di cassazione 3 agosto
2011 per la quale appare: “…discutibile l‘aver escluso dal catalogo dei reati
presupposto le contravvenzioni dell’art. 29-quattuordecies del codice
dell’ambiente, atteso che le attività dei soggetti tenuti a dotarsi ed a
rispettare l’autorizzazione integrata ambientale sono per definizione assai pericolose per
l’ambiente”.
Comunque
sono sempre reati e non semplici illeciti amministrative di cui sono
responsabili i singoli dirigenti Enel e soprattutto, come potete vedere nella
norma che di seguito riporto, il reato in questione potrebbe essere prodromico
di ulteriori reati e soprattutto di un danno ambientale al territorio e ai
cittadini spezzini.
L’articolo
che sanziona la violazione delle prescrizioni dell’AIA è il 29-quattuordecies del DLgs 152/2006 secondo
il quale: “……. 2.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica
la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti
di colui che pur essendo
in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non
ne osserva le
prescrizioni o quelle
imposte dall'autorità competente…..
5. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 11.000 euro il gestore che omette di comunicare all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi alle misurazioni delle emissioni di cui all'articolo 29-decies, comma 2…….
7. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.[2]”
Per
non parlare ma sempre a titolo di esempio del fatto che essendo la centrale certificata
EMAS (processo di eco certificazione previsto dalla normativa europea:
Regolamento (CE) n.1221/2009) il mancato
rispetto del contenuto della Dichiarazione Ambientale propedeutica ad ottenere
la ecocertificazione, potrebbe realizzare la fattispecie del reato di cui all’articolo 483 del Codice Penale
(falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico). Non solo ma la
commissione di violazioni alle leggi ambientali può comportare la decadenza dal
sistema di eco certificazione ( vedi allegato II al Regolamento 1221/2009)
DAL RISPETTO
DELLE PRESCRIZIONI DEL DECRETO AIA PUÒ DIPENDERE LA POSSIBILITÀ DI AVVIARE LA
REVISIONE DELL’AIA
Il mancato
rispetto delle prescrizioni potrebbe infatti comportare la conseguenza che non
avendo svolto tutti i monitoraggi, le verifiche, gli interventi impiantistici
sopra previsti, l’Enel, da un lato dal punto di vista commissivo, e le Autorità
Pubbliche, da un punto di vista omissivo, impedirebbero l’avvio della procedura
di revisione dell’AIA rilasciata un anno fa.
Si vedano i seguenti due articoli:
1. articolo 29septies del DLgs 152/2006, che recita:
"Se, a seguito di una valutazione
dell'autorità competente, che tenga conto di tutte le emissioni coinvolte, risulta necessario
applicare ad impianti, localizzati in
una determinata area, misure
più rigorose di quelle ottenibili con
le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in
tale area il rispetto delle norme di qualità
ambientale, l'autorità competente può prescrivere nelle
autorizzazioni integrate ambientali misure supplementari
particolari più rigorose, fatte salve le
altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme
di qualità ambientale".
Per inciso l'autorità competente citata
in questo articolo è quella che rilascia l'AIA: il Ministero
dell'Ambiente.
2. comma 4 articolo
29 octies del DLgs 152/2006:
" 4. Il riesame è
effettuato dall'autorità competente, anche su proposta
delle amministrazioni competenti
in materia ambientale, comunque quando:
a) l'inquinamento
provocato dall'impianto è tale da rendere necessaria
la revisione dei valori limite di
emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima
di nuovi valori limite;
b) le migliori
tecniche disponibili hanno subito modifiche
sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle
emissioni senza imporre costi eccessivi;
c) la sicurezza di
esercizio del processo o dell'attività richiede
l'impiego di altre tecniche;
d) nuove disposizioni
legislative comunitarie o nazionali lo esigono."
Quanto
sopra potrebbe configurare ulteriori reati a cominciare da quello di omissioni di atti di ufficio da parte
delle Autorità Pubbliche con il concorso di Enel: articolo 328 del Codice Penale, ma anche l’articolo 362 (omessa
denuncia da parte di incaricato di pubblico servizio).
GLI IMPEGNI DELLA CONVENZIONE ENEL - COMUNE SPEZIA
La scorsa estate il
Consiglio Comunale ha approvato la Convenzione con Enel come previsto dalla
vigente normativa. Convenzione che costituisce un corollario di ricadute socio
economiche dell’AIA.
Sui limiti di gestazione di questa
Convenzione ho già ampiamente spiegato in questo post, vedi QUI.
Ma anche qui come per le prescrizioni del
Decreto AIA, a prescindere da come la si pensi su gestazione e contenuto di
questa Convenzione, credo sia importante alla luce dell’anno ormai passato
verificare a che punto stanno gli impegni contrattuali che le parti si erano
prese firmando la Convenzione, in particolare:
1. elaborazione del programma di adeguamenti
strutturali in materia di fonti
rinnovabili di cui (articolo 4 della Convenzione)
2. attuazione dell’impegno Enel SpA
ad iniziative di diffusione delle
migliori metodologie, già sperimentate in ambito aziendale, nel campo della
sicurezza sui luoghi di lavoro, coinvolgendo le ,istituzioni del territorio ,
le Imprese, le Organizzazioni Sindacali,
(articolo 5 della Convenzione).
3. rispetto dell’impegno Enel allo
sviluppo della nuova società di gestione del “Distretto delle Tecnologie navali
e marine” (comma 1 articolo 6 della Convenzione)
4.rispetto dell’impegno a sostenere le
ulteriori fasi dello studio epidemiologico in
Corso
e a quali fasi si riferisce in particolare e con quali obiettivi (lettera e)
articolo 6 della Convenzione
5. avvio di un
tavolo tecnico permanente con le Istituzioni Locali atto alla
valutazione delle prestazioni ambientali della centrale e degli eventuali
interventi di miglioramento (lettera c) articolo 7 della Convenzione)
Anche
rispetto a questi aspetti sarebbe interessante capire cosa a che punto siamo
anche perché allo stato degli atti pubblicati o comunicati da parte della
Amministrazione Comunale risulta che nessuno dei punti sopracitati sia stato
compiutamente rispettato per ora. In particolare, al di della ammissione del mancato rispetto da parte almeno della
Amministrazione Comunale, deve essere reso pubblico quanto segue:
1. perché non sono stati
rispettati e di chi è la responsabilità eventuale,
2. a che punto siamo per
l’avvio del rispetto dei suddetti punti.
[1] Tar Lazio sezione Latina sentenza n.819 del
2009: “dal dato positivo, si desume che l’autorità procedente deve comunque
concludere nei termini fissati i lavori
della conferenza e che, per il caso di dissenso manifestato dal titolare di attribuzioni inerenti ad un cd.
interesse sensibile, alla stessa è preclusa la
possibilità di assumere una determinazione favorevole collocandosi la
competenza ad un distinto livello. Il
che si è verificato nella fattispecie nella quale il dissenso, veicolato
dal parere sindacale negativo, investe
un interesse sensibile (quello “alla tutela della salute e della pubblica incolumità” di cui agli articoli 14 - quater, comma 3, legge
241/1990 e 217 R.D. 1265/1934)……”
In
particolare il comma 3 dell’articolo 14
quater legge 241/1990 recita “ove venga espresso motivato dissenso da
parte di un’amministrazione preposta alla
tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della
salute e della pubblica incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto
del principio di leale collaborazione e dell’articolo 120 della Costituzione, è
rimessa dall’amministrazione procedente
alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa
intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra
un’amministrazione statale e una regionale
o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione
e gli enti locali interessati, in caso
di dissenso tra un’amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l’intesa non è
raggiunta entro trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque
adottata.”
“ È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione…”
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