martedì 12 agosto 2014

Inerti srl di Lagoscuro: una storia “al di sotto” di ogni sospetto!

Lo scorso 1 luglio 2014 personale del Corpo forestale dello Stato, in collaborazione con la Polizia Provinciale di La Spezia, ha proceduto al sequestro su delega dell'Autorità Giudiziaria (Provvedimento di sequestro preventivo emesso dal tribunale della Spezia Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari datato 24/06/2014) di due impianti di frantumazione di marmo, uno dei quali situato tra l'autostrada A12 ed il fiume Vara, e l'altro anch'esso di lavorazione del materiale frantumato di diverse tipologie di inerti sito a poche centinaia di metri dal primo, entrambi in località Lagoscuro nel Comune di Vezzano Ligure (SP).
Secondo il Comunicato del Comando Regionale del Corpo Forestale dello Stato: “A seguito di accurate ricostruzioni di diversi iter procedurali da parte della Forestale, le misure adottate scaturiscono dal fatto che nei due impianti oggetto di sequestro penale sono state riscontrate violazioni in materia ambientale. Nello specifico l'impianto sito in Loc. Lagoscuro n. 123, ha proseguito la propria attività nonostante la sospensione dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, poi revocata dal giugno 2013. Il secondo impianto (sito in Loc. Lagoscuro n. 84), invece, operava in violazione delle prescrizioni impartite dall'Ente competente. “.




LA SISTEMATICA VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELLE AUTORIZZAZIONI ALL’IMPIANTO INERTI SRL
La autorizzazione alle emissioni, Determina dirigenziale del 7/6/2011 n.106 (precedentemente vedi Determina Dirigenziale del 27/4/2009 n. 56), nasceva  dalla esigenza di migliorare il livello di emissioni polverose originate dal ciclo lavorativo dell’impianto per la produzione di ciotola tura di carbonato di calcio.
I disagi manifestati fino ad oggi da parte dei cittadini residenti nelle aree limitrofe all’impianto confermano che le prescrizioni contenute della autorizzazione del 2011, come pure quelle del 2009,  o non sono state rispettate o ancor più probabilmente non sono sufficienti.
In particolare alla luce dei suddetti reiterati disagi non è mai stata applicata la prescrizione, della  autorizzazione del 2011,  riportata alla lettera g) : “qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio dei sistemi di abbattimento comporta la sospensione delle relative fasi lavorative per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dei sistemi stessi”. 
Infatti  sulle violazioni delle prescrizioni è dovuta intervenire la Procura del Tribunale della Spezia che ha sequestrato penalmente l’area di lavorazione e stoccaggio del materiale per poi in parte dissequestrarla ( Provvedimento emesso dal Tribunale della Spezia Sezione Penale in data 16/07/2014). Secondo modalità che al momento non sono conosciute pubblicamente ma che lasciano comunque perplessi considerato che c’è totale coincidenza di data (16/7/2014) tra il provvedimento di dissequestro parziale e la nota della Polizia Provinciale che ha rilevato le numerose violazioni delle prescrizioni stabilite dalla autorizzazione n° 106/201!

Le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni all’impianto, sopra ricordate non hanno fino ad ora garantito: “il contenimento ermetico delle polveri” previsto dal punto 2.1. (produzione e manipolazione di materiali polvurolenti) di cui alla Parte I allegato V alla Parte V del DLgs 152/2006, che infatti e non a caso non viene mai citato nelle prescrizioni sia della autorizzazione alle emissioni del 2009 che quella del 2011.



LA QUESTIONE DELLE INDUSTRIE INSALUBRI E L’INERZIA DEL SINDACO DI VEZZANO
Secondo il comma 3 articolo 269 del DLgs 152/2006, sulla base del quale sono state autorizzate le emissioni in atmosfera dell’impianto in oggetto,  nella conferenza dei servizi propedeutica alla autorizzazione si deve procedere : “ ….. anche, in via istruttoria, ad un contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi e, in particolare, nei procedimenti svolti dal Comune ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265” In particolare il Regio Decreto del 1934 fa riferimento alla normativa sulle industrie insalubri. L’impianto rientra nelle industrie di prima classe vedi punto 83 sezione B  Parte I allegato al DM 5/9/1994.

E’ indiscutibile che per impianti di questo tipo, e ai sensi degli articoli 216 e 217  del citato Regio Decreto, i poteri del Sindaco per la prevenzione dei rischi sanitari dei cittadini residenti nelle aree limitrofe all’impianto sono rilevanti  e decisivi per garantire la tutela della salute dei cittadini.  Peraltro uno degli obiettivi del Programma Ambientale 2013-2015 del Comune di Vezzano Ligure (vedi  QUI) consiste proprio nel “Introdurre i criteri di sostenibilità ambientale nei nuovi strumenti urbanistici per promuovere un ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del sistema produttivo in un quadro di compatibilità e sostenibilità ambientale e per ridurre gli impatti ambientali degli interventi”.   Mentre il documento di Politica Ambientale (vedi  QUIfirmato dall’attuale Sindaco prevede l’obiettivo della: “…..riqualificazione      delle aree produttive che ricadono all’interno delle aree protette;”.

Come affermato recentemente dal Consiglio di Stato : “In base agli art. 216 e 217 del T.U. sanitario, il Sindaco è titolare di un'ampia potestà di valutazione della tollerabilità o meno delle lavorazioni provenienti dalle industrie classificate come insalubri.” (Consiglio di Stato / Sentenza 27 dicembre 2013)

Come è noto infatti l’articolo 216 del RD del 1934 prevede che le industrie insalubri di prima classe debbano essere isolate nelle campagne e tenute lontano dalle abitazioni, salvo  che l’esercente provi che, per l’introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato.
Fino ad ora come dimostra ampiamente il recente sequestro dell’impianto per violazione della stessa autorizzazione alle emissioni nonché del nulla osta acustico, l’esercente ho ha saputo dimostrare il non nocumento alla salute del vicinato previsto dall’articolo 216 RD del 1934 sopra  riportato.
Alla luce di quanto sopra risulta chiaro che non possa essere utilizzata la argomentazione che sono state imposti alla attività in esame i limiti di emissione ex lege di 50 mg/Nm3 e ulteriori prescrizioni tecnologiche per limitare le emissioni diffuse. Non essendo sufficiente ad eliminare il disagio ai cittadini residenti


PROTOCOLLO DI INTESA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 80 e 85 delle NORMA DI ATTUZIONE DEL PIANO DEL PARCO MAGRA -MONTEMARCELLO
Il Protocollo (per il testo vedi QUIè stato sottoscritto da Ente Parco, Provincia, Comune di Vezzano e Inerti Muto srl in data 24 settembre 2007.
In particolare la ditta Inerti secondo l’articolo 3 di questo Protocollo si impegna a predisporre  ex articolo 3 del Protocollo:
Un progetto di compattazione, ambientalizzazione ammodernamento e certificazione degli impianti:
Ammodernamento e razionalizzazione degli spazi occupati dagli impianti nelle aree all’interno della componente 4.9 (distretto di trasformazione ex comma 6 articolo 80 NTA Piano Parco Magra) con misure di  gestione ambientale e restituzione immediata delle aree non più utilizzate e garanzia della fruibilità delle sponde dl fiume in fregio alle attività stesse
Delimitazione degli spazi occupati con idonea recinzione e schermatura arborea.
Previsione di tutti quegli interventi necessari per l’abbattimento dei rumori, polveri etc. volti all’ottenimento di certificazione ambientale di cui all’articolo 71 della NTA del Piano del Parco. ".

Ex articolo 4 del Protocollo il progetto dovrà essere approvato dai soggetti istituzionali partecipanti al Protocollo (Ente Parco, Provincia e Comune di Vezzano) secondo le procedure dell’articolo 80 delle NTA del Piano del Parco (Per il testo vedi  ALLEGATO ALLA FINE DEL PRESENTE POST)

Secondo l’ultimo comma dell’articolo 80 delle NTA del Piano del Parco la validazione del piano di ambientalizzazione dell’Ente Parco: “consentirà il mantenimento  dell'attività produttiva opportunamente ambientalizzata all'interno dell'area protetta per un periodo  transitorio dalla durata minima di anni 3 (tre) e comunque fino alla messa a disposizione di ulteriori  idonei siti

L’articolo 5 del Protocollo stabilisce che il progetto debba essere presentato dalla Inerti  Muto srl entro il 30 novembre 2007.

L’articolo 6 prevede che il Protocollo abbia validità di 10 anni dalla sottoscrizione dello stesso.

Il fatto che solo una parte della attività della Inerti srl sia all’interno del perimetro del Parco non rileva assolutamente ai fini del necessario adempimento dei suddetti obblighi. Infatti il progetto di ambientalizzazione riguarda l’intero ciclo produttivo dell’impianto, non avrebbe infatti alcun senso, ambientale e impiantistico, ambientalizzare e certificare solo una parte della attività solo per ragioni di perimetro areale, questa interpretazione andrebbe contro la ratio delle norme del piano del parco e della stessa convenzione, sopra citata, attuativa di tale norme. 

Non risulta agli atti autorizzativi ne a quelli istruttori che tale progetto di ambientalizzazione della attività oggetto del presente post sia  mai stato presentato  e neppure che sia mai andata a certificazione  ambientale. D’altronde che le cose stiano in questo modo lo dimostrano in primo luogo il provvedimento di sequestro della magistratura sopra riportato e poi il recentissimo atto di Diffida della Provincia di Spezia alla ditta Inerti srl.


LA DIFFIDA DELLA PROVINCIA
La diffida (per il testo vedi  QUInasce dalla nota della Polizia Provinciale n° 34801 del 16/07/2014 che ha individuato le seguenti violazioni di prescrizioni della autorizzazione alle emissioni del 2011: 
1. Mancati controlli analitici annuali e conservazione relativi certificati nello stabilimento
2. Mancato rispetto norme tecniche UNI EN per la rilevazione delle polveri
3. Mancati Controlli semestrali della efficienza dei filtri a maniche per abbattere le polveri e relativa tenuta dei registri di tali controlli
4. Mancato funzionamento impianti di irrogazione piazzale durante la lavorazione
5. Mancata pulizia dei piazzali esterni all’area di lavorazione per ridurre la polverosità diffusa
6. Mancata chiusura delle serrande di accesso all’impianto ogni qualvolta l’impianto di frantumazione è operante
7. Mancato rispetto dell’obbligo  di non lavorare nelle ore dalle 22 alle 6 ex nulla Osta acustico rilasciato in data 19/01/2010 dal Comune di Vezzano

Secondo la Diffida della Provincia la ditta deve adeguarsi  :
a) agli obblighi di cui ai punti 4, 5, 6, 7 entro 24 ore dalla notifica dell’atto,
b) agli obblighi di cui ai punti 1,2,3 entro 30 giorni dalla notifica dell’atto

Quindi per quanto riguarda gli obblighi di cui ai punti 4, 5, 6, 7 i termini di adeguamento sono ampiamente scaduti e a quello che risulta la ditta continua a lavorare senza averli rispettati o quanto meno non esiste alcun rapporto ufficiale,  ad esempio dei Vigili del Comune sollecitati anche nei giorni successivi alla Diffida  ad intervenire,  che dimostri detto adeguamento.


LA NECESSITÀ DI RENDERE PUBBLICI TUTTI GLI ATTI SOPRA CITATI
Sul punto occorre dire che la vigente normativa non esclude dall’accesso,  il provvedimento di sequestro penale in se ma semmai gli atti di indagini della Procura nel caso in cui l’accesso possa:  “recare pregiudizio allo svolgimento di procedimenti giudiziari o alla possibilità per  l'autorità pubblica di svolgere indagini per l'accertamento di illeciti”.  Infatti questo limite non è inserito nel  comma 1 articolo 5 del DLgs 195/2005 che riguarda i casi e gli atti per i quali è negato l’accesso in assoluto, ma è inserito nel comma 2 che riguarda i casi e gli atti in cui il diniego di accesso deve essere valutato dalla Pubblica Amministrazione che detiene l’informazione secondo i parametri elencati da detto comma 2.
Non solo ma anche i verbali relativi ai controlli effettuati nell’impianto in questione da parte della Polizia Provinciale sono accedibili come risulta dall’esame di ogni regolamento di accesso agli atti delle diverse Arpa , si veda anche a livello di giurisprudenza: TAR Piemonte Sez. II sent. 1862 del 18 aprile 2006 - Rumore. Diritto di accesso a registrazioni fonometriche: sussistenza.

Gravissimo è che non risulta l’avvenuta pubblicazione della formalizzazione da parte di Provincia e Comune di Vezzano del recepimento del Protocollo di Intesa  del 2007 sopra esaminata.  Si voleva tenere segreto un atto contrattualmente cogente che impegnava la ditta ad attuare obblighi impegnativi in campo ambientale?

Così come risulta non chiara, anche sotto il profilo della trasparenza,  la vicenda della sentenza del TAR  Liguria ad oggetto una richiesta di sanatoria di un abuso edilizio della ditta Inerti srl.



LA VICENDA DELLA SENTENZA TAR LIGURIA SULL’ABUSO EDILIZIO NELL’AREA DELLA INERTI SRL
La ditta Inerti srl presenta domanda di Permesso di costruire in sanatoria in data 18/5/2002.

L’Ente Parco Magra Monte Marcello emette Parere contrario (protocollo n. 3582 del 29/11/2007)  alla richiesta di permesso di costruire in sanatoria in quanto gli impianti e il manufatto per i quali si chiedeva la sanatoria costituivano di fatto un consolidamento della attività esistente, non ammesso in assenza di Protocollo di Intesa  e di apposito strumento attuativo articolo 7 NTA Piano del Parco.

A sua volta il Comune di Vezzano emette, in data 28-4-2008, un provvedimento di diniego permesso di costruire  in sanatoria  per realizzazione attrezzature produttive.  Con Determina Dirigenziale   del 2075/2008  n. 60  il Comune ordina demolizione rimozione delle opere abusive in località lago scuro 123 mapp 322374.

La ditta ricorre contro la determina  con ricorso n. 611 del 2008.

Il TAR Liguria con ordinanza n. 310 del 19 settembre 2008 respinge richiesta sospensiva della determina così come il Consiglio di Stato con ordinanza  n.456 del 27 gennaio 2009.
Infine il TAR Liguria con  sentenza n. 1603 del 2012 dep 11 dicembre 2012 (vedi QUI) riconosce la fondatezza del diniego di sanatoria dell’abuso e dell’ordine di demolizione.

A tutt’oggi non è sapere se sia mai stata data esecuzione, da parte del Comune di Vezzano, a tale sentenza del TAR Liguria!



INFINE PER CHIUDERE IL CICLO DEI DANNI DI UN IMPIANTO COME QUELLO IN DISCUSSIONE: LA SPECULAZIONE ECONOMICA E I DANNI AMBIENTALI DIETRO IL COMMERCIO DELLE SCAGLIE DI MARMO
Come si rileva anche dalle relazioni tecniche della ditta in questione, l’attività dell’impianto utilizza come materia prima le scaglie di marmo bianco di Carrara  provenienti direttamente dalle cave dislocate generalmente sul territorio apuo-versiliese.
Come affermano documenti di Legambiente Carrara lo sfruttamento delle scaglie ha fatto sopravvivere le cave con il marmo scadente, provocando un danno ambientale in cambio di un limitato guadagno. Perché il carbonato di calcio si ottiene dagli scarti dell’escavazione, che vengono venduti in grande quantità ma a un prezzo decisamente inferiore rispetto ai blocchi di marmo puro: il marmo più pregiato può arrivare a costare fino a 2-3 mila euro la tonnellata, i detriti a meno di due euro.
Non solo ma dietro al traffico delle scaglie di marmo ci potrebbero essere fenomeni di elusione fiscale come denunciato perfino dalla Commissione Marmo del Comune di Carrara (vedi QUI).



LA NUOVA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE NON PUÒ ESSERE RILASCIATA
La Ditta (ora con nuovo denominazione sociale:  Granulati Muto srl) ha presentato al Comune di Vezzano Ligure  Servizio Sportello Unico,  una nuova richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito AUA).  Alla luce di quanto sopra risulta che non sia assolutamente possibile rilasciare nuove autorizzazioni all’impianto in questione anche secondo le modalità semplificate previste dal  D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59  (vedi testo QUI).  
Infatti:

1. una parte della attività risulta tutt’ora soggetta a sequestro penale

2. la attività è stata oggetto di una diffida della Amministrazione Provinciale della Spezia che si fonda su una sequenza impressionante di violazioni di prescrizioni a cui la ditta deve adeguarsi completamente entro 30 giorni dalla notifica (avvenuta nei giorni successivi al 5 agosto 2014)

3. nelle istruttorie fino ad ora svolte è stato del tutto sottovaluto l’aspetto dell’impatto sanitario di questa attività con particolare riferimento alla totale rimozione della normativa sulle industrie insalubri

4. le prescrizioni fino ad ora date a questa attività, comprese quelle a cui  dovrà adeguarsi, da parte della Provincia risultano comunque non sufficientemente adeguate per  impianti come quello in esame. Ad esempio non sono mai state prese in considerazione prescrizioni quali:
4.1.  le strade e i piazzali devono essere realizzati in modo tale da non dare accumulo e sollevamento di polveri a seguito di passaggio di veicoli (es. umidificazione costante, asfaltatura, altri tipi di pavimentazione);
4.2. l’intera area dedicata all’attività di frantumazione (comprese le aree di deposito e di movimentazione dei mezzi) dovrà essere dotata di barriera arborea con essenze di alto fusto sempreverdi o di barriera ombreggiante;
4.3. la distanza tra i punti di scarico del materiale nelle tramogge e il cumulo dei materiali trattati non dovrà essere superiore a due metri;
4.4. le tramogge devono essere a ciclo completamente chiuso;
4.5. il riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute all’allegato V parte I alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 per le emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico, e stoccaggio di materiali polverulenti.

5. devono essere chiariti gli aspetti urbanistico edilizi, vedi sentenza TAR Liguria sopra citata.

6. la ditta conferma di non voler prendere della realtà dell’impatto del ciclo di lavorazione degli impianti in questione come dimostra la relazione alle emissioni allegata alla domanda di nuova autorizzazione (AUA) nella quale si afferma, in totale contrasto da quello che risulta sia dal provvedimento di sequestro penale che dalla diffida della Provincia della Spezia che: “Tutto il materiale, derivante sia direttamente dal vaglio primario sia dal frantoio secondario, è avviato ad  una torre di vagliatura all’interno della quale avviene anche il lavaggio con acqua, ciò permette di non  generare emissioni diffuse”.

7. la attuale classificazione acustica del territorio comunale e ancor di più quella che sta predisponendo il Comune di Vezzano prevede il trasferimento dell’area con le lavorazioni più rumorose nella classe IV con limiti di emissione fino a 60 decibel (diurni) e 50 notturni e con limiti di immissione 65 (diurni) e 55 (notturni).  Stiamo parlando di valori alti sotto il profilo della tutela della salute umana [NOTA 1]. Non solo ma occorre dire che le abitazioni civili si trovano a distanza limitatissime pur non essendoci una densità abitativa rilevante, nella zona insistono molte residenze civili. Sul punto la giustizia amministrativa [NOTA 2] ha rilevato come non si possa  ritenere ragionevole perchè non fondato   su una realistica rappresentazione  della situazione considerata, un azzonamento che preveda la contiguità di aree aventi classificazioni  non progressive (caratterizzate, cioè, da valori limite che differiscano per più di 5 decibel ), quantomeno nel caso in cui le aree nelle quali sono consentiti più elevati livelli di rumorosità non sono dimensionate in modo da assicurare un effettivo e consistente abbattimento degli stessi al confine. Senza considerare che secondo Consiglio di Stato: “E’ illegittima la zonizzazione acustica del territorio che viene compiuta non già tenendo conto dell’attuale destinazione d’uso delle varie porzioni di territorio, ma di quella che si prevede o si auspica esse possano avere nel prossimo futuro, e non già tenendo conto dei livelli di rumore tollerabili in relazione alle destinazioni esistenti, ma di quelli superiori eventualmente sussistenti di fatto” (Consiglio di Stato  Sez. IV - 16 maggio 2011, Sentenza n. 2957)



CONCLUSIONI
Siamo di fronte alla ennesima vicenda di inefficienza amministrativa,  ritardi nell’esercitare funzioni di vigilanza e prevenzione dell’inquinamento, scarsa trasparenza amministrativa  della Pubblica Amministrazione che non fanno che favorire se non giustificare comportamenti di arroganza e sufficienza gestionale da parte dei gestori dell’attività potenzialmente inquinante.  Insomma un film che abbiamo visto tante, troppe volte nel territorio della nostra provincia e non solo in quello!





[NOTA 1] Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità tra 30 e 40 decibel: aumentano i movimenti del corpo, i risvegli, i disturbi del sonno, l’eccitazione. Gli effetti sembrano modesti, ma non si può escludere che i gruppi vulnerabili ne risentano in misura maggiore (EUROPEAN CENTRE FOR ENVIRONMENT AND HEALTH  BONN OFFICE  NIGHT NOISE GUIDELINES (NNGL)  FOR EUROPE  Grant Agreement 2003309  Between the European Commission, DG Sanco  and the World Health Organization, Regional Office for Europe  - Final implementation report – Settembre 2008  


[NOTA 2] TAR Lombardia  sez. III 29/12/1997 n. 2235; TAR Lombardia Brescia 27/5/2003 n. 751; TAR Toscana 2454/2003 ; Lombardia – sez. Brescia  950/1998.



ALLEGATO
NORME ATTUATIVE DEL PIANO DEL PARCO
APPLICABILI ALLA ATTIVITÀ DELLA INERTI SRL MUTO

Piano del Parco approvato con DCR 43 del 2001

Art. 15 Programma di Settore relativo alle attività produttive in area protetta o contigua.
1. Il Programma di Settore relativo alle attività Produttive in area protetta o contigua tratta i seguenti aspetti:
a) Modalità di applicazione dei Sistemi di Gestione Ambientale alle attività Produttive
ricomprese in area protetta;
b) Progettazione e relativa Programmazione articolata in fasi di attuazione delle trasformazioni
e riqualificazioni previste per le attività incompatibili (attività di lavorazione e
frantumazione inerti).

Art. 71 Aree di Sviluppo produttive perifluviali (ASpf)
lettera d dell’articolo 20, c. 2, della Lr 12/1995
1. Nelle Aree di sviluppo produttive perifluviali l'esercizio delle attività produttive legate alla
cantieristica è subordinato all'applicazione di misure volte alla mitigazione d'impatto ed
all'ottenimento di certificazione Ambientale, secondo i seguenti riferimenti normativi o d'indirizzo:
a) Regolamento EMAS 1836/'93 con integrazione EMAS 2;
b) ISO 14001 per lo sviluppo di sistemi di Gestione Ambientale;
c) ISO 14031 per l'individuazione di indici e di indicatori di condizione ambientale e di
performance dell'organizzazione produttiva.
2. Il Protocollo d'Intesa tra Parco e Azienda sarà relativo alla istituzione di un Sistema di Gestione
Ambientale (SGA) basato sui seguenti contenuti:
a) Atto d'impegno e definizione della politica ambientale dell'Azienda;
b) Definizione del Piano/Programma di attuazione della politica ambientale con indicazione e
quantificazione delle risorse e delle strutture necessarie al conseguimento degli obiettivi.
c) Monitoraggio periodico e valutazione d'efficacia delle misure adottate con impegno alla
revisione ed al miglioramento delle stesse.
L'azienda provvede a segnalare preventivamente all'Ente Parco l'Organismo prescelto per la
certificazione dello SGA. Nel protocollo di intesa possono essere previste modificazioni
volumetriche e superficiarie dell’insediamento produttivo, da attuarsi mediante appositi
S.U.A/P.U.O. secondo parametri quantitativi e qualitativi individuati dall’Ente Parco.

Art. 80 Distretti di trasformazione
1. La categoria operativa dei Distretti di Trasformazione è applicata ad aree per le quali il Piano
prevede Trasformazioni delle destinazioni d'uso fondiarie attuali, Nuove realizzazioni e/o incrementi
della Superficie utile del patrimonio edilizio esistente o progetti complessi per l'attuazione di Aree
Progetto già individuate dai P.R.G./P.U.C. dei Comuni del Parco .
…………….

N.B. come affermato dal Protocollo  tra ente parco provincia comune e società inerti Muto srl:  questa ditta “svolge la propria attività all’interno delle componenti individuate dal piano del parco come distretti di trasformazione


7. Gli impianti di produzione di bitumiosi, conglomerati cementizi e macinazione e frantumazione
inerti sono da sottoporre ad Accordo di Programma finalizzato alla ricollocazione anche graduata nel
tempo in siti da individuare di concerto con l'Amministrazione Provinciale e gli Enti Locali
interessati dall'impianto esistente o dalle aree di ricollocazione.
8. L'accordo di programma presuppone la co-pianificazione degli Enti interessati e la concertazione tra
le Amministrazioni Pubbliche titolari dell' attività di Pianificazione.
9. Contenuti dell'accordo sono:
1. Individuazione di aree esterne all'Area protetta idonee ad accogliere gli impianti sotto il profilo
della minimizzazione degli impatti sulle popolazioni locali in termini di movimentazione dei
materiali ed inquinamento di tutti i tipi ( rumore, polveri ecc.).
2. Determinazione delle destinazioni e delle tipologie sostitutive degli attuali usi in grado di
consolidare il settore della fruizione pubblica o delle attività sportive, ricreative e ricettive del  Parco. (Tutte le indicazioni progettuali faranno parte di Schede/Progetto in Variante/Modifica ai
P.R.G./P.U.C. dei Comuni di appartenenza.)
3. Fissazione di termini temporali relativi al regime transitorio di permanenza dell' attività;
4. Indicazioni prescrittive riguardanti le misure di Gestione Ambientale immediatamente adottabili
per la prosecuzione dell'attività in regime transitorio comprensive dell'adozione di tecnologie in
grado di ridurre l'occupazione degli spazi produttivi e la conversione degli spazi in aree a servizi e
fruizione pubblica;
5. Indicazioni prescrittive relative alla cessione ad uso pubblico delle aree zonizzate dal Piano in
RGO.
6. Modalità di cessione immediata delle aree necessarie alla realizzazione dei percorsi e del sistema
di accessibilità pubblica al Parco.
10. Per gli impianti per i quali il programma dimostra che nella presente fase non esistano le condizioni
per la ricollocazione dovrà essere presentato dagli operatori all'Ente Parco un Piano di
Ambientalizzazione e compattazione che preveda la riqualificazione e razionalizzazione degli
impianti allo scopo di mitigarne l'impatto ambientale e territoriale .
11. La validazione del Piano di ambientalizzazione da parte dell'Ente parco, consentirà il mantenimento
dell'attività produttiva opportunamente ambientalizzata all'interno dell'area protetta per un periodo
transitorio dalla durata minima di anni 3 (tre) e comunque fino alla messa a disposizione di ulteriori
idonei siti

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