Secondo il Comunicato del Comando Regionale del Corpo Forestale dello Stato: “A seguito di accurate ricostruzioni di diversi iter procedurali da parte della Forestale, le misure adottate scaturiscono dal fatto che nei due impianti oggetto di sequestro penale sono state riscontrate violazioni in materia ambientale. Nello specifico l'impianto sito in Loc. Lagoscuro n. 123, ha proseguito la propria attività nonostante la sospensione dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, poi revocata dal giugno 2013. Il secondo impianto (sito in Loc. Lagoscuro n. 84), invece, operava in violazione delle prescrizioni impartite dall'Ente competente. “.
LA SISTEMATICA
VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELLE AUTORIZZAZIONI ALL’IMPIANTO
INERTI SRL
La
autorizzazione alle emissioni, Determina
dirigenziale del 7/6/2011 n.106 (precedentemente vedi Determina Dirigenziale del 27/4/2009 n. 56), nasceva dalla esigenza di migliorare il livello di
emissioni polverose originate dal ciclo lavorativo dell’impianto per la
produzione di ciotola tura di carbonato di calcio.
I
disagi manifestati fino ad oggi da parte dei cittadini residenti nelle aree
limitrofe all’impianto confermano che le prescrizioni contenute della
autorizzazione del 2011, come pure quelle del 2009, o non sono state rispettate o ancor più
probabilmente non sono sufficienti.
In
particolare alla luce dei suddetti reiterati disagi non è mai stata applicata
la prescrizione, della autorizzazione
del 2011, riportata alla lettera g) : “qualunque anomalia di funzionamento o
interruzione di esercizio dei sistemi di abbattimento comporta la sospensione
delle relative fasi lavorative per il tempo necessario alla rimessa in
efficienza dei sistemi stessi”.
Infatti sulle violazioni delle prescrizioni è dovuta
intervenire la Procura del Tribunale della Spezia che ha sequestrato penalmente
l’area di lavorazione e stoccaggio del materiale per poi in parte dissequestrarla ( Provvedimento emesso dal Tribunale della
Spezia Sezione Penale in data 16/07/2014). Secondo modalità che al momento non
sono conosciute pubblicamente ma che lasciano comunque perplessi considerato
che c’è totale coincidenza di data (16/7/2014) tra il provvedimento di
dissequestro parziale e la nota della Polizia Provinciale che ha rilevato le
numerose violazioni delle prescrizioni stabilite dalla autorizzazione n°
106/201!
Le
prescrizioni contenute nelle autorizzazioni all’impianto, sopra ricordate non
hanno fino ad ora garantito: “il contenimento
ermetico delle polveri” previsto dal punto 2.1. (produzione e manipolazione
di materiali polvurolenti) di cui alla Parte I allegato V alla Parte V del DLgs
152/2006, che infatti e non a caso non viene mai citato nelle prescrizioni sia
della autorizzazione alle emissioni del 2009 che quella del 2011.
LA QUESTIONE
DELLE INDUSTRIE INSALUBRI E L’INERZIA DEL SINDACO DI VEZZANO
Secondo
il comma 3 articolo 269 del DLgs
152/2006, sulla base del quale sono state autorizzate le emissioni in atmosfera
dell’impianto in oggetto, nella
conferenza dei servizi propedeutica alla autorizzazione si deve procedere : “
….. anche, in via istruttoria, ad un
contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti
amministrativi e, in particolare, nei procedimenti svolti dal Comune ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e del Regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265” In particolare il Regio Decreto del 1934 fa riferimento alla normativa sulle industrie insalubri. L’impianto rientra nelle
industrie di prima classe vedi punto 83 sezione B Parte I allegato al DM 5/9/1994.
E’
indiscutibile che per impianti di questo tipo, e ai sensi degli articoli 216 e
217 del citato Regio Decreto, i poteri del Sindaco per la prevenzione dei
rischi sanitari dei cittadini residenti nelle aree limitrofe all’impianto sono
rilevanti e decisivi per garantire la
tutela della salute dei cittadini. Peraltro
uno degli obiettivi del Programma
Ambientale 2013-2015 del Comune di Vezzano Ligure (vedi QUI) consiste proprio nel “Introdurre i criteri di sostenibilità ambientale nei
nuovi strumenti urbanistici per promuovere un ordinato sviluppo del territorio,
dei tessuti urbani e del sistema produttivo in un quadro di compatibilità e
sostenibilità ambientale e per ridurre gli impatti ambientali degli interventi”. Mentre il documento di Politica Ambientale (vedi QUI) firmato dall’attuale Sindaco prevede l’obiettivo della: “…..riqualificazione delle aree produttive che ricadono all’interno
delle aree protette;”.
Come affermato recentemente
dal Consiglio di Stato : “In base agli art. 216
e 217 del T.U. sanitario, il Sindaco è titolare di un'ampia potestà di
valutazione della tollerabilità o meno delle lavorazioni provenienti dalle
industrie classificate come insalubri.” (Consiglio di Stato /
Sentenza 27 dicembre 2013)
Come
è noto infatti l’articolo 216 del RD del 1934 prevede che le industrie insalubri di prima classe debbano
essere isolate nelle campagne e tenute lontano dalle abitazioni, salvo che l’esercente provi che, per l’introduzione
di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla
salute del vicinato.
Fino ad ora come dimostra ampiamente il recente sequestro dell’impianto per violazione della stessa autorizzazione alle emissioni nonché del nulla osta acustico, l’esercente ho ha saputo dimostrare il non nocumento alla salute del vicinato previsto dall’articolo 216 RD del 1934 sopra riportato.
Fino ad ora come dimostra ampiamente il recente sequestro dell’impianto per violazione della stessa autorizzazione alle emissioni nonché del nulla osta acustico, l’esercente ho ha saputo dimostrare il non nocumento alla salute del vicinato previsto dall’articolo 216 RD del 1934 sopra riportato.
Alla
luce di quanto sopra risulta chiaro che non possa essere utilizzata la
argomentazione che sono state imposti alla attività in esame i limiti di
emissione ex lege di 50 mg/Nm3 e ulteriori prescrizioni tecnologiche per
limitare le emissioni diffuse. Non essendo sufficiente ad eliminare il disagio
ai cittadini residenti
PROTOCOLLO DI
INTESA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 80 e 85 delle NORMA DI ATTUZIONE DEL PIANO
DEL PARCO MAGRA -MONTEMARCELLO
Il
Protocollo (per il testo vedi QUI) è stato sottoscritto da Ente Parco, Provincia, Comune di Vezzano e Inerti Muto
srl in data 24 settembre 2007.
In
particolare la ditta Inerti secondo l’articolo 3 di questo Protocollo si impegna
a predisporre ex articolo 3 del
Protocollo:
“
Un progetto
di compattazione, ambientalizzazione ammodernamento e certificazione degli
impianti:
Ammodernamento e
razionalizzazione degli spazi occupati dagli impianti nelle aree all’interno
della componente 4.9 (distretto di trasformazione ex comma 6 articolo 80 NTA
Piano Parco Magra) con misure di
gestione ambientale e restituzione immediata delle aree non più
utilizzate e garanzia della fruibilità delle sponde dl fiume in fregio alle
attività stesse
Delimitazione degli
spazi occupati con idonea recinzione e schermatura arborea.
Previsione di tutti
quegli interventi necessari per l’abbattimento dei rumori, polveri etc. volti
all’ottenimento di certificazione ambientale di cui all’articolo 71 della NTA
del Piano del Parco. ".
Ex
articolo 4 del Protocollo il progetto dovrà essere approvato dai soggetti
istituzionali partecipanti al Protocollo (Ente Parco, Provincia e Comune di
Vezzano) secondo le procedure dell’articolo 80 delle NTA del Piano del Parco (Per il testo vedi ALLEGATO ALLA FINE DEL
PRESENTE POST)
Secondo
l’ultimo comma dell’articolo 80 delle NTA del Piano del Parco la validazione
del piano di ambientalizzazione dell’Ente Parco: “consentirà il mantenimento dell'attività produttiva opportunamente
ambientalizzata all'interno
dell'area protetta per un periodo
transitorio dalla durata minima di anni 3 (tre) e comunque fino alla
messa a disposizione di ulteriori idonei
siti”
L’articolo
5 del Protocollo stabilisce che il progetto debba essere presentato dalla
Inerti Muto srl entro il 30 novembre 2007.
L’articolo
6 prevede che il Protocollo abbia validità di 10 anni dalla sottoscrizione
dello stesso.
Il
fatto che solo una parte della attività della Inerti srl sia all’interno del
perimetro del Parco non rileva assolutamente ai fini del necessario adempimento
dei suddetti obblighi. Infatti il progetto di ambientalizzazione riguarda
l’intero ciclo produttivo dell’impianto, non avrebbe infatti alcun senso, ambientale e impiantistico, ambientalizzare e certificare solo una parte della
attività solo per ragioni di perimetro areale, questa interpretazione andrebbe
contro la ratio delle norme del piano del parco e della stessa convenzione,
sopra citata, attuativa di tale norme.
Non
risulta agli atti autorizzativi ne a quelli istruttori che tale progetto di
ambientalizzazione della attività oggetto del presente post sia mai stato presentato e neppure che sia mai andata a
certificazione ambientale. D’altronde
che le cose stiano in questo modo lo dimostrano in primo luogo il provvedimento
di sequestro della magistratura sopra riportato e poi il recentissimo atto di
Diffida della Provincia di Spezia alla ditta Inerti srl.
LA DIFFIDA
DELLA PROVINCIA
La
diffida (per il testo vedi QUI) nasce dalla nota della Polizia Provinciale n° 34801 del 16/07/2014 che ha individuato le seguenti violazioni di prescrizioni della autorizzazione alle emissioni del 2011:
1. Mancati controlli
analitici annuali e conservazione relativi certificati nello stabilimento
2. Mancato rispetto norme
tecniche UNI EN per la rilevazione delle polveri
3. Mancati Controlli semestrali
della efficienza dei filtri a maniche per abbattere le polveri e relativa
tenuta dei registri di tali controlli
4. Mancato funzionamento
impianti di irrogazione piazzale durante la lavorazione
5. Mancata pulizia dei
piazzali esterni all’area di lavorazione per ridurre la polverosità diffusa
6. Mancata chiusura delle serrande
di accesso all’impianto ogni qualvolta l’impianto di frantumazione è operante
7. Mancato rispetto dell’obbligo di non lavorare nelle ore dalle 22 alle 6 ex
nulla Osta acustico rilasciato in data 19/01/2010 dal Comune di Vezzano
Secondo
la Diffida della Provincia la ditta deve adeguarsi :
a) agli obblighi di cui ai
punti 4, 5, 6, 7 entro 24 ore dalla notifica dell’atto,
b) agli obblighi di cui ai
punti 1,2,3 entro 30 giorni dalla notifica dell’atto
Quindi
per quanto riguarda gli obblighi di cui ai punti 4, 5, 6, 7 i termini di
adeguamento sono ampiamente scaduti e a quello che risulta la ditta continua a
lavorare senza averli rispettati o quanto meno non esiste alcun rapporto
ufficiale, ad esempio dei Vigili del
Comune sollecitati anche nei giorni successivi alla Diffida ad intervenire, che dimostri detto adeguamento.
Sul punto occorre
dire che la vigente normativa non esclude dall’accesso, il provvedimento di sequestro penale in se ma semmai gli atti di
indagini della Procura nel caso in cui l’accesso possa: “recare
pregiudizio allo svolgimento di procedimenti giudiziari o alla possibilità per l'autorità pubblica di svolgere indagini per
l'accertamento di illeciti”. Infatti
questo limite non è inserito nel comma 1
articolo 5 del DLgs 195/2005 che riguarda i casi e gli atti per i quali è
negato l’accesso in assoluto, ma è inserito nel comma 2 che riguarda i casi e
gli atti in cui il diniego di accesso deve essere valutato dalla Pubblica
Amministrazione che detiene l’informazione secondo i parametri elencati da
detto comma 2.
Non
solo ma anche i verbali relativi ai
controlli effettuati nell’impianto in questione da parte della Polizia
Provinciale sono accedibili come risulta dall’esame di ogni regolamento di
accesso agli atti delle diverse Arpa , si veda anche a livello di
giurisprudenza: TAR
Piemonte Sez. II sent. 1862 del 18
aprile 2006 - Rumore. Diritto di accesso a registrazioni fonometriche:
sussistenza.
Gravissimo
è che non risulta l’avvenuta pubblicazione della formalizzazione da parte di
Provincia e Comune di Vezzano del recepimento del Protocollo di Intesa del 2007 sopra
esaminata. Si voleva tenere segreto un
atto contrattualmente cogente che impegnava la ditta ad attuare obblighi
impegnativi in campo ambientale?
Così
come risulta non chiara, anche sotto il profilo della trasparenza, la vicenda della sentenza del TAR Liguria ad oggetto una richiesta di sanatoria
di un abuso edilizio della ditta Inerti srl.
LA VICENDA
DELLA SENTENZA TAR LIGURIA SULL’ABUSO EDILIZIO NELL’AREA DELLA INERTI SRL
La
ditta Inerti srl presenta domanda di Permesso di costruire in sanatoria in data
18/5/2002.
L’Ente
Parco Magra Monte Marcello emette Parere contrario (protocollo n. 3582 del
29/11/2007) alla richiesta di permesso
di costruire in sanatoria in quanto gli impianti e il manufatto per i quali si
chiedeva la sanatoria costituivano di fatto un consolidamento della attività
esistente, non ammesso in assenza di Protocollo di Intesa e di apposito strumento attuativo articolo 7
NTA Piano del Parco.
A
sua volta il Comune di Vezzano emette, in data 28-4-2008, un provvedimento di
diniego permesso di costruire in
sanatoria per realizzazione attrezzature
produttive. Con Determina Dirigenziale del 2075/2008
n. 60 il Comune ordina
demolizione rimozione delle opere abusive in località lago scuro 123 mapp
322374.
La
ditta ricorre contro la determina con
ricorso n. 611 del 2008.
Il
TAR Liguria con ordinanza n. 310 del 19 settembre 2008 respinge richiesta
sospensiva della determina così come il Consiglio di Stato con ordinanza n.456 del 27 gennaio 2009.
Infine
il TAR Liguria con sentenza n. 1603 del
2012 dep 11 dicembre 2012 (vedi QUI) riconosce la fondatezza del diniego di sanatoria dell’abuso
e dell’ordine di demolizione.
A
tutt’oggi non è sapere se sia mai stata data esecuzione, da parte del Comune di
Vezzano, a tale sentenza del TAR Liguria!
INFINE PER CHIUDERE
IL CICLO DEI DANNI DI UN IMPIANTO COME QUELLO IN DISCUSSIONE: LA SPECULAZIONE
ECONOMICA E I DANNI AMBIENTALI DIETRO IL COMMERCIO DELLE SCAGLIE DI MARMO
Come
si rileva anche dalle relazioni tecniche della ditta in questione, l’attività
dell’impianto utilizza come materia prima le scaglie di marmo bianco di
Carrara provenienti direttamente dalle
cave dislocate generalmente sul territorio apuo-versiliese.
Come
affermano documenti di Legambiente Carrara lo
sfruttamento delle scaglie ha fatto sopravvivere le cave con il marmo scadente,
provocando un danno ambientale in cambio di un limitato guadagno. Perché il carbonato di calcio si ottiene
dagli scarti dell’escavazione, che vengono venduti in grande quantità ma a un
prezzo decisamente inferiore rispetto ai blocchi di marmo puro: il marmo più
pregiato può arrivare a costare fino a 2-3 mila euro la tonnellata, i detriti a
meno di due euro.
Non
solo ma dietro al traffico delle scaglie di marmo ci potrebbero essere fenomeni
di elusione fiscale come denunciato perfino dalla Commissione
Marmo del Comune di Carrara (vedi QUI).
La
Ditta (ora con nuovo denominazione sociale: Granulati Muto srl) ha presentato al Comune di
Vezzano Ligure Servizio Sportello Unico,
una nuova richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (di
seguito AUA). Alla luce di quanto sopra risulta che non sia
assolutamente possibile rilasciare nuove autorizzazioni all’impianto in
questione anche secondo le modalità semplificate previste dal D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 (vedi testo QUI).
Infatti:
1. una parte della
attività risulta tutt’ora soggetta a sequestro penale
2. la attività è stata
oggetto di una diffida della Amministrazione Provinciale della Spezia che si
fonda su una sequenza impressionante di violazioni di prescrizioni a cui la ditta
deve adeguarsi completamente entro 30 giorni dalla notifica (avvenuta nei
giorni successivi al 5 agosto 2014)
3. nelle istruttorie fino
ad ora svolte è stato del tutto sottovaluto l’aspetto dell’impatto sanitario di
questa attività con particolare riferimento alla totale rimozione della
normativa sulle industrie insalubri
4. le
prescrizioni fino ad ora date a questa attività, comprese quelle a cui dovrà adeguarsi, da parte della Provincia
risultano comunque non sufficientemente adeguate per impianti come quello in esame. Ad esempio non
sono mai state prese in considerazione prescrizioni quali:
4.1. le strade e i piazzali devono essere
realizzati in modo tale da non dare accumulo e sollevamento di polveri a
seguito di passaggio di veicoli (es. umidificazione costante, asfaltatura,
altri tipi di pavimentazione);
4.2. l’intera area dedicata
all’attività di frantumazione (comprese le aree di deposito e di movimentazione
dei mezzi) dovrà essere dotata di barriera arborea con essenze di alto fusto
sempreverdi o di barriera ombreggiante;
4.3. la distanza tra
i punti di scarico del materiale nelle tramogge e il cumulo dei materiali
trattati non dovrà essere superiore a due metri;
4.4. le tramogge
devono essere a ciclo completamente chiuso;
4.5. il riferimento
al rispetto delle prescrizioni contenute all’allegato V parte I alla parte
quinta del decreto legislativo n. 152/2006 per le emissioni di polveri
provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico,
scarico, e stoccaggio di materiali polverulenti.
5. devono essere chiariti gli aspetti
urbanistico edilizi, vedi sentenza TAR Liguria sopra citata.
6. la ditta conferma di
non voler prendere della realtà dell’impatto del ciclo di lavorazione degli
impianti in questione come dimostra la relazione alle emissioni allegata alla
domanda di nuova autorizzazione (AUA) nella quale si afferma, in totale
contrasto da quello che risulta sia dal provvedimento di sequestro penale che dalla
diffida della Provincia della Spezia che: “Tutto
il materiale, derivante sia direttamente dal vaglio primario sia dal frantoio
secondario, è avviato ad una torre di
vagliatura all’interno della quale avviene anche il lavaggio con acqua, ciò
permette di non generare emissioni
diffuse”.
7. la attuale
classificazione acustica del territorio comunale e ancor di più quella che sta
predisponendo il Comune di Vezzano prevede il trasferimento dell’area con le
lavorazioni più rumorose nella classe IV con limiti di emissione fino a 60
decibel (diurni) e 50 notturni e con limiti di immissione 65 (diurni) e 55
(notturni). Stiamo parlando di valori
alti sotto il profilo della tutela della salute umana [NOTA 1].
Non solo ma occorre dire che le abitazioni civili si trovano a distanza
limitatissime pur non essendoci una densità abitativa rilevante, nella zona
insistono molte residenze civili. Sul punto la giustizia amministrativa [NOTA 2]
ha rilevato come non si possa ritenere
ragionevole perchè non fondato su una
realistica rappresentazione della
situazione considerata, un azzonamento che preveda la contiguità di aree aventi
classificazioni non progressive (caratterizzate,
cioè, da valori limite che differiscano per più di 5 decibel ), quantomeno nel
caso in cui le aree nelle quali sono consentiti più elevati livelli di
rumorosità non sono dimensionate in modo da assicurare un effettivo e
consistente abbattimento degli stessi al confine. Senza considerare che secondo
Consiglio di Stato: “E’ illegittima la zonizzazione acustica del territorio che viene
compiuta non già tenendo conto dell’attuale destinazione d’uso delle varie
porzioni di territorio, ma di quella che si prevede o si auspica esse possano
avere nel prossimo futuro, e non già tenendo conto dei livelli di rumore
tollerabili in relazione alle destinazioni esistenti, ma di quelli superiori
eventualmente sussistenti di fatto” (Consiglio di Stato Sez. IV - 16 maggio 2011, Sentenza n. 2957)
CONCLUSIONI
Siamo
di fronte alla ennesima vicenda di inefficienza amministrativa, ritardi nell’esercitare funzioni di vigilanza
e prevenzione dell’inquinamento, scarsa trasparenza amministrativa della Pubblica Amministrazione che non fanno
che favorire se non giustificare comportamenti di arroganza e sufficienza
gestionale da parte dei gestori dell’attività potenzialmente inquinante. Insomma un film che abbiamo visto tante,
troppe volte nel territorio della nostra provincia e non solo in quello!
[NOTA 1] Secondo l’Organizzazione
Mondiale della Sanità tra 30 e 40 decibel: aumentano i movimenti del corpo, i
risvegli, i disturbi del sonno, l’eccitazione. Gli effetti sembrano modesti, ma
non si può escludere che i gruppi vulnerabili ne risentano in misura maggiore (EUROPEAN
CENTRE FOR ENVIRONMENT AND HEALTH BONN
OFFICE NIGHT NOISE GUIDELINES
(NNGL) FOR EUROPE Grant Agreement 2003309 Between the European Commission, DG Sanco and the World Health Organization, Regional
Office for Europe - Final implementation
report – Settembre 2008
[NOTA 2] TAR Lombardia sez. III 29/12/1997 n. 2235; TAR Lombardia
Brescia 27/5/2003 n. 751; TAR Toscana 2454/2003 ; Lombardia – sez. Brescia 950/1998.
ALLEGATO
NORME ATTUATIVE DEL PIANO DEL PARCO
APPLICABILI ALLA ATTIVITÀ DELLA INERTI SRL MUTO
Piano del Parco approvato con DCR 43 del 2001
Art. 15 Programma di Settore relativo alle attività produttive in area protetta o contigua.
1. Il Programma di Settore relativo alle attività Produttive in area protetta o contigua tratta i seguenti aspetti:
a) Modalità di applicazione dei Sistemi di Gestione Ambientale alle attività Produttive
ricomprese in area protetta;
b) Progettazione e relativa Programmazione articolata in fasi di attuazione delle trasformazioni
e riqualificazioni previste per le attività incompatibili (attività di lavorazione e
frantumazione inerti).
Art. 71 Aree di Sviluppo produttive perifluviali (ASpf)
lettera d dell’articolo 20, c. 2, della Lr 12/1995
1. Nelle Aree di sviluppo produttive perifluviali l'esercizio delle attività produttive legate alla
cantieristica è subordinato all'applicazione di misure volte alla mitigazione d'impatto ed
all'ottenimento di certificazione Ambientale, secondo i seguenti riferimenti normativi o d'indirizzo:
a) Regolamento EMAS 1836/'93 con integrazione EMAS 2;
b) ISO 14001 per lo sviluppo di sistemi di Gestione Ambientale;
c) ISO 14031 per l'individuazione di indici e di indicatori di condizione ambientale e di
performance dell'organizzazione produttiva.
2. Il Protocollo d'Intesa tra Parco e Azienda sarà relativo alla istituzione di un Sistema di Gestione
Ambientale (SGA) basato sui seguenti contenuti:
a) Atto d'impegno e definizione della politica ambientale dell'Azienda;
b) Definizione del Piano/Programma di attuazione della politica ambientale con indicazione e
quantificazione delle risorse e delle strutture necessarie al conseguimento degli obiettivi.
c) Monitoraggio periodico e valutazione d'efficacia delle misure adottate con impegno alla
revisione ed al miglioramento delle stesse.
L'azienda provvede a segnalare preventivamente all'Ente Parco l'Organismo prescelto per la
certificazione dello SGA. Nel protocollo di intesa possono essere previste modificazioni
volumetriche e superficiarie dell’insediamento produttivo, da attuarsi mediante appositi
S.U.A/P.U.O. secondo parametri quantitativi e qualitativi individuati dall’Ente Parco.
Art. 80 Distretti di trasformazione
1. La categoria operativa dei Distretti di Trasformazione è applicata ad aree per le quali il Piano
prevede Trasformazioni delle destinazioni d'uso fondiarie attuali, Nuove realizzazioni e/o incrementi
della Superficie utile del patrimonio edilizio esistente o progetti complessi per l'attuazione di Aree
Progetto già individuate dai P.R.G./P.U.C. dei Comuni del Parco .
…………….
N.B. come affermato dal Protocollo tra ente parco provincia comune e società inerti Muto srl: questa ditta “svolge la propria attività all’interno delle componenti individuate dal piano del parco come distretti di trasformazione”
7. Gli impianti di produzione di bitumiosi, conglomerati cementizi e macinazione e frantumazione
inerti sono da sottoporre ad Accordo di Programma finalizzato alla ricollocazione anche graduata nel
tempo in siti da individuare di concerto con l'Amministrazione Provinciale e gli Enti Locali
interessati dall'impianto esistente o dalle aree di ricollocazione.
8. L'accordo di programma presuppone la co-pianificazione degli Enti interessati e la concertazione tra
le Amministrazioni Pubbliche titolari dell' attività di Pianificazione.
9. Contenuti dell'accordo sono:
1. Individuazione di aree esterne all'Area protetta idonee ad accogliere gli impianti sotto il profilo
della minimizzazione degli impatti sulle popolazioni locali in termini di movimentazione dei
materiali ed inquinamento di tutti i tipi ( rumore, polveri ecc.).
2. Determinazione delle destinazioni e delle tipologie sostitutive degli attuali usi in grado di
consolidare il settore della fruizione pubblica o delle attività sportive, ricreative e ricettive del Parco. (Tutte le indicazioni progettuali faranno parte di Schede/Progetto in Variante/Modifica ai
P.R.G./P.U.C. dei Comuni di appartenenza.)
3. Fissazione di termini temporali relativi al regime transitorio di permanenza dell' attività;
4. Indicazioni prescrittive riguardanti le misure di Gestione Ambientale immediatamente adottabili
per la prosecuzione dell'attività in regime transitorio comprensive dell'adozione di tecnologie in
grado di ridurre l'occupazione degli spazi produttivi e la conversione degli spazi in aree a servizi e
fruizione pubblica;
5. Indicazioni prescrittive relative alla cessione ad uso pubblico delle aree zonizzate dal Piano in
RGO.
6. Modalità di cessione immediata delle aree necessarie alla realizzazione dei percorsi e del sistema
di accessibilità pubblica al Parco.
10. Per gli impianti per i quali il programma dimostra che nella presente fase non esistano le condizioni
per la ricollocazione dovrà essere presentato dagli operatori all'Ente Parco un Piano di
Ambientalizzazione e compattazione che preveda la riqualificazione e razionalizzazione degli
impianti allo scopo di mitigarne l'impatto ambientale e territoriale .
11. La validazione del Piano di ambientalizzazione da parte dell'Ente parco, consentirà il mantenimento
dell'attività produttiva opportunamente ambientalizzata all'interno dell'area protetta per un periodo
transitorio dalla durata minima di anni 3 (tre) e comunque fino alla messa a disposizione di ulteriori
idonei siti
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