E’
stato convertito in legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica il Decreto legge che ha introdotto importanti novità in materia di
bonifiche di siti inquinati, in particolare:
1. una procedura
semplificata per le bonifiche in aree civili sia per i siti di interesse
nazionale che regionale
2. la definizione dei
livelli di concentrazione degli inquinanti in relazione alle bonifiche delle
aree militari
La
legge di conversione ha modificato il testo originario del Decreto Legge che
avevo descritto QUI.
Vediamo
le principali novità introdotte dall’articolo
13 (vedi QUI) della
legge di conversione 116/2014 del
decreto legge 91/2014.
LA NUOVA
PROCEDURA SEMPLIFICATA DI BONIFICA NELLE AREE CIVILI
Il
soggetto interessato alla bonifica può presentare il progetto di bonifica e
solo successivamente alla sua attuazione presenterà la caratterizzazione. Dopodiché il tutto verrà trasmesso alla autorità competente a certificare
la avvenuta bonifica: Provincia (siti regionali) Ministero Ambiente (siti
nazionali).
Anche per i siti nazionali nel caso si
attivi la procedura in esame la competenza si sposta alle Regioni almeno nella
gestione/convocazione della conferenza dei servizi alla quale, se il sito è
nazionale, dovrà essere coinvolto sempre il Ministero dell’Ambiente che, come
si evince dal testo del nuovo articolo 242 bis, resta titolare del procedimento
di autorizzazione/monitoraggio del progetto di bonifica. Questa novità vista
dal punto di vista dei siti di interesse nazionali declassificati a siti
regionali fa venire uno dei motivi portati per questa declassificazione: le
procedure di autorizzazione di bonifica si svolgerebbero lontani dalla realtà
locale. Ora come vediamo non sarà più così, se si adotterà questa procedura questa
si svolgerà a livello quanto meno regionale, avviata e gestita sotto il profilo
del flusso procedimentale dalla Regione.
La nuova procedura si applica anche ai
procedimenti di cui agli articoli 242 (siti regionali) o 252 (siti nazionali)
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
REGIME
APPLICABILE AI PROGETTI DI BONIFICA NON CONCLUSI (comma 3 articolo 13 legge
116/2014)
I procedimenti di approvazione degli
interventi di bonifica
e messa in sicurezza avviati prima dell'entrata in vigore del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152, la cui istruttoria non sia
conclusa alla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono definiti secondo le
procedure e i criteri di cui alla
parte IV del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152.
FINANZIAMENTI
PER LA BONIFICA DEI SITI DI INTERESSE NAZIONALE (Comma 9 articolo 13 legge
116/2014 modifica comma 7 articolo 1 legge 147/2013)
Il
Ministro per la
coesione territoriale, d'intesa
con i Ministri interessati,
destina, ai sensi del decreto legislativo
31 maggio 2011, n. 88, quota parte delle risorse di 54.810
milioni di Euro [1], primo periodo,
al finanziamento degli
interventi di messa
in sicurezza del territorio, di bonifica di siti d'interesse nazionale,
di bonifica di
beni contenenti amianto[2] e di altri interventi in materia di politiche ambientali.
Quindi
arrivano nuovi finanziamenti per i siti
di interesse nazionale che non arriveranno però in questo ai siti declassificati
da nazionali a regionali come quello di Pitelli.
LA DISCIPLINA
DELLE BONIFICHE IN AREE MILITARI
Nella
versione del decreto legge prima della conversione a tutte le aree militari da
bonificare a prescindere dal loro uso in atto si applicavano i limiti ben più
alti delle aree industriali.
Questo
limite è stato superato mentre il dato significativo e positivo è che ora per
le aree militari risulta con chiarezza che i limiti degli inquinanti per
avviare le bonifiche e per certificarle previsti per le aree civili si
applicano anche a quelle militari. Si supera così quanto previsto dall’ultimo
periodo del comma 5bis articolo 184 DLgs 152/2006 che prevedeva un apposito
decreto interministeriale per determinare: “ i criteri di individuazione
delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui all'Allegato 5 alla parte
quarta del Presente decreto, applicabili ai siti appartenenti al Demanio
Militare e alle aree ad uso esclusivo alle Forze Armate, tenuto conto
delle attività effettivamente condotte nei
siti stessi o nelle diverse porzioni di essi”. Peraltro l’intero comma 5bis è stato
sostituito dalla lettera a) comma 5 articolo 13 legge 116/2014.
CONCLUSIONI
DAL PUNTO DI VISTA DEI SITI DECLASSIFICATI DA NAZIONALI A REGIONALI COME QUELLO
DI PITELLI
Le
procedure semplificate di bonifica verranno gestite dalle Regioni sia per i
siti di interesse nazionale che regionale….con buona pace di quei Sindaci come quello
di Spezia che hanno sempre sostenuto che le procedure dei siti nazionali
essendo gestite a Roma erano troppo burocraticamente lontane dal territorio.
Per
le aree militari del sito di Pitelli non ci sono più scuse, la bonifica deve partire
con la caratterizzazione. Infatti i
limiti per verificare il livello di inquinamento dei singoli inquinanti sono
stati stabiliti ex lege e quindi dovranno essere applicati e sono gli stessi
limiti, come abbiamo visto sopra, delle aree civili.
PER UNA
ANALISI APPROFONDITA DELLA DISCIPLINA SULLE PROCEDURE SEMPLIFICATE IN MATERIA
DI BONIFICHE VEDI QUI.
PER UNA
ANALISI APPROFONDITA DELLA DISCIPLINA SULLA GESTIONE E LE BONIFICHE IN MATERIA
DI RIFIUTI DA AREE E INFRASTRUTTURE MILITARI VEDI QUI.
[1] Secondo il
comma 6 articolo 1 legge 147/2013: “….Il
complesso delle risorse è destinato a sostenere esclusivamente interventi
per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di
riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno
e 20 per
cento nelle aree
del Centro-Nord. Con la
presente legge si dispone l'iscrizione in bilancio dell'80 per cento del predetto importo secondo la seguente articolazione
annuale: 50 milioni per l'anno
2014, 500 milioni per l'anno 2015,
1.000 milioni per l'anno 2016;
per gli anni
successivi la quota
annuale è determinata
ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
e), della legge 31 dicembre 2009,
n. 196.
[2] Il riferimento ai beni
contenenti amianto è stato introdotto dal comma 9 articolo 13 della legge
116/2014
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