Dopo il Decreto del
Consiglio di Stato n.2318 del 30/5/2014, anche la Ordinanza del
Consiglio di Stato del 22/7/2014 n. 3235, in sede cautelare ha confermato la
sospensione della sentenza del TAR Liguria del 19/5/2014 n. 787.
Le
conseguenze di questi due provvedimenti sono note ormai, rimettono in piedi sotto il profilo giuridico
amministrativo: sia l’annullamento della autorizzazione del novembre 2012 che la
dichiarazione di interesse culturale della intera piazza filare dei pini
compreso.
In
particolare l’atto della Soprintendenza che annulla la autorizzazione del novembre 2012
chiedeva
la presentazione, da parte della Amministrazione Comunale di: “una soluzione progettuale alternativa che
contemperi la salvaguardia del filare di pini centrali”;
Questo
sarà il quadro giuridico amministrativo vigente fino alla udienza di merito del
Consiglio di Stato che si terrà il 27 gennaio 2015.
Rispetto
a questo quadro sono sorte varie problematiche, quelle nell'immediato più interessanti sono le seguenti:
1. La
ordinanza del consiglio di stato anticipa almeno in parte il merito della
sentenza del Consiglio di Stato attesa dopo l’udienza del 27 gennaio 2015?
2. L’udienza
del 27 gennaio 2015 cosa deciderà?
3. I
pini possono essere ripiantati?
4. I
lavori sono sospesi in tutta la piazza?
5. Il
cantiere di Piazza Verdi bloccherà e/o limiterà l’accesso alla piazza sine die?
Vediamo
di rispondere sia pure sinteticamente e con un linguaggio non solo per addetti
ai lavori alle suddette domande
QUSTIONE 1: LA ORDINANZA
DEL CONSIGLIO DI STATO ANTICIPA ALMENO IN PARTE IL MERITO DELLA SENTENZA DEL
CONSIGLIO DI STATO ATTESA DOPO L’UDIENZA DEL 27 GENNAIO 2015?
Gli
avvocati del Comune hanno dichiarato dopo la Ordinanza del Consiglio di Stato
che non esiste in questo provvedimento il fumus
bonis juris . Ma cosa ci sta dietro
questa formula latina?
Nel
procedimento cautelare il provvedimento
che decide sul rilasciare o meno la sospensiva della sentenza di primo grado
può contenere motivazioni, principi che
possono o meno contenere questo fumus
bonis. Nelle due interpretazioni con cui
viene spiegato il significato di questa formula latina:
1.
una è più rigorosa per cui si tratterebbe della probabilità di accoglimento del
ricorso nella udienza di merito ( per capirci quella del 27 gennaio)
2.
l’altra meno restrittiva per il quale è sufficiente una delibazione sulla non infondatezza
della impugnazione
Al
di la delle prevalenti interpretazioni dottrinarie, che vi risparmio in questa
sede, e che vedono prevalere il primo indirizzo, resta a livello di
giurisprudenza del consiglio di stato la
tendenza a decidere i ricorsi in sede cautelare (le c.d. sospensive) avendo
riguardo solo alla verifica del periculum
in mora cioè del rilevare il potenziale danno grave e irreparabile per gli
interessi difesi da chi chiede la sospensiva.
Ma
nel caso della ordinanza su Piazza Verdi il collegio del Consiglio di Stato
non si è limitato ad affermare l’esistenza
del periculum ma è entrato anche in questione squisitamente di merito come
quando ad esempio ha affermato che: “l’autonomia della verifica del relativo interesse storico e culturale
rispetto alla vicenda autorizzatoria”.
Ma aggiungo che l’ordinanza
del Consiglio di Stato ha smentito una delle tesi di merito centrali degli
avvocati del Comune secondo i quali l’autorizzazione che dava il via ai lavori
della piazza è stata sospesa nel giugno 2013 da un tweet del Ministro Bray
quindi non da chi aveva la competenza a farlo per legge.
Il Consiglio di
Stato nella sua ordinanza ha chiarito testualmente che in relazione al bene
culturale Piazza verdi complessivamente inteso la: ”valutazione
e alla cura dell’interesse pubblico in questione, cura che compete
all’Amministrazione dei beni culturali e del paesaggio”.
QUESTIONI 2 e 3: L’UDIENZA DEL
27 GENNAIO 2015 COSA DECIDERÀ? IL FILARE DEI PINI PUÒ ESSERE RIPRISTINATO?
L’udienza
del 27 gennaio deciderà nel merito. Vale a dire fuori dal linguaggio
strettamente tecnico giuridico deciderà se la sentenza del TAR Liguria, per ora
sospesa, è o meno da annullare definitivamente.
Se
verrà annullata definitivamente vorrà
dire che come richiesto dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici della
Liguria il Comune dovrà presentare:
1.
un nuovo progetto o comunque una profonda revisione del progetto attuale di
riqualificazione della Piazza
2.
oppure potrà decidere di abbandonare il progetto definitivamente rimettendo a
posto la piazza come era sostanzialmente prima dei lavori almeno nella parte
centrale (filare dei pini o qualcosa di similare come verrà deciso dalla Soprintendenza
quale ente autorizzatore).
Se
verrà confermata la sentenza del TAR Liguria allora è chiaro che tornerà
pienamente efficace la autorizzazione del novembre 2012 che autorizzava il
Comune a realizzare nella sua completezza il progetto Buren Vannetti.
QUESTIONE 4: I LAVORI SONO
SOSPESI IN TUTTA LA PIAZZA?
Se
noi guardiamo agli atti fino ad ora espressi è che, sia pure provvisoriamente,
il decreto e l’ordinanza del Consiglio
di Stato hanno riportato in “vita”
amministrativa e cioè:
1. L’atto di sospensione
dei lavori del cantiere del giugno 2013
2. Il decreto di
riconoscimento dell’interesse culturale della piazza filare dei pini compreso
dell’8/11/2013
3. Il decreto del 15/11/2013 che dispone l’annullamento in sede di autotutela della
autorizzazione del novembre 2012
4. L’atto del 3/6/2014 che
sospende i lavori al centro della piazza dopo il decreto del Consiglio di Stato
del 30/5/2014
Ebbene
tutti questi atti sospendono i lavori o comunque contestano i lavori solo nella parte centrale della piazza e non l’intero cantiere, in quando
la ratio di questi atti è quella per cui il progetto deve essere rivisto per i suoi aspetti che incidono sulle
parti centrali, cioè quegli aspetti che snaturerebbero di più l’interesse culturale
della piazza (filare dei pini compresi) secondo la interpretazione del decreto soprintendentizio dell’8 novembre 2013.
Di
fronte a questa interpretazione letterale degli atti, rimessi in "vita
amministrativa" dai provvedimenti del Consiglio di stato, qualcuno potrebbe
obiettare che questa è una mera interpretazione e che in realtà lo stesso
Consiglio nella sua Ordinanza del 22/7/2014 avrebbe affermato quanto segue:
1. oggetto dei
provvedimenti dei provvedimenti impugnati (ora la Sentenza TAR Liguria, prima gli atti
della Soprintendenza): “concernono l’intero assetto architettonico e culturale
di Piazza Verdi, e non già il solo originario filare di pini, nelle more
abbattuto”;
2. la piazza è tutelata (ex art.10 comma 4
lettera g) del Codice dei beni culturali e del paesaggio) nel suo insieme,
filare dei pini compreso, come: "testimonianza
materiale di civiltà (cfr. art. 1 comma 2), e non come espressione di un’opera
specifica dell’ingegno".
Quindi secondo questa interpretazione almeno fino alla sentenza di
merito del 27 gennaio 2015 i lavori dovrebbero essere sospesi in tutta la
piazza per evitare che anche solo procedendo nelle parti laterali si possa
ledere la testimonianza di civiltà complessiva della piazza così come ci è
arrivata dal secolo scorso.
Questa tesi potrebbe avere anche un suo fondamento giuridico, anche se la
prima obiezione di merito potrebbe essere che in realtà le parti laterali della
piazza, rispetto all’assetto originario, erano già state e più volte modificate
negli scorsi decenni dopo gli anni 50 per capirci.
Ma al di la di questo ragionamento, in parte opinabile, la tesi, sulla necessità di sospendere tutti i lavori anche nelle parti laterali della piazza, deve essere valutata anche e soprattutto in relazione alla possibile conseguenze processuali che potrebbe
avere se portata alle estreme conseguenze giuridico amministrative, almeno dal punto di vista del comitato e delle associazioni contrarie al progetto Buren Vannetti, .
Infatti mettiamo che le associazioni contrarie al progetto su
Piazza Verdi e vittoriose, per il momento, davanti al Consiglio di Stato,
intimassero alla Soprintendenza di sospendere definitivamente tutto il cantiere
avanzando la tesi sopra esposta. E mettiamo che la Soprintendenza accogliesse
tale richiesta, cosa succederebbe?
Molto probabilmente il Comune impugnerebbe l’atto della
Soprintendenza con esisti processuali non chiari allo stato degli atti e delle
interpretazioni, con il rischio oltretutto che tra gli altri venga sollevato il
vizio del c.d. sviamento di potere in particolare tra le figure sintomatiche di
questo vizio quali: la illogicità e contraddittorietà della motivazione e la contraddittorietà
tra più atti. Vizio derivabile dal dato di fatto che la Soprintendenza ha
sempre sostenuto nei suoi atti formali, e con lei la Direzione Regionale per i
Beni Culturali, che il cantiere deve essere sospeso solo nelle parti centrali
in attesa della revisione del progetto.
Tesi questa ultima che sarebbe clamorosamente in contrasto con l’eventuale
atto di sospensione dell’intero cantiere secondo la tesi nuova esposta sopra
dopo l’ordinanza del Consiglio di stato.
Il rischio di perdere, allo stato degli atti, sarebbe per le
associazioni ambientaliste sicuramente più alto di quello che per ora corrono
in vista della udienza del 27 gennaio 2015 come ho spiegato nel primo paragrafo
di questo post sulla questione della anticipazione del merito nella ordinanza
del Consiglio di Stato del 22/7/2014.
Insomma quella
della sospensione totale del cantiere è una tesi:
1. rischiosa sotto il profilo giuridico
2. penalizzante per la strategia legale delle associazioni
ambientaliste in vista della udienza di merito del 27/1/2015
3. politicamente rischiosa perché bloccherebbe nello stato attuale l’intera
piazza aumentando a dismisura i disagi già esistenti a danno di commercianti,
residenti e studenti.
Un rischio quest’ultimo, peraltro, che poco ha a che fare con quello
che è stato da sempre l’obiettivo delle associazioni ambientaliste e del Comitato
per Piazza Verdi: bloccare il progetto Buren Vannetti nella parte centrale
della Piazza.
Ritengo
quindi che invece occorrerebbe impegnare, usando ogni azione politica e legale, il Sindaco e la
Amministrazione Comunale ad avviare la revisione del progetto ovviamente nel
confronto con Soprintendenza e Direzione Regionale per i Beni Culturali.
QUESTIONE 5: IL CANTIERE DI
PIAZZA VERDI BLOCCHERÀ E/O LIMITERÀ L’ACCESSO ALLA PIAZZA SINE DIE?
Tutto
questo ragionamento fornisce una risposta anche all’ultima domanda che ponevo all’inizio
di questo post. Allo stato attuale degli atti sia amministrativi che
giurisdizionali non si può parlare di blocco del cantiere nella piazza ad oltranza. I lavori potranno continuare anche celermente nella parti laterali, come peraltro sta avvenendo.
Certo
che se l’Amministrazione Comunale si impegnasse da subito anche a rivedere il
progetto senza attendere fino alla udienza del prossimo anno una sentenza molto
incerta per le sue tesi…. si guadagnerebbe ancora più tempo…..nell’interesse di
tutti a questo punto. Vedremo…….
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