Come
è noto con la sentenza n. 1584 del 2013 (vedi QUI) il TAR Liguria ha rigettato il ricorso contro il progetto
di outlet a Brugnato solo ed unicamente non riconoscendo la legittimità a ricorrere dei commercianti spezzini e senza pronunciarsi peraltro definitivamente sulla legittimazione della
associazione Legambiente.
Il TAR Liguria quIndi non è entrato nel merito dei vizi relativi alla procedura di approvazione del
progetto di outlet e della variante al Piano urbanistico comunale di Brugnato che l’ha preceduta, vizi sollevati appunto
dai suddetti ricorrenti.
I VIZI
SOLLEVATI DAI RICORRENTI CONTRO L’OUTLET DI BRUGNATO IN RELAZIONE ALLE
PROCEDURA AMBIENTALI : VAS E VIA
Ricordo
che i vizi sollevati riguardavano in particolare le procedure a rilevanza
ambientale della VAS (Valutazione ambientale dei Piani/programmi) e della VIA
(Valutazione di Impatto Ambientale di progetti ed opere).
In
particolare si contestavano questi assunti:
1.il progetto costituendo
variante al Piano urbanistico vigente del Comune di Brugnato e non essendo
previsto dai piani regionali e provinciali sovraordinati (Piano Territoriale e Piano
Paesaggistico, Piano Territoriale di coordinamento della Provincia, Piano di
Bacino) doveva essere sottoposto a VAS ordinaria e non a semplice procedura di
verifica, peraltro anche questa ultima sostanzialmente non svolta in termini istruttori;
2. la procedura di VAS
doveva essere distinta sotto il profilo istruttorio da quella di VIA cosa che
non è stata fatta considerato che l’atto della Regione che concludeva la
verifica di VIA e VAS non distingueva le due valutazioni ed anzi non citava
minimamente gli elementi che devono essere presi in considerazione per
valutare il Rapporto Ambientale
Preliminare per la VAS come invece previsto dalla legge nazionale ed ora anche
regionale ligure.
Qualche giorno fa è stata pubblicata, ovviamente relativamente ad un altro caso nel Veneto, una sentenza del Consiglio di Stato ( n. 2569 del 20/5/2014) che conferma le tesi dei ricorrenti contro l’outlet
di Brugnato sui due punti sopra riportati. Per una analisi integrale di questa
sentenza vedi QUI.
Vediamo
in particolare cosa afferma il Consiglio
di Stato in questa sentenza e perchè le motivazioni di questa sentenza sono applicabili, sotto il profilo dei principi giuridici, al caso dell'outlet di Brugnato.
RELATIVAMENTE
ALLA NECESSITÀ DELLA VAS IN CASO DI VARIANTE AL PIANO URBANISTICO DEL COMUNE
INTERESSATO DAL PROGETTO DA APPROVARE
Afferma
il Consiglio di Stato nella nuova
sentenza: “quando la
modifica al Piano, derivante dal progetto, sia di carattere esclusivamente
localizzativo, la VIA è sufficiente a garantire il principio di sviluppo
sostenibile, non essendo necessaria una preliminare fase strategica che
evidenzi altre opzioni localizzative……. Nel caso di specie, l’opera è stata oggetto
di una progettazione preliminare eseguita dal promotore nell’ambito di una
procedura di project financing, che ha indotto la modifica dello strumento urbanistico
di secondo livello (PRG ), per adeguarlo al Piano sovraordinato che
già tale opera pur in via indicativa prevedeva. Così facendo ha apportato
modifiche localizzative e specificazioni realizzative che, ferma restando la
VIA giusto quanto sopra chiarito, non necessitano di VAS…..”.
Quindi il Consiglio di Stato sostiene che essendo il
progetto già stato localizzato dal piano regionale (Piano di assetto territoriale della Regione Veneto) sovraordinato al piano urbanistico comunale
non era necessaria la VAS perché la variante al piano urbanistico comunale era
un semplice adeguamento di quest’ultimo piano al piano regionale.
Trasportando questo ragionamento al caso dell’outlet
di Brugnato invece la questione si pone in modo diametralmente opposto come
dimostrano gli atti di approvazione del progetto da parte della Regione Liguria
sul progetto di outlet, infatti:
Relativamente al Piano
Territoriale di Coordinamento Paesaggistico (PTCP)
“L’intervento, così come prospettato, alla luce del particolare assetto
planivolumetrico ed urbanistico definito dal P.U.O. in argomento, non risulta
coerente con l’attuale disciplina
paesistica e richiede, onde consentire la piena attuazione delle previsioni
urbanistiche per l’area in questione, un aggiornamento della stessa da area
soggetta a regime “IS-MO-B” a regime “IS-TR-ID”. (parere del 24/2/2011 in
Conferenza dei Servizi del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio - Sezione per la Pianificazione
Territoriale)
Relativamente al PTC
Provinciale
“
Il Piano Territoriale di Coordinamento
provinciale ex art. 4 della Legge Urbanistica Regionale 4 Settembre 1997 n°36 e
s.m e i approvato, in via definitiva, con DCP n°127 in data 12.07.2005. La
porzione del PUO ricadente nel Distretto
B3/AP/T del PUC appartiene alle “aree produttive del sistema industriale”
disciplinate dall’art. 5.2, comma 1 delle relative NdA. La porzione ricadente
del PUO ricadente nell’ambito “B1/EA” del PUC appartiene al “territorio rurale
periurbano” disciplinato dall’art. 3, comma 3 delle relative NdA del PTC.” (parere del 24/2/2011 in Conferenza dei Servizi del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio - Sezione per la Pianificazione Territoriale)
Relativamente al PAI
Bacino interregionale fiume Magra
“Ai sensi dell’art. 8, comma 4 delle NdA del
PAI è consentito ogni tipo di intervento coerente con le misure di protezione
civile previste dalle norme stesse e dai piani comunali di settore" ( parere
rilasciato Autorità di Bacino nell’ambito dell’istruttoria regionale condotta
dal Settore VIA). Non a caso l’Autorità
di Bacino ha chiesto un nuovo studio idraulico per adeguare il progetto alle
misure di protezione civile, a conferma della non conformità del progetto di
outlet al vigente Piano di Bacino. Per
un approfondimento vedi QUI.
Quindi il progetto di outlet
non solo non era coerente con il PUC di Brugnato ma anche con i Piani
sovraordinati, di conseguenza la variante al PUC non si poneva come semplice adeguamento
della localizzazione del progetto di outlet a quanto già previsto dai piani
sovraordinati, non solo, ma questi ultimi , a differenza del caso di Verona
sopra esposto, non avevano avuto nessuna VAS che valutasse preventivamente la sostenibilità della localizzazione dell'outlet nell'area poi decisa.
A quanto sopra occorre ricordare che il progetto di outlet non è stato neppure valutato sotto il profilo dell'impatto sulla programmazione del commercio nell'area vasta. Come ho spiegato QUI. Infatti le
linee guida della Commissione UE (DG Ambiente) sulla applicazione della Direttiva 2001/42 sottolineano della VAS il carattere di processo di razionalizzazione
delle scelte non solo in chiave ambientale ma anche e più strettamente
economica, in tal senso si veda il punto 2.3 delle predette linee guida secondo
cui tra le finalità della VAS dovrebbe esserci anche quella di : “produrre
un vantaggio al mondo imprenditoriale , in quanto la valutazione
ambientale dei suddetti piani e programmi andrà a vantaggio del mondo
imprenditoriale, in quanto fornisce un quadro più coerente in cui
operare e contribuirà a soluzioni economicamente più efficienti o
efficaci sotto il profilo dei costi, inserendo una o più ampia gamma di
fattori nel processo decisionale” .
La
VAS così diventerà effettivamente una valutazione integrata riguardante tutti i
settori coinvolti dalla politica/piano/programma, e tale valutazione dovrà
misurare i vantaggi e gli svantaggi complessivi delle diverse alternative.
RELATIVAMENTE
ALLA DISTINZIONE DELLA PROCEDURA DI VAS DA QUELLA DI VIA
Afferma
la sentenza del Consiglio di Stato: “L’interferenza fra i due strumenti valutativi è all’evidenza costituito dai
progetti inseriti nei Piani operativi, poiché essi sono destinati ad essere
valutati una prima volta nell’ambito del generale contesto pianificatorio, ed
una seconda volta in fase preliminare alla realizzazione…..”. A conferma della necessaria distinzione, procedurale ed istruttoria, tra VIA e VAS si rileva la Sentenza della Corte
di Giustizia 22/9/2011 ,
causa C295-10 secondo la quale la VAS e la VIA: “differiscono sotto diversi punti di vista,”, per cui si
aggiunge: “ è necessario applicare
cumulativamente le prescrizioni di tali due direttive. Cumulativamente vuol
dire che devono sommarsi una all'altra svolgendosi però distintamente altrimenti non
emergere la differenza tra queste due procedure”.
Si veda anche parere Comitato Regioni UE (2010/C 232/07) (GUE n. 232C
del 27/8/2010) : "“ Sebbene esse
tocchino temi diversi - la direttiva VAS si applica a monte a determinati piani e
programmi pubblici e privati, mentre la direttiva VIA si applica alla valutazione
di determinati progetti pubblici e
privati -, la distinzione tra piano, programma e progetto non è sempre chiara in
quanto rimane il dubbio se l’oggetto della valutazione presenti i requisiti
per essere sottoposto ad entrambe le direttive oppure soltanto a una delle
due. La valutazione va pertanto effettuata in due fasi;…”.
Invece in contrasto sia con la nuova sentenza del Consiglio
di Stato che della sopra citata giurisprudenza e degli atti di livello comunitario,
la Regione Liguria ha di fatto assorbito la istruttoria della VAS dentro la
VIA, nel caso dell'outlet di Brugnato ma anche in altri come il progetto Botta di Sarzana.
CONCLUSIONI
La sentenza sopra
analizzata conferma che se il TAR Liguria non si fosse limitato ad accogliere la
tesi della non legittimazione dei commercianti ricorrenti e fosse entrato nel
merito dei vizi procedurali ed istruttori sollevati dagli stessi ( e da
Legambiente) probabilmente saremmo arrivati ad una sentenza profondamente
diversa.
Credo
che tutto questo non debba essere letto come una semplice questione da addetti
ai lavori perché il TAR Liguria rimuovendo la discussione sul merito dei vizi
esistenti ha impedito che al caso dell’outlet venissero applicati i principi
fondanti della VAS così come sono riportati anche dalla sentenza del Consiglio
di Stato descritta in questo post sul caso di Verona. Afferma il Consiglio di
Stato nel definire il contenuto di una corretta procedura di VAS: “nel rapporto ambientale (ossia
l’atto che contiene i risultati dell’esame condotto dall’autorità procedente)
debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che
l'attuazione del piano o del programma proposto, potrebbe avere sull'ambiente e
sul patrimonio culturale, nonche' le ragionevoli alternative che possono
adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del
piano o del programma stesso”.
Quanto sopra assume un rilievo ancor più grave se consideriamo che relativamente alla legittimazione a ricorrere della associazione Legambiente il TAR non si è pronunciato ma si è riservato di pronunciarsi successivamente al deposito dello statuto di questo associazione. Non solo ma su questo ultimo punto si è pronunciato il Consiglio di Stato che non ha ritenuto fondata la istanza contro questa richiesta del TAR Liguria.
Insomma anche la questione della legittimazione dei ricorrenti soprattutto di Legambiente è rimasta indefinita a conferma che la sentenza del TAR è stata come dire piuttosto molto "pilatesca" e ha dato tutt'altro che ragione a chi ha voluto e autorizzato l'outlet di Brugnato, con buona pace della certezza del diritto e della efficienza e trasparenza delle istruttorie che portano alle decisioni a forte impatto ambientale territoriale e sociale.
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