martedì 20 maggio 2014

Rischio odori dal Molo Garibaldi: rimosse leggi, sentenze e scienza!

Sugli odori nauseabondi prodotti dalla demolizione dei silos al molo Garibaldi, il Presidente della Autorità Portuale. con il suo solito stile politicamente arrogante e amministrativamente incompetente, dichiara al Secolo XIX di oggi: "marcescenza naturale, nessun rischio", ovviamente come al solito spalleggiato da Asl e Arpal che invece che svolgere funzioni super partes si schierano sempre e preventivamente  a favore dei poteri pubblici e degli interessi forti che si svolgono sul territorio. 

In realtà la giurisprudenza la legge  e soprattutto la scienza, hanno chiarito che gli odori in se (a prescindere che contengano sostanze pericolose) sono inquinamento e sono quindi pericolosi per la salute.  Ci sarebbero quindi gli estremi per un intervento della magistratura visto che il fenomeno dura da molti giorni e ha prodotto gravi disagi ai cittadini certificati anche dai medici..la magistratura appunto dov'è?


Ecco di seguito illustrate: le leggi, la giurisprudenza, i documenti scientifici che a Spezia non vengono mai presi in considerazione come ha dimostrato la vicenda dell’area ex IP. 




LA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA E ORDINARIA: PER DICHIARARE LA PERICOLOSITÀ DELLE EMISSIONI ODORIGENE BASTANO LE DICHIARAZIONI DEI DANNEGGIATI
La giurisprudenza amministrativa (es. TAR Veneto Sez. III n. 741 del 3 maggio 2011)  e penale (es. Cassazione n. 37037 del 26 settembre 2012) avevano da tempo spiegato che:
1. per dimostrare la pericolosità delle emissioni odorigene sono sufficienti: "le dichiarazioni di testi, specie se ...... consistano nei riferimenti a quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti"; 
2. per ridurre/eliminare le emissioni odorigene si possono utilizzare le migliori tecnologie/tecniche disponibili per ottenere le massime performance ambientali esigibili. 

Non solo ma il TAR Toscana con sentenza 187/2010 aveva cercato di applicare, alle emissioni di un impianto di compostaggio rifiuti, i limiti del Decreto del Ministero del lavoro delle politiche sociali 26 febbraio 2004 che stabilisce i “valori limite indicativi di esposizione professionale agli agenti chimici"; deducendo che se erano superati tali limiti all'interno dell'impianto: "“appare del tutto logico inferire che anche le emissioni che si propagavano all’esterno dell’impianto esorbitavano il limite della tollerabilità in relazione alle caratteristiche dell’attività svolta”. 



LA SENTENZA DEL TAR FRIULI E I  LIMITI ALLE EMISSIONI ODORIGENE DELL’ENTE USA SUI CONTROLLI AMBIENTALI (EPA)
Con la sentenza del TAR Friuli n. 2 del  2 gennaio 2013, vedi QUI) si è fatto un salto di qualità nella prevenzione contro gli odori di origine industriale. 
In altri termini se anche in precedenza era possibile intervenire, di fronte alle emissioni odorigene intollerabili,  applicando i due principi sopra rilevati, ora cade anche l’ultimo alibi per i controllori “gaudenti” del nostro territorio quello della mancanza dei limiti di emissioni odorigene nel nostro ordinamento giuridico applicabili su scala nazionale e quindi a prescindere dalla esistenza o meno di norme o linee guida regionali.
La sentenza, riprendendo la giurisprudenza penale sul caso in oggetto, afferma che nel caso di emissioni odorigene ripetute e che superano la normale tollerabilità si possono applicare i limiti previsti dalla normativa USA(predisposti dalla agenzia statunitense  per i controlli ambientali: EPA),  anche se non previsti dalla normativa italiana; il tutto in base al principio di precauzione.
Sulla scorta di quanto sopra la sentenza del TAR Friuli afferma che: “non è più lecito dubitare che un significativo e perdurante scostamento dai limiti EPA possa essere consentito anche in Italia, dove tali limiti non sono stabiliti per legge, perché altrimenti si consentirebbero emissioni tossiche.”



LA SCIENZA HA DIMOSTRATO CHE L’ODORE IN SE È PERICOLOSO PER LA SALUTE
L’odore (a prescindere dalla sua origine) è di per se stessa una fonte inquinante, come dimostra il manuale dell’APAT  “Metodi dimisura delle emissioni olfattive”.   

La percezione dell'odore è un processo fisiologico che ha un impatto sulla codificazione delle immagini da parte del nostro cervello, in altri termini l’odore percepito viene associato a date immagini.
La percezione dell’odore ha un impatto sulla nostra psiche associando odori a ricordi ed emozioni.

In sostanza l’impatto dell’odore, soprattutto se originato da aree fortemente inquinate o da attività inquinanti (come è il caso della bonifica della ex area IP) ha aspetti che lo distinguono dalla misurazione degli altri inquinanti.
Solo la quantità di sostanza che genera odore presente in un campione di aria è misurabile oggettivamente mentre le altre caratteristiche inquinanti dell’odore (sgradevolezza, tipicità dell’odore, intensità dalla semplice percezione alla irritazione) sono soggettive. Come afferma l’Arpat Toscana qui la percezione del disagio è esclusivamente di natura personale e può anche diventare una componente di sofferenza psicologica. Una possibile riflessione generale, potrebbe portare a pensare che una prolungata esposizione ad un disturbo, può provocare una sensibilizzazione nella popolazione esposta, generando anche importanti stati d'ansia, che a lungo andare, scalzano il problema stesso, diventando la principale fonte di disturbo. Il tempestivo intervento è quindi da auspicare per contenere questa possibile risposta ansiogena, limitando la deriva e contendo così il problema all'origine.



LA SENTENZA DEL TAR VENETO: L’ODORE È DI PER SE INQUINAMENTO
Il Tar Veneto (per il testo completo della sentenza vedi QUI) ha recentemente emesso una sentenza di grande rilievo per la tutela dei cittadini dall’inquinamento da emissioni odorigene anomale.
In particolare la sentenza afferma:
1. le emissioni odorigene anomale rientrano nella nozione ex lege di inquinamento atmosferico   sia secondo il più recente Testo Unico Ambientale (DLgs 152/2006) che nel precedente Dpr 203/1988
2. anche senza limiti, ex lege, alle emissioni odorigene, la molestia prodotta da queste ultime può essere oggetto di interventi prescrittivi da parte delle autorità preposte
3. ai fini di fondare legalmente i provvedimenti restrittivi della attività che emette gli odori molesti possono essere sufficienti le dichiarazioni, prodotte tramite referti medici, sulle molestie subite dai cittadini interessati dal fenomeno, senza richiedere ulteriori monitoraggi o indagini complesse.







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