Sugli odori nauseabondi prodotti dalla
demolizione dei silos al molo Garibaldi, il
Presidente della Autorità Portuale. con il suo solito stile politicamente arrogante e amministrativamente incompetente, dichiara al Secolo XIX di oggi: "marcescenza naturale, nessun rischio", ovviamente come al
solito spalleggiato da Asl e Arpal che invece che svolgere funzioni super
partes si schierano sempre e preventivamente
a favore dei poteri pubblici e degli interessi forti che si svolgono sul
territorio.
In realtà la giurisprudenza la legge e
soprattutto la scienza, hanno chiarito che gli odori in se (a prescindere
che contengano sostanze pericolose) sono inquinamento e sono quindi pericolosi
per la salute. Ci sarebbero quindi gli
estremi per un intervento della magistratura visto che il fenomeno dura da
molti giorni e ha prodotto gravi disagi ai cittadini certificati anche dai
medici..la magistratura appunto dov'è?
Ecco di seguito illustrate: le leggi, la
giurisprudenza, i documenti scientifici che a Spezia non vengono mai presi in
considerazione come ha dimostrato la vicenda dell’area ex IP.
LA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA E ORDINARIA: PER DICHIARARE LA
PERICOLOSITÀ DELLE EMISSIONI ODORIGENE BASTANO LE DICHIARAZIONI DEI DANNEGGIATI
La giurisprudenza amministrativa
(es. TAR Veneto Sez. III n. 741 del 3
maggio 2011) e penale (es. Cassazione n. 37037 del 26 settembre 2012) avevano da tempo spiegato che:
1. per dimostrare
la pericolosità delle emissioni odorigene sono sufficienti: "le
dichiarazioni di testi, specie se ...... consistano nei riferimenti a quanto
oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti";
2. per ridurre/eliminare le emissioni odorigene si
possono utilizzare le migliori tecnologie/tecniche disponibili per ottenere le massime performance ambientali
esigibili.
Non solo ma il TAR
Toscana con sentenza 187/2010 aveva cercato di applicare, alle emissioni di un
impianto di compostaggio rifiuti, i limiti del Decreto
del Ministero del lavoro delle politiche sociali 26 febbraio 2004 che
stabilisce i “valori limite indicativi di esposizione professionale agli agenti
chimici"; deducendo che se erano superati tali limiti all'interno
dell'impianto: "“appare del tutto logico inferire che anche le
emissioni che si propagavano all’esterno dell’impianto esorbitavano il limite
della tollerabilità in relazione alle caratteristiche dell’attività svolta”.
LA SENTENZA DEL TAR FRIULI E I LIMITI ALLE EMISSIONI ODORIGENE DELL’ENTE USA SUI CONTROLLI AMBIENTALI (EPA)
Con la sentenza del TAR Friuli ( n.
2 del 2 gennaio 2013, vedi QUI) si
è fatto un salto di qualità nella prevenzione contro gli odori di origine
industriale.
In altri termini se anche in precedenza
era possibile intervenire, di fronte alle emissioni odorigene
intollerabili, applicando i due principi sopra rilevati, ora cade
anche l’ultimo alibi per i controllori “gaudenti” del nostro
territorio quello della mancanza dei limiti di emissioni odorigene nel nostro
ordinamento giuridico applicabili su scala nazionale e quindi a prescindere
dalla esistenza o meno di norme o linee guida regionali.
La sentenza, riprendendo la giurisprudenza
penale sul caso in oggetto, afferma che nel caso di emissioni odorigene
ripetute e che superano la normale tollerabilità si possono applicare i limiti
previsti dalla normativa USA(predisposti
dalla agenzia statunitense per i controlli ambientali: EPA), anche
se non previsti dalla normativa italiana; il tutto in base al principio
di precauzione.
Sulla
scorta di quanto sopra la sentenza del TAR Friuli afferma che: “non è più
lecito dubitare che un significativo e perdurante scostamento dai limiti EPA
possa essere consentito anche in Italia, dove tali limiti non sono stabiliti
per legge, perché altrimenti si consentirebbero emissioni tossiche.”
LA SCIENZA HA DIMOSTRATO CHE L’ODORE IN SE È PERICOLOSO PER LA SALUTE
L’odore (a prescindere dalla sua origine) è di per se
stessa una fonte inquinante, come
dimostra il manuale
dell’APAT “Metodi dimisura
delle emissioni olfattive”.
La percezione dell'odore è un processo fisiologico che ha un impatto sulla codificazione delle immagini da parte del nostro cervello, in altri
termini l’odore percepito viene associato a date immagini.
La percezione dell’odore ha un impatto sulla nostra psiche associando odori a ricordi ed emozioni.
In sostanza l’impatto dell’odore,
soprattutto se originato da aree fortemente inquinate o da attività inquinanti (come è il caso della bonifica della
ex area IP) ha aspetti che lo distinguono dalla misurazione degli altri
inquinanti.
Solo la quantità di sostanza che genera
odore presente in un campione di aria è misurabile oggettivamente mentre le
altre caratteristiche inquinanti dell’odore (sgradevolezza, tipicità
dell’odore, intensità dalla semplice percezione alla irritazione) sono
soggettive. Come afferma l’Arpat Toscana qui: “ la
percezione del disagio è esclusivamente di natura personale e può anche
diventare una componente di sofferenza psicologica. Una possibile riflessione
generale, potrebbe portare a pensare che una prolungata esposizione ad un
disturbo, può provocare una sensibilizzazione nella popolazione esposta,
generando anche importanti stati d'ansia, che a lungo andare, scalzano il
problema stesso, diventando la principale fonte di disturbo. Il tempestivo intervento è quindi da auspicare per contenere questa possibile risposta ansiogena, limitando la deriva e contendo così
il problema all'origine.
LA SENTENZA DEL TAR VENETO: L’ODORE È DI PER SE
INQUINAMENTO
Il Tar Veneto (per il testo completo della
sentenza vedi QUI) ha
recentemente emesso una sentenza di grande rilievo per la tutela dei cittadini
dall’inquinamento da emissioni odorigene anomale.
In particolare
la sentenza afferma:
1. le emissioni odorigene anomale rientrano nella nozione
ex lege di inquinamento atmosferico sia secondo il più recente
Testo Unico Ambientale (DLgs 152/2006) che nel precedente Dpr 203/1988
2. anche senza limiti, ex lege, alle emissioni odorigene,
la molestia prodotta da queste ultime può essere oggetto di interventi
prescrittivi da parte delle autorità preposte
3. ai fini di fondare legalmente i provvedimenti
restrittivi della attività che emette gli odori molesti possono essere
sufficienti le dichiarazioni, prodotte tramite referti medici, sulle molestie
subite dai cittadini interessati dal fenomeno, senza richiedere ulteriori
monitoraggi o indagini complesse.
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