Il testo integrale
dell’esposto lo trovate QUI.
Il testo integrale
della richiesta di archiviazione lo trovate QUI.
Il testo integrale
della opposizione alla richiesta di archiviazione lo trovate QUI.
L’Esposto chiedeva
una indagine della Procura di Spezia finalizzata a verificare se nella
procedura seguita dalle amministrazioni competenti a cominciare dalla Direzione
delle Istituzioni Culturali Spezzine, nella definizione del bando pubblico e
successiva selezione del progetto di riqualificazione della Piazza Verdi,
fossero stati commessi i seguenti reati:
a)
Articolo
479 CP falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
b)
Articolo
316ter indebita percezione di erogazioni
a danno dello Stato
c)
Articolo
353 turbata libertà degli incanti
d)
Articolo
353bis turbata libertà del procedimento di scelta del contraente
Di seguito riporto
nei riquadri in rosso le tesi principali della richiesta di archiviazione con
subito dopo le motivazioni in opposizione presentate dal Comitato
per Piazza Verdi ed elaborate dal gruppo formato: dall’Avvocato Massimo
Lombardi, dal sottoscritto in qualità di esperto di diritto Ambientale e da Massimo Caratozzolo
presidente del Comitato.
Il documento è lungo ma credo valga la pena leggerlo per comprendere la fondatezza delle argomentazione del Comitato......
Il documento è lungo ma credo valga la pena leggerlo per comprendere la fondatezza delle argomentazione del Comitato......
La richiesta di
archiviazione afferma che la relazione della dott.sa Ratti ha errato nella datazione sulla collocazione del filare dei pini nella Piazza Verdi per circa 6-7 anni.
Preliminarmente questa difesa rileva un clamoroso refuso nella richiesta di archiviazione.
A pagina 2 della richiesta succitata, si legge infatti, che la relazione avrebbe errato nella datazione della collocazione dei pini di “almeno 6/7 anni”.
La relazione della dottoressa Ratti affermava al contrario, che: “gli attuali pini marittimi che furono collocati circa dieci anni dopo la seconda guerra mondiale”; come confermato dalla stessa Soprintendenza nell’atto di avvio della procedura di verifica di ufficio dello interesse culturale: “Il
procedimento viene avviato al fine di verificare la sussistenza dello interesse
culturale della piazza che, per quanto ad oggi risultante, rappresenta l’esito
di un importante intervento di disegno urbano conseguente al piano regolatore
del 1904-1908, realizzato tra gli anni Venti e gli anni Quaranta del Novecento
grazie alla demolizione del Politeama, alla progressiva definizione di quinte
architettoniche di pregio – tra cui emerge il Palazzo delle Poste – ed a
completamento con alberature, quest’ultimo eseguito tra il 1937-1939, a quanto
risulta da atti solo recentemente acquisiti da questo Ufficio (prot. n.19400
del 04 luglio 2013)”
Il macroscopico errore della relazione “quindi” non è stato di soli 6/7 anni, ma di circa 18 anni (avendo come anno finale il 1955 e quello iniziale 1937, come risulta dagli atti ufficiali).
La richiesta di
archiviazione sostiene la tesi affermata nella relazione della dott.sa Ratti sulla assenza di coerenza tra la collocazione
del filare dei pini e la definizione finale della facies della piazza
Allo stesso modo si deve evidenziare un ulteriore affermazione infondata contenuta nella richiesta di archiviazione, ossia quella parimenti a pagina 2, “ le
fonti
iconografiche
effettivamente
restituiscono
un
quadro
corrispondente
a
quello
affermato
dalla
dott.sa
Ratti”.
La relazione in esame afferma testualmente (pagina 4): “Nel 1933 la facies della piazza può dirsi conclusa: le due cortine nord e sud sono state realizzate, il collegamento con via Veneto è stato attuato e l’unica direttrice via Chiodo-via Veneto è ben percepibile dalla piazza che non ha
alberature
centrali,
che
saranno
messe
a
dimora
solo
nel
dopoguerra
con
incomprensione
totale
del
senso
della
piazza
stessa
e
delle
prospettive
che
da
essa
si
aprivano
su
via
Chiodo
da
una
parte
e
su
via
Veneto
dall’altra.”
Tali dichiarazioni appaiono smentite in modo inoppugnabile dal recente ritrovamento dei verbali delle delibere comunali nel periodo compreso tra il 1934 e il 1939, custodite nell’archivio storico della Biblioteca Ubaldo Mazzini della Spezia, che la Dott.ssa Marzia Ratti poteva, anzi doveva, nell'espletamento corretto del suo incarico professionale apicale necessariamente conoscere .
Nel 1933 poteva, infatti, ritenersi completata l’edificazione dei palazzi circostanti il perimetro della nuova Piazza, ma risultavano ancora in corso i lavori relativi alla sua sistemazione e pavimentazione.
Appare evidente come il punto focale non sia l'età dei pini in se ma la non corretta datazione della loro messa a dimora, che si evince dalla lettura della relazione annessa al bando, contribuendo
a fornire una visione complessiva della piazza, sotto il profilo della sua nascita e dell’evoluzione storico-architettonica, totalmente erronea.
Quanto sopra non costituisce elemento marginale, (proprio per la finalità dell'elaborato) bensì fondamentale dal momento che la relazione de qua viene definita dal bando come documento prescrittivo : “per
la formulazione di corrette
ipotesi di intervento”.
La richiesta di archiviazione afferma che la Soprintendenza svolse una vera e propria istruttoria per valutare nel merito la
definizione dello interesse storico della piazza e non si limitò, quindi, a recepire le
indicazioni che emergevano dalla relazione della dott.sa Ratti e comunque dal
progetto presentato
Inoltre non appare corrispondere al vero quanto affermato, sempre dalla richiesta di archiviazione a pag. 2: “ la Soprintendente …..affermava che le fonti iconografiche effettivamente
restituiscono
un
quadro
corrispondente
a
quello
illustrato
dalla
Ratti
nella
relazione,
tanto
che
la
predetta
Soprintendente,
quando
le
consultò
dopo
i
primi
esposti,
giunse
alle
medesime
conclusioni”.
Quanto sopra appare in palese contraddizione con quanto affermato nel Decreto di annullamento,
in sede di autotutela ,della Soprintendenza dello scorso 15/11/2013.
Afferma nelle sue premesse tale atto:
“ Nel
corso
dell’esame
istruttorio
del
progetto
la
Soprintendenza
si
avvaleva
di
una
relazione
storica
(“La
Piazza
del
Novecento.
Genesi
e
storia
di
Piazza
Verdi
della
Spezia”)
redatta
dalla dott.sa Marzia Ratti, dirigente dei servizi culturali del Comune della Spezia, nel 2009 per il bando di progettazione per Piazza Verdi;
tale relazione descriveva il filare alberato centrale come piantumato “un decennio dopo la fine della guerra”,
individuandolo
quindi
come
componente
estranea
all’originario
disegno
della
Piazza
Verdi,
così
come
conseguente
al
disegno
degli
anni
30
del
Novecento,
imputabile
alle
fasi
di
alterazione
di
tale
disegno
conseguenti
alla
progressiva
destinazione
della
piazza
al
traffico
ed
alla
sosta;
in conseguenza di quanto affermato nella relazione, la Soprintendenza
nel corso
del suo
esame istruttorio
valutava il
filare non
soltanto come
elemento estraneo
alla originaria
configurazione della
piazza, ma
anche come
componente non
assoggettabile ai
disposti di
tutela di
cui sopra,
in assenza
del requisito
del’essere
stato eseguito
da oltre
settanta anni,
previsto
dal
citato
articolo
12
comma
1,
come
modificato
dall’articolo
4
comma
16
del
DL
70/2011
convertito
in
legge
n.
106/2011;
con
nota
prot.
n.
33062
del
6/11/2012,
questa
Soprintendenza,
in
merito
a
tale
progetto,
rilasciava
un
provvedimento
di
autorizzazione
delle
opere
ex
articolo
21
del
DLgs
42/2004
e
s.m.i.
,
basato
sui
presupposti
di
cui
sopra……”.
Risulta quindi con chiarezza che la “consultazione” di cui tratta la richiesta di archiviazione è consistita in una semplice presa d’atto di quanto dichiarato dalla dott.sa Ratti nella relazione citata, non si è svolta alcuna istruttoria.
Non a caso, infatti, la Soprintendente concludel’ultimo passaggio sopra riportato dalle premesse al Decreto di annullamento sopra citato: “…. richiedendo
al
contempo
a
codesto
Comune
di
attivare
la
procedura
di
verifica
dell’interesse
culturale
descritta
dall’articolo
12
del
DLgs
citato,
al
fine
di
un
definitivo
accertamento
di
quanto
sopra”.
La richiesta di
archiviazione afferma che la dott.sa Ratti non poteva conoscere la
documentazione che ha dimostrato l'errore di datazione nella collocazione del filare dei pini, errore che ha portato alla revisione della autorizzazione al progetto da parte della Soprintendenza
La richiesta di archiviazione afferma inoltre (pagina 2): “non vi è ragionevole motivo alcuno per ritenere che la Ratti possa aver avuto notizia della documentazione sopraindicata”
si fa qui riferimento alla documentazione sulla base della quale la Soprintendenza ha avviato il procedimento di riesame della autorizzazione del novembre 2012.
Un’eventuale difficoltà nel reperimento di materiale bibliografico inerente l’origine e l’evoluzione storico-architettonica della piazza viene smentita dal medesimo bando che, all’articolo 2, recita: “E’ inoltre disponibile una bibliografia storica contenente i testi reperibili presso la Biblioteca della Palazzina delle Arti del Comune della Spezia, dove poter reperire ulteriori informazioni di carattere storico-artistico relative alla Piazza”.
Orbene, la bibliografia riportata in allegato alla relazione, non comprendendo atti documentali, fotografie e addirittura riprese filmate, che pur si trovano dentro l’archivio storico della Biblioteca Mazzini, dimostra la superficialità con la quale la relazione è stata redatta, non solo in relazione alla datazione della collocazione dei pini, ma in generale in riferimento all’evoluzione storico-architettonica della parte centrale della piazza quale elemento fondante, anche se non unico, dell’immobile complessivamente sottoposto a vincolo.
Il carattere approssimativo delle ricerche svolte dalla dott.ssa Ratti appare ancor più evidente in considerazione del ruolo dirigenziale di vertice da lei rivestito all’interno dell’Istituzione dei Servizi Culturali del Comune della Spezia, entro cui è inquadrata la stessa Biblioteca Mazzini.
Si sottolinea che il Decreto della Soprintendenza del 15/11/2013 NON ERA ANCORA STATO EMESSO ALLOR QUANDO LA PROCURA HA RICHIESTO L'ARCHIVIAZIONE, e il Comitato per Piazza Verdi ritiene assolutamente necessaria la relativa acquisizione al fascicolo da parte di questo G.I.P
Sulla reperibilità della documentazione cui si fa riferimento,è opportuno ricordare che l’articolo 30 del codice dei Beni Culturali, dal titolo significativo “Obblighi conservativi”, recita: “ 1. Lo Stato, le Regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l’obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza ……. 4. I soggetti indicati al comma 1 hanno l'obbligo di conservare i propri archivi nella loro organicità e di ordinarli. I soggetti medesimi hanno altresì l'obbligo di inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni ed istituiti in sezioni separate.”
Quindi è chiara ed evidente responsabilità del Comune il conservare gli archivi completi dei beni soggetti al vincolo, - ex Codice dei Beni Culturali di sua proprietà -.
Gli archivi devono essere conservati, ordinati e inventariati, (e quindi non smembrati), in coerenza con quanto affermato dal comma 2 articolo 20 del Codice summenzionato.
Questo obbligo di modalità di tenuta degli archivi si applica ai beni che hanno ottenuto la dichiarazione di interesse culturale o per i quali detta dichiarazione discenda ex lege dalla loro ultrasettantennalità, come nel caso dell’insieme dell’immobile Piazza Verdi.
L’obbligo di tenuta degli archivi completi e attendibili si lega indissolubilmente a quello di conservazione del bene soggetto a vincolo, ex comma 3 articolo 1 del Codice
Beni Culturali.
La tenuta scorretta o l'omissione
nella conservazione di detti archivi comporta una sanzione penale ai sensi dell’articolo 180 del Codice dei Beni Culturali: “…chiunque non ottempera ad un ordine impartito dalla autorità preposta alla tutela dei beni culturali, in conformità del presente Titolo, è punito con le pene prevista dall’articolo 650 del Codice Penale”;
Quindi gli errori e le lacune di ricostruzione storica della piazza , evidenziati prima di tutto dalla relazione allegata al bando che ha portato alla selezione del progetto Buren/Vannetti ma anche dalle note successive degli uffici comunali competenti, sono frutto della violazione delle norme sopra indicate sulla corretta tenuta degli archivi comprovanti l’interesse storico culturale architettonico ed artistico della piazza.
Il rispetto della legalità costituisce tutt’altro che un aspetto meramente burocratico o formale, ma rappresenta una palese malagestio nell'attività di gestione il nostro patrimonio storico architettonico, ex comma 2 dell'art 1 del Codice secondo il quale: “ La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio”.
La richiesta di archiviazione afferma che la questione dei 70 anni era irrilevante perché al momento della
stesura della relazione della dott.sa Ratti vigeva il vincolo ex lege dei 50
anni, applicabile quindi potenzialmente anche al filare dei pini
Assolutamente, contraddittoria appare, inoltre la motivazione addotta dalla richiesta di archiviazione alla pagina 2 dove si afferma:
“La
relazione
in
questione
risale
al
2009,
quando
l’articolo
10
comma
5
del
DLgs
42/2004
prevedeva
ancora
che
fossero
soggette
a
tutela
soltanto
le
opere
la
cui
esecuzione
risalisse
ad
oltre
50
anni….è
dunque
evidente
che
per
la
funzionaria
non
assumeva
particolare
rilievo
discernere
tra
il
periodo
immediatamente
precedente
o
immediatamente
successivo
alla
seconda
guerra
mondiale
perché
in
ogni
caso
anche
tal
seconda
datazione
implicava
che
gli
alberi
fossero
sottoposti
a
tutela
(risalendo
ad
oltre
50
anni
prima
cioè
ad
epoca
antecedente
il
1959:
la
funzionaria
dunque
non
aveva
motivo
alcuno
di
approfondire
le
sue
ricerche,
acquisendo
ulteriore
documentazione
oltre
alla
consultazione
delle
fonti
iconografiche,
in
quanto,
dal
suo
punto
di
vista,
nulla
sarebbe
mutato”.
Occorre rilevare che nel
caso in esame
“il punto di vista”
della dott.sa Ratti
era quello di un funzionario pubblico incaricato di stendere una
relazione, a carattere prescrittivo, da allegare
al bando di selezione del progetto di riqualificazione su Piazza Verdi.
Il ragionamento sviluppato dalla richiesta di archiviazione risulta essere in netto contrasto con quanto affermato nella stessa relazione della dott.sa Ratti, dove non solo si erra sulla data di messa a
dimora dei pini ma si affermava la totale “incomprensione”
dei pini rispetto alla facies della piazza.
Affermazione contraddittoria su un bene che sempre secondo il ragionamento della richiesta di archiviazione sarebbe stato comunque sottoposto a vincolo storico architettonico.
La richiesta di archiviazione sul
punto si contraddice in se clamorosamente.
Infatti a pagina 3
si puo' legge: “Il
Comune……in
particolare
non
esplicitò
in
alcun
modo
il
fatto
che
la
rimozione
degli
alberi
non
era
stata
presa
in
considerazione
ai
fini
del
rilascio
della
autorizzazione,
poiché
gli
alberi
non
erano
stati
considerati
protetti
in
quanto
risalenti
a
meno
di
70
anni
prima”.
Insomma nella richiesta di archiviazione sia pure in punti diversi si avvallano contemporaneamente due tesi opposte:
1. la prima che i pini andavano comunque tutelati al momento della relazione in quanto soggetti a vincolo dei 50 anni
2. la seconda che i pini non andavano vincolati sempre al momento della richiesta di autorizzazione perché avevano meno di 70 anni.
La comunicazione della selezione del progetto avviene in data 4/2/2010, cioè prima della modifica del vincolo da cinquantennale a settantennale ex articolo 10 DLgs 42/2004.
Quindi nel momento in cui viene selezionato il progetto valeva il vincolo cinquantennale e ci si chiede perché è stato selezionato
un progetto che prevedeva l’abbattimento degli alberi che sempre secondo la richiesta di archiviazione la tesi difensiva della dott.sa Ratti (espressa anche in dichiarazione sulla stampa locale) erano vincolati insieme con la piazza in quanto vigeva appunto il vincolo cinquantennale.
Questa domanda rimane senza una risposta plausibile.
La richiesta di archiviazione non ha ritenuto rilevanti degli elementi
indiziari che emergono dalla vicenda sia a carico della dott.sa Ratti ma anche
della Amministrazione Comunale
Occorre, infine, rilevare come la richiesta di archiviazione dimostri forti lacune nell’esame di molti elementi indiziari sulla non corretta modalità di svolgimento della istruttoria propedeutica alla stesura della relazione storico architettonica e del bando per la selezione del progetto di riqualificazione di Piazza Verdi.
In particolare la dott.sa Ratti in una dichiarazione al quotidiano La Nazione (cronaca della Spezia) in data 8/7/2013 afferma: "appena vidi il video sulla Liberazione in cui si vedevano i pini della piazza, comunicai tutto al Comune".
Quanto affermato dalla Direttrice è vero, ancor di più risulta necessario chiarire tutta una serie di interrogativi rilevanti considerato che siamo si tratta di un bando pubblico e di una procedura di assegnazione e poi di autorizzazione di un progetto pubblico finanziato da investimenti pubblici.
Sorgono molti quesiti, a cui la prosecuzione delle indagini dovrà rispondere, verificando
l'operato di tutti i dirigenti degli enti che hanno esercitato un ruolo
decisivo nell'istruttoria svolta, vuoi nel procedimento di selezione, vuoi in
quello di autorizzazione del progetto.
Qui di
seguito riteniamo di indicare alcuni interrogativi che non sono stati
approfonditi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale della Spezia,
come risulta dalle lacune nella richiesta di archiviazione.
1. la Direttrice Dott.ssa M. Ratti come e quando ha avuto conoscenza del video che mostra i pini già alti nel 1945?
2. per quale ragione la Direttrice non ha effettuato in quel momento una ulteriore ricerca che avrebbe
potuto dimostrare, anche sotto il profilo di atti ufficiali delle istituzioni competenti all’epoca, la reale data della collocazione degli alberi?
3. in quale data è stata inviata la comunicazione nella quale la Direttrice rilevava l'errore di datazione della collocazione dei pini nella Piazza Verdi?
4. la comunicazione è stata scritta od orale?
5. la comunicazione chiede o allega una revisione della relazione allegata al Bando che ha avviato il concorso di selezione del progetto di riqualificazione di Piazza Verdi ?
6. la comunicazione della Direttrice è stata protocollata dal Comune?
7. il Comune ha formalmente riposto alla comunicazione della Direttrice? se si è al protocollo dei due enti?
8. se la comunicazione della Direttrice è stata ricevuta prima della data del verbale di aggiudicazione della gara (5/4/2013), perchè il Comune non ha provveduto ad avviare una immediata sospensione del bando in sede di autotutela?
9. la comunicazione della Direttrice è stata inviata anche alla Soprintendenza? In quale data?
10. se la data di ricezione della Comunicazione della Direttrice è precedente al 6/11/2012 (data del rilascio della autorizzazione da parte della Soprintendenza) perchè questo ente non ha tenuto conto, nella sua attività istruttoria e autorizzatoria, della rilevante novità contenuta nella comunicazione della Direttrice?
11. se la data di ricezione della comunicazione della Direttrice è precedente alla lettera del 15/4/2013 con la quale la Soprintendenza per i Beni Architettonici risponde all’esposto del comitato di cittadini contro il progetto selezionato, perché la stessa non ne ha tenuto conto? Infatti in questa lettera la Soprintendenza ribadisce: “ è stato considerato che le opere in progetto - che introducono nuove pavimentazioni e elementi di arredo – non comportano alcuna interferenza diretta con componenti storiche, poiché sia le attuali pavimentazioni e quote, sia l’alberatura centrale rappresentano elementi di alterazione del disegno architettonico originario, con cui non può essere riconosciuto in sé alcun valore storico artistico, anche in quanto privi del requisito dei 70 anni indispensabile per la sottoposizione a tutela ai sensi della parte II del DLgs 42/2004 e s.m.i.”
12. se la comunicazione della Direttrice, come è molto probabile, è precedente al 17/6/2013, perché il dirigente del Comune responsabile del procedimento in oggetto, in una lettera, datata in quel giorno, agli organi periferici del Ministero dei Beni Culturali afferma: ““pare altresì che anche le essenze arboree poste sull’asse longitudinale della Piazza abbiano subito nel tempo impianti e rimaneggiamenti così che l’età delle essenze arboree ivi presenti potrebbero avere meno di anni 70”.?
La richiesta di archiviazione non riconosce il ruolo decisivo che
la relazione della dott.sa Ratti ha avuto nella definizione del bando per la
selezione dei progetti sulla riqualificazione della piazza
E' evidente come nel presente procedimento penale vi sia assoluta
necessità di un supplemento di indagine
Si ribadisce che è il
legame che la Dott.ssa Ratti esprime nella sua relazione, tra collocazione temporale dei pini e contrasto di essi con la evoluzione storica della piazza, che ha costituito elemento fondante sia per la vittoria di un progetto che comporta l’eliminazione degli stessi, che per la autorizzazione della soprintendenza del novembre 2012.
L'errore è contenuto in un atto a valenza giuridico amministrativa, in quanto allegato al bando che promosse il concorso che portò alla scelta del progetto Buren - Vannetti.
Il valore formale della relazione della Dott.ssa Ratti è inoltre confermato dalla stessa Amministrazione Comunale nella risposta dell’Assessore competente al Question Time del 24/6/2013 dove si legge relativamente alla risposta alla domanda n. 4 : “La relazione della dott.sa Ratti era tra i documenti disponibili e prescrittivi per la progettazione”.
Da qui nasce la
rivalenza penale delle omissioni e
inadempienze e/o superficialità contenute in questa relazione, ma anche le omissioni che caratterizzano
l'intera istruttoria svolta dal Comune e dalla Soprintendenza.
La richiesta di archiviazione
non riconosce la inadempienza della Amministrazione Comunale nel non
avere avviato la procedura di riconoscimento dello interesse storico culturale
della Piazza, come richiesto dalla Soprintendenza fin dalla autorizzazione
iniziale del novembre 2012
Infatti una procedura che poteva colmare le lacune di ricostruzione storica sulla natura del vincolo sulla Piazza, prodotte dalla relazione della dott.sa Ratti, era proprio quella di verifica ex articolo 12 del Codice dei Beni Culturali, che l’Amministrazione Comunale ignorando (volutamente?) la indicazione della autorizzazione della Soprintendenza del novembre 2012, non ha voluto svolgere nei tempi e nelle forme di legge.
Procedura che ora è stata imposta dal Ministro dei Beni Culturali e, in esecuzione della indicazione ministeriale, dagli organi periferici del Ministero stesso, ai sensi del comma 2 dell’articolo 28 del Codice del Paesaggio.
La conferma che la procedura fosse necessaria (al di la della iniziativa di ufficio del Ministero) è
insita nella confusa ed ambigua dichiarazione del responsabile del procedimento Ing. Canneti, (nella lettera che invia in data 17/6/2013 in risposta all’ordine di sospensione lavori del cantiere da parte degli organi periferici del Ministero),
il dirigente del Comune afferma: “pare altresì che anche le essenze arboree poste sull’asse longitudinale della Piazza abbiano subito nel tempo impianti e rimaneggiamenti così che l’età delle essenze arboree ivi presenti potrebbero avere meno di anni 70”.
Sic!
Un esercizio di equilibrismo dialettico temporale
stupefacente: “pare… potrebbero,…meno……”, una
relazione oltremodo “ipotetica” che non fornisce certezze assolute; incompatibile con le certezze
di legge richieste dall'assunto che la relazione è allegata al bando del
concorso e quindi è diventata atto pubblico.
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